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Comandante Gruppo Carabinieri Forestale Lodi
17 maggio 2018 Illecito penale e Procedura penale Col. Andrea Fiorini Comandante Gruppo Carabinieri Forestale Lodi
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Quadro normativo e alcuni principi
Quadro normativo e alcuni principi. - Principio di legalità Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite (art. 1 c.p.).
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- Favor rei e successione di leggi penali Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato (art. 2 c.p.). Ovvero, nessuno puo` essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25 Cost.).
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- La responsabilità penale è personale (art. 27 c. p
- La responsabilità penale è personale (art. 27 c.p.) Per i principi di responsabilità e colpevolezza l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
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- Ignorantia legis non excusat Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, eccezion fatta per l'ignoranza inevitabile (art. 5 c.p.).
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E ancora, principio di tassatività e determinatezza, principio di competenza territoriale e tutti i principi dettati dalla Costituzione
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I reati, il procedimento penale e la polizia giudiziaria
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L'illecito penale, comunemente definito reato, si configura esclusivamente con la violazione di una norma o precetto, per cui è prevista una sanzione penale. Gli illeciti penali si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la pena principale prevista (art. 39 c.p.).
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DELITTI: sanzionati con ergastolo, reclusione e/o multa CONTRAVVENZIONI: la pena è l'arresto e/o l'ammenda
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L'illecito penale è costituito da: - elemento oggettivo (condotta, evento e nesso causale) - elemento soggettivo o psicologico (dolo e colpa)
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La procedura penale oggi vigente, oltre che sui principi del diritto penale, si fonda anche su molti altri principi, come per esempio il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost. Quest'ultima deve essere garantita in ogni fase e grado del procedimento, a qualsiasi cittadino e senza alcuna distinzione.
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Altro principio di assoluta rilevanza è dettato dall'art. 13 Cost
Altro principio di assoluta rilevanza è dettato dall'art. 13 Cost., con cui si afferma che la libertà personale è inviolabile, ovvero può essere limitata esclusivamente con provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria.
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L'iniziativa dell'azione penale spetta esclusivamente al Pubblico Ministero, titolare del coordinamento delle indagini. Ma prima di arrivare all'azione penale, con cui si dà inizio al processo penale, la fase principe è rappresentata dalle indagini preliminari. Quest'ultime sono svolte dagli organi titolari della qualifica di polizia giudiziaria.
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Art. 55 c. p. p. Funzioni della polizia giudiziaria 1
Art. 55 c.p.p. Funzioni della polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
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Art. 56 c. p. p. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria 1
Art. 56 c.p.p. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria […].
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L'azione penale, però, può avere origine, oltre che d'ufficio, da una Segnalazione (notizia criminis: querela, referto, denuncia) o da una Comunicazione di Notizia di Reato, compito affidato a forze di polizia e Autorità Giudiziaria.
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Altro fattore di cui tener conto è la qualifica di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, con la quale, qualsiasi Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria può avvalersi delle competenze tecniche/specifiche di una persona idonea, che viene formalmente nominata tale, con un Verbale di nomina.
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ISPEZIONE (art. 244 e ss. c.p.p.): consiste nella ricerca e nella successiva acquisizione di tracce di reato e di altri effetti materiali su persone, cose e luoghi (es. tracce di polvere da sparo su un soggetto o impronte digitali sull’arma da fuoco.
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PERQUISIZIONE (art. 247 e ss. c. p. p
PERQUISIZIONE (art. 247 e ss. c.p.p.): Mezzo di ricerca della prova da utilizzare quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, o qualora vi sia fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo.
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Tra i mezzi di ricerca della prova cd
Tra i mezzi di ricerca della prova cd. tipici riconosciuti dal nostro codice di procedura penale, la polizia giudiziaria può avvalersi delle ispezioni e delle perquisizioni. Si tratta di strumenti forti ed invasivi, per i quali si deve sempre agire nel rispetto delle garanzie difensive. Vengono eseguiti con decreto motivato dell’A.G., salvo specifiche eccezioni in cui è riconosciuta la facoltà di agire di iniziativa della P.G., fermo restando la comunicazione al P.M.
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VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO
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In maniera simile, i compiti e le funzioni delle Guardie Ecologiche Volontarie, fanno capo, oltre che alle funzioni di polizia amministrativa, anche a quelle di polizia giudiziaria, per i settori di specifica competenza, ferme restando tutte le disposizioni che ciascun ordinamento prefigge.
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Il riconoscimento del ruolo di "Guardia Particolare Giurata", come previsto per le G.E.V. R.D. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), art. 133: Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in Comune delle proprietà stesse.
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Art. 255 Regolamento di applicazione del T. U. L. P. S
Art Regolamento di applicazione del T.U.L.P.S.: Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.
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Il sito internet della Regione semplifica in questo modo …
In Lombardia, il servizio volontario di vigilanza ecologica, istituito già nel 1980, è disciplinato dalla legge regionale n. 9/2005 e s.m.i. Il sito internet della Regione semplifica in questo modo …
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Le Guardie ecologiche volontarie (Gev) sono cittadini e cittadine amanti della natura, volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa dell’ambiente, che desiderano trasmettere agli altri le proprie conoscenze e la propria passione e che educano al rispetto del patrimonio naturale e paesistico della nostra regione
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Le Gev si assumono l’impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. Le Gev rivestono la funzione di pubblico ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale.
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L’ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento della guardia ecologica volontaria sono individuati dal decreto di incarico, rilasciato dall'ente organizzatore in conformità con quanto stabilito dall'apposito decreto del Presidente della Giunta regionale (in Lombardia il D.p.g.r. n del 21 aprile 2009)
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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