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CSM: Risoluzione in ordine ai criteri per le selezione dei consulenti nei procedimenti giudiziari in materia di responsabilità sanitaria Federazione Nazionale.

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Presentazione sul tema: "CSM: Risoluzione in ordine ai criteri per le selezione dei consulenti nei procedimenti giudiziari in materia di responsabilità sanitaria Federazione Nazionale."— Transcript della presentazione:

1 CSM: Risoluzione in ordine ai criteri per le selezione dei consulenti nei procedimenti giudiziari in materia di responsabilità sanitaria Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica - Roma Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria 17 febbraio 2018

2 Il quadro normativo di riferimento
La Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura – 209/VV/2017 Risoluzione in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria Il quadro normativo di riferimento Le novità introdotte dalla Legge 8/3/2017, n. 24 (c.d. “Gelli-Bianco”) L’intervento consiliare al fine di garantire l’effettiva e uniforme applicazione della L. 24/2017 Procedimento di revisione degli attuali albi Indicazioni relative all’iscrizione all’Albo Accessibilità degli albi a livello nazionale Nomina di consulenti non iscritti all’Albo Profili problematici della normativa vigente

3 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Art. 61, comma 1 e 2, c.p.c.: “ Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”. “Il conferimento d'ufficio dell'incarico di consulente tecnico ad un professionista non iscritto negli appositi albi dei periti, tenuti a norma degli art. 13 segg. disp. att. c. p. c., non spiega di per sé effetti invalidanti, dato che l'art. 61, 2° comma c. p. c., nel disporre che la scelta del consulente va fatta normalmente fra le persone iscritte nei suddetti albi, non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell'ausilio di soggetti diversi” (Cass. civ., 02/10/1984, n. 4884)

4 IL QUADRO NORMATIVO IN AMBITO CIVILE
Art. 13 disp. att. c.p.c.: l’albo è costituito in ogni tribunale ed è diviso in categorie. Tra esse “debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa”. art. 14 disp. att. c.p.c.: l'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici. Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso. “I Comitati previsti dagli art. 14 e 15 disp. att. c.p.c. hanno natura di organi amministrativi e non giurisdizionali e, pertanto, avverso le loro deliberazioni non è proponibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.” (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 21/05/1998, n. 460)

5 RUOLO e FUNZIONE DEL CONSULENTE
Il consulente tecnico viene chiamato ad integrare le conoscenze del giudice allorché per la risoluzione di un contenzioso siano necessarie cognizioni specifiche in materie che il giudice stesso non conosce né è tenuto a conoscere. Si tratta di un ausiliario del giudice il cui compito è quello di integrare le conoscenze del giudice laddove quest'ultimo se ne ritenga privo o insufficientemente fornito.

6 VALORE PROBATORIO DELLA CONSULENZA
La consulenza può avere un duplice valore: 1) strumento di mero ausilio per il giudice ai fini della comprensione e valutazione del materiale probatorio già acquisito alla causa (C.T.U. deducente); 2) fonte oggettiva ed autonoma di prova allorché costituisca il mezzo indispensabile per l'accertamento di fatti rilevabili esclusivamente con il ricorso a particolari cognizioni tecniche (C.T.U. percipiente).

7 IL QUADRO NORMATIVO CIVILISTICO
Art. 22 disp. Att. Cpc: “Il Giudice che conferisce incarico un incarico a consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento o motivi della scelta. Art. 15 disp. Att. C.p.c. “Possono ottenere l’iscrizione all’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale (e politica) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”

8 L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Artt 16 disp. att. c.p.c. La domanda di iscrizione va rivolta al Presidente del Tribunale e deve essere corredata da alcuni documenti: 1. estratto dell'atto di nascita; 2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4. certificato di iscrizione [all'associazione professionale]; 5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. Sulle domande di iscrizione decide il comitato presieduto dal Presidente del Tribunale. (Divieto di iscriversi a più di un albo) Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5 disp. att. c.p.c., composto dal Presidente della Corte d’Appello; dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e dal Presidente di una Sezione della Corte.

9 …la speciale capacità tecnica
Il riferimento, nell’ambito della documentazione, ai “titoli (...) per dimostrare la sua speciale capacità tecnica” comporta che non basta il solo conseguimento di un determinato titolo di studio o l'iscrizione ad una determinato albo professionale, ma occorrono delle effettive attitudini a svolgere funzioni peritali . Poichè il rigetto dell’istanza di iscrizione è atto amministrativo, è da ritenersi l'istante potrà sempre riproporre la domanda d'iscrizione, non essendovi un “giudicato” sulla esclusione, purchè – ove il diniego sia determinato dall’assenza di titoli –detti titoli siano stati nel frattempo conseguiti.

10 CONTROLLO, SANZIONI, RESPONSABILITA’
Artt. 19, 20 e 21 disp. att. c.p.c. Il controllo disciplinare sui C.T.U. è esercitato dal Presidente del Tribunale. Questi, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'Associazione Professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Il procedimento disciplinare si svolge innanzi al Comitato. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, occorre contestare l'addebito al consulente e raccogliere la sua risposta scritta. Il Presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, convoca il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

11 SANZIONI DISCIPLINARI
Quest’ultimo sente il consulente ed assume la propria decisione. Contro il provvedimento è ammesso reclamo innanzi al Comitato costituito in seno alla Corte d’Appello. Le sanzioni disciplinari sono: a) l'avvertimento; b) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; c) la cancellazione dall'albo. Per quanto riguarda le sanzioni, interessa evidenziare come la legge non chiarisce se la cancellazione dall'albo impedisca al soggetto che subisce tale provvedimento possa poi successivamente, nell'eventualità a determinate condizioni, riottenere l'iscrizione all'albo, come pure se possa o meno ottenere l'iscrizione ad un diverso albo. Data la natura amministrativa dei provvedimenti, non si può escludere tale possibilità, peraltro di difficile realizzazione.

12 IL CONTROLLO SUGLI ALBI
Il procedimento disciplinare ha carattere di procedimento formale che deve garantire all'interessato la possibilità di difendersi. Il mancato rispetto della sequenza formale implicherà la nullità dell'intero procedimento disciplinare. Anche in questo caso il procedimento ha carattere amministrativo e non giurisdizionale. Pertanto il provvedimento deve ritenersi impugnabile dinanzi al TAR. “L'attività disciplinare del Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici prevista dagli artt. 19 e 21 disp. att. cod. proc. civ., non ha natura giurisdizionale ed è svolta in assenza di contraddittorio e, quindi, che il provvedimento reso dal Comitato, anche in sede di reclamo non ha natura giurisdizionale e non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (Cass. civ., Sez. III, 30/11/2006, n )

13 IL QUADRO NORMATIVO PENALISTICO
l’art. 359 c.p.p. statuisce che il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Tale disposizione deve essere integrata da quella di cui all’art. 73 delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui prevede che il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti […]. Con riferimento, invece, alla nomina del perito da parte dell’organo giudicante, l’art. 221 c.p.p. stabilisce che il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina […]. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

14 IL QUADRO NORMATIVO PENALISTICO
Quindi: il Giudice e il Pubblico Ministero devono, come regola generale, scegliere i periti e consulenti tra coloro che risultano iscritti negli appositi albi istituiti presso i Tribunali. Solo in via residuale è consentita la nomina quali ausiliari di persone aventi una particolare e specifica competenza in un determinato settore, ancorché non iscritte nel relativo albo; ma in questi casi la scelta, almeno per quanto attiene al Giudice, deve avvenire, ove possibile, su una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico ed inoltre devono essere indicate specificatamente le ragioni della scelta (art. 67 dis. att. c.p.p.). Con riferimento, poi, alla disciplina relativa all'iscrizione all'albo, l’art. 69 disp. att. del c.p.p. stabilisce che possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia, salve le limitazioni soggettive previste dalla stessa disposizione.

15 Ancora sul quadro normativo penalistico
L’art. 68 disp. Att. c.p.p. prevede che Comitato di Albo sia composto da “Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell’ordine forense, dal Presidente dell’ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati”. L’originaria previsione di “ordini e collegi a cui appartengono gli esperti” è stata integrata con il riferimento alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate dall’art. 2, comma 1, lett b), del D.lvo 4 marzo 2014, n. 32 (recante Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali). L’estensione ad un rappresentante di professioni non regolamentate nella composizione del Comitato Albo, rafforza il principio che debbano far parte del Comitato tutti i rappresentanti di “Ordini o Collegi” di professioni regolamentate, al cui novero certamente appartiene quella dell’ostetrica, organizzata in Ordini con Legge 3/2018 (e fino al 14 febbraio 2018, in Collegi professionali in forza del D.Lgs. lgt. CPS 233/1946 e del regolamento attuativo approvato con DPR 221/1950).

16 IN SINTESI I codici di rito, sia nel settore penale che nel settore civile, statuiscono - anche con riferimento alla materia della responsabilità del professionista sanitario - che i periti ed i consulenti devono essere scelti tra le persone fornite di speciale competenza nella materia ed iscritte negli appositi albi istituiti presso il Tribunale. La regola della scelta tra gli iscritti all’Albo è derogabile solo con adeguata motivazione. L’impianto normativo vigente, quindi, attribuisce un ruolo centrale nella scelta giudiziale del consulente alle modalità di formazione, iscrizione e tenuta dell’albo dei consulenti e dei periti istituito presso il Tribunale: la completezza ed esaustività delle informazioni e dei dati relativi ai professionisti iscritti all’albo consente al Giudice di scegliere l’ausiliario più idoneo rispetto all’accertamento del caso concreto. Parimenti la presenza di multiple specializzazioni tecniche garantisce al Giudice, “percettore” e non creatore di regole cautelari e di leggi scientifiche, un migliore approfondimento del caso concreto e, quindi, la possibilità di individuare e motivare le migliori decisioni in punto accertamento di responsabilità soggettive.

17 Le novità introdotte dalla Legge 8/3/2017, n. 24
L’art. 15 della predetta legge, infatti, dispone che: “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.  Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

18 Art. 15 commi 3 e 4 Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

19 L’impatto della riforma “Gelli – Bianco”
Con l’entrata in vigore della Legge “Gelli-Bianco”, il quadro normativo relativo alla nomina dei periti e dei consulenti sia nel settore penale che nel settore civile ha subito significative modifiche nella struttura degli albi e nelle modalità di formazione, revisione degli stessi, nonché di formazione dei “Collegi peritali o consulenziali”, ma non appare mutata la ratio sostanziale della disciplina e le finalità del precedente assetto normativo risultano, anzi rafforzate dalla ricerca di maggiore “sicurezza” - leit motiv della nuova disciplina sulla responsabilità professionale – nella scelta dei migliori e più adeguati profili specialistici rispetto al caso concreto di malpractice da giudicare quindi maggiore “sicurezza” nelle decisioni di giustizia che i Giudice devono adottare quando giudicano della responsabilità di un professionista sanitario.

20 Le direttrici del sistema normativo
Le nuove disposizioni, prevedono che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, aventi ad oggetto responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale, vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità. Il Giudice, dovrà quindi procedere alla nomina di un “collegio”, composto da un medico legale e da almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento in oggetto. Inoltre, viene chiarito che tali specialisti debbono avere una specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui alle disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p. citate. L'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista concretizza la garanzia di collegamento tra il sapere giuridico ed il sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale. L’art. 15, comma 1, inoltre nel definire la composizione del collegio richiede l’affiancamento al medico specializzato in medicina legale di “uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. La norma non è chiarissima ma l’utilizzo del termine “specialista” in un contesto che mira a garantire le migliori e più specifiche competenze sanitarie rispetto al caso concreto giudicando, parrebbe escludere che il legislatore abbia voluto riservare questo ruolo ai “medici specializzati”.

21 Qualche dubbio interpretativo
In punto definizione dei professionisti sanitari legittimati all’iscrizione agli albi, vi sono novità relative alla formazione degli Albi. La lettura del portato normativo, almeno sul piano letterale, restituisce un risultato di incertezza: da un lato, all’art. 15 comma 2, è stabilito che negli albi devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti “esperti in medicina”, dall’altro, al comma 3, è previsto che, in sede di revisione degli albi, sia indicata l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati ed, in particolare, che gli albi devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, “un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie”, tra i quali scegliere per la nomina.

22 Le possibili letture ed i problemi sul campo
L’utilizzo dell’espressione “esperti in medicina” costituisce un retaggio della datata e superata denominazione della responsabilità professionale sanitaria, in precedenza denominata “medica”? Si tratta di mera imperfezione lessicale e di tecnica normativa? Si può pensare ad una interpretazione estensiva a fronte di un sistema complessivamente e pacificamente dedicato agli “esercenti le professioni sanitarie”? Ratio e lettera della legge 24/2017 parrebbero orientare: nel testo dell’art. 5 (buone pratiche clinico – assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida), norma cardine del sistema della responsabilità, penale e civile delineato nella legge, nella rubrica e nel testo degli art. 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria), 7 (Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria) e 9 (Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa): anche in questo caso la scelta normativa dell’espressione “esercente la professione sanitaria” appare precisa e volontariamente utilizzata dal legislatore per includere quali soggetti della disciplina normativa della responsabilità professionale, tutti i professionisti, medici o non medici, coinvolti nei percorsi clinico assistenziali, in conformità a pacifici, ed ormai decennali approdi giurisprudenziali di merito e legittimità.

23 Qualche spunto di riflessione
L’assenza di ragioni discriminanti, in punto disciplina della responsabilità, fra professionisti sanitari e medici, è rinvenibile altresì nei criteri di formazione, revisione degli albi dei periti e consulenti e di scelta ai fini della decisione sul caso giudiziale giudicando: d’altra parte la stessa legge (art. 15, comma 3) chiaramente richiede che all’interno degli albi vi siano “adeguate rappresentanze di esperti di discipline specialistiche” con riferimento espresso a “tutte le professioni sanitarie”. In conclusione sul punto, poiché si tratta di disposizioni introdotte all'evidente fine di consentire al Giudice di effettuare la scelta di un professionista qualificato e sicuramente idoneo allo svolgimento dell’incarico, oltre al dato formale, anche quello “razionale e sostanziale” esigerebbe che, nei casi giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità di un’ostetrica, sia garantito al Giudice oltre che alla stessa professionista incolpata, di farsi assistere da “esperto nella disciplina ostetrica” con le migliori e più adeguate competenze rispetto ai profili di responsabilità contestati o azionati nei confronti dell’ostetrica stessa.

24 L’intervento consiliare al fine di garantire l’effettiva ed uniforme applicazione della Legge n. 24/2017 La risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione- ha affrontato il tema degli adeguamenti normativi del sistema degli albi alla legge Gelli in una duplice prospettiva, direttamente afferente a quello della corretta rappresentanza di tutte le professioni negli albi de quibus: A) quella della tutela dell’esercizio indipendente ed imparziale della giurisdizione e B) quella dell’ottimale organizzazione e gestione degli uffici giudiziari. Entrambi gli obiettivi del governo della magistratura sono perseguibili soltanto garantendo all’autorità giudiziaria la disponibilità e quindi l’uso di conoscenze tecnico scientifiche corrette ed affidabili. Tale garanzia per la magistratura è certamente ottenibile definendo i profili professionali degli ausiliari del Giudice e creando regole uniformi che regolino la fase di revisione e di nuova iscrizione degli albi esistenti sui quali, di regola, il magistrato deve orientare la sua scelta.

25 Le linee di azione del CSM
Coinvolgere i soggetti interessati, nei diversi ruoli, nella materia della malpractice, “elaborando percorsi di condivisione tra magistratura, avvocatura e ordini professionali dei medici” (p. 8) nel rispetto della composizione (non omogenea) del Comitato di Albo (artt. 14 disp. Att. C.p.c., 68 disp. Att. C.p.p.) – Audizioni di Società Scientifiche di Medici. Elaborare un protocollo “generale” on il CNF e la FNOMCeO un protocollo d’intesa per l’armonizzazione della metodologia che presiede la revisione degli Albi e la loro formazione Le parti promuoveranno la stipula di protocolli “locali” stipulati dalle rappresentanze territoriali e che tengano conto delle linee indicate dal protocollo generale

26 Procedimento di revisione degli attuali Albi
Garantire attualità delle iscrizioni e adeguata e documentata qualificazione degli iscritti. Garantire che per ciascun esperto sia tassativamente indicata (ex art. 15 legge Gelli) esperienza professionale maturata con particolare riferimento al numero e tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Garantire idonea e adeguata rappresentanza di “esperti delle discipline specialistiche” (p.9) - Garantire tempi rapidi per la revisione degli Albi per dare attuazione alla Legge Gelli ( ipotesi inizio 2018); Garantire successive revisioni (tempi diversi: art. 18 disp att. Cpc: 4 anni; art. 68 comma 4 disp. Att. C.p.p: 2 anni; art. 15 L. 24/2017: almeno 5 anni) secondo metodologie uniformi per il settore penale e quello civile e con tempistica uniforme: indicazione TRE anni.

27 Il Procedimento di revisione degli attuali Albi
Garantire criteri uniformi per le modalità di revisione e di nuova iscrizione: Suddivisione delle specializzazioni dei consulenti e dei periti sulla base di indicazioni uniformi indicate da FNOMCeO (p.10); Riqualificazione dei professionisti iscritti: esperienza matura oltre a numero e tipologia incarichi. Necessità di definire INDICATORI di esperienza professionale maturata Necessità di definire fasi procedurali della revisione: a) comunicare a tutti gli iscritti tempi e modalità della revisione; b) comunicare agli iscritti che vi sarà ridefinizione delle specializzazioni; c) fissazione di un termine per esprimere la volontà a rimanere iscritto d) indicazione di tutti i dati curriculari utili ai fini della permanenza nell’albo e) Necessità che gli Ordini verifichino i fascicoli o schede personali

28 Il processo di verifica del fascicolo personale del professionista
A) correttezza dei dati risultanti dall’Albo e la loro corrispondenza con la PEC utilizzata dal professionista; B) esperienze professionali maturate dalla data dell’iscrizione con riferimento in particolare a nuove eventuali specializzazioni acquisite; C) significative pubblicazioni o altra attività scientifica svolta, D) numero e tipologia degli incarichi ricevuti dall’autorità giudiziaria o da altre autorità pubbliche nazionali o internazionali; E) esistenza o meno di incarichi giudiziari ricevuti e poi revocati; F) permanenza, specie nei casi di assenza o numero irrisorio di incarichi ricevuti, dell’interesse in capo all’iscritto, da manifestare entro un certo termine, al mantenimento dell’iscrizione all’albo G) la cancellazione dall’albo è prevista solo per questi eventi: istanza dell’interessato, procedimento disciplinare o venuta meno di uno dei requisiti di legge fondanti l’iscrizione (art. 18 disp. att. cpc, proprio in relazione al procedimento di revisione) ; H) adempimento dell’obbligo dei crediti formativi; I) avvenuta stipulazione di adeguata polizza assicurativa.

29 Indicazioni relative all’iscrizione/revisione all’Albo
Individuazione di criteri selettivi differenziati per ciascuna “specializzazione” per riempire di contenuto la formula normativa “speciale competenza nel settore”: L. 24/2017 precisa che deve trattarsi di “specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento: i titoli non sono sufficienti per il riferimento all’aspetto pratico Esempio di INDICATORI di esperienza e conoscenza pratica: A) anno di specializzazione e periodo di svolgimento della professione; B) attività svolta presso enti pubblici; C) partecipazione a corsi di aggiornamento; D) numero di crediti formativi; E) esperienze fatte come consulente di parte; F) corsi effettuati in materia di conciliazione o mediazione; G) indicazioni sull’esistenza e l’attivazione di polizze assicurative; H) indicazione numero, tipologia, periodicità di incarichi ricevuti e revocati per valutare conflitti di interesse e rispetto del principio di rotazione;

30 Il processo di revisione degli Albi
Obiettivo: fornire al Giudice nei processi per la responsabilità sanitaria maggiori dati possibili per orientare la sua scelta discrezionale del profilo peritale maggiormente aderente al caso concreto oggetto del giudizio: DEFINIZIONE di SUB CATEGORIE di SPECIALIZZAZIONE Obiettivo: garantire al Giudice possibilità di accesso ad albi di altri Distretti per assicurare qualità professionale e garanzia di massima imparzialità per assenza di motivi di incompatibilità: ACCESSIBILITA’ e CONSULTABILITA’ (anche informatica) degli ALBI a livello NAZIONALE con possibilità di accedere alla documentazione costituente il fascicolo del perito e caratterizzante la sua esperienza e conoscenza pratica e l’evoluzione della sua “carriera” peritale.

31 Nomina di consulenti non iscritti all’Albo
CSM evidenzia la necessità di fornire nel protocollo indicazioni per la scelta del Giudice di Consulenti fuori dall’Albo. - necessità di competenze non rinvenibili nell’Albo; - situazioni non eliminabili di conflitti di interesse per gli iscritti; - necessità di attuare rotazioni “per evitare pericolose cristallizzazioni in cui sono sempre gli stessi professionisti a collaborare con gli stessi magistrati” (p. 15) - necessità di procedimentalizzare anche la scelta dei “fuori Albo” per evitare conoscenze personali, passa parola, poco garanti di trasparenza ed efficacia dell’azione giudiziale - Ruolo della Federazione dei Medici: creare un Elenco dei professionisti idonei per comprovata eccellenza in un settore a rivestire il ruolo di CTU o perito; Ruolo della Federazione: creare un Referente per il Comitato di Albo; Ruolo della Federazione: garantire l’elevata qualificazione ed accreditamento come esperti di questi professionisti: sicurezza di esperienza pratica per l’efficiente espletamento dell’incarico Ruolo della Federazione: definizione di INDICATORI di esperienza più pregnanti di quelli ordinari per eccezionalità del reclutamento.

32 La risoluzione del CSM ed il ruolo delle “Altre” Professioni sanitarie
“Nel caso in cui, poi, nello specifico procedimento dovesse palesarsi l’esigenza di avvalersi di professionalità ulteriori, sempre in ambito sanitario, ma al di fuori delle categorie rappresentate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, si pensi ad esempio ai Biologi, agli Psicologi, agli Infermieri Professionali, in tali casi, per le medesime esigenze, potrebbe farsi ricorso all’ausilio dei rispettivi organismi rappresentativi secondo modalità analoghe a quelle appena descritte, e, per le ipotesi individuate a titolo di esempio: all’Ordine nazionale dei Biologi, all'Ordine nazionale degli Psicologi, alla Federazione nazionale dei Collegi degli Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia”

33 I temi del dibattito Professionalità Ulteriori avrebbero, in astratto e secondo le indicazioni del CSM, valenza solo “ausiliaria” delle categorie rappresentate da FNMCeO? Tale impostazione è discutibile in ragione dell’abbandono del concetto di ausiliarietà e di ordinamento giuridico ventennale a base di “autonomia culturale scientifica e operativa (di competenze)” delle professioni sanitarie “non mediche”? La residualità del ricorso ad altre Professionalità tratte dalle Professioni sanitarie ha solo ragioni legate a statistiche giudiziarie (incidenza minore di professionisti a giudizio rispetto ai medici) ? Questo dato vale per le ostetriche a giudizio in regime di responsabilità di équipe o di cooperazione colposa con medici ginecologi, neonatologi, anestesisti?

34 La risoluzione del CSM e i profili problematici della normativa vigente
La non completa omogeneità di disciplina civile e penale in materia di formazione e revisione degli Albi; La disomogeneità delle composizioni dei Comitati di Albo fra civile e penale; Albi separati per CTU e Periti; La disomogeneità delle regole civili ( artt. 20 e 21 disp. Att. Cpc) e penali ( art. 231 c.p.p. e artt disp. Att. C.p.p.) per la sostituzione dei CTU e dei periti e sul procedimento disciplinare; Il tema della congruità ed adeguatezza della liquidazione dei compensi a CTU e Periti anche ai sensi dell’art. 15 comma 4 della L. 24/2017, in relazione all’art. 53 DPR n. 115/2002.

35 Vi ringrazio per la gentile e competente attenzione
Avv. Cosimo Maggiore Roma,


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