Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoYandi Sugiarto Modificato 6 anni fa
1
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO GLI AMBITI DI COMPETENZA
DEI VIGILI DEL FUOCO Ing. Pietro D’Agostino Comando Provinciale Vigili del Fuoco Rimini Rimini 18 maggio 2018
2
DLgs. n. 81/2008. Articolo 13 - Vigilanza 1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza (sicurezza antincendi) dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco …
3
La SICUREZZA ANTINCENDI PREVENZIONE PROTEZIONE
Detto in due sole parole, l’ambito di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è la La SICUREZZA ANTINCENDI Cioè l’insieme delle misure necessarie a prevenire un incendio PREVENZIONE e delle misure necessarie a fronteggiare un incendio PROTEZIONE
4
PREVENZIONE Valutazione del rischio di incendio
Conformità degli impianti (elettrico, del gas, ecc.) Perché gli impianti possono essere causa di innesco o propagazione dell’incendio. Attenzione all’uso di apparecchiature elettriche. Ventilazione (di alcuni particolari ambienti o depositi) Attenzione all’uso di fiamme libere o apparecchiature che producono scintille (in prossimità di materiali combustibili o infiammabili). Segnaletica (con riferimento alle azioni da evitare per ridurre i rischi di incendio, oppure ambienti con rischio particolare ecc.) Riduzione della quantità di materiale combustibile o infiammabile.
5
PROTEZIONE Vie d‘esodo (larghezza, altezza, lunghezza) sempre sgombere. Eventuale compartimentazione Illuminazione di emergenza Presenza di adeguati mezzi o impianti di estinzione Presenza di impianti di allarme manuale o automatici Gestione dell’emergenza (piano di emergenza, ad eccezione delle attività non soggette con meno di 10 dipendenti). Segnaletica (con riferimento alle uscite di emergenza, ai presidi antincendio).
6
ATTIVITA’ “SOGGETTE” AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
In realtà i Vigili del Fuoco sono chiamati alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio non soltanto nei luoghi di lavoro, ma anche in tutte le ATTIVITA’ “SOGGETTE” AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DPR 151/2011 Esempi di attività soggette che sono luoghi di lavoro: Scuole>100 persone - ospedali>25 letto - alberghi>25 posti letto - esercizi commerciali > 400 m2. Esempi di attività soggette che possono non essere luoghi di lavoro: Centrali termiche>116 kW – depositi - autorimesse>300 m2
7
LE ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO DEVONO ESSERE “APPROVATE” DAL COMANDO PROVINCIALE VVF O, NEI CASI PIU’ SEMPLICI, E’ NECESSARIO CHE IL TITOLARE NE SEGNALI L’ESISTENZA AL COMANDO VVF CHE POTRA’ DISPORRE UN SOPRALLUOGO A CAMPIONE. Quindi devono essere in possesso di CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) oppure avere presentato SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comando Provinciale VVF
8
Fanno eccezione alcune attività per le quali esiste un regime di proroga, in pratica gli alberghi (esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994) con più di 25 posti letto le quali possono esercire senza CPI, o senza SCIA, purchè abbiano presentato domanda di ammissione al piano di adeguamento straordinario.
9
Perciò l’RLS deve sapere se l’attività in cui lavora è
soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco per verificare che il titolare abbia regolarizzato la sua posizione presso il Comando Provinciale VVF.
10
D’altra parte, anche se una attività è in possesso di CPI (o altra autorizzazione rilasciata dal Comando VVF) non significa che il titolare sia libero da restrizioni. Esempi Discoteca con CPI (o verbale di visita tecnica) per 500 persone. Deposito di materiale combustibile (archivio) con 500 q.li di carta.
11
Alcuni Riferimenti Normativi
DI CARATTERE GENERALE - DM 10 marzo 1998 - DLGS. n. 81/2008 e smi - DPR 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. DLGS. N. 139/2006 come modificato dal DLgs. N. 97/2007 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
12
Alcuni Riferimenti Normativi
DI CARATTERE “VERTICALE” Per gli alberghi: DM 9 aprile 1994 come modificato dal DM 6 ottobre 2003 DM 16 marzo 2012; DM 15 maggio 2012 (piano di adeguamento) Per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas (cucine, centrali termiche ecc.) superiori a 35 kW. DM 12 aprile 1996 Per le scuole. DM 26 agosto 1992 Per gli uffici DM 22 febbraio 2006
13
INOSSERVANZE LE VIOLAZIONI ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO POSSONO ESSERE SANZIONATE IN VARIO MODO, AI SENSI DEL DLGS. N. 81/2008, DEL DLGS. N. 758/1994, DEL DLGS. N. 139/2006…
14
La prevenzione incendi (DPR 151/2011, Dlgs. 139/2006 Art. 19 e 20).
L’attività di Polizia Giudiziaria svolta dai Vigili del Fuoco riguarda: I reati di competenza dei Vigili del Fuoco (es. incendio doloso, colposo) (*) La prevenzione incendi (DPR 151/2011, Dlgs. 139/2006 Art. 19 e 20). La sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. n. 81/2008; DM 10 marzo 1998) (*) Cosa è un reato? Delitti e contravvenzioni (ergastolo, reclusione, multa – arresto, ammenda). Codice Penale, Leggi speciali (il DPR 151/2011 non appartiene a queste categorie, poiché non stabilisce – di per sé – dei reati)
15
A seguito di interventi di soccorso;
L’attività di Polizia Giudiziaria svolta dai Vigili del Fuoco si può espletare: A seguito di interventi di soccorso; A seguito di sopralluoghi di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011; DLgs. 139/2006 Art. 19, 20) o per esposti, o a seguito di richiesta di altri organi di controllo. Durante i servizi di Vigilanza Antincendio... Non facciamo confusione tra vigilanza antincendio e vigilanza nei luoghi di lavoro Vigilanza Antincendio: presidio durante pubblico spettacolo (DM 261/1996). Vigilanza nei luoghi di lavoro: controllo sul rispetto delle norme di sicurezza antincendio (Art. 13 del DLgs. n. 81/2008)
16
-------------------------------------------------------------------
DPR 151/2011 (le procedure previste dal DPR 151/2011 sono procedure amministrative; il procedimento penale si avvia quando non vengono rispettate, come vedremo meglio più avanti). Cosa significa attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco (attività soggetta ai controlli di Prevenzione Incendi) o più semplicemente “ATTIVITA’ SOGGETTA”. E le attività non soggette? -> Responsabilità del titolare, soprattutto se sono luoghi di lavoro. Le violazioni al Dlgs. n. 81/2008 sono comunque sanzionabili. SINTESI DEL DPR 151/2011 - Categorie A, B, C SCIA (vedere fac simile) Valutazione progetto Controlli – sopralluoghi Rinnovo (5 o 10 anni) Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività (Art. 6, più avanti)
17
Suddivisione delle attività soggette in tre categorie
Art. 2 comma 3 del DPR 151/2011 A B C Per ogni categoria è prevista una procedura differenziata finalizzata all’accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio. L’atto finale è sempre la SCIA.
18
In ogni caso l’atto finale che permette l’esercizio dell’attività ai fini antincendio è la SCIA, nella quale sostanzialmente si comunica che: l’attività è in esercizio L’attività è conforme al progetto approvato (B o C) o comunque è conforme alle norme tecniche di sicurezza antincendio vigenti (A). I CPI rilasciati ai sensi della previgente normativa (DM 16/02/1982, DPR 37/1998) rimangono validi, cioè non è necessario riattivare le procedure previste dal DPR 151/2011 (non è necessario ripresentare la SCIA) purchè l’attività sia rimasta invariata e il titolare presenti regolare istanza di rinnovo del CPI alla sua scadenza.
19
Allegato I al DPR 151/2011
35
Sopralluoghi a campione entro 60 gg dalla SCIA
Categorie A, B: Sopralluoghi a campione entro 60 gg dalla SCIA Art 4 comma 2 del DPR 151/2011 Verbale di visita tecnica Categoria C: Sopraluoghi a tappeto entro 60 gg dalla SCIA Art 4 comma 3 del DPR 151/2011 Verbale di visita tecnica
36
Omessa richiesta di rilascio o di rinnovo di CPI
Omessa presentazione della SCIA Sanzioni Penali (per tutte le attività di cui all’Allegato I) (Art. 20 del DLgs. 139/2006)
37
Rinnovo periodico di conformità antincendio
Art. 5 comma 1 del DPR 151/2011 Ogni 5/10 anni (non più 3/6 anni)
38
Deroghe Art. 7 comma 2 del DPR 151/2011 E’ possibile ricorrere alla deroga anche per attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011. Per es. - Centrali termiche di potenzialità non superiore a 116 kW - Autorimesse di superficie non superiore a 300 m2.
39
Dlgs. 139/2006 (come modificato dal DLgs. N. 97/2017) Art. 19
Vigilanza Ispettiva 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli é consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza. 3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di urgenza per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. 3–bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.
40
Dlgs. 139/2006 (come modificato dal DLgs. N. 97/2017)
Art. 20. sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
41
Obblighi previsti dal DPR 151/2011
Art. 3 Valutazione progetti (Att. di Cat. B e C) Art. 4 Presentazione della SCIA, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività. Sanzione. La mancata presentazione della SCIA (per attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011) prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività costituisce CONTRAVVENZIONE ai sensi dell’Art. 20 comma 1 del DLgs. 139/2006: 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. (… DPR 151 …)
42
Obblighi previsti dal DPR 151/2011
Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico. Sanzione. Anche la mancata presentazione della istanza di rinnovo costituisce CONTRAVVENZIONE ai sensi dell’Art. 20 comma 1 del DLgs. 139/2006 a meno che l’attività sia stata chiusa dopo la scadenza. In tal caso però occorre presentare nuova SCIA prima della riapertura.
43
Obblighi previsti dal DPR 151/2011
Art. 6 Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività. 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. Qual è la sanzione? Il DPR 151/2011 non prevede esplicitamente una sanzione, ma si può sempre revocare il CPI (o il verbale) e darne comunicazione al Sindaco e/o al Prefetto. Quest’ultimo può disporre la chiusura ai sensi dell’Art. 20 comma 3 del DLgs. 139/2006.
44
Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto
… ai sensi del DLgs. n. 81/2008
45
Definizione di “Datore di lavoro”.
Art. 2 comma 1 lett. b del DLgs. n. 81/2008. «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
46
Definizione di “Dirigente”.
Art. 2 comma 1 lett. d del DLgs. n. 81/2008. «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
47
Definizione di “Preposto”.
Art. 2 comma 1 lett. e del DLgs. n. 81/2008. «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
48
Vediamo quali sono i principali obblighi previsti dal DLgs. n
Vediamo quali sono i principali obblighi previsti dal DLgs. n. 81/2008 per le tre figure sopra menzionate, in materia di sicurezza antincendio.
49
Obblighi per il datore di Lavoro-Dirigente
Valutazione dei rischi (di incendio) Prevista all’Art. 17 comma 1 lett. a del DLgs. n. 81/2008 Sanzionata all’Art. 55 comma 3
50
Obblighi per il datore di Lavoro-Dirigente
Gestione dell’emergenza Nomina degli addetti all’emergenza Art. 43 comma 1 lett. b : designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); Sanzionato all’Art. 55 comma 5 lett. a Piano di emergenza Art. 43 comma 1 lett. d : programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; Sanzionato all’Art. 55 comma 5 lett. c Art. 18 comma 1 lett. h : adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Sanzionabile applicando l’Art. 46 comma 2, e l’Art. 55 comma 5 lett. c
51
Obblighi per il datore di Lavoro-Dirigente
Presenza di mezzi di estinzione Art. 43 comma 1 lett. e-bis: garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. Sanzionato all’Art. 55 comma 5 lett. c
52
Obblighi per il datore di Lavoro-Dirigente
Misure generali di prevenzione incendi Art. 46 comma 2: Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori DM 10 marzo 1998 (leggere) Valutazione del rischio di incendio Vie d’esodo (numero, larghezza, lunghezza, fruibilità) Mezzi di estinzione, sistemi di allarme Illuminazione di sicurezza Gestione dell’emergenza Formazione degli addetti all’emergenza Norme tecniche Regolamenti Sanzionato all’Art. 55 comma 5 lett. c
53
Obblighi per il datore di Lavoro-Dirigente
Requisiti dei luoghi di lavoro Art. 64 comma 1 lett. a: Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; Art. 63 comma 1: I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV (vedi appresso) Sanzionato all’Art. 68 comma 1 lett. b
54
Obblighi per il datore di Lavoro-Dirigente
Requisiti dei luoghi di lavoro – ALLEGATO IV Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
55
Obblighi per il datore di Lavoro-Dirigente
Requisiti dei luoghi di lavoro – ALLEGATO IV Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico. 4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: è vietato fumare; è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
56
Obblighi per il datore di Lavoro-Dirigente
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e dell’impianto del gas Impianti elettrici Art. 81 comma 1. 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. Sanzionabile applicando l’Art. 46 comma 2, e l’Art. 55 comma 5 lett. c E per l’impianto del gas? La mancata certificazione è sanzionabile sempre applicando l’Art. 46 comma 2, e l’Art. 55 comma 5 lett. c
57
Obblighi per il PREPOSTO
Articolo 19 - Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
58
Obblighi per il PREPOSTO
Articolo 19 - Obblighi del preposto …… e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
59
Il DLgs. n. 758/1994 Non è una norma che definisce dei reati, ma è una procedura che permette di trasformare un illecito penale in un illecito amministrativo, attraverso dei passi prestabiliti in maniera chiara e rigida.
60
Il DLgs. n. 758/1994 Il DLgs. n. 758/1994 si applica alle contravvenzioni previste dal DLgs. n. 81/2008 e a tutte quelle in materia di sicurezza sul lavoro (Legge n. 25 del ). La procedura di applicazione del d.lvo 758/94 è una procedura rigida. Essa prevede le seguenti fasi: - Accertamento di un reato (contravvenzione) in materia di sicurezza sul lavoro. Tale accertamento va fatto con un verbale in cui vengono evidenziati in forma precisa quanto accertato sia per gli aspetti che si configurano come reati penali che come inosservanze a criteri e norme di prevenzione incendi. - Individuazione in concreto di chi ha commesso la contravvenzione - Informazione alla Procura della Repubblica competente per territorio dell’accertamento del reato - Informazione del legale rappresentante della ditta
61
- Prescrizioni, con l’assegnazione di un tempo per la regolarizzazione.
- Prescrizioni a cui adempiere immediatamente, per far cessare pericoli immanenti. - Valutazione di eventuali richieste di proroga dei tempi da parte del contravventore. - Verifica dell’adempimento da parte dell’organo di Vigilanza, e conseguente ammissione al pagamento (1/4 del massimo previsto). - Dopo il pagamento, comunicazione alla AA.GG. dell’adempimento delle prescrizioni e del pagamento della sanzione. - Estinzione del reato (a cura della AA.GG.).
62
Mancanza/carenza illuminazione di emergenza.
Esempi di Reati (contravvenzioni) ai quali si applica il DLgs. n. 758/1994. Mancanza/carenza illuminazione di emergenza. Allegato IV al DLgs. n. 81/2008. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Articolo 63 Comma 1 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV. Articolo 64 Comma 1 lett. a Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; Art. 68 comma 1 lett. b. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; Siccome la pena prevista è arresto o ammenda allora trattasi di contravvenzione => si applica il DLgs. n. 758.
63
Manutenzione periodica mezzi di estinzione
Esempi di Reati (contravvenzioni) ai quali si applica il DLgs. n. 758/1994. Manutenzione periodica mezzi di estinzione Allegato IV al DLgs. n. 81/2008. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto. Articolo 63 Comma 1 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV. Articolo 64 Comma 1 lett. a Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; Art. 68 comma 1 lett. b. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; Siccome la pena prevista è arresto o ammenda allora trattasi di contravvenzione => si applica il DLgs. n. 758.
64
Segnalazione delle vie e delle uscite di emergenza
Esempi di Reati (contravvenzioni) ai quali si applica il DLgs. n. 758/1994. Segnalazione delle vie e delle uscite di emergenza Allegato IV al DLgs. n. 81/2008. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. Articolo 63 Comma 1 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV. Articolo 64 Comma 1 lett. a Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; Art. 68 comma 1 lett. b. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; Siccome la pena prevista è arresto o ammenda allora trattasi di contravvenzione => si applica il DLgs. n. 758.
65
Esempi di Reati ai quali NON SI APPLICA il DLgs. n. 758/1994.
Contravvenzioni di cui all’Art. 20 comma 1 e comma 2 del DLgs. n. 139/2006. Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
66
Orario di Ricevimento: Martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Come richiedere informazioni: Funzionari Tecnici dei Vigili del Fuoco Ci si può rivolgere a qualsiasi Comando Provinciale, dal momento che le norme di riferimento hanno carattere nazionale. Rimini Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Via Varisco FUNZIONARI TECNICI 2^ Piano Orario di Ricevimento: Martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Per segnalare eventuali inosservanze occorre rivolgersi al Comando Provinciale VVF competente per territorio.
67
Grazie per l’attenzione
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.