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Criminologia Penitenziaria

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Presentazione sul tema: "Criminologia Penitenziaria"— Transcript della presentazione:

1 Criminologia Penitenziaria
Corso di Laura Magistrale RSPSC Docente: Ermenegilda Scardaccione

2 La pena Finalità: Retributiva (proporzionalità tra gravità del reato ed entità della pena) Difesa sociale (attivazione di strategie di protezione nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi) Riabilitazione sociale (interventi multidimensionali volti al reinserimento sociale del condannato)

3 Breve storia dell’esecuzione penale in Italia
La legge 26 luglio 1975 n.354 Principi: Interventi rivolti allo sviluppo di comportamenti prosociali nei detenuti; Applicazione e progressivo ampliamento delle misure alternative; legge 10 ottobre 1986 n.663 con ulteriore ampliamento nel 1992 e 1998.

4 Fisionomia dei detenuti
Provengono da condizioni socio-ambientali deprivate e subiscono l’influenza di sottoculture devianti; ma Provengono da ambienti socialmente e culturalmente elevati e subiscono pressioni e protezioni sociali. Hanno agito con violenza influenzati dalla disfunzionalità delle relazioni familiari; Perché affetti da un disturbo psichiatrico; Perché in preda a forti stati emotivi e passionali( odio, vendetta, gelosia,attribuzione distorta di significati).

5 Vivono con sofferenza il disagio della condizione di immigrato;
Sono costretti al crimine dalla loro condizione di dipendenza; Vivono ai margini dell’illegalità; Vivono dei proventi del crimine; Manifestano una forte identità con associazioni criminali strutturate.

6 Come reagiscono alla detenzione
Con meccanismi di: Negazione Autodifesa Spostamento della responsabilità Diffusione della responsabilità Autogiustificazione Stupore e non riconoscimento delle conseguenze Distorsione della conseguenze Rifiuto del’autorità (Cfr.Sykes/Matza-Bandura)

7 Gli effetti estremi della detenzione
Autolesionismo per cause psichiche: stati psicopatologici pregressi o effetti della detenzione (psicosi,depressione,psicosi carceraria); Autolesionismo per cause emotive: intolleranza alla vita carceraria, problemi connessi ai rapporti con gli altri detenuti o con il personale del carcere, delusione per la non accettazione di istanze e benefici;

8 Autolesionismo dimostrativo:con forte valenza comunicativa nei confronti dell’istituzione carceraria; Autolesionismo razionale: finalizzato alla concessione di benefici o di esercitare pressione psicologica sul personale penitenziario.

9 Autolesionismo e suicidio
Gli impulsi distruttivi possono evolversi in senso definitivo; Si tratta di due manifestazioni distinte non sovrapponibili : il suicidio rappresenta non solo una modalità di annientamento personale, ma anche una forma efficace di evasione. Gli atti autolesionistici rappresentano invece una momentanea soluzione del disagio psicologico. Detenuti in attesa di giudizio e condannati presentano un tasso di suicidi del 7,5/6% superiore alla popolazione non detenuta.

10 Profilo 1: Nuovi giunti e detenuti in attesa di giudizio, maschi,giovani(20/25 anni)arrestati per crimini minori spesso dediti all’abuso di sostanze; Momento critico: ingresso - udienza Profilo 2: Detenuti condannati a pene a lungo termine, spesso autori di reati violenti, meno giovani (30-35 anni); Momento critico:dopo 4/5 anni a seguito di delusioni personali o legate alle procedure giudiziarie.

11 Il trattamento penitenziario
Tra i principi fondamentali espressi dalla normativa si impongono il rispetto della dignità umana e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione razziale, sociale, etnica e religiosa ( art.1,O.P.). A tali principi si aggiunge quello della promozione dei contatti con l’ambiente esterno per meglio favorire il reinserimento sociale del condannato che rappresenta la finalità precipua dell’applicazione della sanzione penale. Punto cardine il principio dell’individualizzazione del trattamento in cui si evince come il trattamento penitenziario debba conformarsi alle esigenze sociogiuridiche e personali del condannato per una maggiore efficacia del suo recupero sociale.

12 Tale principio viene ulteriormente ribadito dall’art
Tale principio viene ulteriormente ribadito dall’art.15 dell’OP in cui si enfatizza ulteriormente l’importanza di adeguare qualsiasi forma di intervento trattamentale, poiché trattasi di interventi sulla persona, alle personali esigenze dei reclusi (principio dell’individualizzazione del trattamento). La previsione di una cartella personale per ogni detenuto in cui vengono inserite tutte le informazioni raccolte durante la fase dell’osservazione scientifica della personalità dei condannati e il programma trattamentale progressivamente aggiornato, mette in pratica proprio questo principio.

13 In tale prospettiva si pongono gli elementi del trattamento che consistono in attività formative, professionali, ricreative, culturali e lavorative a cui possono essere ammessi, a loro richiesta, e se non sussistono particolari motivi ostativi, anche gli imputati ( artt. 15/17 OP). Tali principi vengono ulteriormente ribaditi ai sensi dell’art. 14 OP ove ai fini di evitare contaminazioni è stabilito che sia disposta la separazione dei giovani tra i 18 e i 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto da quelli alla reclusione. Per quanto riguarda i giovani adulti recenti innovazioni normative consentono ai minori che hanno compiuto i 18 anni di rimanere nelle strutture minorili sino ai 25 anni.

14 Osservazione scientifica della personalità del detenuto
L’art. 13 OP infatti prescrive che nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa. In base ai risultati dell’osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione.

15 Chi effettua l’osservazione scientifica?
Il GOT: gruppo osservazione e trattamento composto dalle figure professionali addette al carcere rappresentate dagli assistenti sociali, gli educatori, la polizia penitenziaria, gli esperti ex art. 80 OP. Attualmente l’attività di osservazione e trattamento, soprattutto ai sensi delle innovazioni introdotte con la legge 230/2000, richiede l’impegno in prima persona degli assistenti sociali dell’amm.ne penitenziaria anche per quanto riguarda l’attuazione del principio riparativo.

16 Compito del GOT Spazia in diverse funzioni e più referenti, in quanto è chiamato ad operare, in termini di sintesi, per fornire al direttore gli elementi per la redazione del programma individualizzato di trattamento rieducativo, il suo giudizio incide sull’adozione del provvedimento di eventuale ammissione al lavoro all’esterno con elaborazione del relativo programma, la redazione del programma di trattamento concernente l’espiazione della pena o l’attuazione della misura di sicurezza in regime di semilibertà. Può inoltre esprime parere, da trasmettersi al Magistrato di Sorveglianza, in relazione alla eventuale concessione di permessi premio.

17 Le figure professionali
L’educatore che rappresenta il perno dell’organizzazione delle attività di osservazione e di trattamento dei detenuti e degli internati e lo strumento per la concreta acquisizione, da parte degli organi chiamati ad adottare decisioni, degli elementi di valutazione rilevabili all’interno degli istituti penitenziari. L’art. 80 comma 4 O.P. statuisce che per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, l’Amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. La posizione dell’esperto è quella di un libero professionista chiamato a prestare la propria attività, a richiesta dell’amministrazione pubblica, nell’ambito degli istituti penitenziari.

18 Gli esperti Si collocano con una diversa competenza rispetto alle altre figure professionali: gli assistenti sociali hanno una specifica funzione nella gestione delle relazioni con il mondo esterno al carcere, ossia la famiglia, il lavoro, il reinserimento e le possibilità alternative alla pena, gli psicologi analizzano la personalità del recluso per far emergere i disagi, le difficoltà e le problematiche connesse all’esperienza deviante e al trauma della detenzione, i criminologi hanno il compito di scoprire le caratteristiche o meglio i fattori che hanno portato la persona a compiere il reato cercando di valutarne la pericolosità sociale e la possibilità di continuare nell’attività criminosa e antisociale.

19 A seguito della la legge del 1990 n
A seguito della la legge del 1990 n. 395 la Polizia Penitenziaria non si occupa più solo di compiti di custodia e sicurezza, ma assolve funzioni aggiunte che riguardano la rieducazione, oltre che la traduzione e il piantonamento dei detenuti.

20 L’ideologia del trattamento e la sua crisi
Modello prevalente all’interno dell’esecuzione penale prevede l’impiego di risorse volte al reinserimento sociale del condannato anche con il coinvolgimento di risorse esterne; Influenza dell’affermarsi del welfare state e di un’ideologia assistenziale dei servizi; Inserimento di nuove figure professionali non legate all’amm.ne penitenziaria(esperti art.80) Enfasi sulle misure alternative alla detenzione(probation system/parole).

21 Crisi dell’ideologia del trattamento e riaffermazione di un’ideologia specialpreventiva e neo-retribuzionista; Tassi bassi di riduzione della recidiva; Non soddisfacente efficacia rispetto alla valutazione costi-benefici riguardo all’impiego di risorse; Tale tendenza non esclude tuttavia completamente la diffusione dell’ideologia trattamentale.

22 La ricerca di nuove forme di esecuzione della pena
Decarcerizzazione; Depenalizzazione; Degiurisdizionalizzazione; La giustizia riparativa; La mediazione penale; Ampliamento del sistema delle misure alternative alla detenzione.

23 Benefici penitenziari
Permessi premio/di necessità(art.30) Lavoro all’esterno(art.21) Istituti improntati ad un’ottica premiale e socioriabilitativa.

24 Le misure alternative Affidamento al servizio sociale (art.47 OP)
Detenzione domiciliare(art.47 ter OP) Semilibertà(artt OP) Liberazione anticipata(art.54 OP) Affidamento in prova in casi particolari(art.47 bis OP)

25 Affidamento al servizio sociale (art.47 OP)
L’affidamento in prova al Servizio Sociale rientra nello schema anglosassone del probation system nella forma del probation penitenziario in quanto viene previsto a seguito di condanna definitiva. Lo scopo è quello di garantire il recupero del detenuto e il suo reinserimento nella società anche attraverso opportunità di lavoro.

26 Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dalla legge n. 354/75 e hanno subito successive modifiche. Con la legge n. 663/1986, detta legge Gozzini, si introduce la facoltà, per persone ancora in stato di libertà, di formulare istanza di ammissione alle misure alternative con un notevole ampliamento delle misure a più categorie di detenuti. Viene previsto inoltre un periodo di osservazione della personalità di un mese invece di tre mesi. Ulteriore ampliamento dell’applicazione delle misure alternative alla detenzione è prodotto dalla legge 27 maggio 1998 n. 165, detta legge Simeone, secondo la quale è possibile accedere alla misura direttamente dallo stato di libertà senza il periodo di osservazione della personalità.

27 Nell’evoluzione della normativa l’istituto ha visto sempre più ampliato il campo di applicazione esteso anche a condannati a pene a lungo termine che possono espiare la pena residua in regime di libertà . Nel concedere l’affidamento in prova il Tribunale di Sorveglianza determina le prescrizioni che il soggetto deve eseguire che consistono in alcuni divieti( di soggiorno in 1 o più comuni, di frequentare determinati locali o persone, di svolgere determinate attività ad es. se si tratta di criminalità economica ). Aspetto innovativo è rappresentato dall’ obbligo per l’affidato di adoperarsi in favore della vittima del reato in linea con quanto stabilito dall’art. 27 del reg.esec. l. n.230/2000. Il Magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni nel corso dell’affidamento.

28 Requisiti per la concessione
Osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto per coloro che vi accedono non dallo stato di libertà. La misura può essere concessa sia a chi si trova detenuto in carcere o agli arresti domiciliari e sia a chi si trova in condizione di libertà, per i quali l’osservazione della personalità si basa sul comportamento tenuto dal reo fuori dal carcere. La ratio è infatti quella di considerare il comportamento del condannato come forma ancora più efficace dell’ osservazione in istituto. La concessione avviene a norma di legge se la pena non supera i quattro anni e se la misura contribuisce alla rieducazione del reo e assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

29 Revoca Per quanto riguarda la revoca della misura la Corte Costituzionale ha stabilito che nell’ipotesi di revoca dell’affidamento per motivi di mera legittimità ( annullamento ), il tempo trascorso in affidamento deve essere computato interamente alla stregua di pena espiata, mentre, nell’ipotesi di revoca dell’affidamento per fatto colpevole dell’interessato, è il Tribunale di Sorveglianza a determinare la parte di pena da considerarsi espiata e statuire l’entità del residuo. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

30 Affidamento in prova in casi particolari
L’affidamento in prova in casi particolari è concesso se la pena detentiva da eseguirsi non supera i 4 anni. E’ previsto per i condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti (art.47bis OP) ed è concesso se il condannato ha in corso o intende sottoporsi ad un programma di recupero. Tale programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una ASL dopo che una struttura sanitaria pubblica abbia attestato lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del condannato e la idoneità ai fini del recupero. L’affidamento terapeutico non può essere concesso più di 2 volte. Va considerato che la normativa che riguarda l’esecuzione della pena dei detenuti tossicodipendenti è attualmente regolata dal T.U. n.309/’90.

31 Il TU 309/90 AGGIORNATO Art. 90; sospensione della pena di entità non superiore a 6 anni per 5 anni e di 4 anni per i reati ai sensi dell’art. 4 bis l.354/75, quando il condannato tossicodipendente ed alcoldipendente abbia concluso positivamente un programma terapeutico presso una struttura autorizzata; Art.94;affidamento al servizio sociale per il condannato tossicodipendente ed alcoldipendente qualora intenda sottoporsi ad una terapia riabilitativa presso una struttura autorizzata con pena di entità non superiore a 6 anni e di 4 anni per i reati ai sensi dell’art. 4 bis l.354/75.

32 Art.96; diritto per il detenuto che si trova in custodia cautelare o in espiazione di pena di cui siano accertate le condizioni di tossicodipendenza e alcoldipendenza a ricevere cure mediche e assistenza sanitaria necessaria; Sia l’accertamento dello stato di tossicodipendenza che le terapie da somministrare devono essere concordate con gli idonei presidi sanitari.

33 Origine dell’istituto della detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare viene introdotta come prosecuzione delle attività di cura,assistenza familiare e formazione professionale già intrapresa durante la custodia cautelare o qualora abbia usufruito degli arresti domiciliari(art.47 OP,legge Gozzini,663/86). La successiva evoluzione della normativa ha comportato un ulteriore ampliamento dell’applicabilità dell’istituto.

34 La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare, definita come misura alternativa alla detenzione impropria, in quanto al limite tra la misura alternativa e il regime modificato di esecuzione della pena, è concessa quando la pena da espiare non è superiore a 4 anni e quando l’esecuzione avvenga nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente, padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore di anni 10 con lui convivente, quando la madre sia impossibilitata a dare assistenza alla prole stessa nella prospettiva della tutela della genitorialità in carcere.

35 La donna incinta o che abbia partorito da 6 mesi ha il diritto sia del differimento della pena sia di richiedere l’ammissione alla detenzione domiciliare.

36 Può essere altresì concessa nei confronti di persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, di persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente e di persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. La legge 251/2005 introduce la detenzione domiciliare per l’esecuzione della pena per ultrasettantenni.

37 Può essere altresì concessa per motivi di salute, famiglia e studio oltre i casi precedentemente esposti. Elemento ostativo per la concessione è la pericolosità sociale del condannato. La presenza della recidiva ai sensi dell’art.99 del c.p. comporta la riduzione del limite di pena 3 anni.

38 Genitori detenuti Quando si parla di genitori detenuti si fa riferimento a 2 diverse situazioni che possono verificarsi: madri detenute con figli conviventi; padri e madri detenuti con figli all’esterno del carcere.

39 Altre modalità alternative di esecuzione della pena
La semilibertà (art.48 OP) Consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento sociale. Si tratta di una vicenda profondamente modificativa delle modalità di esecuzione della pena a tal punto che essa è considerata una misura alternativa impropria. Il regime di semilibertà è concesso in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento dal condannato che creano le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

40 Chi può accedere alla semilibertà
condannati all’arresto senza limite di durata; condannati alla reclusione non superiore a 6 mesi; condannati che si trovino nelle condizioni per ottenere l’affidamento in prova; condannati alla reclusione dopo l’espiazione di metà della pena; condannati all’ergastolo dopo l’espiazione di almeno 20 anni di pena.

41 Possono essere inoltre ammessi
condannati privati della libertà; condannati in stato di libertà; condannati agli arresti domiciliari. La revoca può avvenire in ogni tempo in caso di inidoneità al trattamento da parte del condannato e in assenza dall’istituto senza giustificato motivo per oltre 12 ore (evasione) da parte del condannato.

42 Significato del regime di semilibertà
Il regime di semilibertà è concesso in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento dal condannato che creano le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. L’ammissione al regime di semilibertà può essere disposta in ogni tempo nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive.

43 I condannati e gi internati ammessi alla semilibertà sono assegnati in appositi istituti o in sezioni autonome. Nei confronti del semilibero è formulato un programma di trattamento formulato sotto la responsabilità del direttore del carcere e con la collaborazione degli assistenti sociali. La concessione della misura spetta al tribunale di sorveglianza che deve approvare il programma e può inserire delle prescrizioni.

44 La liberazione anticipata
Nonostante la liberazione anticipata faccia parte del capo VI della legge penitenziaria - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito - non può essere considerata una vera e propria misura alternativa alla detenzione ma piuttosto «una vicenda modificativa del rapporto di esecuzione penale». L’anticipata cessazione della misura detentiva non può essere considerata un’ alternativa al carcere.

45 La liberazione anticipata consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata; Per la formazione dei semestri di pena scontata è valutato anche il periodo intercorso in custodia cautelare o in detenzione domiciliare.

46 Requisiti di ammissione
La liberazione anticipata viene concessa al condannato che abbia dato prova di partecipare all’opera di rieducazione secondo due criteri: A. il riconoscimento di tale partecipazione; B. il reinserimento efficace nella società. Tale valutazione dovrà riguardare anche i periodi trascorsi con gli arresti domiciliari e in detnzione domiciliare ove si dovrà osservare la diligenza e la puntualità nell’osservanza delle prescrizioni, lo svolgimento nell’attività lavorativa o di studio, la cura della prole e i contatti con i presidi sanitari territoriali.

47 Viene affermato il principio della maggiore validità prognostica dell’osservazione della personalità e del comportamento del condannato in stato di libertà piuttosto che in detenzione ove può subire l’influenza delle pressioni sociali provenienti dall’ambiente carcerario; L’attuale assetto della misura consente anche una riduzione di pena da scontare in caso di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (tossicodipendenti).

48 Concessione e revoca della misura
Spetta al Tribunale di Sorveglianza emanare il provvedimento di concessione e revoca della liberazione anticipata. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio comporta la revoca della misura. Sentenza n. 186 del 23 maggio 1995 della Corte Costituzionale dichiara illegittima l’automaticità della revoca e fa riferimento all’incompatibilità del mantenimento del beneficio.

49 La liberazione condizionale
Per molti anni è stata l’unica possibilità di ottenere la scarcerazione prima del termine finale della pena. Si tratta di uno strumento che consente la prosecuzione della pena in un regime di libertà vigilata dopo aver scontato parte della pena secondo i criteri stabiliti dalla legge. A norma di legge il condannato deve aver espiato almeno 30 mesi o metà della pena inflitta. La parte restante non deve superare i 5 anni. Se si tratta di recidivo qualificato il condannato deve aver scontato almeno 4 anni di pena, se si tratta di condannato all’ergastolo deve aver scontato almeno 26 anni. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle

50 Presupposto fondamentale per la concessione della misura è la constatazione dell’avvenuto “ravvedimento” da parte del condannato, manifestatosi durante l’esecuzione della pena e tale da far presupporre che si asterrà da commettere altri reati in futuro. Indicazioni importanti possono trarsi ad esempio dai rapporti del detenuto coi compagni di prigione, col personale carcerario ecc.. La mancanza di ravvedimento non consente l’accesso alla misura.

51 E’ concessa dal Magistrato di Sorveglianza su istanza del condannato trasmessa dal direttore del carcere con le seguenti prescrizioni : frequentazione di determinati luoghi o ambienti; indicazione degli orari nei quali deve essere reperito presso l’abitazione; limiti territoriali degli spostamenti; obbligo di sottoporsi alla sorveglianza dell’autorità di pubblica sicurezza e di tenere contatti con l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna.

52 Revoca La revoca della liberazione condizionale può essere adottata se il liberato commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole rispetto al reato per cui ha riportato condanna ( in questo caso la revoca opera di diritto ) o se il liberato trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata. In caso di revoca spetta al Tribunale di Sorveglianza determinare la pena detentiva ancora da espiare.

53 Gli esclusi Condannati per delitti previsti dall’art. 4bis OP: reati che prevedono l’aderenza ad associazioni mafiose o terroristiche qualora non vogliano collaborare con la giustizia e dimostrino di aver reciso ogni contatto con l’organizzazione mafiosa qualora abbiano fornito informazioni di non particolare rilevanza. Tale articolo comprende anche autori di reati particolarmente gravi che possono essere ammessi se dimostrino di non aver alcun legame con organizzazioni criminali.

54 Detenuti sottoposti a regime previsto dall’art
Detenuti sottoposti a regime previsto dall’art.41bis riservato ai soggetti condannati con l’aggravante dell’art.416bis. Tale regime penitenziario non prevede solo l’esclusione dalle alternative penali ma anche dalle attività trattamentali nonché talune restrizioni del regime esecutivo-penale.

55 L’art 14 bis,ter,quater prevede l’imposizione di restrizioni nei confronti di detenuti che rappresentino una minaccia per l’ordine e la sicurezza dell’istituto. Devono essere comunque tutelati i diritti fondamentali del detenuto( igiene, vitto,salute,relazioni familiari,etc.)

56 Si tratta di provvedimenti che presuppongono l’accertamento della pericolosità dei soggetti sottoposti. Si tratta di una pericolosità interna (art. 14 bis) ed esterna(art.4bis e 41 bis)

57 Uso di sostanze stupefacenti
Consumatore (uso occasionale di sostanze) Tossicodipendente (uso abituali di sostanze) Tossicomane (uso di sostanze come stile di vita) La terza tipologia incide sulla capacità del consumatore di condurre uno stile di vita socialmente inserito.

58 Tossicodipendenza e Criminalità
Criminalità diretta e indiretta Alcune tipologie di consumatori che commettono reati: Autori di reato che fanno uso di sostanze; Autori di reato tossicomani che commettono reati per procurarsi la sostanza; Autori che commettono reati in violazione del T.U.309/90 ma non ne fanno uso; Autori che commettono reati in violazione del T.U.309/90 e che ne fanno uso;

59 Esiste una criminalità prodotta dall’effetto diretto della droga?
I crimini commessi sotto l’effetto diretto della droga non sono statisticamente rilevanti; Ciò non esclude che le sostanze stupefacenti possano essere un elemento di facilitazione del reato soprattutto le sostanze eccitanti(cocaina e anfetamine); Possono ridurre il controllo degli impulsi,creare stati confusionali o di eccitazione che contribuiscono alla commissione di condotte aggressive soprattutto a sfondo sessuale; Analogamente per quanto riguarda l’abuso di sostanze alcoliche in relazione al reati a sfondo sessuale o di violenza doemstica.

60 Tossicodipendenza e Carcere
La popolazione detenuta(presenti al 31 ottobre 2015): 52434 di cui stranieri. Condannati con misure alternative alla detenzione: 32011 di cui 2635 tossicodipendenti/alcooldipendenti.* * Si comprendono sia i detenuti che chi proviene dallo stato di libertà.

61 Diritto alla salute Il ricorso all’affidamento terapeutico risulta poco applicato(art.94, T.U.309/90). Scarso accesso ai servizi di Comunità per la scarsità di fondi a disposizione e insufficiente presenza di Sert responsabili delle prese in carico dei detenuti. Mancanza di relazioni contenenti il programma terapeutico da sottoporre all’approvazione del tribunale di sorveglianza.

62 La doppia diagnosi L’uso di sostanze provoca il disturbo psichiatrico;
Il disturbo psichiatrico è la causa dell’uso di sostanze; La correlazione tra uso di sostanze e disturbo psichiatrico è puramente casuale.

63 Una sostanza può indurre un disturbo mentale;
Una sostanza può evidenziare un disturbo mentale; Una sostanza può provocare una ricaduta di un disturbo mentale; Un quadro psicopatologico può indurre all’assunzione più o meno frequente della sostanza; Un quadro psicopatologico può subire una trasformazione con l’uso di una sostanza; Non vi è alcuna correlazione tra quadro psichiatrico e assunzione di sostanze.

64 Altre ipotesi La correlazione tra disturbi mentali e tossicodipendenza passa attraverso diversi percorsi che comprendono: A) La tossicodipendenza è comunque l’espressione di una sofferenza psichica; B)Sono gli effetti chimici della sostanza sul funzionamento neurologico che produce il disturbo psicopatologico; C) Tossicodipendenza e disturbo mentale interessano due percorsi uno separato dall’altro.

65 Quali disturbi I pareri non sono unanimi anche se sembrano concordare su di un rapporto più frequente tra tossicodipendenza e disturbi di personalità soprattutto di tipo borderline; Anzi l’uso di sostanze ben si inserisce all’interno dell’impulsività propria del disturbo borderline di personalità; Considerando tuttavia coloro che sono in carico ai Sert un numero considerevole di soggetti con diagnosi di disturbi psicotici fanno uso di sostanze.

66 Problemi metodologici
In realtà il problema delle ricerche su questo tema è che si basano prevalentemente su indagini retrospettive per cui è difficile individuare se l’uso della sostanza è precedente o successivo all’insorgere del disturbo psichiatrico; Non vi sono spesso informazioni sufficienti circa la tipologia della sostanza.

67 Azioni di contrasto La normativa in materia di contrasto alla droga è andata nella direzione di differenziare la punibilità in relazione al consumo e alla distribuzione della sostanza; La legge 685/1975 introduce il criterio della “modica quantità”; Il T.U.309/90 sostituisce il criterio della “modica quantità” con quello di dose personale giornaliera introducendo le sanzioni amministrative emanate dal prefetto; Legge 49/2006 conferma la punibilità con sanzioni amministrative del consumo e ribadisce la necessità di attivare azioni di recupero per il tossicodipendente. Abolizione della distinzione tra droghe pesanti e leggere.

68 Tossicodipendenza ed esecuzione penale
Art.90 T.U.309/90 Sospensione della pena per avvenuta disintossicazione del condannato. Art.94 T.U. 309/90 Sospensione della pena in caso di impegno da parte del condannato di sottoporsi a un programma terapeutico. Art.96 T.U. 309/90 Possibilità per il tossicodipendente di sottoporsi a terapia disintossicante durante l’esecuzione della pena in carcere con il coinvolgimento della ASL di competenza. Art.89 T.U. 309/90 Consente al tossicodipendente di poter essere ammesso a modalità non detentive di custodia cautelare.

69 Imputabilità L’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche non incide sulla riduzione dell’imputabilità; Ciò si verifica per le sostanze alcoliche solo in caso di assunzione cronica per gli effetti che produce sull’equilibrio psichico; L’ubriachezza abituale non è causa di esclusione/riduzione della capacità di intendere e di volere.

70 Il carcere Maggiore esposizione del detenuto tossicodipendente a forme di autolesionismo e suicidi tentati o consumati. Difficoltà nell’interazione con le istituzioni ad affrontare i casi di doppia diagnosi. Difficoltà di accesso alle misure alternative alla detenzione soprattutto per i detenuti stranieri tossicodipendenti. Mancanza di servizi sanitari adeguati all’interno del carcere nonostante le direttive europee impongano la sussistenza di strutture interne analoghe a quelle esterne.

71 Difficoltà a conciliare esigenza di cura e di controllo;
Problemi di gestione sanitaria all’interno del carcere al fine di evitare il contagio e la diffusione dopo aver scontato la pena; Difficoltà nell’applicazione della terapia metadonica soprattutto nei rapporti tra istituzione carceraria e istituzione sanitaria; Non sempre adeguata disponibilità di risorse psicologiche e psichiatriche al fine di evitare conseguenze psicopatologiche o comportamentali

72 Difficoltà a conciliare esigenza di cura e di controllo;
Problemi di gestione sanitaria all’interno del carcere al fine di evitare il contagio e la diffusione dopo aver scontato la pena; Difficoltà nell’applicazione della terapia metadonica soprattutto nei rapporti tra istituzione carceraria e istituzione sanitaria; Non sempre adeguata disponibilità di risorse psicologiche e psichiatriche al fine di evitare conseguenze psicopatologiche o comportamentali.

73 Rimedi Assicurare la continuità delle cure nei casi di tossicodipendenti già in carico ai servizi; Sviluppo dei centri di custodia attenuata; Facilitare l’accesso alle misure alternative alla detenzione; Sviluppare percorsi di sostegno dei detenuti dopo il rilascio al fine di evitare ricadute.

74 Disturbi psichiatrici in detenzione
1. Disturbi psichiatri provocati dallo stato di detenzione; 2. Disturbi psichiatrici pregressi slatentizzati dall’ambiente carcerario; 3. Disturbi psichiatrici presenti in soggetti autori di reato per i quali non sia stata riconosciuta l’infermità di mente; 4. Disturbi psichiatrici presenti in soggetti autori di reato per i quali sia stata riconosciuta l’infermità parziale di mente e che stanno scontando una parte della pena.

75 Sintomi psichiatrici e psicosomatici
Ansia; Depressione; Crisi psicotiche con manifestazioni persecutorie o di delirio di grandezza; Reattività eccessiva e immotivata; Manifestazioni aggressive autodirette e eterodirette.

76 Insonnia; Attacchi di panico; Rifiuto del cibo senza nessun fine strumentale; Disturbi gastroenterici; Disturbi dermatologici di natura psicosomatica.

77 Gli organi dell’esecuzione
Il magistrato di sorveglianza(art OP):organo monocratico con funzione di controllo sull’esecuzione della pena del condannato secondo i principi previsti dalla legge e di concessione di benefici. Il tribunale di sorveglianza(art.70 OP) organo collegiale a composizione mista addetto alla concessione e revoca della misure alternative nonché differimento della pena per donna incinta o madre di minori di anni 1 persone affette da ADS conclamato o altra malattia particolarmente grave. Garanzia giurisdizionale nella funzione del tribunale con possibilità di ricorso.

78 I componenti laici In ottemperanza del ruolo metagiuridico utile al giudizio si esprimono sulla personalità in merito all’ammissione del condannato alle misure alternative alla detenzione e ai benefici premiali penitenziari, anche nei termini di revisione critica del reati e di pericolosità sociale; Va precisato che gli esperti che svolgono attività di osservazione e trattamento all’interno del carcere e di valutazione del rischio e prevenzione dell’autolesionismo e suicidio non possono far parte della composizione del tribunale di sorveglianza in quanto ciò rappresenterebbe una sovrapposizione tra ruolo diagnostico- valutativo e decisione giudiziaria.

79 Il Magistrato di Sorveglianza
Rispetto alla fisionomia giuridica il Magistrato di Sorveglianza è un organo monocratico, dotato di forte autonomia. Le sue decisioni sono impugnabili o reclamabili davanti al Tribunale di Sorveglianza e, in altri casi, può anticipare in via provvisoria decisioni di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

80 Funzioni Il Magistrato di Sorveglianza ricopre numerose funzioni che riguardano le modalità di esecuzione della pena all’interno del carcere nello svolgimento della tutela dei diritti del condannato, quale quello di vigilare sulla organizzazione degli Istituti penitenziari, segnalare al ministero della Giustizia le esigenze dei servizi, approvare il programma di trattamento individualizzato per ogni singolo detenuto e i provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno.

81 Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi.
Le sanzioni sostitutive (legge 24 novembre 1981 n. 689) Semidentezione(reati entro un limite di pena di due anni) Libertà controllata(reati compresi entro un limite di pena di un anno) Pena pecuniaria(reati compresi entro un limite di pena di 6 mesi).

82 Principi di applicabilità
Le sanzioni sostitutive sono applicate in maniera discrezionale secondo i criteri indicati dall'art.133 c.p., per quanto riguarda il carattere del reo, in base ad una valutazione prognostica sull'adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva. La discrezionalità tiene inoltre conto del parametro della maggiore idoneità al reinserimento sociale del condannato delle sanzioni sostitutive rispetto alla pena della reclusione che comporta la desocializzazione del condannato.

83 L’applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi si pone un duplice obiettivo;
socioriabilitativo, evitare a soggetti non stabilmente coinvolti in attività criminali ma dediti solo occasionalmente al crimine, l’impatto con l’istituzione carceraria, ridurre i costi della giustizia, evitando la detenzione nei confronti di soggetti che non rappresentano un pericolo per la sicurezza sociale.

84 La semidetenzione Comporta ( art. 55 della l..689/1981) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,ovvero destinati a semiliberi e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

85 Vengono inoltre previste alcune restrizioni quali:
il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi anche in caso di autorizzazione da parte della polizia, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto l’obbligo di conservare e presentare a ogni richiesta agli organi di polizia l’ordinanza emessa (art. 62) e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena (art. 64).

86 La libertà controllata
Ai sensi dell’art.56 della l. n. 689/1981 comporta la possibilità da parte del condannato di scontare la pena il stato di libertà con numerose restrizioni quali: 1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute; 2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; 3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 4) la sospensione della patente di guida; 5) il ritiro del passaporto 6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia l'ordinanza emessa ( art. 62) e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena (art. 64).

87 il condannato tossicodipendente, che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale ai sensi dell’art.94 del DPR n. 309/1990, può essere esonerato dal presentarsi, come richiesto dalla legge, presso le forze dell’ordine facendo fede l’attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.

88 Rientrano tra le sanzioni sostitutive anche l'espulsione dello straniero contemplata dall'articolo16 d.lgs.286/1998 e il lavoro sostitutivo introdotto dall'articolo 105 l. 689/1981.

89 Il lavoro sostitutivo di pubblica utilità
Di particolare interesse, può essere previsto, in sostituzione della pena pecuniaria,( art.105). ll lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale. Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

90 Lo svolgimento del lavoro sostitutivo di pubblica utilità comporta la stipula di speciali convenzioni con enti e associazioni a cui i condannati debbono far riferimento per lo svolgimento dell’attività lavorativa sostitutiva stipulate dagli organi del Ministero della Giustizia.

91 Sanzioni sostitutive e sanzioni alternative
le sanzioni sostitutive sono caratterizzate da un rigido sistema di prescrizioni inidoneo sia a promuovere il recupero del reo, sia ad evitarne la desocializzazione, le misure alternative si caratterizzano invece per una spiccata tendenza a realizzare finalità risocializzative.

92 Affidamento in prova L’affidamento in prova al servizio sociale è caratterizzato da una maggiore flessibilità da parte del magistrato di sorveglianza nell’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale nel modificare le prescrizioni adattandole alle esigenze del caso. L’affidamento in prova al servizio sociale tende ad una chiara attuazione di percorsi risocializzativi che si deducono da contenuti progettuali quali il mantenimento costante dei rapporti con il servizio sociale, l’attività riparativa nei confronti della vittima del reato, l’assolvimento degli obblighi di assistenza familiare.

93 Semidetenzione e semilibertà
Nel confrontare la semidetenzione e la semilibertà anche la semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto, ma si distingue dalla sanzione sostitutiva per la finalizzazione del tempo trascorso nell'ambiente libero; il semidetenuto può impiegare il tempo libero come crede, il semilibero deve necessariamente partecipare alle cosiddette attività risocializzanti (attività lavorative, istruttive o comunque utili al reiserimento sociale).

94 In conclusione In conclusione possiamo sostenere che le sanzioni sostitutive, pur se presentano delle analogie con le misure alternative alla detenzione riguardo al ruolo del tribunale di sorveglianza e l’intento comunque socializzante, si differenziano da quest’ultime principalmente per la diversa fisionomia giuridica e poi in quanto le misure alternative sono prevalentemente orientate verso il recupero e la correzione del reo, le sanzioni sostitutive sono essenzialmente incentrate sugli aspetti prescrittivi e restrittivi.

95 In realtà per le sanzioni sostitutive la legge fa riferimento alla desocializzazione( ovvero evitare che il reo esca dal contesto sociale) per le misure alternative alla risocializzazione ( ovvero promuovere l’inserimento sociale del reo).

96 Il Servizio Nuovi Giunti
Viene istituito nel 1987 con la Circolare del D.A.P. n. 3233/5683 con lo scopo di individuare il rischio di condotte anticonservative da parte dei condannati in ingresso al carcere. All’inizio il Servizio integra l’attività di diagnosi sanitaria e di colloquio di primo ingresso destinata a qualsiasi condannato in ingresso, in ottemperanza al principio di tutela della salute previsto dall’ordinamento penitenziario (art. 11 co. 3, l. 354/75) e (art. 23 co. 4, D.P.R. 431/76)”. Fanno parte del Servizio Nuovi Giunti gli esperti ex art.80 della legge n.354/1975.

97 La mission del Servizio si è progressivamente evoluta in quanto gli esperti del Servizio avevano all’origine il compito di individuare un vero e proprio grado di rischio suicidiario e autolesionistico in termini di basso, medio, alto, altissimo. In corso d’opera fu rilevata la difficoltà a fornire una valutazione del rischio in tali termini, così da attribuire agli esperti una responsabilità eccessiva sull’evolversi del futuro comportamento dei condannati. Tale situazione portò alla successiva Circolare D.A.P. 10 ottobre 1988, n. 3256/5706 nella quale, pur se si ribadisce la difficoltà a poter valutare l’effettivo rischio sulla sola base di un colloquio di ingresso, viene affermata la necessità comunque di una indagine dettagliata e viene prevista la presenza di un interprete per i detenuti di nazionalità straniera

98 Sviluppi successivi del Servizio
Con le successive Circolari (17 giugno 1997, 12 maggio 2000) vengono potenziati i compiti del servizio ampliandone le competenze non esclusivamente rivolte alla valutazione del rischio di condotte anticonservative. Viene infatti affermato un compito di valutazione diagnostica più ampio indirizzato alla rilevazione degli stati psichici di disagio e di intolleranza ambientale che caratterizza soprattutto il primo ingresso in carcere.

99 Il Servizio subisce una progressiva trasformazione con il D. P. R. n
Il Servizio subisce una progressiva trasformazione con il D.P.R. n. 230/2000 e la circolare del 6 giugno 2007, in cui viene ulteriormente ribadita l’esigenza di monitorare ed intervenire sulle situazioni di disagio psichico che si presentano sia in ingresso sia durante la detenzione. La finalità preventiva si integra con un obiettivo di generale benessere del detenuto, a discapito di situazioni di disagio che possono concludersi in condotte autolesionistiche e suicidiarie. A tal scopo vengono ampliate le figure professionali coinvolte con la creazione di equipe multiprofessionali composta da esperti esterni e personale dell’amministrazione penitenziaria.

100 Attività del Servizio Si articola in alcuni livelli di azione:
Un primo livello di azione si attiva quando vengono espletate le procedure amministrative e viene svolto un primo screening sulle esigenze dei detenuti. Le azioni successive prevedono un intervento da parte degli psicologi ed una eventuale consulenza da parte di uno psichiatra per la presenza di eventuali disturbi psicologici. Particolare attenzione viene rivolta a coloro che sperimentano per la prima volta l’ingresso in carcere e ai minori che transitano negli istituti per adulti dagli istituti minorili.

101 Il passaggio della medicina penitenziaria al S.S.N:
Da un punto di vista amministrativo un ulteriore trasformazione si deve al passaggio della medicina penitenziaria al S.S.N. con il D.P.C.M. 1 Aprile in cui viene affermato il diritto del detenuto a cure adeguate da parte del S.S.N. come a qualsiasi cittadino. Nei termini della attività preventiva svolta dal servizio Nuovi Giunti viene prevista una valutazione medico-psicologica volta a scagionare il rischio di autolesionismo con un monitoraggio in itinere sulla condizione di rischio. Viene inoltre auspicata una formazione e aggiornamento per gli operatori coinvolti.

102 Stato attuale In seguito le recenti circolari del 26 aprile 2010 e del 5 novembre 2011 hanno promosso un rapporto diretto tra direzioni degli istituti e direzioni sanitarie con la formazione di gruppi di lavoro interprofessionali. In una prospettiva di azione comune viene prevista la formulazione di progetti congiunti volti al contrasto del disagio psichico e alla prevenzione dell’autolesionismo e del suicidio. L’importanza della tempestività degli interventi viene considerata di fondamentale importanza con la previsione non solo di interventi basati sul controllo ma sul sostegno.

103 I detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta in carcere sono assegnati alle sezioni ordinarie, previo eventuale periodo di prova, quando siano venute meno le condizioni di infermità psichica o di disabilità fisica.

104 La legge 23 giugno 2017, n. 103, delega al governo per il riordino dell’ordinamento penitenziario
Tale legge prevede(art. l, comma 85, lettera l), la «revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena”

105 La riforma prevede l’accertamento di infermità psichica sopravvenuta anche presso strutture esterne al carcere anche se il soggetto non può permanere in osservazione più di 30 giorni. All'esito dell'accertamento, qualora non possa essere applicata una misura alternativa alla detenzione che potrebbe consentire un trattamento terapeutico adeguato né è stato possibile un rinvio dell’esecuzione ai sensi dell’art.147,IV c., del c.p., si dispone il rientro nell’istituto di provenienza.

106 Nei confronti dei soggetti affetti da infermità psichiche sopravvenute e per i quali non sia stato possibile disporree il rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 147, IV c., del c.p., le pene detentive sono eseguite in sezioni speciali finalizzate a favorire i1 trattamento terapeutico e il superamento delle suddette condizioni. Le sezioni speciali sono ad esclusiva gestione sanitaria.

107 I detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta sono assegnati alle sezioni ordinarie, previo eventuale periodo di prova, quando siano venute meno le condizioni di infermità psichica o di disabilità fisica.

108 La pedofilia Definizione clinica di Pedofilia:
E’ un disturbo della sfera sessuale caratterizzato da un’attrazione nei confronti di soggetti prepuberi; Può manifestarsi in forma esclusiva e non esclusiva; Può essere associato a disturbi della personalità.

109 Nosograficamente è stato inserito nelle cosiddette parafilie o perversioni sessuali che consistono nella ricerca del piacere sessuale con modalità abnormi spesso caratterizzate da pratiche umilianti e degradanti per le vittime. In una prospettiva più ampia può essere considerato un disturbo che coinvolge la stessa personalità del soggetto con evidenti risvolti in ambito sociale.

110 Come si manifesta Con fantasie che riguardano atti sessuali nei confronti di soggetti impuberi ( pedofilia fantasmatica) poi concretizzati in atti sessuali; Tali impulsi sessuali si manifestano entro il sedicesimo anno di età e prevedono una differenza di età con la vittima di almeno 5 anni. Ai fini diagnostici è necessario che gli impulsi ricorrenti, le fantasie e gli atti sessuali si manifestino per almeno 6 mesi.

111 Il profilo del pedofilo
Immaturità affettiva che consiste nel non saper controllare e integrare i propri impulsi in una dimensione egocentrica; Deficit di identità caratterizzato da mancanza di autonomia e rapporto non armonico con la realtà; Inadeguatezza nella costruzione delle relazioni interpersonali caratterizzate da idealizzazione, dipendenza,manipolazione.

112 Alcune classificazioni
Pedofilia e incesto: due facce della stessa medaglia? Pedofilia occasionale spinto soprattutto dall’esigenza di sperimentare nuove sensazioni ed esperienze sessuali; Pedofilia e violenza: il pedofilo vi è costretto per vincere la resistenza della vittima; Pedofilia e sadismo: in questo caso la pedofilia si associa ad un disturbo sadico di personalità.

113 Profilo criminologico dei sex offenders
Non hanno frequentemente precedenti penali ; Se li hanno possono non essere di natura sessuale anche se tendono a recidivare soprattutto con reati a sfondo sessuale; Non presentano particolari anomalie di natura psicopatologica; Prevalentemente provengono da un ambiente sociale medio/basso ma non solo; Possono svolgere una professione di cura e aiuto;

114 Gli abusi si verificano soprattutto in ambito familiare;
Le vittime sono prevalentemente minorenni; Spesso l’abuso è associato a sfruttamento sessuale con terzi; Non presentano fattori psicopatologici tale da inficiare il funzionamento globale della personalità e sono pienamente imputabili.

115 Riferimenti normativi
Artt. 609 c.p. bis( violenza sessuale), ter ( aggravante della minore età), quater ( atti sessuali con minorenni), quinques ( violenza sessuale di gruppo. Legge 269/1998 e succ. modifiche contro lo sfruttamento sessuale, la pedopornografia e riduzione in schiavitù. Legge n. 172/2012 che ha introdotto l’art.609 undicies c.p.che penalizza l’adescamento di minori via internet (grooming).

116 Il carcere Tali autori di reato vengono tenuti in sezioni protette (Circuiti di Alta Sicurezza); Orientamento recente verso una politica penitenziaria di inserimento nelle attività trattamentali ordinarie; Ricerca di modalità trattamentali specifiche per i sex offenders.

117 Atteggiamenti che caratterizzano i sex offenders
Negazione della vittima; Spostamento della responsabilità sulla vittima; Negazione della responsabilità; Negazione della dimensione delittuosa dell’atto commesso; Spostamento della responsabilità su fattori esterni ( alcol, circostanze) o su fattori interni ( disturbo mentale.

118 Tipi di trattamento( fase preliminare)
Colloquio e ricostruzione della storia personale del soggetto; Applicazione di strumenti che tendono a individuare le distorsioni cognitive attivate dal soggetto; Strumenti che valutano il rischio di recidiva una volta fuori dal carcere;

119 Fase trattamentale Modello di intervento di tipo cognitivo-comportamentale: Superamento delle distorsioni cognitive e potenziamento delle capacità di controllo degli impulsi. Inserimento in attività condivise che possano sviluppare le capacità emotive e relazionali dei soggetti: Verifica preliminare della disponibilità al trattamento.

120 Carcere e stranieri Sono reclusi nelle carceri italiane al 31 marzo 2017 secondo i dati statistici disponibili detenuti stranieri su di una popolazione totale di detenuti presenti per una capienza di Provengono prevalentemente dall’Africa(Marocco, Tunisia) e dall’Europa (Albania,Romania). Si rileva una riduzione rispetto a dati precedenti dovuta alla stessa riduzione complessiva di tutta la popolazione detenuta. Secondo i dati Istat il 34,9%, su di un totale di persone detenute.

121 Tipologie di reato I reati commessi dagli stranieri riproducono le stesse tipologie di reato dei detenuti italiani; Reati contro il patrimonio: Italiani Stranieri 8.607 Reati di violazione TU stupefacenti: Italiani Stranieri Reati contro la persona Italiani Stranieri Restano una prerogativa tutta italiana i reati di associazione di stampo mafioso Dati aggiornati al 31 dicembre 2016.

122 Problemi connessi all’esecuzione della pena in carcere per gli stranieri
Lo straniero come non persona (Dal Lago); La comunicazione linguistica e non verbale; L’autolesionismo come modalità di comunicazione con diversi significati attribuiti a seconda delle etnie; Difficoltà nella comprensione delle norme e dei regolamenti all’interno e al di fuori del carcere; Il rapporto con il personale penitenziario che deve confrontarsi con una nuova dimensione multiculturale.

123 A ciò deve aggiungersi Isolamento e mancanza di rapporto con le famiglie; Difficoltà a relazionarsi con gli altri detenuti a causa di: Riproduzione di stereotipi sociali prevalenti; Paura del diverso portatore di costumi e valori non condivisi; Rischio di discriminazioni, isolamento conflitto.

124 Aspetti giuridici Difficoltà di accesso alle misure alternative alla detenzione; Difficoltà di accesso alle opportunità trattamentali; Maggiore difficoltà rispetto ai detenuti italiani a trovare accoglienza e supporto nel fine pena.


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