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La custodia giudiziale

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Presentazione sul tema: "La custodia giudiziale"— Transcript della presentazione:

1 La custodia giudiziale
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA Le funzioni del dottore commercialista ed esperto contabile nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione La custodia giudiziale SEMINARIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Dott.ssa Francesca Tripodi - Studio D'Innella Dott.ssa Francesca Tripodi 3 novembre 2010

2 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Premessa. Il nostro ordinamento contempla diverse ipotesi di incarichi giudiziali consistenti nella custodia e/o amministrazione di beni o cose (incarichi giudiziali = conferiti da A.G. ed esercitati sotto la sua vigilanza) Non è possibile fermarsi al nomen iuris: custodia o amministrazione. Il custode giudiziario di un’azienda (o anche di un immobile pignorato) non può limitarsi a conservarne l’integrità ma deve conservarne e – se possibile – incrementarne il valore economico, nonché percepirne e conservarne i frutti. Ogni incarico giudiziale di natura gestoria, volto alla conservazione di un valore economico di un bene, di cui una componente è la redditività, comporta per il custode il compito di incrementarne, per quanto possibile, la redditività stessa. Occorre pertanto riferirsi a: disciplina normativa, scopo della normativa, istituti correlati e oggetto dell’incarico. Dott.ssa Francesca Tripodi -

3 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Linguaggio del legislatore: - «cosa» , quindi entità materiale, per incarichi di contenuto conservativo. Ciò che rileva è che lo stato materiale in cui si trova la cosa non venga alterato (es.: sequestro giudiziario a fini probatori) - «bene», quindi entità materiale (o immateriale) suscettibile di utilizzazione economica, per incarichi di contenuto gestorio (= salvaguardia di un valore economico; es. : sequestro conservativo civile e penale.) Connotati strutturali: a) sottrazione provvisoria di uno o più beni a chi ne ha la disponibilità materiale e giuridica («spossessamento»); b) affidamento a soggetto nominato da AG, per la conservazione e gestione, sotto il controllo di AG c) a vantaggio di un terzo soggetto (non sempre già determinato) cui i beni dovranno essere attribuiti all’esito del processo. Dott.ssa Francesca Tripodi -

4 La figura del custode giudiziale in sede civile
Codice di procedura civile – Libro I – Titolo I “degli organi giudiziari”. Capo III “Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice”. Art.65. Custode La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone altrimenti. Dott.ssa Francesca Tripodi -

5 Ambito di operatività:
Pignoramento ed espropriazione forzata; Sequestro conservativo; Sequestro giudiziario. Dott.ssa Francesca Tripodi -

6 Pignoramento ed espropriazione forzata
Libro III – Titolo II “dell’espropriazione forzata” c.p.c. (espropriazione mobiliare ed immobiliare), artt.483 e seg. La custodia dei beni pignorati si sostanzia nell’acquisizione di massa attiva da amministrare (in pendenza del processo esecutivo) al fine: 1) di trarre il maggior frutto dal bene pignorato; 2) di conservare il bene per il periodo in cui vige il vincolo di soggezione al pignoramento in vista della vendita forzata (senza escludere comunque la possibilità di restituzione del bene al debitore che abbia intanto provveduto ad estinguere il processo esecutivo). Dott.ssa Francesca Tripodi -

7 Sequestro conservativo
È inserito tra i provvedimenti anticipatori a carattere cautelare (Libro IV “dei procedimenti speciali”, Capo III “dei procedimenti cautelari, c.p.c.) Art. 671 c.p.c. Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Dott.ssa Francesca Tripodi -

8 Sequestro giudiziario
È inserito tra i provvedimenti anticipatori a carattere cautelare (Libro IV “dei procedimenti speciali”, Capo III “dei procedimenti cautelari) Art. 670 c.p.c. Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: Di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; Di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea. Dott.ssa Francesca Tripodi -

9 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Nomina del custode La nomina del custode spetta al giudice: Nel pignoramento e sequestro conservativo: - immobili: lo stesso debitore (ope legis), ma il giudice può nominare persona diversa (art. 559 c.p.c.); - titoli, denaro, preziosi: consegnati direttamente al Cancelliere. Il denaro va nei depositi giudiziari; i titoli di credito ed i preziosi sono custoditi secondo le decisioni del giudice (art. 520 c.p.c.). - beni mobili: non il creditore ed il suo coniuge senza approvazione del debitore, né debitore o suoi familiari senza consenso del creditore. Nel sequestro giudiziario: quello dei contendenti che offre maggiori garanzie o dia cauzione (art. 676 c.p.c.), ma può essere nominato anche un estraneo alla procedura. Dott.ssa Francesca Tripodi -

10 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Non sono previsti specifici requisiti professionali o personali per il custode. Certamente no minorenni, inabilitati, interdetti, falliti: sia per la natura pubblicistica dell’incarico, sia per le responsabilità che comporta. Nella pratica, quando la scelta non ricade tra i contendenti, viene di norma effettuata tra gli iscritti negli albi professionali del luogo in cui si trovano i beni sequestrati (terzietà e professionlità). Possibilità di coamministrazione o di collaboratori (sotto la responsabilità del custode e previa autorizzazione del giudice). Dott.ssa Francesca Tripodi -

11 Compiti generali e poteri del custode
La normativa è frammentaria ed un elenco è impossibile: Il custode esercita tutte le facoltà necessarie per la conservazione ed amministrazione dei beni (art c.p.c.), quale organo ausiliario di giustizia (pubblico ufficiale), sostituendosi al titolare, secondo il canone fondamentale del buon padre di famiglia, al fine di preservarne e per quanto possibile incrementarne il valore economico. Il giudice stabilisce preventivamente i limiti ed i criteri dell’amministrazione dei beni (le cautele per rendere più sicura la custodia ed impedire la divulgazione di segreti); può poi integrarli o modificarli con successivo provvedimento. Il custode non può utilizzare le cose pignorate né concederle in locazione senza la preventiva autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Gli atti di disposizione dei beni trovano giustificazione nella salvaguardia del valore economico. Dott.ssa Francesca Tripodi -

12 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Tutti gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal giudice della procedura (apertura c/c, contratti di locazione ex novo o rinnovi di contratti preesistenti, stipula di polizze assicurative, pagamenti non ricompresi nella normale gestione). Nel caso in cui il custode fosse autorizzato dal giudice a locare l’immobile, il contratto esaurirà la sua efficacia nel momento in cui il bene cesserà di essere soggetto alla procedura (Cass.III Civ n. 523; Cass.Sez.Unite ) Nel caso di assoluta urgenza il custode è legittimato ad intraprendere atti o decisioni indifferibili, con obbligo di redazione immediata dell’informativa al giudice, onde ottenere la ratifica ex tunc dell’operato con provvedimento successivo. Dott.ssa Francesca Tripodi -

13 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Come ogni incaricato di gestire beni altrui, il custode deve rendere conto della sua gestione: - Nel caso di pignoramento mobiliare vi è l’obbligo di rendiconto (art. 521 c.p.c.) - Nel caso di pignoramento immobiliare il custode deve presentare il conto finale (art. 593 c.p.c.) Sia i conti parziali che quello finale vanno depositati, con i documenti giustificativi, nella cancelleria del giudice, che dovrà approvarli in apposita udienza. Giurisprudenza di legittimità: il rendiconto sarà composto da una parte numerica (entrate, uscite, attività e passività residue) e da una parte descrittiva (modalità di espletamento dell’incarico, scelte operate e ragioni, risultati ottenuti e/o sperati). Dott.ssa Francesca Tripodi -

14 Dott.ssa Francesca Tripodi -
In conclusione i compiti del custode dipendono da: Lo scopo e gli effetti del sequestro; La natura dei beni sequestrati; Il valore economico dei beni e le azioni gestorie necessarie al suo mantenimento (inclusi i rapporti giuridici con i terzi); La situazione materiale e giuridica in cui i beni si trovano. Limite: la normativa tributaria, quella previdenziale e quella civile ignorano la figura del custode. Dott.ssa Francesca Tripodi -

15 Legittimazione attiva e passiva del custode
Al custode sono riconosciuti anche i poteri di agire e stare (come convenuto) in giudizio. In realtà la legge non prevede espressamente l’esercizio di azioni da parte del custode, che sono invece riconosciute da dottrina e giurisprudenza. Al custode devono infatti essere riconosciute tutte quelle azioni relative alla conservazione ed amministrazione dei beni: sarebbe inutile dare al custode il potere di riscuotere i fitti se poi non gli si riconoscesse anche il potere di esigerli, se necessario, giudizialmente. Quindi queste le azioni: Dott.ssa Francesca Tripodi -

16 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Azioni per la riscossione o per il recupero di rendite e fitti; Azioni di rilascio dell’immobile (in caso di occupazione senza titolo); Azioni per il licenziamento del personale; Azioni per danni arrecati a beni sequestrati; Azioni di reintegrazione e manutenzione dei beni; Azioni per danno temuto Trattasi sempre e comunque di azioni per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice dell’esecuzione, previa presentazione di apposita informativa. Dott.ssa Francesca Tripodi -

17 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Prime conclusioni: Il custode non è legato alle parti in causa da nessun vincolo di rappresentanza, ma ha l’obbligo di tutelare gli interessi sia del creditore e sia del debitore. In dottrina c’è infatti chi ha definito la custodia come “funzione pubblica con rappresentanza di interessi parzialmente pubblici in quanto lo Stato ha interesse a che il bene non deperisca né sia diminuita l’efficienza produttiva, e questo sia per esigenze economiche generali che nell’interesse diretto del creditore”. Il custode non è un semplice depositario di beni pignorati e la sua attività non è una custodia passiva, ma è anche amministratore delle cose affidate, che devono essere amministrate secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Dott.ssa Francesca Tripodi - 17

18 Pignoramento ed espropriazione forzata
Libro III – Titolo II “dell’espropriazione forzata” c.p.c. (espropriazione mobiliare ed immobiliare) La custodia dei beni pignorati si sostanzia nell’acquisizione di massa attiva da amministrare (in pendenza del processo esecutivo) al fine: 1) di trarre il maggior frutto dal bene pignorato; 2) di conservare (immobili) per il periodo in cui vige il vincolo di soggezione al pignoramento in vista della vendita forzata (senza escludere comunque la possibilità di restituzione del bene al debitore che abbia intanto provveduto ad estinguere il processo esecutivo). Dott.ssa Francesca Tripodi -

19 Compiti e doveri del custode nella gestione di immobili
Si è già detto che il dovere basilare del custode è quello di custodire ed amministrare i beni oggetto della procedura con la diligenza del buon padre di famiglia (art.67 cpc). In particolare, per la custodia di immobili, il custode deve: A nomina avvenuta e dopo l’accettazione, recarsi presso la Cancelleria per prendere visione di tutta la documentazione dell’esecuzione e, ove necessario, fotocopiare gli atti importanti (perizie di stima). - Accertata l’esistenza di beni immobiliari, verificare personalmente l’immobile per accertare lo stato di conservazione e manutenzione e l’eventuale stato occupativo (documentato da regolare contratto di locazione o non autorizzato). Accertare anche se l’occupante è il locatario. Dott.ssa Francesca Tripodi -

20 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Se vi è locazione, richiedere al giudice l’autorizzazione ad aprire un nuovo c/c o un libretto di deposito, intestati alla procedura esecutiva e vincolati all’ordine del giudice dell’esecuzione. Inviare a tutti i locatari una raccomandata a/r per invitarli a versare i canoni sul nuovo c/c, a produrre copia dei contratti e delle ricevute di fitto di almeno gli ultimi 6 mesi. (Nella raccomandata indicare anche che qualsiasi pagamento effettuato a terzi dopo la ricezione della comunicazione è da ritenersi nullo). Se vi è stata sostituzione di custode, invitare il precedente a consegnare la documentazione e depositare le somme incassate sul nuovo c/c. Redigere la prima relazione al giudice, più dettagliata possibile, circa lo stato dell’immobile, lo stato locativo, la durata dei contratti e la registrazione. Dott.ssa Francesca Tripodi -

21 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Attuare tutte le attività materiali di ordinaria amministrazione e presentare al giudice dell’esecuzione la richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione. Per la custodia di un’attività commerciale, agricola o imprenditoriale non si possono individuare criteri oggettivi: gli atti di gestione straordinaria per la custodia di un’immobile, possono diventare gestione ordinaria nell’ambito di un’attività commerciale (sicurezza). Spesso il custode si avvale dell’esperienza dell’esecutato. La difficoltà per il custode è individuare il limite fino a dover può arrivare il suo controllo senza interferire negativamente e quindi creare danni potenziali ed effettivi all’attività oggetto della procedura. La normativa su questo aspetto è molto carente. Dott.ssa Francesca Tripodi -

22 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Depositare in cancelleria in ogni caso ogni tre mesi (o nel minor tempo fissato dal giudice) il rendiconto della gestione dettagliando e commentando la gestione, nonché entrate ed uscite del trimestre (allegando anche l’estratto conto). Presentare al giudice tutte le informative urgenti ed importanti senza indugio. Presentare al giudice eventuale richiesta di acconto su competenze, con eventuale rimborso delle spese sostenute. Attuare tutti i poteri a disposizione per agire e resistere in quei giudizi che interessano la custodia ed amministrazione dei beni (sempre previa autorizzazione del giudice). Dott.ssa Francesca Tripodi -

23 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Depositare in cancelleria il rendiconto finale (ipotesi di estinzione della procedura o di revoca o di sostituzione del custode). Il rendiconto è soggetto ad approvazione definitiva del giudice. Depositare in cancelleria la richiesta di onorari per l’attività di custodia svolta, ove questo compenso spetti per legge. Nel caso di vendita dei beni, il custode è tenuto a presentare i beni mobili pignorati alla vendita e, nel caso di pignoramento immobiliare, a consegnarli all’aggiudicatario. Nel caso di estinzione del processo il custode dovrà riconsegnare i beni a chi ne aveva prima il possesso. All’atto della aggiudicazione ed intervenuto il pagamento del saldo, il custode deve provvedere alla redazione del progetto del piano di riparto. Dott.ssa Francesca Tripodi -

24 Sequestro conservativo
È inserito tra i provvedimenti anticipatori a carattere cautelare (Libro IV “dei procedimenti speciali”, Capo III “dei procedimenti cautelari) Art. 671 c.p.c. Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento Dott.ssa Francesca Tripodi -

25 Profili generali del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo (671 c.p.c.) rientra tra i rimedi volti ad evitare la eventuale infruttuosità di un successivo provvedimento di condanna, rispetto al quale assolve quindi una funzione di carattere strumentale. Con questa misura il creditore mira a conservare la garanzia patrimoniale del debitore costituita dai suoi beni sui quali crea un vincolo giuridico. Fonti normative Art.2740 c.c.: Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri Dott.ssa Francesca Tripodi -

26 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Art.2905 c.c.: Sequestro nei confronti del debitore … Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore secondo le regole stabilite dal cpc. Art.2906 c.c.: Effetti Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata… Dott.ssa Francesca Tripodi -

27 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Nel sequestro conservativo l’indisponibilità sul bene giova al solo creditore sequestrante (vincolo “a porta chiusa”); nel pignoramento si crea diversamente un vincolo del quale potranno giovarsi anche gli eventuali altri creditori intervenuti nel processo di esecuzione (piano di riparto). Presupposti generali del sequestro conservativo sono: - il fumus boni iuris: la situazione consente di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione; - il periculum in mora: fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato. Questo elemento può essere desunto da elementi oggettivi relativi alla capacità patrimoniale del debitore (visure immobiliari, bilanci) o da elementi soggettivi evincibili dal suo comportamento (irreperibilità). Dott.ssa Francesca Tripodi -

28 Il sequestro conservativo di partecipazioni
Soluzione operativa valida e valido strumento di tutela dei creditori Norma di riferimento: art. 678 c.p.c. “Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili” – rinvio alle forme di esecuzione previste per pignoramento presso debitore e presso terzi. Partecipazioni in società di capitali Sequestro nelle s.p.a. – nuovo art c.c. Sequestro nelle s.r.l. – nuovo art. 2471bis (rinvia al 2352 c.c.) (prima della riforma il 2352 c.c. parlava solo del pegno e dell’usufrutto e non anche del sequestro, rendendo necessaria l’applicazione analogica a questo istituto) Dott.ssa Francesca Tripodi -

29 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Art c.c. Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni … nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno 3 giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento del capitale sociale … il sequestro si estende alle azioni di nuova emissione. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo … nel caso di sequestro sono esercitati dal custode. Dott.ssa Francesca Tripodi -

30 Dott.ssa Francesca Tripodi -
In sintesi: Il custode è colui che amministra le partecipazioni oggetto del sequestro essendo investito di tutte le prerogative che appartengono al socio. Tra i poteri del custode: Esercizio del diritto di voto Esercizio degli altri diritti amministrativi (impugnazione, provvedimenti di cui al 2409 c.c.), salva diversa determinazione del giudice Il tribunale nomina il custode a cui affida le azioni impartendogli regole precise. I poteri del custode – incluso il diritto di voto – sono assoggettati al controllo ed alle indicazioni del giudice che ha disposto il sequestro (a garanzia del creditore sequestrante). Dott.ssa Francesca Tripodi -

31 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Il custode quale garanzia per il creditore: sarà l’interlocutore tecnico del creditore, con la capacità di seguire e comprendere l’andamento della società e di influenzare, con il voto, le scelte strategiche demandate all’assemblea (esprimendo il proprio consenso sull’operato degli amministratori). Il socio non scompare dalla società: restano il diritto agli utili, diritto di recesso, diritto di opzione. Il diritto agli utili e quello di recesso rappresentano peraltro garanzie ulteriori per il creditore, che può ricevere denaro. Il diritto di opzione, invece, deve essere esercitato soltanto tramite il custode. Dott.ssa Francesca Tripodi -

32 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Partecipazioni in società di persone (Cass. Civ.Sez.II, 30 gennaio 1997 n.934; Trib. Monza 29 gennaio 2001) Prima: al custode veniva assegnata la pura custodia delle sole quote societarie, senza estromissione del socio legalmente rappresentante dalla gestione della società: i soci quindi, nonostante avessero le quote sotto sequestro, amministravano liberamente la società senza che il custode potesse intervenire o verificarne le modalità di gestione. La conseguenza era un evidente depauperamento del patrimonio della società, e quindi un conseguente depauperamento anche del valore delle quote. Dott.ssa Francesca Tripodi -

33 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Ora: in caso di sequestro conservativo di quote di una società di persone, al fine di evitare che i soci possano condizionare ed influenzare l’andamento della società ed al fine di garantire una amministrazione corretta ed imparziale, alla custodia delle quote viene riconosciuta anche la gestione temporanea dell’attività amministrativa, con l’estromissione di fatto del legale o dei legali rappresentanti. Attraverso lo strumento della custodia, quindi, la procedura può avere un controllo della società praticamente totale. Dott.ssa Francesca Tripodi -

34 Sequestro giudiziario
È inserito tra i provvedimenti anticipatori a carattere cautelare (Libro IV “dei procedimenti speciali”, Capo III “dei procedimenti cautelari) Art. 670 c.p.c. Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: Di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; Di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea. Dott.ssa Francesca Tripodi -

35 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Affinché vi sia sequestro giudiziario occorre quindi che vi sia controversia sulla proprietà o sul possesso della cosa. La Cassazione ha definito il sequestro giudiziario di un bene “quale misura cautelare volta ad assicurare in via preventiva la concreta attuabilità di futuri provvedimenti giurisdizionali, comunque attinenti alla proprietà ed al possesso del bene medesimo …”. Il sequestro giudiziario interviene come misura temporanea all’interno di un conflitto insorto nel corso di una vicenda “circolatoria” del bene: in questo contesto il sequestro si pone come ineludibile strumento conservativo dell’integrità del bene stesso. Dott.ssa Francesca Tripodi -

36 Il sequestro giudiziario di azienda e la custodia
Occorre preventivamente individuare l’azienda: non solo per motivi meramente qualificatori, quanto piuttosto per i riflessi che la esatta individuazione del bene oggetto della misura cautelare produce sulla custodia (problemi: mancanza di una definizione di azienda, inesistenza di beni oggettivamente “identificatori” dell’azienda, carattere equivoco della contrattualistica utilizzata; inscindibilità tra imprenditore ed azienda) È indispensabile che il giudice provveda già in sede di procedimento cautelare a fare ponderato uso dei suoi poteri di acquisizione di informazioni sommarie sulla natura dell’azienda (interrogatorio e produzioni documentali), al fine della scelta del custode e della determinazione concreta dei suoi poteri. Dott.ssa Francesca Tripodi -

37 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Il giudice ha facoltà di nominare custode il contendente che offra maggiori garanzie e dia cauzione (art. 676 cpc). La nomina di una delle parti appare opportuna nelle aziende “minori” ove l’attività imprenditoriale ha connotazioni fortemente personalistiche. Nella prassi, quando viene nominato custode una delle parti, il giudice nomina un consulente tecnico per espletare i necessari controlli. Questo consulente tecnico d’ufficio non ha solo una funzione di rendicontazione, quanto piuttosto una funzione preventiva: ma la definizione di compiti e funzioni è piuttosto complessa. Nei casi (in cui non opera l’art. 676 c.p.c.) si preferisce nominare custode un terzo, dandogli espressa facoltà di avvalersi di una delle parti in lite, quale “ausiliario del giudice” ex art. 68 c.p.c. Si possono infine nominare anche più custodi congiuntamente. Dott.ssa Francesca Tripodi -

38 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Anche il custode nel sequestro giudiziario non è il rappresentante delle parti ma un gestore autonomo: si assiste ad una sostituzione nella gestione dell’impresa estremamente complesso e di difficile collocazione sistematica La definizione di poteri ed obblighi del custode non è cosa semplice; non a caso il legislatore demanda al Giudice della nomina anche l’esatta determinazione dei criteri e dei limiti della amministrazione giudiziaria dei beni. È il giudice quindi che deve definire con la massima concretezza l’ampiezza dei compiti rimessi al proprio ausiliario. Dott.ssa Francesca Tripodi -

39 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Con il sequestro dell’azienda devono trovare componimento interessi ed obiettivi diversi: - la continuazione dell’esercizio dell’impresa; l’attività di controllo del giudice; l’economicità della gestione. Si deve altresì tener conto che: l’attività conservativa demandata al custode non può intendersi soltanto come integrità fisica del bene ma anche come integrità economica; l’esercizio dell’azienda da parte del custode ha carattere temporalmente limitato, che si esaurisce necessariamente con la retrocessione della stessa in capo ad una delle due parti. Dott.ssa Francesca Tripodi -

40 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Fasi operative più significative Gli effetti del sequestro hanno inizio dalla redazione del verbale di sequestro, che costituisce l’elemento pubblicitario ostativo a qualsiasi ipotedi si acquisto del bene da parte di terzi. Ai fini di una corretta attività gestoria non si può prescindere da una complessa attività di determinazione delle componenti materiali, immateriali e contrattuali di cui si compone l’azienda, anche ai fini di una corretta valutazione dell’esistenza di margini per il proficuo esercizio dell’attività: Inventario fisico dei beni e del magazzino; Inventario dei contratti in essere; Individuazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Dott.ssa Francesca Tripodi -

41 A) Inventariazione fisica dei beni aziendali e delle giacenze di magazzino (il verbale di sequestro non assolve a questa funzione di inventariazione). Questa attività dovrà concludersi con una chiusura dei conti e la redazione di bilancio alla data di sequestro. Per le imprese in contabilità ordinaria:chiusura ed immediata riapertura dei conti che tenga conto della inventariazione fisica del magazzino; il rendiconto trimestrale sarà redatto nelle forme del bilancio, benché infrannuale; Per le imprese in contabilità semplificata: il rendiconto sarà solo un conto economico (costi e ricavi) con allegato un rendiconto di cassa.

42 Dott.ssa Francesca Tripodi -
B) Inventariazione contrattuale dei contratti pendenti in corso di esecuzione. Attività più complessa: come regola generale il custode, quale ausiliario del giudice, subentra nei contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa, salvo che gli stessi abbiano carattere personale. Per le finalità di questo istituto non trovano applicazione le disposizioni in materia fallimentare circa la facoltà riconosciuta al curatore di subentrare o meno in un contratto. C) Preventiva determinazione degli atti di ordinaria (per i quali è previsto solo l’obbligo di rendicontazione periodica) e straordinaria amministrazione (per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice); criteri: - importo dell’operazione (determinazione del limite massimo consentito al custode); - natura dell’operazione (determinazione delle operazioni soggette ad autorizzazione del giudice) Dott.ssa Francesca Tripodi -

43 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Discussa è la possibilità per il custode di devolvere in affitto l’azienda sequestrata. Di certo in taluni casi l’affitto d’azienda consentirebbe al custode un controllo gestionale indiretto, con devoluzione quindi della concreta gestione dell’azienda ad un soggetto dotato di maggiore professionalità, tenuto conto della sempre più difficile ed articolata gestione di un complesso aziendale, della professionalità richiesta per la gestione, della crescente immaterialità dell’impresa (know how). La dottrina è tuttavia concorde nell’autorizzare il fitto dell’azienda soltanto in casi estremi, in contraddittorio con le parti, e con particolari vincoli nella selezione degli offerenti e nei tempi del contratto stesso. Dott.ssa Francesca Tripodi -

44 Adempimenti tributari del custode
Nel pignoramento immobiliare e sequestro conservativo Fonti: Risoluzione Agenzia delle Entrate n.158/E dell’ , poi superata dalle risoluzioni n.62/E del e n.84 del - Il pignoramento non determina modifica nella titolarità del diritto di proprietà dei beni pignorati; la custodia è soltanto un impedimento (vincolo di indisponibilità) per il debitore a disporre dei beni stessi e dei frutti che derivano dal loro godimento, senza tuttavia che i beni escano dal suo patrimonio giuridico. Nello svolgimento dei suoi compiti, il custode si sostituisce sostanzialmente al debitore; in particolare nel caso della locazione di immobili, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di locazione si trasferiscono sul custode. Ma soggetto passivo di imposta resta il debitore, con autonomi obblighi di registrazione e dichiarazione ai fini fiscali (dirette, IVA, 770) Dott.ssa Francesca Tripodi -

45 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Quindi il custode: - Assume tutti gli obblighi di fatturazione (in nome e per conto del soggetto passivo) e versamento del tributo, non solo nell’ipotesi di irreperibilità del debitore; questi adempimenti sono in ogni caso accentrati nella procedura stessa anziché in capo al debitore esecutato, sulla base del principio di funzionalità della procedura e tutela degli interessi dell’erario. - Per i versamenti dei tributi userà: - se il debitore esecutato è reperibile: mod. F24, con ordinari codici tributo IVA; - se è irreperibile: mod. F24, codice tributo 6501. (Suggerimento: nel “codice atto”= n. procedura esecutiva) - Trasmette copia della fattura alla società / debitore, che mantiene la piena titolarità in materia di registrazione e dichiarazione d’imposta ai fini IVA ed anche delle imposte dirette. Dott.ssa Francesca Tripodi -

46 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Il debitore esecutato presenterà la dichiarazione dei redditi inserendo tra i redditi di impresa i canoni percepiti che gli saranno comunicati dal custode; ugualmente nel caso di canoni relativi ad un immobile di proprietà di una persona fisica non imprenditore, gli stessi concorreranno alla formazione del suo reddito complessivo come redditi fondiari. L’obbligo del pagamento e della dichiarazione ICI sugli immobili pignorati o sottoposti a sequestro conservativo non ricadono sul custode che non è soggetto passivo di imposta; incombono diversamente sul proprietario del bene o sul titolare di altro diritto reale sul bene stesso (normativa). Dott.ssa Francesca Tripodi -

47 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Nel sequestro giudiziario Fonti: Circolare n. 156 del 2000 (sequestro antimafia) Risoluzione 195/E del 2003 (sequestro antimafia) Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 62/E del Nel caso di sequestro giudiziario di quote societarie, il custode opera quale rappresentante “in incertam personam” fino alla chiusura della vicenda giurisdizionale, quando verrà individuato a titolo definitivo e con effetto retroattivo il soggetto titolare dei beni sequestrati e quindi l’effettivo soggetto passivo di imposta. Dott.ssa Francesca Tripodi -

48 Dott.ssa Francesca Tripodi -
Il sequestro giudiziario viene assimilato (risoluzione 195/E del 2003), per presupposti e finalità, al sequestro dei beni di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso (L. 575 del 31 maggio 1964): incertezza nell’individuazione del soggetto proprietario e conseguente indisponibilità dei beni La circolare 156/2000 ha chiarito che i beni sequestrati nel “sequestro anti – mafia” configurano un patrimonio separato assimilabile alla eredità giacente (art.187 TUIR e art.5-ter DPR 322/1998). Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Il custode deve effettuare le comunicazioni previste dall’art. 19, co.2, lettera c) del Dpr n.42/1988: segnalazione entro 60 giorni alla Agenzia delle entrate dell’assunzione e della cessazione delle funzioni. Il custode deve proseguire l’attività svolta dal sequestratario e gli adempimenti IVA senza aprire una nuova partita IVA e comunicando all’ufficio locale l’avvenuta variazione (criticità nel caso di ramo d’azienda: nuova partita IVA?) Nel caso di sequestro di aziende deve adempiere agli obblighi contabili ed a quelli dei sostituti d’imposta. Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Il custode giudiziario deve presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta interessati (con esclusione di quello nel corso del quale cessa la custodia, di competenza della parte) ed effettuare i versamenti dei tributi liquidati in via provvisoria (disposizioni sull’eredità giacente). Venuto meno il sequestro, è il soggetto proprietario dell’azienda a dover presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale è venuta meno la misura cautelare: dichiarerà i redditi prodotti dall’azienda sequestrata unitamente agli altri suoi redditi dell’esercizio Per tutti gli altri periodi di imposta precedenti, l’amministrazione finanziaria provvederà alla liquidazione definitiva ed alla conseguente iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute. Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Ai fini ICI, il custode deve per ogni periodo d’imposta procedere alla liquidazione dell’imposta e provvedere al versamento della relativa imposta (ovviamente limitatamente agli immobili oggetto di sequestro o di tutti in caso di custodia ed amministrazione di aziende). Per effettuare il pagamento, il custode utilizzerà la liquidità ottenuta dagli stessi immobili e gli eventuali ulteriori capitali sequestrati. In caso di insufficienza di fondi, provvederà ad informare le parti per far loro effettuare il pagamento. Dott.ssa Francesca Tripodi -

52 La responsabilità del custode
Responsabilità civile: Il custode è responsabile per i danni cagionati alle parti (art. 67 c.p.c. e Cassazione 26 febbraio 1954 n. 562), se non esercita la custodia da buon padre di famiglia. Inoltre, il custode che non esegua l’incarico assunto (indipendentemente dal fatto che sia incorso o meno in un reato) può essere condannato dal giudice ad una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500 (L. 69/2009). Il custode che ecceda i limiti dell’incarico, va assimilato al “falsus procurator” di cui all’art c.c. “Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.” Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Responsabilità penale: art. 334 c.p. “sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro …” Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al sol scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 516 euro. Si applicano la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, soppressione, dispersione o deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Art. 335 c.p. “Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro …” Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309 euro. Dott.ssa Francesca Tripodi -

55 Il compenso del custode
Il compenso del custode giudiziario (sia nel seq. giudiziario che nel seq. conservativo civile) è stabilito con decreto dal giudice dell’esecuzione o dal giudice che lo ha nominato (art.65 c.p.c.); nel decreto è indicata a parte che è tenuta a corrisponderlo e costituisce titolo esecutivo. Nel sequestro giudiziario spetta al custode: il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico; il rimborso delle spese anticipate per l’amministrazione e la conservazione dei beni. Il giudice può anche disporre che tal somme siano prelevate dalle rendite dei beni, oppure porle a carico di una o di entrambe le parti il compenso per l’attività svolta. Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Nel sequestro conservativo e nel pignoramento spetta al custode: il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico e delle spese anticipate per l’amministrazione e la conservazione dei beni; il compenso per l’attività svolta, salvo che sia il creditore o il suo coniuge oppure il debitore o uno della sua famiglia: in tal caso non vi è compenso. Criteri per la determinazione del compenso: Valore commerciale del patrimonio in custodia; Attività svolta dal custode; Risultati ottenuti; Sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; Tariffe professionali, locali ed usi. Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Per il Dottore Commercialista: Custodia dei beni pignorati: Tariffario delle esecuzioni emanato dal Tribunale di Roma Decreto del Mistero della Giustizia n.80 del “Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati” (= compensi modesti, inferiori alle provvigioni degli agenti immobiliari) Istanza di liquidazione sul sito del tribunale, IV Sezione civile – esecuzioni immobiliari e mobiliari. L’Ordine di Roma ha recentissimamente trasmesso un documento del Consiglio Nazionale ed ha chiesto di partecipare ad un tavolo tecnico con il Min. della Giustizia, volto ad ottenere una rivisitazone del Decreto 80/2009 Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Custodia ed amministrazione giudiziaria: Nuova tariffa professionale : Capo III – Onorari specifici “Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni” Art. 27: amministrazione di aziende (onorari preconcordati) Art.28: amministrazione di patrimoni e di beni (amministrazione di beni la cui gestione sia produttiva di redditi: onorari in percentuale sui proventi lordi) Art. 29: custodia e conservazione di beni e di aziende (oltre a quanto sopra, onorari in percentuale sul valore dei beni o sull’attivo lordo dell’azienda) Dott.ssa Francesca Tripodi -

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Fonti: Il custode giudiziale – Fernando Galli – Maggioli Editore Sequestro di azienda e custodia giudiziaria: profili ricostruttivi – Pasquale Liccardo Il sequestro giudiziario – Antonio Bellucci Le soluzioni operative: il sequestro conservativo di partecipazioni – diritto e società – Il Sole 24 ore Il sequestro conservativo – Federico Rosselli Il sequestro conservativo alla luce del nuovo procedimento cautelare (atti del convegno del CSM dell’11-13/02/99 Adempimenti ai fini IVA del custode – il commercialista telematico – Tullio Pannella L’espropriato conserva la soggettività passiva – Stefania Trocini Debitore alleggerito dell’immobile, ma anche dagli obblighi IVA – Stefania Trocini Eredità giacente e sequestro giudiziario – Antonio Nuzzolo La gestione giudiziale dell’impresa – Paolo Celentano Gli adempimenti fiscali del professionista delegato alle vendite giudiziali- consiglio nazionale DCEC – luglio 2010 Dott.ssa Francesca Tripodi -


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