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I REATI DEL CODICE DELLA STRADA: I RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI

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Presentazione sul tema: "I REATI DEL CODICE DELLA STRADA: I RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI"— Transcript della presentazione:

1 I REATI DEL CODICE DELLA STRADA: I RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI
RELATORE: Dott. Ezio Domenico BASSO Procuratore della Repubblica preso la Procura di Oristano COORDINA I LAVORI Avv. Davide FONTANA

2 Contenuto Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere;
Art. 186 C.d.S. Accertamenti strumentali; Art. 186 C.d.S. Prelievi ematici; Art. 186 comma 2-bis C.d.S. Aggravante incidente stradale; Art. 186 comma 7 C.d.S. Rifiuto dell’accertamento;

3 Art. 186 comma 9-bis C.d.S. Lavori di pubblica utilità; Art. 186 comma 2 C.d.S. Sospensione della patente; Art. 186 comma 7 C.d.S. Revoca della patente; Art. 186 C.d.S. e art. 240 c.p. Confisca del veicolo; Art. 187 C.d.S. Sostanze stupefacenti; Art. 189 C.d.S. Comportamento in caso di incidente

4 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere NATURA DEL REATO
Cass. n del REATO PERMANENTE COMPETENZA PER TERRITORIO

5 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere RAPPORTI CON ART. 186 COMMA 7
Cass. n del “Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza in quanto il rinvio dell’art. 186, comma settimo, cod. strada al comma secondo, lett.c) della medesima disposizione riguarda solo il trattamento sanzionatorio”.

6 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere RAPPORTI CON ART. 187
Cass. n dell’ “Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli art. 186 e 187 Cod. Strada nel caso in cui un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti”.

7 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere RAPPORTI CON ART. 186 bis
Cass. Sez. IV n del “La disposizione di cui all’art. 186 bis comma 3 c.d.s. […] non delinea una autonoma fattispecie incriminatrice rispetto a quella di cui al medesimo art. 186, sicché ad essa è riferibile l’aggravante dell’ora notturna prevista dall’art. 186 comma 2 sexies c.d.s.”.

8 Ambito di applicazione della scriminante
Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere RAPPORTI CON ART. 51 C.P. Ambito di applicazione della scriminante Cass. n del “Non è applicabile la scriminate di cui all’art. 51 c.p. nei confronti di colui che, pur essendo in stato di ebbrezza alcolica, ha eseguito l’ordine di mettersi in marcia impartito da un agente di polizia che non si era reso conto che il soggetto non era nelle condizioni psicofisiche per guidare”.

9 CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO
Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO Cass. S.U. n del «La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto […] è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo in astratto incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo».

10 CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO
Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO Conseguenze: applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge demandate al Prefetto; Contra Cass. Sez. IV n del

11 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO Elementi significativi Cass. Sez. IV n del «Costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse dal giudice di merito circa l’offensività della condotta, sia l’applicazione della pena in misura pari al minimo edittale».

12 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO
NOZIONE DI “GUIDA” Cass. n del “Rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico”.

13 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO
NOZIONE DI “GUIDA” Cass. n del “La condotta di “guida” di un veicolo … consiste nell’esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente….” NON costituisce “guida” la condotta dell’imputato che, in stato di ebbrezza, spingeva in strada il proprio ciclomotore a mano perché non funzionante.

14 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO VEICOLO FERMO
Cass. n del “In tema di guida in stato di ebbrezza, NON RILEVA che il veicolo fosse FERMO al momento dell’effettuazione del controllo, giacché la “FERMATA” costituisce una fase della circolazione”.

15 GUIDA DI UNA BICICLETTA
Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO GUIDA DI UNA BICICLETTA Cass. Sez. IV n del «Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale».

16 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO
ASSUNZIONE DI FARMACI Cass. n del : Precisa che l’assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica non esclude l’elemento psicologico del reato, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell’assunzione con la circolazione stradale; Cass. N del : Il reato di guida in strato di ebbrezza è configurabile anche nell’ipotesi di inalazione di fumi di alcol derivanti da attività lavorativa.

17 SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI TASSO
Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI TASSO Cass. n del : “Il superamento delle soglie di tasso alcolemico integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria”. Ratio della norma: “La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione”.

18 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO
SOGLIE DI PUNIBILITA’ Cass. n del Cass. n del “Ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali”. Il tasso alcolemico 0,87 g./l. è considerato superiore al valore di 0,8 g./l. e configura la fattispecie di cui alla lettera b) dell’art. 186.

19 Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere AMBITO APPLICATIVO
SOGLIE DI PUNIBILITA’ Cass. n del “A seguito della depenalizzazione lettera a) la rilevanza penale del fatto presuppone che sia accertato un tasso alcolemico superiore, NON ANCHE PARI, a 0,8 g./l.”

20 APPLICABILITA’ DELLE CIRCOSTANZE
Art. 186 comma 2 C.d.S. in genere APPLICABILITA’ DELLE CIRCOSTANZE Cass. Sez. IV n del «Qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente […] e di aver commesso il fatto in orario notturno […] con una circostanza attenuante (nella specie, le circostanze attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l’aumento previsto dall’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art comma 2 septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportanto l’eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena». SEGUE

21 Cass. Sez. IV n del «Qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente […] e di aver commesso il fatto in orario notturno […] e il giudice ritenga, le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art comma 2 bis, non deve operarsi l’aumento previsto per la circostanza meno grave di aver commesso il fatto in orario notturno, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186 comma 2 septies, atteso che, in caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63 comma 4c.p., deve trovare applicazione la pena stabilita per quella più grave».

22 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Indispensabilità
Cass. Sez. IV n del «L’indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all’accertamento specifico e non strettamente sintomatico certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità»

23 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Natura
Cass. Sez. IV n del «L’esame strumentale non costituisce una prova legale» Cass. Sez. IV n del «L’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale, ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà»

24 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Rilevanza degli elementi sintomatici
Cass. Sez. IV n del specifica che indipendentemente dall’accertamento strumentale, l’alterazione alcolica può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica. Conf. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; SEGUE

25 Peraltro, Cass. Sez. VI n. 16480 del 21.2.2017 precisa che
«la possibilità per il giudice di avvalersi […] delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave». Conf. Cass. Sez. IV n del Pertanto, secondo Cass. Sez. IV n del , si impone «per le ipotesi aventi rilievo penale […] la verifica tecnica dell’effettivo livello di alcol».

26 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Indispensabilità
Cass. n del Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente, è sufficiente l’accertamento tecnico eseguito mediante l’etilometro.

27 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Casistica
«Volume insufficiente» Cass. Sez. IV n del afferma che è «configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura ‘volume insufficiente’, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore» (Conf. Cass. Sez. IV n del : Cass. Sez. IV n del ). SEGUE

28 Cass. Sez. IV n del precisa, però, che in questo caso «è necessario accertare, attraverso una compiuta verifica delle modalità di funzionamento della macchina, se l’insufficienza del volume abbia o meno inficiato il risultato del test espresso dai parametri numerici», per cui, secondo Cass. Sez. IV n del , «è onere dell’imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell’alcoltest».

29 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Due misurazioni
Cass. Sez. IV n del Cass. Sez. IV n del La concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno DUE misurazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Cass. Sez. IV n del precisa, peraltro, che «è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica […] se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti». Cass. Sez. IV n del afferma che «è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda»

30 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Valori centesimali
Cass del Ai fini del superamento delle soglie di punibilità assumono rilevo anche i valori centesimali Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che un tasso alcolemico pari ad 1,56 g./l. configurasse la fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 186 comma secondo C.d.S.

31 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Intervallo tra condotta e test alcolimetrico
Cass. Sez. IV n del «L’intervallo di cinque minuti […] deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate». Cass. Sez. IV n del Modalità di calcolo dell’intervallo temporale. SEGUE

32 Cass. Sez. IV n dell’ Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza «il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico» (intervallo di 30 minuti) Cass. Sez. IV n dell’ «Il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare […] la sussistenza di altri elementi indiziari». Cass. Sez. VI n del «E’ legittimo l’impiego dell’etilometro anche a distanza di qualche ora dall’evento, alla duplice condizione un’apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l’incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame»

33 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Natura accertamento strumentale
Cass. Sez. IV n del “L’accertamento strumentale c.d. “alcoltest” costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria UNICAMENTE avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore e non anche attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato”. Conf. Cass. Sez. IV n del

34 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Modalità operative
Cass. Sez. IV n del afferma che «l’avvertimento di farsi assistere da un difensore […] deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test» Pertanto, secondo Cass. Sez. Un. N del , «la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186 comma 3 C.d.S., in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 c.p.p.».

35 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Omesso avviso - Nullità
Cass. Sez. IV n del “L’omesso avviso all’indagato […] della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio”. Cass. Sez. IV n del “L’accertamento del tasso alcolemico mediante il c.d. alcoltest rientra nel novero degli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. [….] sicché l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta”.

36 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Omesso avviso – Termini
Cass. Sez. IV n del «La violazione dell’obbligo di dare avviso […] della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale e regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta […] fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato». «Se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro cui far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna» (Cass. Sez. IV n del )

37 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Onere della difesa
Cass. Sez. IV n del «In di presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato» SEGUE

38 Casistica di situazioni non idonee allo scopo:
intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Cass. Sez. IV n del ; conf. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ); allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sprovvista di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (Cass. Sez. IV n del ); allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (Cass. Sez. IV n del );

39 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Verbale esiti alcoltest
Cass. Sez. IV n del ; conf. Cass. Sez. IV n del “Il verbale contenente gli esiti dell’alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza del tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali in cui l’accertamento è stato effettuato”. Cass. Sez. IV n del ; conf. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del «L’omesso deposito del verbale contenente gli esiti dell’alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive”.

40 Art. 186 C.d.S. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Verbale esiti alcoltest
Cass. n del “La produzione in dibattimento della sola copia fotostatica degli scontrini ove sono stati registrati gli esiti dell’accertamento etilometrico non integra alcuna nullità e costituisce piena prova del fatto ascritto all’imputato”.

41 Art. 186 C.d.S. PRELIEVI EMATICI Rilevanza del consenso
Cass. Sez. F. n del ; conf. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del La Giurisprudenza è costante nel ritenere che «i risultati del prelievo ematico effettuati per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la ‘mancanza di un preventivo consenso’ dell’interessato»

42 Art. 186 C.d.S. PRELIEVI EMATICI Natura dell’atto
Cass. Sez. VI n del ; Conf. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del «Il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».

43 Art. 186 C.d.S. PRELIEVI EMATICI Natura dell’atto
Conseguentemente Cass. Sez. IV n del afferma che «il prelievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di Polizia stradale, al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra nel novero degli atti di cui all’art. 356 c.p.p., sicchè non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia». Infatti, Cass. Sez. IV n del precisa che «sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia […] in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria». SEGUE

44 Cass. Sez. IV n del stabilisce che «il prelievo ematico compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al fine di accertare il tasso alcolemico e non per motivi di carattere medico-terapeutico, necessita del preventivo consenso dell’interessato, tempestivamente informato sulle finalità del prelievo; ne deriva che, in mancanza del consenso, i relativi risultati sono inutilizzabili». Peraltro, Cass. Sez. IV n del sembra discostarsi da tale orientamento in quanto si legge che «l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico-terapeutico, non richiede – in presenza dei presupposti di cui all’art. 186 comma 5 C.d.S. – uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento».

45 Art. 186 C.d.S. PRELIEVI EMATICI Forma della richiesta
Cass. Sez. IV n del «La richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l’interessato che, in assenza, di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge»

46 Art. 186 comma 2-bis C.d.S. AGGRAVANTE INCIDENTE STRADALE NOZIONE
Cass. Sez. IV n del L’aggravante di cui al comma 2-bis C.d.S. costituisce “condizione ostativa alla sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità”; Cass. Sez. IV n del L’incidente stradale viene definito come «qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli», per cui è sufficiente «qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni» (Cass. Sez. IV n del ; conf. Cass. Sez. IV n del ).

47 Art. 186 comma 2-bis C.d.S. AGGRAVANTE INCIDENTE STRADALE COEFFICIENTE CAUSALE
Cass. Sez. IV n del afferma che «è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso». Cass. Sez. IV n del precisa sul punto che «non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma solo il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo».

48 Art. 186 comma 2-bis C.d.S. AGGRAVANTE INCIDENTE STRADALE COEFFICIENTE CAUSALE
Cass. Sez. IV n. n del «Ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame è necessaria l’individuazione di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente» Cass. Sez. IV n del «Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis C.d.S. è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro»

49 Art. 186 comma 2-bis C.d.S. AGGRAVANTE INCIDENTE STRADALE
Cass. Sez. IV n del «Quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.»

50 Art. 186 comma 7 C.d.S. in genere NATURA E MODALITA’ DI ACCERTAMENTO
Cass. Sez. IV n del «Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi». SEGUE

51 Cass. Sez. IV n del «Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici […] è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento, stante l’autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza». Cass. Sez. Un. n del : compatibilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

52 Art. 186 comma 7 C.d.S. RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO Obbligo di avviso
Cass. Sez. IV n del (conf. Cass. Sez. IV n del ) «L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest NON RICORRE se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento”.

53 Art. 186 comma 7 C.d.S. RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO Casistica
Cass. Sez. IV n del «Integra il reato di cui all’art. 186 comma 7 C.d.S. […] chi si rifiuta di sottoporsi all’accertamento previsto dal comma quinto, presso una struttura ospedaliera, non prestando il consenso informato al personale sanitario» Cass. Sez. VI n del (conf. Cass. Sez. IV n del ) «Integra il reato di cui all’art. 186 comma 7 C.d.S. […] la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto […] è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra». SEGUE

54 Cass. Sez. IV n del «Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici […] si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico». Cass. Sez. IV n del «Integra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto a più accertamenti preliminari per la verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza di alcol, ricusi di proceder all’alcoltest nonostante che l’ultimo di essi abbia dato esito positivo, in quanto l’art. 186 comma 3 C.d.S. non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di ’’accertamenti preliminari non invasivi’’».

55 Art. 186 comma 7 C.d.S. RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO E AGGRAVANTI
Incidente stradale - Incompatibilità Cass. Sez. Un n del «La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza». Incidente Compatibilità Cass. Sez. IV n del «La circostanza aggravante di aavnn del e 9318 del SUSSISTE la compatibilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, la cui sussistenza preclude la possibilità di ottenere la sostituzione della pena inflitta con lavoro di pubblica utilità, con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. SEGUE

56 IN SENSO CONTRARIO Cass. n del , secondo la quale “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale NON E’ CONFIGURABILE rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento della verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica delle fattispecie.

57 Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ .
Cass. Sez. III n del Ambito di cognizione riservato al Giudice «In tema di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità […] è inibita al Giudice ogni valutazione circa l’idoneità della misura ad assolvere o meno alla funzione rieducativa, essendo il divieto di applicazione della stessa ricollegato unicamente alla ricorrenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale e alla pregressa fruizione di analoga sanzione sostitutiva». Cass. Sez. IV n del (conf. Cass. Sez del ) Poteri del Giudice «La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità […] è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 c.p.». SEGUE

58 Cass. Sez. I n del Ambito di applicazione del lavoro di pubblica utilità «L’estinzione del reato […] per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità […] può essere dichiarata anche nel caso in cui l’attività in favore della collettività sia svolta in un settore diverso da quello della sicurezza e dell’educazione stradale, indicato dal legislatore come prioritario».

59 Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Applicabilità ai fatti ante L. n. 120/2010
Secondo costante Giurisprudenza la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità prevista dall’ art. 186 comma 9-bis C.d.S., introdotto dalla Legge n. 120/2010, è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, trattandosi di disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente. In tal senso si vedano: Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. I n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del

60 Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Applicabilità ai fatti ante L. n. 120/2010
Sul punto applicabilità, la decisione della Cassazione Sez. IV n del ha tuttavia precisato che «l’imputato che, condannato in primo grado sulla base della disciplina anteriore alla legge n. 120/2010, invochi in sede di impugnazione l’applicabilità della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, deve condizionare la sua richiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più severa pena detentiva prevista dalla nuova normativa».

61 Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Incompatibilità
La Giurisprudenza ritiene incompatibile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con: l’aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (cfr. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ); la sospensione condizionale della pena, beneficio che non può essere concesso ove sia stata operata la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità stante la incompatibilità tra i due istituti (cfr. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. III n del ; )

62 Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Modalità applicative
Richiesta dell’imputato La Giurisprudenza esclude la necessità della richiesta dell’imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione alla sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità (Cass. Sez. I n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n dell’ ), una volta manifestata la quale l’imputato non è tenuto a determinare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, spettando ciò al Giudice (Cass. Sez. I n del ; Cass. Sez. I n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; contra Cass. Sez. IV n del ) e neppure ad indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ), obbligo che invece ricade sul Giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Cass. Sez. IV n del ).

63 Art. 186 comma 9-bis C.d.S. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Modalità applicative
Cass. Sez. IV n del «La sostituzione della pena detentiva o pecuniaria inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità non è consentita la volontaria esecuzione della pena, come sostituita, prima della definitività della sentenza». Cass. Sez. IV n del ; conf. Cass. Sez. IV n del «Nell’accordo sull’applicazione della pena […], le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell’imputato, tra loro non sovrapponibili». Contra, Cass. Sez. IV n. 71 del , secondo cui «le parti possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di disposizione più favorevole applicabile anche senza la richiesta dell’interessato». SEGUE

64 Cass. Sez. IV n del «Non integra alcuna nullità della sentenza di patteggiamento la mancata indicazione da parte del giudice delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, applicato in sostituzione della pena detentiva […], giacchè tale omissione non investe l’ambito decisionale ma riguarda le modalità attuative della statuizione e, come tale può trovare risoluzione nel procedimento di esecuzione». Cass. Sez. IV n del «La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria […] con il lavoro di pubblica utilità […] è disposta […] esclusivamente dal giudice della cognizione […], essendo comunque preclusa ogni statuizione in fase esecutiva» Cass. Sez. I n del «La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena pecuniaria, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività».

65 SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Ambito di applicazione Cass. Sez. IV n del «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida […] non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione». Cass. Sez. III n del «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida […] non può essere applicata nei confronti di colui che, pur conducendo veicoli per la cui guida è richiesta tale abilitazione, al momento della commissione del fatto non l’aveva ancora conseguita» SEGUE

66 Cass. Sez. IV n del «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere obbligatoriamente applicata […] pur quando la guida in stato di ebbrezza sia stata posta in essere circolando con un ciclomotore da parte di un soggetto munito di patente, in quanto tale titolo ha efficacia abilitante anche alla conduzione del ciclomotore». Cass. Sez. F n del «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida […] si riferisce a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».

67 SOSPENSIONE DELLA PATENTE Compatibilità con sospensione disposta
Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Compatibilità con sospensione disposta in via amministrativa Cass. Sez. VI n del : compatibilità con la revoca della patente disposta dall’autorità amministrativa. Cass. Sez. I n del : compatibilità con la sospensione della patente disposta dall’autorità amministrativa.

68 SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Patteggiamento Cass. Sez. IV n del «Anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espressamente escluse dall’art. 445 c.p.p.». Cass. Sez. IV n del precisa che: «il giudice, nel caso in cui intende fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in una sentenza di patteggiamento, congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto»

69 SOSPENSIONE DELLA PATENTE Lavori di pubblica utilità
Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Lavori di pubblica utilità Cass. Sez. IV n del «In caso di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità […] il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida».

70 Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Messa alla prova Cass. Sez. VI n del ; conf. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del «Il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova […] non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 comma 3 C.d.S., in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità […] la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria»

71 Veicolo appartenente a terzi
Art. 186 comma 2 C.d.S. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Veicolo appartenente a terzi Cass. Sez. IV n del «l’appartenenza del veicolo a persona estranea non può qualificarsi quale circostanza aggravante del reato […], ma assume rilievo esclusivamente rispetto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero alla esclusione della confisca del mezzo». Cass. Sez. IV n del «La nozione di ‘appartenenza’ del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali». SEGUE

72 Cass. Sez. U n del «al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato».

73 Art. 186 comma 7 C.d.S. REVOCA DELLA PATENTE Presupposti
Condanna nei due anni precedenti per medesimo reato (cfr. Cass. Sez. IV n. n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ). Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova costituisce precedente specifico ai fini del giudizio circa la «recidiva nel biennio» (Cass. Sez. IV n del ) SEGUE

74 Ai fini della «recidiva nel biennio» rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto- reato precedente (cfr. Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ). Rilevanza della «recidiva nel biennio» solo ai fini della revoca della patente di guida e non anche ai fini del trattamento sanzionatorio (Cass. Sez. IV n del ). Irrilevanza ai fini della revoca (e della sussistenza della «recidiva nel biennio») dell’entità o del grado del tasso alcolemico (Cass. Sez. IV n del ).

75 Art. 186 comma 7 C.d.S. REVOCA DELLA PATENTE Applicabilità
Revoca obbligatoria: nel caso di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ); a seguito di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del );

76 Art. 186 C.d.S. CONFISCA DEL VEICOLO NATURA DELL’ATTO
La confisca del veicolo in seguito alla novella di cui alla L. n. 120/2010 ha natura di sanzione amministrativa accessoria (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ). Obbligo di previsione: il Giudice deve disporre la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o di patteggiamento, essendo irrilevante che il veicolo non sia stato sottoposto a sequestro (Cass. Sez. IV n del ). SEGUE

77 Applicazione nel giudizio di esecuzione: la confisca non può essere disposta dal giudice dell’esecuzione nel caso in cui sia stata omessa in sede di condanna, in quanto, data la sua natura, «non costituisce componente essenziale di detto provvedimento» (Cass. Sez. I n del ; Cass. Sez. I n del ) La confisca del veicolo deve essere applicata con sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il Prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione penale (Cass. Sez. IV n del ). Previsione di un termine: la confisca del veicolo è un provvedimento di natura definitiva, sicché è incompatibile con una previsione di limitazione temporale della sua durata (Cass. Sez. IV n del ).

78 APPLICABILITA’ IN CASSAZIONE
Art. 186 C.d.S. CONFISCA DEL VEICOLO APPLICABILITA’ IN CASSAZIONE «La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo […] può essere disposta direttamente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620 lett. l) c.p.p.» (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n. n del ). In senso contrario «La sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinché vi provveda» (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del :)

79 Art. 186 C.d.S. CONFISCA DEL VEICOLO CONDIZIONI Persona estranea
«La nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV nn del ). «Ai fini della confisca del veicolo non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera» (Cass. Sez. IV n del ). Buona fede del terzo «E’ esclusa la confisca del veicolo intestato a un terzo solo quando risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito per negligenza da cui sia derivata la possibilità di circolazione del mezzo» (Cass. Sez. IV n del ).

80 CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL VEICOLO
Art. 186 C.d.S. CONFISCA DEL VEICOLO CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL VEICOLO Ammissibilità della confisca del veicolo: in comproprietà (Cass. Sez. IV n del ); in comunione legale (Cass. Sez. IV n del ); in proprietà di s.a.s. (Cass. Sez. I n del ); Inammissibilità della confisca del veicolo: in proprietà di s.n.c. (Cass. Sez. IV n del ); concesso in leasing (Cass. Sez. IV n. 31 del ; Cass. Sez. U n del ).

81 RAPPORTO CON ALTRI REATI
Art. 187 C.d.S. in genere RAPPORTO CON ALTRI REATI Art. 186 e 187 C.d.S. Cass. Sez. I n del e n /2005 «Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli artt e 187 C.d.S. nel caso in cui il soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti». Cass. Sez. IV n del precisa che le fattispecie in esame «hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell’alterazione» Art. 187 e 116 C.d.S. Cass. Sez. IV n dell’ «Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente non è configurabile concorso formale di reati ai sensi del comma primo dell’art. 81 c.p.»

82 Art. 187 C.d.S. in genere CONFIGURABILITA’
Necessità di guida in stato di alterazione (Cass. Sez. IV n del ); Insufficienza della mera assunzione di droghe (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ); Sufficienza di uno stato di coscienza modificata, che non coincide con una condizione di intossicazione (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ).

83 Art. 187 C.d.S. in genere PROVA Necessità esame tecnico
«E’ necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la quantificazione della sostanza» (Cass. Sez. II n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ) SEGUE

84 Tuttavia, sempre Cass. Sez. II n. 15936 del 7. 4
Tuttavia, sempre Cass. Sez. II n del precisa che «è possibile prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche ammissioni da parte dell’imputato circa l’assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida». Cass. Sez. IV n del arriva ad affermare che «lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerlo dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato» (Conf. Cass. Sez. IV n del ) Irrilevanza elementi sintomatici Cass. Sez. IV n del e Cass. Sez. IV n del «Il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti non può essere accertato in base a soli elementi sintomatici».

85 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’ESAME
Art. 187 C.d.S. in genere MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’ESAME Esame ematico - sufficiente Cass. Sez. IV n del «Per accertare lo stato di alterazione del conducente è utilizzabile anche il prelievo ematico effettuato a fini diagnostici». Esame urina – Sufficiente in associazione ai dati sintomatici Cass. Sez. IV n del «Lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’imputato riscontrato al momento del fatto)».

86 RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO
Art. 187 C.d.S. in genere RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO Requisiti Cass. Sez. IV n del «Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari […], previsto dall’art. 187 comma 5 C.d.S., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio». SEGUE

87 Incidenza sul diritto di difesa
Cass. Sez. IV n del secondo la quale «la previsione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari […] non impone scelte che violano il diritto di difesa”. Configurabilità Cass. Sez. IV n del «Non è configurabile il reato previsto dall’art. 187, comma ottavo, C.d.S. nel caso in cui il soggetto rifiuti il prelievo delle urine, acconsentendo a quello ematico, sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare l’assunzione dello stupefacente».

88 Art. 187 C.d.S. in genere REVOCA DELLA PATENTE
Vedasi giurisprudenza citata sub art. 186 C.d.S.

89 Rapporti tra comma 6 e 7 art. 189 C.d.S.
Art. 189 C.d.S. in genere Rapporti tra comma 6 e 7 art. 189 C.d.S. Cass. Sez. IV n del «Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente […] configurano due fattispecie autonome ed indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone ferite,, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose».

90 Cass. Sez. IV n del «Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente […]implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga […], non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica» Cass. Sez. IV n del «Non sussiste, quindi, violazione del divieto di un secondo giudizio qualora, giudicato per il reato di fuga ed assolto per la ritenuta assenza dell’elemento psicologico, il medesimo soggetto venga poi sottoposto a nuovo procedimento per il reato di mancata assistenza, con riguardo alla condotta da lui posta in essere successivamente alla fuga, una volta messo a conoscenza dell’avvenuto investimento con possibile danno alle persone, di cui in precedenza non si era reso conto».

91 NOZIONE DI «INCIDENTE»
Art. 189 C.d.S. in genere NOZIONE DI «INCIDENTE» Cass. Sez. IV n del «Il reato di cui all’art. 189 commi 6 e 7 C.d.S. è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l’incidente, che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di un antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso». Cass. Sez. IV n del «L’incidente […] deve essere il risultato di un comportamento colposo dell’agente, poiché, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell’omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell’incolumità individuale»

92 Art. 189 C.d.S. in genere MOMENTO CONSUMATIVO Art. 189 comma 6 C.d.S.
Cass. Sez. IV n del «Risponde del reato previsto dall’art. 189 comma 6 C.d.S. il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità» (conf. Cass. Sez. IV n del ). Cass. Sez. IV n del «E’ necessario che venga accertata una lesione effettiva, più o meno grave, ma comunque pregiudizievole, dell’integrità psicofisica della persona».

93 Art. 189 comma 7 C.d.S. «Il reato di omissione di assistenza […] richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri già abbia provveduto e non risulti più necessario né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento»

94 Art. 189 C.d.S. in genere COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE
ARRESTO Cass. Sez. IV 9984 del «E’ ammesso l’arresto facoltativo in flagranza o quasi flagranza di reato per il reato di “fuga” previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S.». Cass. Sez. IV n del «L’esclusione dell’arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr’ore […] non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p., ma le dà per presupposte; affinché, quindi, possa procedersi all’arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l’arresto, ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr’ore»

95 Art. 189 C.d.S. in genere COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE
Delega a terzi Cass. Sez. IV n del e Cass. Sez. IV n del «L’obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente, il quale è tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull’invocato intervento della polizia o di altra autorità già allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell’avvenuto soccorso» Elemento soggettivo Cass. Sez. VII n del “Non è esclusa la sussistenza del dolo dell’investitore che abbia delegato ad altri la verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta nell’incidente”.

96 Art. 189 C.d.S. in genere COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE
Elemento soggettivo Momento di accertamento «L’accertamento del dolo […] va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone» (Cass. Sez. IV n del ; Cass. Sez. IV n del ). SEGUE

97 Contenuto del dolo «Il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità» (Cass. Sez. IV n del ); in senso contrario «Il dolo deve investire la sola inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente stradale […] e non anche la constatazione dell’esistenza di un danno effettivo alle persone che vi risultano coinvolte» (Cass. Sez. VI n del e Cass. Sez. IV n. 327 del ).

98 Art. 189 C.d.S. in genere COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE
Elemento soggettivo Compatibilità con il dolo eventuale Cass. Sez. IV n del «L’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone».

99 I REATI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO DR. EZIO DOMENICO BASSO PROCURATORE DELLA REPUBLICA PRESSO LA PROCURA DI ORISTANO


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