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LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

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Presentazione sul tema: "LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO"— Transcript della presentazione:

1 LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Uno sguardo bioetico al Disegno di legge 2801 del 20 aprile 2017, approvato a dicembre e entrato in vigore il 31 gennaio 2018 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”

2 Intesa sui termini Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

3 NORMA La parola significa in generale “regola di comportamento”.
In campo etico va intesa come traduzione di un valore in un’azione. Perché ciò sia possibile, occorre: La conoscenza del “valore” in gioco La volontà del soggetto che compie l’azione La libertà (l’assenza di condizionamenti)

4 CONSENSO INFORMATO È una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque trattamento sanitario previa la necessaria informazione da parte del personale sanitario proponente: in sostanza il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni utili e disponibili sulla propria salute.

5 DAT (dichiarazione o disposizione?)
Sono le volontà del paziente in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari DIFFERENZE: Il testamento biologico ha per sua natura un contenuto più ristretto, ovverosia limitato solo ai trattamenti salvavita e più in generale ai procedimenti di sostegno vitale e, quindi, alle decisioni di fine Vita, avendo come finalità principale, nella maggior parte dei casi, quella di indicare l’interruzione o il non inizio di trattamenti che possono prolungare artificialmente la vita, determinandone, in tal modo, la sua fine ‘naturale.

6 Analisi della legge Il testo della legge si compone di 8 articoli e disciplina alcune forme di espressione e di revoca e, in generale, le condizioni del cosiddetto consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento.

7 ART. 1 CONSENSO INFORMATO
Alcuni passaggi ART. 1 CONSENSO INFORMATO 2 È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico 6 Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale

8 ARTICOLO 2 Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati

9 ARTICOLO 4 : DAT Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie

10 ART. 5 Pianificazione condivisa delle cure
Nella relazione tra medico e paziente, di fronte all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, il medico e l'equipe sanitaria "sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità".

11 ATTENZIONE……. Le leggi come insieme di norme non nascono da un vuoto di regole. Esse introducono norme che incidono su altre norme preesistenti. Ogni norma si inserisce necessariamente in un corpo di norme organizzato, cioè in un sistema. Nessun sistema di regole può evitare all’individuo di mettere in gioco le proprie convinzioni ed il proprio vissuto emotivo, perché l’uomo non è solo esecutore delle leggi, ma è protagonista del sistema di leggi cui appartiene.

12 RIFERIMENTI (norme e documenti)
ddl Calabrò Art. 2, 13 e 32 della Costituzione Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000) Convenzione sui diritti umani e la biomedicina o CONVENZIONE DI OVIEDO del 1997 (firmata dall’Italia nel 2001)

13 …….RIFERIMENTI Art. 34 e Art. 35 del Codice di Deontologia Medica: in aderenza alla Convenzione di Oviedo affermano che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà del paziente Legge 15 marzo 2010 n. 38: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

14 ……RIFERIMENTI COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 2003
Con Dichiarazioni Anticipate di Trattamento si indicano documenti con i quali una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato. [...].

15 E ANCHE…Giuramento di Ippocrate
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio; mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte.

16 ddl Calabrò 2009 Ci fu un tentativo di approvare un disegno di legge che definiva le DAT “dichiarazioni” con il chiaro intento di negarne la vincolatività. Le dichiarazioni dovevano semplicemente “essere tenute in considerazione”. Nel fine vita quindi si riproponeva il potere del medico e dell’equipe curante che avrebbero avuto l’ultima parola sulle cure.

17 Alcuni passaggi ddl Calabrò
Art. 2 - Consenso informato. Prevede che per attivare un qualsiasi trattamento sanitario serva sempre un consenso informato SCRITTO. Si rileva solo per gli interventi chirurgici e per i trattamenti CHE COMPORTANO UN POTENZIALE RISCHIO.  Se già il paziente poteva rifiutare un trattamento, qui si vorrebbe chiederne ogni volta il consenso prima di poterlo attivare. Se non può darlo l’interessato, va chiesto al tutore, sperando di rintracciarlo nei tempi debiti. Viene meno l’attuale obbligo di attivarsi del medico, dovendo egli attendere il consenso tranne in alcuni casi. Art. 3 - Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento (Dat). Alimentazione e idratazione non sono soggette ad  essere interrotte (NIA)

18 E ancora… Art. 7 - Ruolo del medico. Deve prendere in considerazione le Dat ma non è obbligato ad eseguirle. Tuttavia può essere sostituito. Art. 8 - Autorizzazione giudiziaria. È chiamato in causa il giudice tutelare a decidere in caso di controversia o inerzia ad esprimere il consenso ai trattamenti sanitari. Art. 9 - Disposizioni finali. Istituisce un registro delle Dat e affida al Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali la promulgazione di norme attuative sulla sua redazione e modalità di conservazione.

19 Differenze Nel testo legge di oggi non viene indicato il momento dal quale acquistano attualità le Dichiarazioni anticipate di trattamento, il che significa che anche in caso di una temporanea perdita di capacità di intendere e volere le Dat potrebbero scattare e rendere impossibile un provvedimento terapeutico; il medico, nel testo attuale, è tenuto a rispettare la volontà del paziente. Può evitarlo solo con l’obiezione di coscienza ma la struttura deve rispettare le volontà; idratazione e nutrizione possono essere sospese anche quando rappresentano solo un sostegno vitale e non una terapia.

20 COSTITUZIONE ART. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

22 Si parla di “diritto all’autodeterminazione”, cioè del diritto del soggetto di essere protagonista ed unico artefice delle scelte riguardanti la propria salute, sia che le stesse comportino un rifiuto dell’intervento medico, sia che si risolvano in una sua accettazione. La concezione alla base di tale diritto è, dunque, quella per cui il soggetto realizza meglio di chiunque altro i propri interessi scegliendo personalmente la maniera e le modalità di cura o di disposizione a lui più congeniali

23 Convenzione di Oviedo La Convenzione viene firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 ed è integrata da tre protocolli aggiuntivi: (a) un protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, sottoscritto a Parigi nel 1998; (b) un protocollo relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana, sottoscritto a Strasburgo nel 2001; (c) un protocollo addizionale riguardante la ricerca biomedica firmato nel 2005 a Strasburgo.

24 Capitolo II: Consenso Art. 5 Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto un’informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso. ART. 9 «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione» DAT

25 Argomentazioni a favore….
Il consenso informato è il fondamento dell’attività clinica, per cui nulla può essere fatto sul paziente senza la sua volontà: il paziente ha la sovranità di ciò che accade sul proprio corpo e sulla propria vita. Se un cittadino capace e consapevole ha la facoltà di rifiutare i trattamenti non voluti o di chiedere la sospensione di essi, allora questa facoltà può estendersi anche dopo la perdita della capacità decisionale (per via della permanenza delle volontà). L’uguaglianza di trattamento dovuta a tutti i cittadini impone l’obbligo di rispettare la stessa volontà e giustifica il diritto dell’interessato di lasciare le proprie direttive anticipate in modo da disporre ora per allora sui trattamenti non voluti. Il testamento biologico è legittimo come ampliamento del consenso informato alle situazioni di incapacità decisionale.

26 e… contro La diffusione del consenso informato è recente e il modo in cui intenderlo va chiarito. L’avvento del testamento biologico come estensione del consenso informato ha posto un’esigenza nuova, perché l’eventuale approvazione del testamento biologico equivarrebbe ad un sigillo di adesione all’interpretazione diffusa del consenso informato come atto di sovranità sul proprio corpo. Tale legge può portare alla manipolazione della vita e di tutti gli aspetti in cui essa non risponda ad una qualità “oggettiva”. Strada verso l’eutanasia.

27 PROBLEMA BIOETICO La morte era imprevista: aveva come carattere il fatto di essere senza preavviso e all’improvviso, tanto che una nota invocazione era: “liberaci, o Signore, dalla morte improvvisa”; La morte era prematura, in quanto si moriva non solo in giovane età ma anche prima del tempo; La morte era improcrastinabile, non essendo in alcun modo contrastabile; La morte era breve, nel senso che durava solo pochi giorni per cui l’agonia era in genere poco prolungata. (cfr. M. Mori)

28 Oggi tutte queste condizioni sono già mutate e scomparse o stanno per scomparire. Infatti, molto spesso la morte non è più imprevista, ma è nota in anticipo con una discreta precisione della prognosi. Addirittura si ritiene che alcuni esami clinici possano indicare il tempo di vita rimanente, cosicché la morte diventerà sempre più simile ad altri elementi della vita che possono, in qualche modo, essere determinati.

29 Sembra, ad una prima lettura, che in ambito medico e bioetico ci sia stato un periodo di sonnolenza su tali tematiche nel quale è stata accolta l’interpretazione, peraltro diffusa, del consenso informato come atto di sovranità sulla propria vita, almeno per quanto riguarda il rifiuto dei trattamenti. Alcuni casi celebri (Welby, Englaro) hanno risvegliato l’opinione pubblica ma hanno anche consentito la riproposta di concezioni tradizionali che ritengono che la relazione fra il medico e il paziente possa svilupparsi solo nel senso di una piena tutela della vita e della salute di quest’ultimo.

30 Questo comporta il rifiuto di alcune terapie, perché la medicina è scienza della vita e per la vita e ha l’obbligo intrinseco di curare tutti e sempre, ricorrendo a tutti i mezzi di cui dispone. Da qui una critica al consenso informato che rovescia invece la situazione assegnando al paziente come minimo il diritto di rifiutare le cure non volute, riconoscendogli la facoltà di decidere di abbreviare la vita evitando le terapie.

31 VISIONE DELLA LEGGE Medico ……
Relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico: atto fondante è il consenso informato nel quale s’incontrano l'autonomia decisionale del paziente e l’autonomia professionale del medico. Rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi, il medico sarà esente da ogni responsabilità civile o penale

32 Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, potendole disattendere, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle disposizioni, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. La pianificazione delle cure è condivisa con il paziente. Il medico è tenuto ad attenersi alle disposizioni qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità (co. 1, art. 4).

33 Paziente …. Diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, Diritto, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato Diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiale.

34 Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario (co. 3), in forma scritta ovvero, sempre nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o altri dispositivi: il tutto è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

35 Alcuni spunti di riflessione
MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL PAZIENTE E DEL MEDICO (AUTONOMIA) E PRINCIPIO DELL’ AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA. RAPPORTO NORMA GIURIDICA –NORMA ETICA- VOLONTÀ SOGGETTIVA RUOLO DEL MEDICO E RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE: IL MEDICO PUÒ ESSERE “SOLLEVATO”DAI SUOI OBBLIGHI ETICI E DEONTOLOGICI? DISCORSO DELLA CURA DIFFERENZE CON L’ ACCANIMENTO TERAPEUTICO

36 E ancora… Rapporto paziente/fiduciario/giudice
Impossibilità di esprimersi su tutti i trattamenti in relazione a tutte le patologie. Riduzione della scelta ad una volontà di rifiuto di trattamenti di sostegno vitale (volontà negativa). Ruolo del medico come garanzia: evita che le valutazioni siano condizionate da fattori esterni o estranei. Rischio che il diritto alla salute, fondamentale diritto dell’individuo (art. 32 Cost.) venga ridimensionato. Dove sta il rapporto medico /paziente se si è costretti per legge ad obbedire ad un ordine?

37 …. LE DAT ESPRIMONO DAVVERO UN CONSENSO INFORMATO? IL FATTO DI DISPORRE IN ANTICIPO CHE PROBLEMATICHE POTREBBE CAUSARE? Cosa vuol dire che il medico è esente da responsabilità civili e penali? Nutrizione e idratazione sono da considerare terapie? L’ Accordo fra il medico e il fiduciario prevede, in caso di disaccordo, l’eventuale decisione del giudice tutelare. A QUALI CONSEGUENZE PORTA?

38 COSA SIGNIFICA AUTODETERMINAZIONE?
Sembra, in prima analisi, di trovarsi davanti ad un'apparente aporia: da un lato nessun intervento medico può svolgersi senza il consenso del paziente, ossia del titolare del bene (salute,vita); dall'altro, la vita è un bene indisponibile quando l’individuo non è idoneo a sopportare atti che la abbiano ad oggetto diretto e proprio. Un'autodeterminazione che si contrapponga al diritto alla vita, che pure indubitabilmente sottende tutti i diritti costituzionalmente tutelati, è coerente con il sistema all’interno del quale si inserisce? Se esistono diritti inviolabili, e tale è l'espressione dell'art. 2 della costituzione italiana, come può non essere inviolabile la vita che ne costituisce il necessario presupposto?

39 Inoltre… Il soggetto che agisce autodeterminandosi, esprimendo la sua libertà giuridica, non lo fa in un contesto di isolamento ma lo fa entrando “IN RELAZIONE” con altri soggetti: la sua dimensione individuale si scontra con quella sociale.

40 QUANDO è REALMENTE DEFINIBILE IL “PRINCIPIO di AUTONOMIA”?
L’esatta identificazione bioetica di tale principio la dobbiamo a Beauchamp e Childress (Principi di etica bioemedica, 1978) che definiscono autonome le azioni quando soddisfano tre condizioni: – l’intenzionalità: l’azione è realmente autonoma solo quando è compiuta con una deliberata e specifica volontà di eseguirla; cioè non deve essere solo «desiderata» ma «voluta» (come dicevano i latini: l’atto non deve essere solo volitus ma voluntarius);

41 la conoscenza: non si può volere ciò che non si conosce; tale conoscenza –deve essere «adeguata» cioè inerente l’oggetto specifico da conoscere; non è necessario, quindi, che sia globale; l’assenza di controllo esterno: anche se apparentemente è quella di più facile realizzazione, in realtà si rivela assai più difficile da attuare; se, infatti, può facilmente realizzarsi l’assenza di una vera e propria coercizione, è di difficile controllo il ruolo svolto dalla manipolazione o dalla persuasione che una persona influente può esercitare.

42 PRINCIPIO BIOETICO DI AUTONOMIA
AUTONOMIA DEL PAZIENTE ? Contrasta con la teoria del Paternalismo medico: nella cultura greca vi era una vera e propria identità tra ordine naturale (physis) e ordine morale (ethos). L’ordine morale era «appartenente» a quello fisico come a un unico grande ordine della natura. La vita morale (cioè l’ethos) appariva come lo stato «naturale» della vita umana. È «buono» ciò che viene fatto «secondo natura».

43 ALLE ORIGINI DEL PATERNALISMO
La malattia, come dis-ordine naturale comporta la destrutturazione di tutto l’ordine dell’individuo, dato che questo è un tutt’uno etico-fisico. Se si perde l’uno, quindi, si perderà anche l’altro e se c’è pathos (disordine fisico), non ci sarà più ethos ( ordine morale). Il malato (cioè il soggetto che ha il pathos) è un soggetto che non ha più ethos e la malattia stessa assume un connotato morale. Se privo di forza fisica, dunque, il malato sarà privo anche di forza morale (in termini latini potremmo dire che sarà in- firmus ), mancando così di «autonomia morale». Occorre, quindi, che qualcuno pensi al suo bene sia fisico che morale. La persona indicata a farlo è proprio il medico.

44 Oltre il paternalismo L’idea di «natura» (physis) domina le concezioni filosofiche dell’antichità fino al V secolo, confinando la riflessione etica sul binomio antitetico «natura/contro-natura». Nel V secolo tale idea comincia a essere progressivamente sostituita da quella di persona che, secondo la classica definizione di Boezio, poi ripresa da san Tommaso, è individua substantia rationalis naturae. Tutto questo comporta uno spostamento d’accento, per la riflessione morale, dall’ordine oggettivo a quello soggettivo. Questo passaggio condurrà dal paternalismo imperante nella relazione medico-paziente alla progressiva conquista dell’autonomia del paziente.

45 Modello contrattualista
Ad esso si è sostituito un modello di relazione che pone al centro il principio etico del rispetto dell’autonomia del paziente: il modello etico contrattuale. la relazione medico – paziente viene descritta come una relazione simmetrica i cui contraenti, autonomi, uguali ed aventi il medesimo potere di negoziazione, sottoscrivono liberamente un patto. Ne segue l’introduzione nella prassi medica della pratica del consenso informato, vale a dire l’assenso che viene richiesto ai singoli pazienti dal personale sanitario prima di sottoporli ad accertamenti diagnostici o ad atti terapeutici o di coinvolgerli in una sperimentazione, dopo avergli fornito un’adeguata informazione sul loro stato di salute e le alternative terapeutiche.

46 IL CONTRATTO PORTA AL CONSENSO
Nel paradigma ippocratico, il consenso informato è un mezzo o uno strumento che può servire per favorire l’alleanza terapeutica contro la malattia, ora diventa la base di partenza. Infatti, non si può far nulla senza il consenso e l’intervento sanitario ha come obiettivo l’approvazione da parte dell’interessato del risultato ottenuto. Questo significa che mentre prima il “bene dell’uomo” era dato e le scelte dell’interessato erano una via o uno strumento attraverso cui cercare di arrivarci, ora invece, sono quelle scelte stesse che determinano il “bene dell’uomo”, che non è più dato a priori, ma dipende dal consenso informato, che diventa appunto un ATTO DI SOVRANITÀ SUL PROPRIO CORPO

47 AUTODETERMINAZIONE= consenso informato
Nell’ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall’art. 32 della nostra Costituzione secondo il quale “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".

48 il diritto del soggetto malato di rifiutare le cure, affonda le sue radici nella qualificazione dello jus come potestas, ossia del diritto di usare dei propri beni come più si desidera

49 AUTONOMIA =Autodeterminazione?
Il principio dell’autodeterminazione è un’eredità del pensiero moderno, in particolare del razionalismo e del liberalismo. C’è un legame con il principio che kant definiva dell’autonomia morale. Al soggettivismo trascendentale ed umanitaristico, che promuoveva rivoluzioni e sbandierava l’emancipazione dei popoli e delle classi, si sostituisce un individualismo soggettivistico. All’autodeterminazione dei popoli si è, quindi, sostituita l’autodeterminazione del singolo.

50 Dall’autonomia all’AUTODETERMINAZIONE
Il soggetto, esercitando il diritto di autodeterminarsi, non può affatto dare luogo a una condotta guidata dal puro auto-volere, vale a dire posta in essere senza alcun criterio diverso da quello del volere autentico, ma esercita e deve esercitare un’opzione legittima e in sé giuridica, tra varie opzioni parimenti legittime e parimenti in sé giuridiche.

51 La novità dello statuto giuridico moderno sta nel collegamento del concetto di persona a quello di responsabilità: si è responsabili delle proprie azioni quando ne siamo direttamente la causa. In campo bioetico, le nuove tecnologie mediche hanno dato all’uomo un campo sconfinato di possibilità, e ciò ha determinato una rivisitazione del concetto di responsabilità nonché di libertà. Questo però implica anche una rivisitazione di ciò che significhi la parola “diritto”.

52 RICHIAMI Art 32 costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Convenzione di Oviedo: stabilisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non vada considerato solo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma deve essere considerato prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto alla integrità della persona. Art. 5 “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso”.

53 Consenso informato B) realtà etica e giuridica: quale relazione?
Il modello contrattualista fa diventare il medico un esecutore perché RENDE GIURIDICO il rapporto medico-paziente. A) diritto del paziente o diritto del medico? B) realtà etica e giuridica: quale relazione? C)consenso implicito o esplicito?

54 Requisiti del Consenso
A) liceità: possibile beneficio per il paziente o per altri B) validità C) libertà D) informazione

55 Aspetti dell’informazione
La verità è un diritto costitutivo del malato, che non chiede solo il perché della sua malattia ma anche il come. La verità può essere insostenibile e diventa problematico comunicare in modo corretto una prognosi Esiste anche il diritto a non sapere Non togliere la speranza Cosa dire e come dirlo?

56 CONTENUTI DEL CONSENSO
Scopi dell’intervento medico Descrizione della procedura Effetti collaterali Eventuali alternative Esito in caso di dissenso

57 Dissenso informato Rifiuto emotrasfusione
Rifiuto nei confronti di un minore: quali atteggiamenti? Rifiuto da parte di un adulto di una determinata cura Rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie: dicotomia tra il bene del singolo e il bene della collettività.

58 RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE
Le Dat pongono il problema del rispetto reciproco delle due autonomie (del paziente e del medico), entrambi «attori» del processo decisionale di fine vita (cfr Guida sul processo decisionale del fine vita del Consiglio d’Europa, maggio 2014) L’autonomia del medico è non solo principio fondante della medicina, ma anche garanzia per il paziente che le valutazioni non siano condizionate da fattori esterni, estranei al miglior interesse del paziente (analogia con l’autonomia della magistratura per il cittadino)

59 PROBLEMI APERTI L’autodeterminazione che esprime il paziente non è realmente tale - il decisore non ha alcuna esperienza della malattia - l’interpretazione introduce elementi di soggettività e di etero- determinazione - il contenuto è inevitabilmente ristretto e spesso limitato al rifiuto le Dat creano problemi sul piano pratico, come mostra l’esperienza dei Paesi che da anni le prevedono le Dat vincolanti si pongono in contrasto con l’autonomia del medico e con la sua deontologia le Dat, se esprimono rifiuto di trattamenti invece proporzionati alla situazione clinica (e in particolare se esprimono rifiuto di NIA decontestualizzate dal caso clinico), implicano eutanasia

60 E ancora……. Legalizzare il dovere o anche solo la possibilità di eseguire le Dat quando esprimono rifiuto di trattamenti clinicamente proporzionati implica legalizzare l’eutanasia, contro il diritto alla vita ? Corte di Strasburgo: Art. 2 protegge la vita esclude il presunto diritto di morire, diametralmente opposto, e il diritto all’autodeterminazione inteso come scelta fra la vita e la morte

61 nessun richiamo del DDL ai principi di beneficenza, non malevolenza ed equità nell’accesso alle cure. difformità dalla Guida sul processo decisionale di fine vita del Consiglio d’Europa (2014) e dalla Convenzione di Oviedo, che li considera strettamente connessi al principio di autonomia del paziente.

62 content/uploads/2014/09/Convenzione-di-Oviedo.pdf

63 DOMANDE il consenso è un vero e proprio atto di sovranità, che basta a giustificare la sospensione delle terapie per lasciar sopravvenire la morte? In futuro, la stessa sovranità non potrebbe portare a giustificare anche l’atto di commissione teso a causare la morte in presenza di circostanze adeguate?

64 La volontà del paziente basta a giustificare la sospensione delle terapie?
Il consenso “ippocratico” dato come riconoscimento del fatto che la vita è ormai giunta al capolinea per cui è arrivato il tempo di sospendere le terapie, non ha nulla a che fare col consenso “costitutivo” dato da Welby, che invece era creatore o generatore di un nuovo “ordine biomedico” teso a sostituire il tradizionale “ordine naturale biologico”.

65 content/uploads/2017/05/BIOCARD_Modulo.pdf

66 MORIRE CON DIGNITÀ? Il termine dignità (dal latino dignitas”) significa eccellenza, nobiltà, valore: perciò è degno ciò che possiede un valore intrinseco, non cedibile, non negoziabile, non alienabile, un valore che esiste per il fatto stesso che il soggetto è.

67 E ANCORA….. Il diritto del paziente è semplicemente quello di conoscere e di dare il proprio assenso, formula del consenso informato, oppure è anche quello di essere aiutato a comprendere la propria situazione e a fare la scelta più equilibrata? Si tratterebbe, in questo caso, di un diritto il cui esercizio non coinvolge la figura di un medico distaccato e lontano, ma che sembra richiamare virtù antiche, come la benevolenza e la compassione.

68 Il diritto alla cura riguarda solo il medico o anche l'intera organizzazione sanitaria?
A fronte della scarsità delle risorse, a quali malattie dare la preferenza nella ricerca scientifica? Non sembra che queste decisioni possano essere lasciate alla forza dell'emotività.

69 C'è una bellissima formula di Ippocrate: "Malato e medico combattano insieme contro la malattia".
Si instaurava un rapporto collaborativo del medico con il malato contro la malattia e ciò in un periodo in cui le risorse della medicina, in termini scientifici, erano molto basse.

70 Quando la malattia non è più pensata come un qualcosa che viene da fuori, ma come qualcosa che sboccia dentro l'uomo, per individuarla si cancella la persona e si dispiega il corpo, e quindi finisce il soggetto. Il malato ha come termine di riferimento il tessuto, la cellula, la molecola e sempre meno la persona.

71 Se esistono diritti inviolabili, e tale è l'espressione dell'art
Se esistono diritti inviolabili, e tale è l'espressione dell'art. 2 Cost., come può non essere inviolabile la vita che ne costituisce il necessario presupposto?


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