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Dal mondo del cinema di Giuseppe Ferrara alla tv, alla radio, alla carta stampata, al web: come i media raccontano la legalità e come arrivano ai ragazzi.

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Presentazione sul tema: "Dal mondo del cinema di Giuseppe Ferrara alla tv, alla radio, alla carta stampata, al web: come i media raccontano la legalità e come arrivano ai ragazzi."— Transcript della presentazione:

1 Dal mondo del cinema di Giuseppe Ferrara alla tv, alla radio, alla carta stampata, al web: come i media raccontano la legalità e come arrivano ai ragazzi. Focus sulla nuova legge contro il cyberbullismo FOCUS MEDIA E LEGALITA' Educare all’utilizzo dei media, dalla tv al web, dai social ai blog 30 novembre 2017 Marina Caporale Vice-Presidente Corecom Emilia-Romagna

2 Il Corecom e l’educazione ai media
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Il Corecom e l’educazione ai media ll Corecom organizza e coordina laboratori e incontri di educazione ai media, rivolti a bambini, ragazzi ed adulti; promuove progetti di ricerca sull’uso dei mezzi di comunicazione da parte di minori, famiglie e insegnanti. Realizza inoltre iniziative per la diffusione della conoscenza dei codici di autodisciplina che regolano il sistema dei media (es. Codice “TV e minori”, Codice “Media e Sport”, Carta di Treviso) e vigila sulle trasmissioni televisive locali perché rispettino i minori come previsto dalla legge (pubblicità, programmazione coerente con le fasce orarie...).

3 Alcune attività Corecom:
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Alcune attività Corecom: “L’Assemblea legislativa per le scuole” realizza un “Catalogo” Nel catalogo, sotto la dicitura “A scuola coi media”, sono indicati i progetti Corecom riguardanti incontri e laboratori di educazione ai media rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e destinati a studenti, insegnanti e genitori Inoltre è stato realizzato il “Protocollo di intesa per le scuole sull’uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei giovani e sulla prevenzione del cyberbullismo”, frutto della collaborazione e progettazione congiunta con la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Questura di Bologna e il Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni. È in corso di realizzazione una ricerca sull’uso da parte dei pre-adolescenti dei videogame.

4 Chi sono i “minori” di cui si preoccupano la legge e le istituzioni???
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Chi sono i “minori” di cui si preoccupano la legge e le istituzioni??? Minori da proteggere, educare, sostenere...e anche da “correggere”?!

5 Minori come spettatori di cinema e televisione - Ieri
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Minori come spettatori di cinema e televisione - Ieri Leggi per proteggere il sereno sviluppo dei minori secondo diverse fasce di età dalla visione di spettacoli (prima al cinema, poi in TV) non adatti sulla base di vari criteri (Troppo osceni? Troppo violenti? Troppo consumo di sostanze varie???) Una Commissione, istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo-MiBACT- valuta(va) i film prima che venissero diffusi per: imporre divieti di visione ai minori di anni 14 o 18 (art. 5, l. n. 161/1962), o negare il nulla osta se l’opera offende il buon costume (articolo 6, l. n. 161/1962), o infine sospendere l’espressione del parere invitando a sopprimere o modificare singole scene o sequenze o battute (art. 8, c. 8, d.P.R. n. 2029/1963). Per i film ammessi alla circolazione si poteva (può...) porre un limite di età per l’accesso alle sale cinematografiche (14 anni e 18 anni) da cui consegue un obbligo di rispetto di determinate fasce orarie per la successiva programmazione in TV (per i film vietati ai minori di 14 anni possono andare in onda fra le ore e le ore 7.00, salvo sistemi di avviso – i “bollini”; per i film vietati ai minori di anni 18 solo sui servizi a richiesta – Sky etc. - e con forme di parental control)

6 Minori come spettatori di cinema e televisione – e (quasi) oggi...
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Minori come spettatori di cinema e televisione – e (quasi) oggi... Decreto Legislativo recante Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della Legge 14 Novembre 2016, N Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 novembre 2017, ad oggi non ancora pubblicato in G.U. Secondo il nuovo decreto si distinguerà tra: a) opere per tutti; b) opere NON ADATTE ai minori di anni 6; c) opere VIETATE ai minori di anni 14; d) opere VIETATE ai minori di anni 18. Secondo il principio di “libertà e di responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia” la classificazione è proposta dai produttori o i distributori o chi ne abbia titolo. La verifica della classificazione proposta è svolta da una Commissione, istituita presso il MiBACT (1 presidente+49 membri) (non si parla più quindi di “censura”= revisione cinematografica; la Commissione verifica la coerenza della classificazione proposta). Esclusa ogni possibilità di diniego alla diffusione dell’opera (comunque di fatto mai successo negli ultimi anni). Il decreto non affronta il tema della successiva diffusione televisiva delle opere per cui si ritiene che rimanga in vigore quanto già previsto per le opere vietate ai minori di anni 14 e 18. Il decreto affida all’Agcom il compito di adottare un regolamento per disciplinare la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi . [Il minore non può assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per i punti c) e d) per cui non ha l’età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni]

7 Inoltre, in particolare per i programmi TV...:
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Inoltre, in particolare per i programmi TV...: Le emittenti televisive devono applicare specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva (TUSMAR, Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici).

8 Media diversi, diverse responsabilità e tutele?
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Media diversi, diverse responsabilità e tutele? Interattività di internet Minori non più spettatori passivi ma soggetti pienamente (inter)attivi, possono comunicare, scaricare e caricare foto, testi, video, condividere... Ora e per sempre...la memoria di internet Minori e accesso ai servizi di social network e di chat Problema del “penalmente rilevante” e di una consapevolezza “adulta” di ciò che si può e non si può fare???

9 Si può o non si può, vittima o colpevole, O SOLO POCO CONSAPEVOLI...?
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Si può o non si può, vittima o colpevole, O SOLO POCO CONSAPEVOLI...? Un minorenne può (e fino a che punto): Avere un cellulare/smartphone, un profilo social, chattare...? FIRMARE DEI CONTRATTI, DISPORRE DEI PROPRI DATI PERSONALI Comprare online? STATUS DI “CONSUMATORE” E TUTELE Caricare/scaricare/condividere foto, musica o video? DIRITTO D’AUTORE Pubblicare e taggare foto di amici, magari anch’essi minorenni? Fare finta di essere qualcun altro? VIOLAZIONE DELLA PRIVACY o addirittura PEDOPORNOGRAFIA, FURTO DI IDENTITÀ... Prendere in giro gli amici o sconosciuti o VIP, anche in modo insistente? CALUNNIA, DIFFAMAZIONE; CYBERSTALKING; ...CYBERBULLISMO Considerando che la responsabilità penale è personale, per quella civile ci pensano i genitori (...)

10 Perché tanta attenzione sul cyberbullismo nel mondo?
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Perché tanta attenzione sul cyberbullismo nel mondo? Fenomeno trasversale che colpisce a livello mondiale, soprattutto nelle società più connesse Si affianca, di solito, al bullismo “tradizionale” (chi ha subito atti di cyberbullismo facilmente è stato vittima di bullismo) Numeri in crescita Generale attenzione ai “discorsi di odio” in senso lato

11 Perché tanta attenzione sul cyberbullismo in Italia?
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Perché tanta attenzione sul cyberbullismo in Italia? In prima battuta alcune criticità riguardavano la definizione di cyberbullismo (inserita per la prima volta nel panorama italiano), la nozione pare infatti distaccarsi con rilievo da quella concepita in ambito europeo che sottolinea due elementi caratterizzanti della condotta: uno squilibrio di potere o di forza; la ripetizione dei comportamenti nel tempo. Si rischia dunque, con una nozione italiana così ampia, di stravolgere la condotta in sé di bullismo telematico, omnicomprendendo tutt’altro. Prima di questa legge, come ricordato, nel nostro ordinamento non era prevista questa tipologia di tutela per i ragazzi ultraquattordicenni. Si osserva, tuttavia, come i recenti dati sul bullismo e cyberbullismo, a cura del Censis e precedentemente Istat, evidenzino la circostanza per cui il fenomeno sia esteso anche ai ragazzi minori di 14 anni (per lo più tredicenni) i quali si troverebbero, in caso di inerzia dei genitori, privi di strumenti di tutela diretta. Carolina Picchio, 14 anni “Le parole fanno più male delle botte” L’originale della foto è tratto da

12 MA SE SI ARRIVA AL PENALE SI E’ GIA’ PERSO...
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Perché una legge? Per il “bullismo” in generale il codice penale prevede una serie di reati e relative sanzioni (diffamazione, percosse, minacce, atti persecutori anche attraverso il web, molestie, istigazione al suicidio...), MA SE SI ARRIVA AL PENALE SI E’ GIA’ PERSO... LA LEGGE, presentata dalla sen. FERRARA, già insegnante di Carolina, SI CONCENTRA SUGLI ASPETTI PREVENTIVI: “La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”. (art. 1, c. 1 l. 71/2017)

13 Definizione del cyberbullismo nella legge (ma non è un nuovo reato...)
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Definizione del cyberbullismo nella legge (ma non è un nuovo reato...) “Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” (art.1, c. 2, legge n. 71/2017)

14 Vari obblighi e un ruolo importante per le scuole
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Vari obblighi e un ruolo importante per le scuole MIUR: Adotta le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole” (+ Codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet) USR: Gli Uffici Scolastici Regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla legalità SCUOLE: Promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. La scuola, inoltre, nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori). Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo. REFERENTE DI ISTITUTO: “Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo …” MIUR: Adotta le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole” da aggiornare ogni due anni (intervengono suformazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nellescuole; previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca…) USR: Gli Uffici Scolastici Regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla legalità. I progetti sono elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, con associazioni ed enti. Gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano sui propri siti internet: i bandi per accedere ai finanziamenti e la loro entità; i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati. SCUOLE: Compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. La scuola, inoltre, nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori). Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo. Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità vanno integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti. REFERENTE DI ISTITUTO: “Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo …” …“Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia …”. Il referente, come suddetto, ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio…”

15 Ma cosa può fare la/il minorenne “vittima”?
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Ma cosa può fare la/il minorenne “vittima”? Parlarne! Segnalare ai genitori e ai referenti scolastici! Ma in più, grazie alla legge (art. 2, Tutela della dignità del minore): Se hai più di 14 anni (se sei più piccolo devono farlo i tuoi genitori) puoi inoltrare a chi tratta i tuoi dati in internet (foto, messaggi etc.) o al gestore del sito internet o del social media una domanda di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi altro dato personale diffuso nella rete internet (“previa conservazione dei dati originali”; prima salva con screen shot, stampe e in ogni altro modo utile). Se nel giorno successivo il soggetto responsabile non scrive di avere assunto l'incarico di procedere come richiesto, ed entro due giorni non ha provveduto, o comunque in tutti i casi in cui non è possibile identificare a chi indirizzare la richiesta, puoi scrivere direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro 2 giorni Modello segnalazione reclamo cyberbullismo: Da spedire a allegando le “prove” Sembra difficile, ma non lo è tanto! 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall' articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ovvero da altre norme incriminatrici. 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n

16 Cosa può essere fatto alla/al “cyberbulla/o” secondo le nuova legge:
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 Cosa può essere fatto alla/al “cyberbulla/o” secondo le nuova legge: Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per altri reati [(ingiuria), diffamazione, atti persecutori, trattamento illecito dei dati personali...] commessi, mediante internet, da minorenni con più di 14 anni verso altra/o minorenne, si può ottenere un AMMONIMENTO In pratica, se ci si sente vittime di cyberbullismo, si racconta alle autorità di pubblica sicurezza cosa succede e si chiede al Questore di adottare l’atto di ammonimento nei confronti della/del “cyberbulla/o”. Il Questore, se necessario dopo una breve indagine, appurati i fatti, convoca la/il minore, insieme ad almeno un genitore e la/lo ammonisce oralmente (ma viene fatto un verbale scritto) a tenere una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento dei 18 anni dell’autore della condotta. 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 , 595 e 612 del codice penale e all' articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 , del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

17 E quindi... Rispetto reciproco offline e online
Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017 E quindi... Rispetto reciproco offline e online Parla, confrontati e in caso chiedi aiuto, anche solo se hai un dubbio o un piccolo timore: non vale la pena fare crescere la paura Hai famiglia, amici, scuola, CORECOM (!), polizia postale...il giudice arriva dopo ma, se necessario, arriva

18 Focus Media e Legalità, Bologna, 30 novembre 2017
Contatti:  Rita Filippini Responsabile del Servizio Diritti dei cittadini presso la Direzione generale- Assemblea legislativa Angelo Baratelli e Lorena Bergamini media e minori  (attivazione di progetti di prevenzione, incontri con le scuole ...) Anna Rita Di Girolamo, Anna Gnesin e Antonio Platis monitoraggio emittenza, rispetto  a diritti dei minori Grazie!


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