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AGRICOLTURA E POLITICA RURALE.

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Presentazione sul tema: "AGRICOLTURA E POLITICA RURALE."— Transcript della presentazione:

1 AGRICOLTURA E POLITICA RURALE

2 QUADRO GENERALE > La politica agricola dell’Unione europea garantisce un tenore di vita dignitoso agli agricoltori e, al tempo stesso, stabilisce i requisiti in materia di salute e benessere degli animali, protezione dell'ambiente e sicurezza alimentare >Lo sviluppo rurale sostenibile completa il quadro della politica agricola comune dell’UE (PAC) >Nei 28 Stati membri dell’UE si contano circa 11 milioni di aziende agricole e 22 milioni di persone che lavorano regolarmente nel settore agricolo. Complessivamente, i settori dell’agricoltura e dell’industria agroalimentare offrono quasi 44 milioni di posti di lavoro nell’UE.

3 STORIA ED EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
1962 1992 METÀ ANNI ’90 Il trattato di Roma Sancisce la creazione della CEE; si prospetta la PAC come politica comune. OBIETTIVO: mettere a disposizione risorse alimentari a prezzi accessibili per i cittadini della CEE 1957 Nasce la PAC: applicazione di prezzi congrui per gli agricoltori. Raggiungimento del primo obiettivo: disponibilità di cibo Gestione della produzione: i surplus di prodotti vengono immagazzinati creando «montagne di cibo». Vengono adottate misure per allineare la produzione alle esigenze del mercato La PAC inizia a sostenere i produttori: pagamenti diretti agli agricoltori. Introduzione principio sviluppo sostenibile (Summit Rio De Janeiro) La PAC si concentra sulla qualità degli alimenti: misure di sostegno agli investimenti, alla formazione, al miglioramento del marketing. Attuazione prima legislazione europea sull’agricoltura biologica

4 2000 2003 METÀ ANNI 2000 Maggiore attenzione sulla sviluppo economico, sociale e rurale dell’Europa rurale Riforma della PAC : interrompe il legame tra sussidi e produzione. Gli agricoltori sono più orientati al mercato, ricevono un sussidio sul reddito, devono rispettare rigide norma riguardanti la sicurezza del cibo, dell’ambiente e sulla salute e il benessere degli animali. L’UE diventa il più grande importatore mondiale di prodotti agricoli dai paesi in via di sviluppo. Nell’ambito dell’accordo «everything but arms», l’UE ha consentito il libero accesso al mercato a tutti i paesi meno sviluppati 2007 2011 Ingresso 12 nuovi stati: popolazione agricola dell’UE raddoppia Nuova riforma PAC: potenziare la competitività a livello economico ed ecologico nel settore agricolo con l’obiettivo di promuovere l’innovazione, contrastare il cambiamento climatico e sostenere l’occupazione e la crescita nelle aree rurali

5 BASE GIURIDICA TITOLO III ARTT. 38-44 TFUE
* ARTICOLO 38 TFUE OBIETTIVI ARTICOLO 39 TFUE 1. Le finalità della politica agricola comune sono: incrementare la produttività dell'agricoltura assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Articoli correlati agli obiettivi : Articolo 9: la promozione di un elevato livello occupazionale; Articolo 11: la tutela dell'ambiente nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile; Articolo 12: la protezione dei Consumatori; Articolo 13: le esigenze in materia di benessere degli animali; Articolo 168, paragrafo1: la protezione della salute umana; Articoli da 174 a 178:la coesione economica, sociale e territoriale * L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti

6 PERSEGUIMENTO OBIETTIVI ARTICOLO 40 TFUE
1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: a) regole comuni in materia di concorrenza; b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; c) un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia. ARTICOLO 41 TFUE Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune: a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune; b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti

7 CONCESSIONE DI AIUTI ARTICOLO 42 TFUE
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

8 PROCESSO DECISIONALE IN MATERIA AGRICOLA ARTICOLO 43 TFUE
La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale 5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

9 ARTICOLO 44 TFUE Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

10 ISTITUZIONI E ORGANI DELL’UE
PARLAMENTO EUROPEO COMMISSIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA AGRICOLTURA E PESCA -riunisce i ministri di tutti gli Stati membri dell'UE; -adotta atti legislativi in una serie di settori riguardanti la produzione alimentare, lo sviluppo rurale e la gestione della pesca. COMMISSIONE EUROPEA AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE Questa direzione generale della Commissione è responsabile della politica dell’UE in materia di agricoltura e sviluppo rurale e si occupa di tutti gli aspetti della politica agricola comune (PAC). -Si compone di 45 membri titolari e altrettanti supplenti; -è responsabile del controllo dell'attività della Commissione in materia di politica agricola; -elabora relazioni su proposte legislative, che rientrano nella procedura di codecisione tra il Parlamento e il Consiglio, ai fini dell'approvazione in Aula. -monitora l'attuazione della PAC e altre questioni

11 COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
SEZIONE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTE COMITATO DELLE REGIONI COMMISSIONE RISORSE NATURALI AGENZIE DELL’UE AGENZIA ESECUTIVA PER I CONSUMATORI, LA SALUTE, L’AGRICOLTURA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (CHAFEA) AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE(AEE)

12 RIFORME DELLA PAC 1993-1999: RIFORMA MC SHARRY 2000-2004: AGENDA 2000
RIDUZIONE DEI PREZZI GARANTITI AIUTI DIRETTI RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO DELL’OFFERTA MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO : AGENDA 2000 -AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI INTERNI ED ESTERNI -GARANTIRE LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELLE DERRATE - ASSICURARE UN EQUO LIVELLO DI VITA PER LA POPOLAZIONE AGRICOLA E CONTRIBUIRE ALL STABILITÀ DEI REDDITI AGRICOLI -INTEGRARE GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DELLA PAC -CREARE FONDI DI OCCUPAZIONE E DI REDDITO ALTERNATIVI PER GLI AGRICOLTORI E LE LORO FAMIGLIE -SEMPLIFICARE LA NORMATIVA COMUNITARIA

13 2005-2009: RIFORMA FISCHLER 2010-2013: HEALTH CHECK
-MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DELL’AGRICOLTURA EUROPEA -RIORIENTARE LA PRODUZIONE AL MERCATO -PROMUOVERE UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE E SOCIALEMNTE ATTENDIBILE -RAFFORZARE LO SVILUPPO RURALE -SEMPLIFICARE IL REGIME DI SOSTEGNO -RENDERE LA PAC PIÙ RISPONDETE AGLI IMPEGNI ASSUNTI O DA ASSUMERE IN SEDE WTO : HEALTH CHECK -REGIME DI PAGAMENTO UNICO -MODULAZIONE PROGRESSIVA(INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL SETTORE ATTRAVERSO UN RAFFORZAMENTO DLE TASSO DI MODULAZIONE OBBLIGATORIA) DISACCOPPIAMENTO TOTALE(ELIMINAZIONE AIUTI ACCOPPIATI) -REVISIONE DEL SISTEMA DELLE QUOTE LATTE SET ASIDE(ABOLIRE IL RITIRO DEI SEMINATIVI DELLA PRODUZIONEQUALE STRUMENTO DI CONTROLLO DELL’OFFERTA) -CONDIZIONALITÀ(APPLICATA AI SOLI ASPETTI AGRICOLI A CARICO DEI DEGLI AGRICOLTORI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DIRETTI DELLA PAC)

14 PROCESSO EVOLUTIVO EUROPA 2020
3 marzo pubblicazione documento Europa 2020: una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 12 aprile lancio della consultazione pubblica sul futuro della PAC da parte del commissario Cioloş 16 giugno Adozione della strategia Europa 2020 da parte del consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo 19-20 luglio Conferenza europea a Bruxelles sul futuro della PAC 19 OTTOBRE Orientamenti Commissione sul futuro delle politiche comunitarie e sul bilancio , con la Comunicazione Revisione del bilancio dell’Unione europea, Com 2010(700) def. 18 novembre Primi orientamenti sul futuro della PAC con la Comunicazione della Commissione la Politica agricola comune verso il 2020, Com 2010(672) def. 25 maggio Approvazione della relazione della nuova PAC da parte della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo(Rapporto Dess) 22-23 giugno Approvazione della relazione della nuova PAC da parte del Parlamento europeo in seduta plenaria 29 giugno Proposte legislative sul Quadro Finanziario Pluriennale , a Budget For Europe 2020, Com 2011(500) def. 12 ottobre Commissione UE presenta le proposte legislative sulle riforma della PAC per il periodo Entro Accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale e sulla nuova PAC Inizi Approvazione dei Regolamenti Adottato per la prima volta secondo procedura ordinaria legislativa, introdotta con il trattato di Lisbona(art. 294 del TFUE) Il Consiglio co-legifera con il parlamento Europeo 1 gennaio entrata in vigore della nuova PAC

15 Architettura giuridica della PAC
2 PILASTRI 1° PILASTRO: INTERVENTI DI MERCATO CHE RIGUADANO LA STABILIZZAZIONE DEI REDDITI DEGLI AGRICOLTORI TRAMITE LA GESTIONE DEI MERCATI AGRICOLI E IL REGIME DEI PAGAMENTI DIRETTI 2°PILASTRO:PROMUOVE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE E LO SVILUPPO RURALE, CON MISURE PROGRAMMATE A LIVELLO TERRITORIALE FEAGEA(FONDO EUROPERO AGRICOLO DI GARANZIA): FINANZIA IL REGIME DI PAGAMENTI DIRETTI E IN MINIMA PARTE GLI INTERVENTI DI MERCATO(RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE E REGOLAZIONE DEI MERCATI GLOBALI) FEASR(FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE): FINANZIA LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE, OSSIA TUTTE LE MISURE DESTINATE AL 2° PILASTRO DELLA PAC IN GESTIONE CONDIVISA CON GLI STATI MEMBRI

16 I TRE PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA NUOVA PAC :
CRESCITA INTELLIGENTE: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; CRESCITA SOSTENIBILE: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; CRESCITA INCLUSIVA: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale

17 EUROPA 2020 Pagamenti diretti: proposta di Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune. Ocm unica: proposta di Regolamento che stabilisce un’organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli (Ocm unica) Sviluppo rurale: proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr); Regolamento orizzontale: proposta di Regolamento su finanziamento, gestione e monitoraggio della Politica agricola comune; Alcune misure di mercato: proposta di Regolamento che determina le misure sulla fissazione di alcuni aiuti e rimborsi relativi all’organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli. Regolamento transitorio per il 2013: proposta di Regolamento che modifica il Regolamento del Consiglio (Ce) 73/2009 relativamente all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori (misure transitorie) rispetto all’anno 2013. Trasferimento dei vigneti: proposta di Regolamento che modifica il Regolamento 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm) relativamente al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori

18 QUADRO FINAZIARIO 2014-2020 Base giuridica -Articolo 312 del TFUE:
1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. È stabilito per un periodo di almeno cinque anni. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale. 2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. 3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti 4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto. 5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa. -

19 QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014-2020

20 DESTINATARI DEI PAGAMENTI DIRETTI E CONDIZIONI PER RICEVERE I PAGAMENTI
2015 circa 7 milioni di aziende agricole hanno beneficiato del sostegno, con copertura di quasi 156 milioni di ettari, pari a circa il 90% dei terreni effettivamente coltivati. CONDIZIONI: 1. REQUISITI MINIMI: La soglia precisa varia da paese a paese in quanto è fissata dalle amministrazioni nazionali, ma in genere si aggira rispettivamente tra 100 e 500 euro e/o tra 0,3 e 5 ettari; 2. AGRICOLTORI IN ATTIVITÀ: soltanto gli agricoltori di un’azienda situata nell’UE e che svolgono un’attività agricola possono ricevere i pagamenti diretti. Il requisito di agricoltore “in attività” significa che privati e società quali aeroporti,servizi immobiliari e strutture sportive, che possono disporre di terreni agricoli ma che non conducono alcuna attività agricola, o la svolgono solo in maniera molto marginale, non possono ricevere sostegno dalla PAC. 3. DISPORRE DI UN TERRENO AGRICOLO E ADIBIRLO A UN’ATTIVITÀ AGRICOLA: Di norma, solo i terreni idonei alla produzione agricola sono considerati superficie agricola. Le superfici agricole includono i seminativi, le colture permanenti e i rati permanenti. Tuttavia, non basta semplicemente possedere o disporre di un terreno agricolo: gli agricoltori devono anche dimostrare che il terreno in questione è utilizzato per qualche forma di attività agricola. 4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ: per ricevere i pagamenti diretti gli agricoltori devono presentare ogni anno domanda di aiuto, dichiarando ogni parcella della loro azienda agricola.

21 PRINCIPIO DI CONDIZIONALITÀ
Nesso tra i pagamenti della PAC per gli agricoltori e gli rispetto di altre norme dell’UE riguardanti la sicurezza alimentare, la salute degli animali, la salute delle piante, il clima, l’ambiente, la protezione delle risorse idriche, il benessere degli animali e le condizioni in cui i terreni coltivati vengono conservati. PREVEDE DUE DIVERSI INSIEME DI NORME: -CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO): requisiti legislativi presenti nel diritto UE che riguardano la salute pubblica, la salute delle piante e degli animali,l’identificazione e la registrazione degli animali, l’ambiente e il benessere degli animali; -BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI(BCAA): gli agricoltori sono tenuti a mantenere i propri terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, il che significa proteggere il suolo dall’erosione, mantenerne i livelli di sostanza organica e la struttura,evitare il deterioramento degli habitat, gestire le risorse idriche e salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio.

22 LE DIVERSE FORMA DEI PAGAMENTI DIRETTI

23 PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO:
PAGAMENTO BASE: Garantisce un sostegno di base al reddito degli agricoltori che svolgono attività agricole. L’importo del pagamento varia tra il 12% e il 68% dello stanziamento dei loro bilanci nazionali. PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO: Ha l’obiettivo di ridistribuire il sostegno ai piccoli agricoltori, gli Stati membri possono assegnare fino al 30% del loro bilancio nazionale ad un pagamento ridistributivo per i primi ettari ammissibili. Il numero di ettari per i quali questo tipo di pagamento può essere assegnato è limitato alla soglia fissata dalle autorità nazionali

24 PAGAMENTO VERDE: È stato introdotto con la riforma del 2013 nell’ambito nel mantenimento e del sostegno allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. Gli stati membri sono tenuti ad assegnare a questo pagamento il 30% del loro stanziamento per i pagamenti diretti. Gli agricoltori, per ricevere il pagamento diretto verde, devono rispettare tre pratiche obbligatorie benefiche per l’ambiente e per il clima: DIVERISIFICAZIONE DELLE COLTURA MANTENIMENTO DI PRATI PERMANENTI AREE DIINTERESSE ECOLOGICO

25 SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO:
Dopo la riforma della PAC del 2003 è stato progressivamente rimosso il nesso tra la ricezione di un pagamento diretto e la produzione di un determinato prodotto. Nonostante questo, gli Stati membri possono continuare a collegare un importo limitato dei pagamenti diretti a determinati prodotti. La finalità di questo tipo di sostegno è mantenere il livello di produzione delle regioni o settori che si trovano in difficoltà. La quota di questi pagamenti è limitata all’8%. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI: Funzionale per il futuro delle comunità agricole e rurali, alla luce dell’invecchiamento della popolazione agricola dell’UE. Nel 2013 per ogni agricoltore di età inferiore ai 35 anni ve ne erano nove di età superire ai 35 anni. Questo è il motivo per cui questo tipo di pagamento è obbligatorio in ogni Stato membro. È concesso per un massimo di 5 anni e può rappresentare fino al 2% del totale degli stanziamenti nazionali per i pagamenti diretti.

26 IL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI:
I tre quarti delle aziende agricole non raggiunge i 5 ettari; per tale motivo gli Stati membri possono ricorrere a tale tipo di pagamento, ossia un regime di pagamento diretto semplificato che concede un versamento una tantum agli agricoltori che decidono di aderire. Il livello massimo dei pagamenti è stabilito a livello nazionale ma non può superare la soglia massima di 1250 euro. Nel 2015 rappresentava oltre il 5% della spesa per i pagamenti diretti nei paesi aderenti. PAGAMENTI PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI: Le zone soggette a vincoli naturali sono zone dove l’agricoltura è svantaggiata da vincoli sulla base di criteri specifici. Lo stanziamento nazionale per questo tipo di pagamento può raggiungere al massimo il 5%.

27 PAGAMENTI DIRETTI: COME FUNZIONANO?
Gli stati membri sono responsabili dell’attuazione e del controllo primario dei pagamenti degli agricoltori: SISTEMA INTEGRATO DI GESTINE E DI CONTROLLO (SIGC): rete di banche di dati interconnesse per la ricezione e l’elaborazione delle domande di aiuto e dei rispettivi dati. Il sistema assegna un identificativo unico a ciascun agricoltore, nonché a tutte le particelle agricole e se necessario agli animali. - Copre tutti i regimi di sostegno sui pagamenti diretti nonché alcune misure di sviluppo rurale - Utilizzato per garantire il rispetto di obblighi e delle norme previste dalle disposizioni in materia di condizionalità

28 SVILUPPO RURALE LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE:
È finalizzata a mantenere la vitalità delle campagne attraverso programmi di investimento, di modernizzazione e di sostegno ad attività (agricole e non) nelle zone rurali. PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE: Iniziative per la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche FONDI PER LO SVILUPPO RURALE: Sono versati in cambio di e per compensare azioni che proteggono e conservano le campagne europee ed inoltre contribuiscono anche a contrastare il cambiamento climatico

29 L’impianto della vecchia politica di sviluppo rurale
Asse 4 «Leader» min 5%- 3 misure Asse 1 Competitività (min 10%) 12 misure Asse 2 Ambiente e Gestione territorio (min 25%) 13 misure2 Asse 3 Diversific. Qualità della vita (min 10%) 8 misure Unico sistema di programmazione, finanziamento, monitoraggio e controllo FEASR – Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale «Leader» è il nome di un programma che vuole consolidare l'economia rurale incoraggiando gli abitanti delle campagne ad agire a livello locale (bottom-up), invece di chiedere loro di attuare programmi già preconfezionati (top-down). Nell'ambito delle norme, gli Stati membri devono spendere almeno il 5% del loro bilancio per lo sviluppo rurale in progetti Leader

30 Le sei nuove priorità della politica di sviluppo rurale 2014-2020
Capitale umano, reti, innovazione, ricerca Ristrutturazione, mercato, diversificazione, ricambio generazionale Integrazione, promozione, qualità, catene corte Gestione del rischio Biodiversità, paesaggio, acqua, suolo Uso di acqua energia rifiuti, emissione-sequestro CO₂ Diversificazione, job creation, inclusione sociale, povertà, sviluppo locale Trasferimento delle conoscenze in agricoltura Competitività dell’agricoltura e vitalità delle aziende 3. a) organizzazione delle catene alimentari b) gestione del rischio 4. Preservare e migliorare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura Transizione verso una low carbon economy Sviluppo del potenziale occupazionale e sviluppo rurale

31 AZIONE TERRITORIALE DELL’UE
2 DOCUMENTI STRATEGICI Contratto di partenariato (CP) A livello di ogni Stato membro -Allinea l’azione dello Stato membro agli obiettivi strategici dell’Ue, favorisce il coordinamento territoriale, integra le strategie ai bisogni nel territorio, cura l’efficienza e l’efficacia degli interventi. - È sottoposto dallo Stato membro alla Commissione entro tre mesi ed è approvato da questa entro sei mesi, dopo l’approvazione di tutti i programmi ad esso ad esso soggiacenti Quadro strategico comune (QSC) -A livello interno dell’Unione Traduce gli obiettivi strategici dell’Ue in priorità - È adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo entro tre mesi dall’approvazione dei regolamenti della politica di coesione.

32 LA PAC IN ITALIA AGRICOLTURA IN ITALIA:
- aziende agricole di piccole dimensioni: il 58,7 % delle aziende ha infatti un'estensione inferiore a 5 ettari, mentre la dimensione media - 12 ettari - è inferiore a quella dell'UE ,1 ettari; - l'età degli agricoltori piuttosto elevata (solo il 4,5 % degli agricoltori italiani ha meno di 35 anni, rispetto al 5,9 % nell'UE-28) e l'attuale fenomeno di spopolamento rurale; - un contributo all’economia del paese pari al 2,2 % del valore aggiunto lordo totale (UE-28: 1,6 %) e un contributo all’occupazione pari al 3,6 % dell’occupazione totale (4,7 % nell’UE-28).

33 Gestiti tramite 23 programmi nazionali e regionali di sviluppo rurale
Periodo : circa 37,5 miliardi di EUR dal bilancio dell’UE Dotazione complessiva per: pagamenti diretti Circa 27 miliardi di EURO sviluppo rurale circa 10,4 miliardi di EURO Gestiti tramite 23 programmi nazionali e regionali di sviluppo rurale - miglioramento competitività dei sistemi di produzione agricola investimenti nel settore dell’energia sostenibile - tutela dell’ambiente PRIORITÀ PSR

34 POLITICA DI QUALITÀ DELLA PAC
Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: Strumenti per garantire prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità > NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE: regolamenti recanti definizioni di prodotti, norme minime di prodotto, categorie merceologiche e requisiti di etichettatura. SCOPO: aiutare gli agricoltori a fornire prodotti aventi le qualità auspicate dai consumatori, evitare che questi rimangano delusi e agevolare i raffronti di prezzo tra prodotti di qualità diversa, favorire gli scambi all’interno del mercato unico. > REGIMI EUROPEI DI QUALITÀ PER DESIGNARE I PRODOTTI CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE: questi sistemi consentono ai consumatori di identificare i prodotti caratterizzati da particolari qualità legate all’origine e/o al metodo di produzione L’ “indicazione geografica” si intende una denominazione che designa un prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche o la cui reputazione possono essere attribuite all'area geografica da cui proviene. > SISTEMI DI CERTIFICAZIONE: garantiscono rispetto di norme di produzione obbligatorie, prescrizioni relative alla tutela ambientale e del benessere degli animali, alle caratteristiche organolettiche o al commercio equo solidale > NORME DI IGIENE: norme che si applicano lungo tutta la catena alimentare per i prodotti a alimentari originari dell’UE o importati dai paesi terzi; relative alla sicurezza dei prodotti destinati al consumo umano o animale, pareri scientifici indipendenti e accessibili al pubblico, su misure di controllo e sul diritto dei consumatori di operare scelte basate su informazioni complete

35 Esistono tre marchi collegati all’origine geografica:
MARCHIO DOP (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA): Designa un alimento prodotto in tutte le sue fasi in una regione determinata e le cui caratteristiche sono legate all’origine geografica MARCHIO IGP (INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA): Designa un alimento la cui qualità o reputazione è legata a una regione nella quale si svolge almeno una fase della produzione SPECILITÀ TRADIZIONALE GARANTITA (STG): Marchio per articoli di qualità prodotti secondo una ricetta tradizionale LOGO EUROPEO PER I PRODOTTI BIOLOGICI

36 POST 2020 UNA PAC PIÙ INTELLIGENTE, MODERNA E SOSTENIBILE*
*

37 PRINCIPALI OBIETTIVI FUTURA PAC
1.PROMUOVERE UN SETTORE AGRICOLO INTELLIGENTE E RESILIENTE -Il sostegno di un reddito adeguato per aiutare gli agricoltori a vivere del loro lavoro -Investire per migliorare il premio di mercato degli agricoltori -Gestione dei rischi 2. RAFFORZARE LA TUTELA DELL’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLIMA E CONTRIBUIRE AGLI OBITTIVI CLIMATICI E AMBIENTALI DELL’UE -Migliore uso possibile dei risultati della ricerca, assicurare la condivisione e l'applicazione delle conoscenze e sostenere la diffusione delle tecnologie moderne per massimizzare il contributo dell'agricoltura agli obiettivi dell'UE e globali. 3.SOSTENERE IL TESSUTO SOCIOECONOMICO DELLE ZONE RURALI -Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali -Attrarre nuovi agricoltori


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