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IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
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Il riaccertamento ordinario dei residui
Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
Gli accertamenti e gli impegni in c/competenza possono essere mantenuti a residui, reimputati o eliminati in base ai principi contabili. Gli accertamenti e gli impegni in c/residui possono essere esclusivamente mantenuti o eliminati (da motivare) in base ai principi contabili e non reiscritti. Infatti non è possibile reimputare accertamenti o impegni mantenuti a residuo con l’ultimo riaccertamento ordinario approvato in quanto in quella sede si è “certificata” l’esigibilità dei crediti e debiti iscritti. Le entrate e le spese accertate e impegnate (in c/competenza) non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il FPV di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del FPV a copertura delle spese reimputate. La costituzione del FPV non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese (accertamenti e impegni c.d. “correlati”). Con il provvedimento di riaccertamento ordinario/parziale dei residui occorre prevedere la rideterminazione dei residui iscritti nel bilancio di previsione già approvato.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
Principio contabile generale n. 9 della prudenza Tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
La delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio: in tal caso è necessario procedere ad una loro riclassificazione. Se la reimputazione avviene nell’ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell’impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella del riconoscimento di un debito fuori bilancio.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie reimputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’esercizio da cui decorre l’applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell’esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell’esercizio precedente. Conseguentemente, l’articolazione dei residui iniziali dell’esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all’articolazione dei residui finali dell’esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall’ente.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
Le variazioni agli stanziamenti del FPV e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con un’unica deliberazione della Giunta, corredata del parere dell’Organo di revisione, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
La variazione di bilancio relativa al riaccertamento ordinario dei residui deve essere corredata eventualmente del prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio, laddove il provvedimento interessasse spese finanziate con ricorso all’indebitamento: infatti la reiscrizione di un impegno all’anno successivo comporterebbe un peggioramento del saldo di tale esercizio in quanto il FPV di entrata, nei conteggi del pareggio di bilancio, deve essere considerato al netto della quota rinveniente proprio da tale fonte di finanziamento. Verifica cassa non negativa al 31/12/x (anno di imputazione dei residui, se primo anno del bilancio).
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Il riaccertamento ordinario dei residui
Attenzione: FPV di spesa anno x = FPV di entrata anno x+1 (distinguendo la parte corrente da quella in c/capitale) FPV entrata anno x+1 = impegni anno x reimputati all’anno x+1 (-) correlati accertamenti anno x reimputati all’anno x+1 Esempio di variazione in sede di riaccertamento dei residui: Competenza anno x: necessaria per la creazione degli FPV di spesa; Competenza anni x+1 e successivi: necessaria alla reimputazione dei residui e creazione/incremento del FPV di entrata. Cassa anno x+1: necessaria per riscossioni/pagamenti dei residui reimputati. Esempio in esercizio provvisorio 2017: modificare bilancio 2016 e 2017 del bilancio 2016/2018 e predisporre bilancio 2017/2019 tenendo conto degli accertamenti e impegni reiscritti.
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Il riaccertamento ordinario dei residui
Faq n. 21 del 24/03/2017 della Commissione Arconet L’attività di reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, effettuata in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, non richiede anche la variazione degli stanziamenti di cassa dell’esercizio precedente, neanche se necessarie ad evitare che gli stanziamenti definitivi di cassa siano incongruenti, in quanto non rientrano nella definizione di variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate (problema piano indicatori e dei risultati attesi di bilancio). Le procedure di acquisizione dei rendiconti alla BDAP non prevedono il controllo della coerenza delle previsioni definitive di cassa, che invece è effettuato in automatico con riferimento al bilancio di previsione. L’eventuale incapienza degli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio derivante dal riaccertamento ordinario non costituisce una incongruenza contabile degli stanziamenti (che comunque deve essere sistemata il prima possibile).
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Il riaccertamento ordinario dei residui
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio indicatore della “capacità di pagamento nelle previsioni definitive” (riportato nell’allegato n. 2/d del rendiconto) riferito all’aggregato di spesa per missioni e programmi: previsioni definitive cassa residui + previsioni definitive competenza – FPV Questo indicatore, ove fosse superiore al 100%, evidenzierebbe un’incongruente previsione definitiva di cassa rispetto a quello che è il limite logico di tale stanziamento, che è rappresentato dalla sommatoria delle previsioni riportate al denominatore dell’indicatore.
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Il riaccertamento parziale dei residui
Il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che le riscossioni e i pagamenti devono essere imputati all’esercizio in cui vengono a scadenza il credito o il debito per l’ente, a prescindere da come sia stato imputato in origine rispettivamente l’accertamento o l’impegno contabile. Da ciò la necessità di spostare, ricorrendone i presupposti, accertamenti o impegni all’esercizio successivo a quello di imputazione originaria. Se i tempi di riscossione e pagamento non consentono di attendere il riaccertamento ordinario dei residui, occorre procedere con il riaccertamento parziale dei residui.
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Il riaccertamento parziale dei residui
Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’Organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. Il riaccertamento parziale dei residui, essendo considerato dalla norma un’attività gestionale, è approvato mediante determinazione del Responsabile del servizio finanziario, opportunamente motivata.
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Il riaccertamento parziale dei residui
La competenza del Responsabile del servizio finanziario non può essere derogata dal regolamento di contabilità. La successiva ed unica delibera della Giunta di riaccertamento ordinario dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Tale riaccertamento è “anticipato” rispetto a quello ordinario e “parziale” in quanto riguarda solo una parte degli accertamenti e degli impegni del bilancio comunale.
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Il riaccertamento parziale dei residui
Il riaccertamento parziale può essere ripetuto più volte prima del riaccertamento ordinario dei residui. In caso di esercizio provvisorio, il riaccertamento parziale dei residui è approvato con deliberazione della Giunta corredata del parere dell’Organo di revisione. Non è possibile reimputare accertamenti o impegni mantenuti a residuo con l’ultimo riaccertamento ordinario approvato in quanto in quella sede si è “certificata” l’esigibilità dei crediti e debiti iscritti. Con il provvedimento di riaccertamento ordinario/parziale dei residui occorre prevedere la rideterminazione dei residui iscritti nel bilancio di previsione già approvato.
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Il riaccertamento parziale dei residui
Al provvedimento di riaccertamento parziale (come quello ordinario) dei residui occorre allegare anche il prospetto dimostrativo del rispetto, in via previsionale, del pareggio di bilancio in quanto le risultanze di tale provvedimento potrebbero variare proprio per effetto della reimputazione di impegni di spesa agli esercizi in cui diventeranno esigibili, ove fossero finanziati con l’indebitamento (infatti l’FPV in entrata, rinveniente da tale fonte di finanziamento, non viene considerato nei conteggi del pareggio di bilancio). Verifica cassa non negativa al 31/12/x (anno di imputazione dei residui, se primo anno del bilancio).
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Variazione dei residui
Nel caso di approvazione del preventivo entro il 31/12, con impegni di spesa assunti successivamente ma comunque entro lo stesso anno, con imputazione sempre sul medesimo esercizio e con la necessità di provvedere al pagamento prima del riaccertamento ordinario dei residui, occorre modificare lo stanziamento dei residui presunti prima del rendiconto della gestione. In questo caso occorre: se non diversamente disciplinato dal regolamento di contabilità, una deliberazione della Giunta; se non è necessario apportare anche variazioni alla consistenza delle previsioni di cassa, una determinazione dirigenziale. In ogni caso occorre trasmettere alla tesoreria comunale i prospetti previsti dall’allegato 8 al D.Lgs. n. 118/2011.
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7° decreto correttivo Nuova casistica di riaccertamento parziale dei residui: Riguarda le variazioni di esigibilità delle entrate derivanti da contributi a rendicontazione e da operazioni di indebitamento, già autorizzate e perfezionate. Tali entrate devono essere contabilizzate, in base ai nuovi principi contabili, secondo l’andamento della correlata spesa e quindi devono essere imputate agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede, sulla base del crono programma, di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, in quanto il diritto di riscuotere il contributo (che ne determina l’esigibilità in base ai nuove regole contabili) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.
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7° decreto correttivo In caso di reimputazione degli impegni assunti nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il FPV. Nel caso in cui però si verifichi l’esigenza di assumere l’impegno prima della delibera di riaccertamento ordinario, con il 7° decreto correttivo, è ora possibile effettuare un riaccertamento parziale dei residui, al fine di consentire la registrazione urgente dell’impegno correlato all’accertamento reimputato.
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Esempio ante riaccertamento parziale
anno 2017 entrate spese descrizione stanziato accertato impegnato contributo in c/capitale 100 opera finanziata con contributo in c/capitale anno 2018
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Esempio post riaccertamento parziale
anno 2017 entrate spese descrizione stanziato accertato impegnato contributo in c/capitale opera finanziata con contributo in c/capitale anno 2018 100
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