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Fascicolo 1 REGIME IVA DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO TERRITORIALE A CURA DI GIAMPAOLO GIULIANI Ultimo aggiornamento 5/05/04.

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1 Fascicolo 1 REGIME IVA DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO TERRITORIALE A CURA DI GIAMPAOLO GIULIANI Ultimo aggiornamento 5/05/04

2 DPR 26 ottobre 1972, N.633 Articolo 1 - OPERAZIONI IMPONIBILI
“[1] L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. “

3 RILEVANZA DI UNA OPERAZIONI AI FINI IVA
UNA OPERAZIONE RILEVA AI FINI IVA QUANDO SUSSISTONO TRE REQUISITI: SOGGETTIVO IL SOGGETTO ATTIVO DEVE ESSERE UN IMPRENDITORE (ART.4) OPPURE UN ARTISTA O UN PROFESSIONISTA (ART.5); OGGETTIVO OGGETTO DELLA OPERAZIONE DEVE ESSERE UNA CESSIONE DI BENI (ART.2) O UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART.3); TERRITORIALE L'OPERAZIONE DEVE CONSIDERARSI EFFETTUATA NEL TERRITORIO DELLO STATO (ART.7) OPPURE QUANDO VENGONO EFFETTUATE DELLE IMPORTAZIONI

4 IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ
ARTICOLO 7, 1° COMMA, LETT. A) DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “[1] Agli effetti del presente decreto: a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; “

5 TERRITORIO DELLO STATO ACQUE ITALIANE LAGO DI LUGANO
CAMPIONE D’ITALIA COINCIDE CON IL TERRITORIO SOGGETTO ALLA SOVRANITÀ DELLA REPUBBLICA ITALIANA: SPAZIO TERRESTRE NEI SUOI ATTUALI CONFINI; MARE TERRITORIALE; “TERRITORIO MOBILE”; I PUNTI FRANCHI, I DEPOSITI FRANCHI E GLI ALTRI ISTITUTI SOGGETTI A VIGILANZA DOGANALE. SONO ESCLUSI: I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA; LE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO. INOLTRE SONO ESCLUSI I TERRITORI SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ DEGLI STATI DELLA: REPUBBLICA DI SAN MARINO STATO DELLA CITTÀ’ DEL VATICANO LIVIGNO ACQUE ITALIANE LAGO DI LUGANO SAN MARINO CITTÀ’ DEL VATICANO

6 IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ
L’ ARTICOLO 7, 1° COMMA, LETT. B) E C) DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “b) per Comunità o territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità` economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. “

7 COMUNITA O TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
BELGIO DANIMARCA FRANCIA GERMANIA GRAN BRETAGNA GRECIA IRLANDA ITALIA LUSSEMBURGO OLANDA PORTOGALLO SPAGNA DAL 1/1/1995 SONO ENTRATI NELLA NELLA UE AUSTRIA FINLANDIA SVEZIA

8 COMUNITA O TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
I NUOVI 10 PAESI ADERENTI ALL’UNIONE DAL 1° MAGGIO 2004 STATO CODICE ISO FORMATO NUMERO PARTITA IVA NUMERO CARATTERI NOTE CIPRO CY X 9 L’ULTIMO CARATTERE E’ ALFABETICO REPUBBLICA CECA CZ O O 8, 9 O 10 ESTONIA EE LETTONIA LV 11 LITUANIA LT O 9 O 12 MALTA MT 8 POLONIA PL 10 SLOVENIA SI SLOVACCHIA SK UNGHERIA HU

9 COMUNITÀ O TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
SONO ESCLUSI: PER LA REPUBBLICA ELLENICA, IL MONTE ATHOS PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, L'ISOLA DI HELGOLAND E IL TERRITORIO DI BUSINGEN PER LA REPUBBLICA FRANCESE, I DIPARTIMENTI DI OLTREMARE PER IL REGNO DI SPAGNA, CEUTA , MELILLA E LE ISOLE CANARIE IL PRINCIPATO DI MONACO E L'ISOLA DI MAN SI INTENDONO COMPRESI NEL TERRITORIO, RISPETTIVAMENTE, DELLA REPUBBLICA FRANCESE E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. NON SONO COMPRESE NEL TERRITORIO DI QUEST'ULTIMO STATO LE "ISOLE DEL CANALE" (JERSEY, GUERNSEY ECC)

10 FUORI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
TUTTI I PAESI FUORI U.E., COMPRESI I TERRITORI NON RIENTRANTI NELLA COMUNITÀ (LIVIGNO, CAMPIONE D'ITALIA, LE ISOLE CANARIE, IL MONTE ATHOS ECC.)

11 DIFFERENZIAZIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE AI FINI IVA
AI FINI IVA OGNI AREA O REGIONE GEOGRAFICA PUÒ ESSERE RICONDOTTA AD UNA DELLE TRE SEGUENTI CATEGORIE: TERRITORIO DELLO STATO TERRITORIO DELLA COMUNITÀ TERRITORI EXTRACOMUNITARI

12 IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ
L’ARTICOLO 7 DEL DPR 633/72 DETERMINA LA TERRITORIALITÀ SECONDO CHE OGGETTO DELLA OPERAZIONE SIA: UNA CESSIONE DI BENI (ART. 7, COMMA 2) UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 7, COMMI 3 E 4) SONO PREVISTE DELLE DEROGHE DAL DL 331/93: PER LE CESSIONI DI BENI (ART. 40, COMMI 3 E 4) PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 40, COMMI 4-BIS, 5, 6, 7, 8)

13 TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
L’ ARTICOLO 7, 2° COMMA DEL DPR 633/72 : “2 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. “

14 TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
IMMOBILI (DEVONO ESSERE UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO) BENI MOBILI NAZIONALI (PRODOTTI O PERFEZIONATI NELLO STATO ED ESISTENTI NEL TERRITORIO STESSO) BENI COMUNITARI (BENI INTRODOTTI NELLO STATO E PROVENIENTI DA ALTRO PAESE UE O IVI IMMESSI IN LIBERA PRATICA) BENI VINCOLATI AL REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE (BENI DI PROVENIENZA EXTRAUE INTRODOTTI NELLO STATO PER ESSERE ASSOGGETTATI A LAVORAZIONI TRASFORMAZIONI ECC. ED ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIESPORTATI) BENI MOBILI SPEDITI DA ALTRO STATO MEMBRO UE PER ESSERE INSTALLATI MONTATI O ASSIEMATI NEL TERRITORIO DELLO STATO DAL FORNITORE O PER SUO CONTO (PRINCIPIO STABILITO DALLA VI DIRETTIVA UE, L’OPERAZIONE RILEVA NELLA SUA INTEREZZA COME FORNITURA NELLO STATO ANCHE SE IN ESECUZIONE DI UN CONTRATTO D’APPALTO) LE CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI PASSEGGERI NEL CORSO DI UN TRASPORTO COMUNITARIO SE IL TRASPORTO HA INIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO

15 TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
L’ARTICOLO 40, 3° E 4° COMMA: “3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.”

16 TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
“4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.”

17 TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 7 DEL DPR 633 NELLE CESSIONI DI BENI SUSSISTE IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ ANCHE PER: 1) I MEZZI DI TRASPORTO NUOVI (PARAMETRI INDICATI ALL’ART. 38, 4° COMMA DEL D.L. N. 331 DEL 1993) ACQUISTATI NELLA UE INDIPENDENTEMENTE DALLA FIGURA DEL VENDITORE (MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA STABILITE DAL D.M. 19/01/93). L’ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI NON PUÒ AVVENIRE SE NON VIENE PROVATO L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA 2)ACQUISTI IN BASE A CATALOGHI DI BENI SPEDITI O TRASPORTATI DA ALTRI STATI MEMBRI UE NEL TERRITORIO DELLO STATO DAL CEDENTE O PER SUO CONTO IN BASE A DUE CONDIZIONI: CESSIONE A PERSONA FISICA (OVVERO UN ENTE NON COMMERCIALE O UN SOGGETTO CHE EFFETTUA SOLTANTO OPERAZIONI ESENTI O UN PRODUTTORE AGRICOLO CHE NON ABBIA OPTATO PER L’APPLICAZIONE DELL’IVA INTRACOMUNITARIA CON ESCLUSIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA) IL CEDENTE CON TALE SISTEMA DI VENDITA DEVE AVER SUPERATO NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE E IN QUELLO IN CORSO L’IMPORTO DI L. 54 MILIONI OPPURE HA OPTATO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA NEL TERRITORIO DELLO STATO

18 TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
SUSSISTE BENI NAZIONALI; BENI COMUNITARI; BENI VINCOLATI AL REGIME DELLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE (perfezionamento attivo, trasformazione sotto il controllo doganale ammissione temporanea; BENI DI PROVENIENZA UE, INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI NEL TERRITORIO DELLO STATO; BENI CEDUTI DURANTE UN TRASPORTO COMUNITARIO CON PARTENZA DALLO STATO; MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ACQUISTATI NELLA UE; BENI UE ACQUISTATI IN BASE A CATALOGHI. NON SUSSISTE BENI ESISTENTI ALL’ESTERO; BENI VIAGGIANTI ALL’ESTERO; BENI IN TRANSITO; BENI DEPOSITATI IN LUOGHI SOGGETTI A VIGILANZA DOGANALI; BENI COMUNITARI ACQUISTATI IN TRIANGOLAZIONE A CONDIZIONE CHE IL SECONDO CESSIONARIO SIA DESIGNATO QUALE DEBITORE D’IMPOSTA NELLO STATO UE DI DESTINAZIONE DEI BENI ACQUISTATI IN ALTRO STATO UE.

19 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 3° COMMA DEL DPR 633/72 : “3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggettivi ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva “

20 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
REGOLA GENERALE PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ RESIDENTE O NON RESIDENTE NELLO STATO IL PRESTATORE DEL SERVIZIO HA DOMICILIO NELLO STATO SI NO ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE DA UNA DITTA ITALIANA AD UN AGENTE FRANCESE CHE HA PROMOSSO AFFARI IN SVIZZERA. NON SUSSISTE IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE IL PRESTATORE DEL SERVIZIO NON HA DOMICILIO NELLO STATO ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE DA UNA DITTA FRANCESE AD UN AGENTE ITALIANO CHE HA PROMOSSO AFFARI IN SVIZZERA. SUSSISTE IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE

21 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. A) DEL DPR 633/72 : “[4] In deroga al secondo e al terzo comma: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e` situato nel territorio stesso;”

22 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. A PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ RESIDENTE O NON RESIDENTE NELLO STATO IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DELLO STATO SI NO ESEMPIO: PARCELLA PAGATA AD UN ARCHITETTO FRANCESE PER LA PROGETTAZIONE DI UN FABBRICATO UBICATO IN ITALIA. IMMOBILE NON UBICATO NEL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: PARCELLA PAGATA AD UN ARCHITETTO ITALIANO PER LA PROGETTAZIONE DI UN FABBRICATO UBICATO NEL COMUNE DI LIVIGNO.

23 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. B) DEL DPR 633/72: “ b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché` le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; “

24 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. B RESIDENTE O NON RESIDENTE NELLO STATO ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO SI NO ESEMPIO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ESEGUITI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA PARTE DI OPERATORE SAMMARINESE. ESECUZIONE DEL SERVIZIO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ESEGUITI IN SVIZZERA DA PARTE DI OPERATORE ITALIANO. PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ

25 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. C) DEL DPR 633/72 : “ c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;”

26 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. C RESIDENTE O NON RESIDENTE NELLO STATO DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI NO ESEMPIO: CORRISPETTIVO PAGATO DA UNA SOCIETÀ ITALIANA AD UN VETTORE PER IL TRASPORTO DI BENI ESPORTATI DA RIMINI A ZURIGO. PER LA QUOTA DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLA TRATTA DEL TRASPORTO NELLO STATO DISTANZA PERCORSA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: CORRISPETTIVO PAGATO DA UNA SOCIETÀ ITALIANA AD UN VETTORE PER IL TRASPORTO DI BENI ESPORTATI DA RIMINI A ZURIGO. PER LA QUOTA DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLA TRATTA DEL TRASPORTO FUORI DELLO STATO PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ

27 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. D) DEL DPR 633/72 : “d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunità economica europea;“

28 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. D PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ UTILIZZO DEL SERVIZIO NELLA UE SI ESEMPIO: CORRISPETTIVO PAGATO DA UNA SOCIETÀ ITALIANA AD UNA AGENZIA PUBBLICITARIA TEDESCA CHE HA CURATO UNA INSERZIONE SU UNA RIVISTA DIVULGATA IN GERMANIA RESIDENTE O NON RESIDENTE NELLO STATO RESIDENTE O NELLO STATO NO UTILIZZO DEL SERVIZIO FUORI DELLA UE ESEMPIO: CORRISPETTIVO PAGATO DA UNA SOCIETÀ ITALIANA AD UNA SOCIETÀ FRANCESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINARIO CHE VIENE CONSEGNATO IN SVIZZERA PRESSO UN CANTIERE DEL COMMITTENTE.

29 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. E) DEL DPR 633/72 : “e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e` soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;”

30 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. E PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ COMMITTENTE NON SOGGETTO IVA NEL PROPRIO PAESE SI ESEMPIO: ASSISTENZA LEGALE RESA DA AVVOCATO ITALIANO AD UN TURISTA FRANCESE RESIDENTE NELLO STATO RESIDENTE NELLA COMUNITÀ (CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI NELLO STATO) NO COMMITTENTE SOGGETTO IVA NEL PROPRIO PAESE ESEMPIO: INSERZIONI PUBBLICITARIE SU GIORNALI E RIVISTE ITALIANE A FAVORE DI UNA AZIENDA FRANCESE

31 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. F) DEL DPR 633/72 : “f) le prestazioni di servizi di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione le prestazioni di servizi rese tramite i mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta residenti al di fuori della Comunità, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa.”

32 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F (I PARTE) RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ UTILIZZO DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO SI NO ESEMPIO: INSERZIONI PUBBLICITARIE SU GIORNALI E RIVISTE ITALIANE DA PARTE DELL’ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO DELLA ROMANIA RESIDENTE NELLO STATO UTILIZZO DEL SERVIZIO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: CESSIONE DI KNOW HOW DA SOCIETÀ ITALIANA A SOCIETÀ SAMMARINESE CHE INIZIA UN’ATTIVITÀ PRODUTTIVA A SAN MARINO PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne; le prestazioni pubblicitarie, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché` le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle

33 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F (I PARTE) PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ NO RESIDENTE NELLO STATO RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ IN OGNI CASO ESEMPIO: RECUPERO CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI DEBITORI ITALIANI CURATO DA LEGALE ITALIANO A FAVORE DI UNA SOCIETÀ NORVEGESE le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta residenti al di fuori della comunità le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale di elaborazione e fornitura di dati e simili

34 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F (II PARTE) PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ UTILIZZO DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO SI ESEMPIO: CANONI DI LEASING PER UN AUTOVETTURA CIRCOLANTE NEL TERRITORIO DELLO STATO PAGATI AD UNA SOCIETÀ FINANZIARIA CON SEDE A LIVIGNO RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ RESIDENTE NELLO STATO NO le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto UTILIZZO DEL SERVIZIO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: CANONI DI LEASING PER UN AUTOVETTURA UTILIZZATA IN SVIZZERA PAGATI AD UNA SOCIETÀ FINANZIARIA CON SEDE A LIVIGNO

35 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F (II PARTE) RESIDENTE O NON RESIDENTE NELLO STATO UTILIZZO DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ SI NO ESEMPIO: NOLEGGIO DI AUTOVETTURA UTILIZZATA IN PAESI UE DALL’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ SAMMARINESE CONCESSA DALL’AVIS ITALIANA RESIDENTE NELLO STATO UTILIZZO DEL SERVIZIO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ESEMPIO: NOLEGGIO DA PARTE DI SOCIETÀ ITALIANA A SOGGETTO SVIZZERO, DI AUTOVETTURA UTILIZZATA IN SVIZZERA PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto

36 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. F-BIS) DEL DPR 633/72 : “f bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.”

37 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F-BIS RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ UTILIZZO DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO SI NO ESEMPIO: CITTADINO USA CHE EFFETTUA DA UNA CABINA TELEFONICA UBICATA A ROMA UNA CHIAMATA NEGLI STATI UNITI A MEZZO DI UNA CARTA DI CREDITO RILASCIATA DALLA AT&T STATUNITENSE UTILIZZO DEL SERVIZIO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: CITTADINO USA CHE EFFETTUA DA UNA CABINA TELEFONICA UBICATA A SAN MARINO UNA CHIAMATA NEGLI STATI UNITI A MEZZO DI UNA CARTA DI CREDITO RILASCIATA DALLA AT&T STATUNITENSE PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ

38 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. F-TER) DEL DPR 633/72 : “f ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi d’imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate.”

39 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F-TER RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO NON SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA NELLO STATO SI NO ESEMPIO: CITTADINO ITALIANO RESIDENTE NELLO STATO ACQUISTA DEL SOFTWARE TRAMITE INTERNET DA OPERATORE STATUNITENSE RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA NELLO STATO ESEMPIO: AZIENDA ITALIANA ACQUISTA DEL SOFTWARE TRAMITE INTERNET DA OPERATORE STATUNITENSE (LA TERRITORIALITA’ OPERA IN BASE ALLA LETT. D) PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ

40 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. F-QUATER) DEL DPR 633/72 : “f quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.”

41 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F-QUATER PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ UTILIZZO DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO SI ESEMPIO: CITTADINO AUSTRIACO RESIDENTE IN AUSTRIA CHE ACQUISTA UNA PAY TV CARD DA OPERATORE STATUNITENSE DA UTILIZZARE IN ITALIA RESIDENTE UE NON SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ NO UTILIZZO DEL SERVIZIO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: CITTADINO AUSTRIACO RESIDENTE IN AUSTRIA CHE ACQUISTA PAY TV CARD DA OPERATORE STATUNITENSE. IL SOFTWARE VIENE UTILIZZATO IN AUSTRIA

42 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, COMMA 4-BIS DEL D.L. 331/93 : “4 bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n , e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.”

43 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, COMMA 4-BIS DEL D.L. 331/93 PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ SI IL BENE AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE E’ TRASPORTATO FUORI DAL PAESE MEMBRO DOVE E’ AVVENUTA LA LAVORAZIONE (ESCLUSO ITALIA) ESEMPIO: ASSIEMAGGIO SEMILAVORATI EFFETTUATI IN FRANCIA DA PARTE DI OPERATORE FRANCESE CHE RICONSEGNA IL MANUFATTO NEL TERRITORIO DELLO STATO AL PROPRIO COMMITTENTE OPERATORE ECONOMICO ITALIANO. RESIDENTE O NON RESIDENTE SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA NO IL BENE AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE NON E’ TRASPORTATO FUORI DAL PAESE MEMBRO DOVE E’ AVVENUTA LA LAVORAZIONE (ESCLUSO ITALIA) ESEMPIO: ASSIEMAGGIO SEMILAVORATI EFFETTUATI IN FRANCIA DA PARTE DI OPERATORE FRANCESE CHE CONSEGNA IL MANUFATTO IN TERRITORIO FRANCESE AD ALTRO OPERATORE PER CONTO DEL PROPRIO COMMITTENTE OPERATORE ECONOMICO ITALIANO

44 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, COMMA 4-BIS DEL D.L. 331/93 PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ IL BENE AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE E’ TRASPORTATO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO ESEMPIO: ASSIEMAGGIO SEMILAVORATI EFFETTUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO DA PARTE DI OPERATORE ITALIANO CHE RICONSEGNA IL MANUFATTO IN FRANCIA AL PROPRIO COMMITTENTE OPERATORE ECONOMICO FRANCESE RESIDENTE O NON RESIDENTE SOGGETTO PASSIVO IN ALTRO STATO MEMBRO UE SI IL BENE AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE NON E’ TRASPORTATO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: ASSIEMAGGIO SEMILAVORATI EFFETTUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO DA PARTE DI OPERATORE ITALIANO CHE CONSEGNA IL MANUFATTO (CESSIONE) AD ALTRO OPERATORE ECONOMICO ITALIANO PER CONTO DEL PROPRIO COMMITTENTE OPERATORE ECONOMICO FRANCESE

45 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, 5° COMMA DEL D.L. 331/93: “5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e` ivi soggetto passivo d'imposta.“

46 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, 7° COMMA DEL D.L. 331/93: “7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.”

47 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, 5° COMMA DEL D.L. 331/93 PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA SI ESEMPIO: TRASPORTO DI BENI VENDUTI DA IMPRESA ITALIANA A IMPRESA FRANCESE CON VETTORE ITALIANO INCARICATO DAL FORNITORE. LUOGO DI PARTENZA E DI ARRIVO IN DUE PAESI DELLA UE NO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO IN ALTRO STATO MEMBRO UE ESEMPIO: TRASPORTO EFFETTUATO DA VETTORE ITALIANO DALL’ITALIA ALLA FRANCIA DI BENI VENDUTI DA AZIENDA ITALIANA AD AZIENDA FRANCESE PER CONTO DELL’OPERATORE FRANCESE. LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO E DI ARRIVO IN ALTRO PAESE MEMBRO DELLA UE SI PRIVATO O SOGGETTO PASSIVO EXTRA UE ESEMPIO: TRASPORTO DI MOBILIO DI PROPRIETÀ DI UN PRIVATO ITALIANO DA RIMINI A PARIGI CON VETTORE ITALIANO.

48 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, 6° COMMA DEL D.L. 331/93: “6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.”

49 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, 6° COMMA DEL D.L. 331/93 PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA SI ESEMPIO: OPERAZIONE DI SCARICO, A SEGUITO DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA, DELLE MERCI DA UN TIR OLANDESE EFFETTUATE IN TERRITORIO OLANDESE E COMMISSIONATE DAL CEDENTE OPERATORE ITALIANO. ACCESSORIETÀ A TRASPORTI CON LUOGO DI PARTENZA E DI ARRIVO IN DUE PAESI DELLA UE RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO NO SOGGETTO PASSIVO IN ALTRO STATO MEMBRO UE ESEMPIO: OPERAZIONE DI SCARICO, A SEGUITO DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO, DELLE MERCI DA UN TIR ITALIANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO E COMMISSIONATE DAL CEDENTE OPERATORE UE.

50 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, 8° COMMA DEL D.L. 331/93: “8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione e` soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché` l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.”

51 TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, 8° COMMA DEL D.L. 331/93 PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO TERRITORIALITÀ SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA SI ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE AD AGENTE SAMMARINESE DALLA CASA MANDANTE ITALIANA PER VENDITE A CLIENTE FRANCESE. INTERMEDIAZIONI INERENTI AD OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ SOGGETTO PASSIVO IN ALTRO STATO MEMBRO UE NO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE AD AGENTE ITALIANO DALLA CASA MANDANTE FRANCESE PER VENDITE A CLIENTI ITALIANI INTERMEDIAZIONI INERENTI AD OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO PRIVATO O SOGGETTO PASSIVO EXTRA UE NO ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE AD AGENTE FRANCESE DA SOCIETÀ SVIZZERA PER BENI VENDUTI DALLA FRANCIA ALL’ ITALIA

52 TERRITORIALITÀ DEROGHE
L’ ARTICOLO 7, 5° COMMA DEL DPR 633/72 : “[5] Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9.”

53 TERRITORIALITÀ DEROGHE
L’ ARTICOLO 40, 9° COMMA DEL D.L. 331/93: “9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché` le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4 bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.”


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