Corso di formazione e aggiornamento

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Presentazione sul tema: "Corso di formazione e aggiornamento"— Transcript della presentazione:

1 Corso di formazione e aggiornamento
personale amministrativo giudiziario versione per sito ufficiale Procura Generale di Catanzaro Gestione delle spese di giustizia e foglio notizia nel programma SIAMM parte normativa Argomenti a cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Procura Generale di Catanzaro ) Telefono ufficio Cellulare

2 Spese processuali Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario ART. 8 DPR 115/ (Onere delle spese) 1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. Disposizioni generali relative al processo penale ART. 4 DPR 115/ (Anticipazione delle spese) 1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

3 si manifesta, quindi, l’esigenza di tenere sotto controllo le spese che lo Stato anticipa e/o prenota a debito Fino al 1 luglio 2002 tale attività veniva svolta per tramite la tenuta dei registri “CAMPIONE” ( ndr = il termine «Campione» indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall’erario) Registro Campione penale Mod nel procedimento penale le spese anticipate dall’erario, con funzione di mera registrazione degli ordinativi di pagamento , venivano annotate, utilizzando il modello 25, nel fascicolo processuale, si creava un sottofascicolo, alla fine del procedimento, sopraggiunto un provvedimento irrevocabile di condanna, le spese venivano precisate nel loro ammontare per essere riportate nel registro campione penale, unitamente all’eventuale pena pecuniaria da riscuotere Registro Campione Civile Mod. 20 nel procedimento civile vigeva il sistema della prenotazione, consistente nell’immediata iscrizione dell’importo della spesa nel registro campione civile mano a mano che veniva compiuto l’atto che dava luogo alla spesa stessa, per poi recuperarle, se vi erano le condizioni, unitariamente al termine della procedura. Modello X in cui venivano iscritti, al fine di essere tenuti in evidenza i crediti iscritti a campione civile relativi a cause definite Tavola alfabetica ( mod. 18) fornito dall’intendenza di finanza dove andavano iscritti i debitori di spese di giustizia insolventi ( mod. 17). Entro i 10 anni di prescrizione il cancelliere saltuariamente ripeteva gli atti di riscossine. Trascorsi i 10 anni si proponeva all’intendenza di finanze l’annullamento del credito Campione Fallimentare

4 e tutte quelle prenotate a debito
Foglio delle notizie dal 1 luglio 2002, attuale regime, in un contesto non ancora interamente informatizzato, e nel periodo transitorio del passaggio tra cartaceo e informatizzazione, alla necessità di “tenere sotto controllo” le spese che ( nella forma di anticipazione e/o prenotazione a debito) venivano anticipate dallo Stato si è sopperito utilizzando, ampliandolo, lo strumento già previsto nel precedente regime a fini delimitati : il mod. 25, cioè la distinta delle spese recuperabili per intero nel processo penale. E' stato, quindi, previsto un "foglio delle notizie ai fini del recupero", che fa parte del fascicolo processuale, e nel quale sono riportate le annotazioni fatte, rispettivamente, nel registro delle spese pagate e in quello delle spese prenotate a debito,purché utili per il recupero, quindi non tutte le somme pagate (anticipate) ma solo quelle ripetibili e tutte quelle prenotate a debito

5 Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio.
Come sottolinea la circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 : Il foglio delle notizie è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l’elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l’esatta quantificazione del credito da parte dell’ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio.

6 Testo unico spese di giustizia
 Art 280 DPR 30 maggio 2002 n. 115 Testo unico spese di giustizia Foglio delle notizie e rubrica alfabetica 1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. 2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie. 4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica. Xxxxxxx zzzzzz wwww yyyyy

7 A determinate condizioni- ammissione al patrocinio a spese dello Stato articoli 5 e 8 DPR 115/02,
procedura con parte pubblica amministrazione o nei casi espressamente previsti dalla legge - : Le spese ANTICIPATE ripetibili una volta determinate verranno “annotate” nel modello 1/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio notizie. Le SPESE PRENOTATE A DEBITO una volta determinate verranno “annotate” nel modello 2/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio notizie.

8 DENOMINAZIONE REGISTRO
ai sensi dell’articolo 160 testo unico spese di giustizia“i pagamenti dell’erario,le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati “ sui registri previsti dall’articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale . Per il Decreto Ministeriale 28 maggio Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 : 1. i registri come previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati: NUMERO REGISTRO DENOMINAZIONE REGISTRO CODICE MODELLO 1 Registro delle spese pagate dall'erario -Uffici Giudiziari - Uffici NEP Mod. 1/A/SG Mod. 1/B/SG 2 Registro delle spese prenotate a debito - Uffici Giudiziari - Uffici NEP Mod. 2/A/SG Mod. 2/B/SG 3 Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito - Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari Mod. 3/SG

9 Registri oggi informatizzati nella piattaforma del programma SIAMM
( Sistema Informatizzato dell’Amministrazione) Ai registri, per gli uffici non ancora informatizzato, si applicala normativa di cui al decreto Ministero della Giustizia 264/2000, art. 1 al 12 e da 15 a 20 e il decreto Ministero della Giustizia n 128/2001. Tra gli adempimenti ricordiamo che i registri cartacei prima di essere posti in uso vanno numerati e vidimati su ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da persona da lui delegata.

10 REGISTRO DELLE SPESE PAGATE DALL'ERARIO (MOD, 1/A/SG),
Sostituisce il servizio del Mod. 12 , tenuta del registro in modo cartaceo , ai sensi dell'art. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica. Su tale registro devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario ed i decreti di pagamento del magistrato. Tali provvedimenti costituiscono il titolo giustificativo della spesa.( ART. 171 t.u.) Il registro delle spese prevede l’annotazione di spese anticipate sia relative ai procedimenti civili che penali. L'uniformità della procedura di annotazione delle spese nel processo civile e nel processo penale, delineata dal T.U., ha l'evidente effetto di non diversificare più la riscossione tra l'uno e l'altro giudizio. I presupposti del recupero sono, in entrambi i casi, la certezza e l'esigibilità del credito, fondata su di un titolo idoneo Il modello di pagamento ( ex art. 177 t.u ) conforme agli allegati 2 e 3 del testo unico è invece lo strumento necessario per effettuare il pagamento. Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP ( mod 1/B/SG) Eventuali cancellazioni devono essere fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate. Alla fine di ogni mese il dirigente la cancelleria o NEP ( o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all’ultima annotazione. Il modello attualmente risulta, nella totalità degli Uffici giudiziari, informatizzato nel programma SIAMMxxxx

11 REGISTRO UNIFICATO DELLE SPESE PRENOTATE A DEBITO (MOD.2/A/SG )
sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica Le spese prenotate devono essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo, progressivo numero di registro. Ad esempio, il contributo unificato ed il diritto fisso di notifica di cui all'art. 30 del T.U., avranno numeri di registro diversi benché siano spese maturate contestualmente ai fini dell'iscrizione della causa. Tale registro ha una struttura semplice, in quanto una spesa prenotata a debito non richiede alcun adempimento successivo, come invece avviene per le spese pagate che prevedono, ad esempio, ulteriori adempimenti di carattere fiscale. Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP ( mod 2/B/SG) Il modello attualmente risulta, nella totalità degli Uffici giudiziari, informatizzato nel programma SIAMMxxxx

12 REGISTRO UNIFICATO DEI CREDITI DA RECUPERARE E DELLE SUCCESSIVE VICENDE DEL CREDITO ( MOD. 3/GS).
È in uso presso gli Uffici giudiziari di I e II grado con esclusione delle Procure e della Cassazione Tenuta del registro in modo cartaceo (ai sensi dell'art. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica)- trasmissione dati al competente Concessionario in CD sino al collegamento informatico tra gli Uffici. Eventuali cancellazioni devono essere fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate. Alla fine di ogni mese il dirigente la cancelleria o NEP ( o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all’ultima annotazione. Negli uffici giudiziari giudicanti aventi un numero rilevante di affari, con provvedimento del dirigente il registro può essere diviso in volumi autonomi ( civile,penale,fallimentare) ognuno con numerazione su base annua. Ai sensi della circolare 9/03 in presenza di più debitori nella materia penale, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con rispettive pene pecuniarie, l’eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali Il modello attualmente risulta, nella totalità degli Uffici giudiziari, informatizzato nel programma SIAMM xxxx

13 Il Foglio Notizie essendo finalizzato al recupero di spese, esistendone le condizioni, è
DOCUMENTO CONTABILE da qui la necessità non solo della tenuta dello stesso (cfr = art. 280 comma 1 nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie...) ma, per evitare eventuali responsabilità contabili e di rispondere per danni erariali, massima attenzione nella tenuta dello stesso

14 A seguito delle convenzioni del 23 settembre 2010 e del 28 dicembre 2017 stipulata tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia spa l’attività di recupero dei crediti si snoda attraverso i seguenti passaggi: PREDISPOSIZIONE DEL FOGLIO NOTIZIE Predisposizione del sotto-fascicolo delle spese da recuperare Predisposizione della nota A o A1 Trasmissione atti ad Equitalia Giustizia spa predisposizione note integrative per la comunicazione di fatti sopravvenuti ai fini del recupero

15 Ma quali sono le spese anticipate e/o prenotate a debito che vanno annotate nel foglio notizie ? E quale è la loro “fonte” normativa?

16 FONTE NORMATIVA Testo unico spese di giustizia
Decreto Legislativo 30 maggio 2002 n. 113 concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia FONTE NORMATIVA Testo unico spese di giustizia Decreto Legislativo 30 maggio 2002 n. 114 concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia Decreto Legislativo 30 maggio 2002 n. 115 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ( quest’ultimo è il testo unico spese di giustizia )

17 Testo unico spese di giustizia
Disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell’erario,il pagamento da parte dei privati Disciplina : Spese processuali spese di mantenimento in istituto pene pecuniarie sanzioni amministrative pecuniarie sanzioni pecuniarie processuali Testo unico spese di giustizia Disciplina: Patrocinio a spese dello Stato Disciplina : 1) annotazione sui registri 2) riscossione

18 quelle che sono anticipate
nel testo unico spese di giustizia risultano, per quello che qui ci interessa,: a) le voci di spese pagate dall'erario b) quelle pagate dai privati; ripetibili quelle che sono anticipate quelle che sono prenotate a debito le spese straordinarie irripetibili tra le spese pagate dall'erario: c) le spese escluse dalla disciplina del testo unico spese di giustizia e quando e nei confronti di chi sono recuperabili le spese anticipate e/o prenotate a debito

19 Ripetibili SPESE ( art. 5 T. U.) Non ripetibili

20 SPESE ESCLUSE art. 69 T.U. spese di giustizia
Sono escluse dalle spese di giustizia: a)    la sepoltura dei detenuti b)   la traduzione dei detenuti c)  il trasporto,la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico d) Il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo  xxx

21 SPESE STRAORDINARIA art. 70 T.U. spese di giustizia
Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’ importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,169,170 e 171. xxxx

22 Lettera s) Prenotazione a debito: è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero Spese ex art 3 DPR 115/02 Lettera t) Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

23 processo civile annotazione nel foglio notizie spese anticipate e/o prenotate a debito da parte dello Stato per Pubblica amministrazione parte nel processo Ammissione a gratuito patrocinio Espressa disposizione di legge che dispone anticipazione o prenotazione a debito

24 Ammissione a gratuito patrocinio costituzione di parte civile
processo penale annotazione nel foglio notizie spese anticipate e/o prenotate a debito dallo Stato Ammissione a gratuito patrocinio espressa disposizione di legge che ne dispone l’anticipazione o prenotazione a debito costituzione di parte civile Spese penali forfettarie NO foglio notizie

25 nel processo civile e nel processo penale ,quindi, la principale fonte normativa che obbliga all’annotazione nel foglio notizie è l’ammissione, della parte ( processo civile) o dell’imputato o dell’indagato ( processo penale) o della parte civile ( processo penale) al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (cenni)

26 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO- cenni Parte generale
Articolo 24 della costituzione “ la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”

27 La Carta fondamentale dell’Unione Europea
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Parte generale La Carta fondamentale dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del ) art. 47, (Diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) par.3 dispone : « A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»

28 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Parte generale
Il patrocinio a spese dello Stato è oggi regolamentato nella parte III, articoli 74 a 141, del DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia) testo unico che riunisce e coordina l'intera materia, tenendo conto di tutte le modifiche legislative La Parte terza del Testo Unico è intitolata “ Patrocinio a Spese dello Stato” ed è composta : - da una parte generale, il Titolo I artt dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; - da un Titolo II artt dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale; da un Titolo III art 115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; da un Titolo IV, artt dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e - da un Titolo V artt dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV.

29 patrocinio a Spese dello Stato
tra parte ammessa al beneficio e lo Stato, rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002 l’istituto, in relazione alle spese, investe tre distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia: tra parte ammessa al beneficio e difensore rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002 tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 c.p.c nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, 541 c.p.p. xxxxx

30 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha il diritto al pagamento delle spese all’altra parte, non ammessa, vittoriosa della causa ? no “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ai sensi dell’articolo 74, secondo comma, dpr 115/2002 non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa” Cassazione Sez. I 23 ottobre 2014 n 22575

31 Art.109 t.u. spese di giustizia
PROCESSO PENALE Art.109 t.u. spese di giustizia magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. ===== Organo competente all’ammissione PROCESSO CIVILE.   Art. 124 t.u. spese di giustizia Il consiglio dell'ordine del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo,ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. ======

32 Decorrenza dell’ammissione xxxx www ====== PROCESSO PENALE
Art. 109 (L)  Decorrenza degli effetti Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. Decorrenza dell’ammissione PROCESSO CIVILE Art. 131 e 126 t.u. spese di giustizia Ai sensi della circolare ministeriale DAG.14/07/ U dalla data di presentazione della domanda al Consiglio Ordine Avvocati xxxx www ======

33 Effetti dell’ammissione

34 Processo civile Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario ai sensi dell’articolo 131 punto 2 e 3 sono spese prenotate a debito : punto 2 - il contributo unificato - le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’Ufficio - i diritti di copia - l’imposta di registro -l’imposta ipotecaria e catastale punto 3 - l’onorario degli ausiliari del magistrato, del consulente di parte ammessa al patrocinio se non è possibile la ripetizione nei confronti della parte a carico della quale sono poste le spese processuali ai sensi dell’articolo 131 punto 4 sono spese anticipate - onorari e spese del difensore - indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati per trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalle sede in cui si svolge - indennità e spese a testimoni,notai, consulenti di parte e ausiliari del magistrato -le spese di pubblicità dei provvedimenti - le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta -le spese di notifica a richiesta d’ufficio

35 Ai sensi del punto 3 articolo 131 DPR 115/2002 “gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.” Onorari e spese ad ausiliari e consulenti di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile Sono invece , articolo 131 punto 4 lett. c) DPR 115/02, anticipate dall’erario “ le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi” Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia “ in generale l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità …”

36 dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro
la Corte Costituzionale, ordinanza n 408/2008, nell’ “osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che “ l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali” l’impossibilità da parte del professionista sia esso nominato d’Ufficio che dalla parte di recuperare il proprio onorario nei confronti della parte tenuta al pagamento e la disposizione del terzo comma art. 131 che ne disponeva l’iscrizione, a domanda, tra le spese prenotate a debito, è stata oggetto di intervento della Corte Costituzionale Il sopra citato indirizzo è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n 12 del 6 febbraio ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico,“sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”

37 La maggior parte degli Uffici giudiziari si erano adeguati all’indirizzo della Corte provvedendo alla liquidazione venendosi a creare però non pochi problemi in occasione delle periodiche ispezioni stante il contrario avviso, in materia, da parte l’Ispettorato del Ministero. Ministero della Giustizia che con circolare DAG 08/06/ U. è entrato nel merito alla questione. Dalla lettura della ministeriale viene evidenziato come “ pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all’applicazione dell’ articolo 131 comma 3 DPR 30 maggio 2002 n 115” si “ ritiene di non dover condividere” le conclusioni a cui erano giunti gli uffici a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale. Secondo la tesi ministeriale la Corte Costituzionale “... precisando nell’ordinanza da ultimo citata (ndr = n 12 del 6 febbraio 2013) che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa chiedere la prenotazione a debito con successiva liquidazione a carico dell’Erario..” non ha fatto altro “ che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la prenotazione a debito da parte del consulente” Ma, ed è questo il punto focale dell’indirizzo ministeriale, “ non ha certo introdotto un automatismo tra prenotazione a debito e liquidazione che è ( e dunque rimane) meramente eventuale , essendo normativamente condizionata all’ effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’Ufficio giudiziario” la ministeriale in oggetto ha concluso che :” proprio in considerazione , tuttavia, delle già evidenziate criticità operative segnalate dagli uffici con riferimento all’applicazione pratica dell’articolo 131, comma 3 del d.P.R. n 115 del 2002, copia della presente circolare viene trasmessa, per conoscenza, al sig. Capo di Gabinetto , affinché valuti la possibilità di promuovere,anche sulla scorta delle eventuali valutazioni dell’ufficio legislativo, una modifica della norma in questione.

38 Il professionista deve, ai sensi dell’articolo 71 testo unico spese di giustizia, presentare al magistrato la domanda “ a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.” Allo stato attuale emesso, da parte del magistrato, il decreto di liquidazione, questo viene comunicato alle parti ma, in assenza di pagamento il provvedimento viene caricato nel registro Mod. 1/A/SG solo relativamente alle spese per le quali si procede alla liquidazione ex art. 131 comma 4 testo unico spese di giustizia, annotato nel foglio notizie e trasmesso per la liquidazione al Funzionario Delegato competente

39 Solo in una fase successiva, ossia quando “ a domanda” del professionista dimostrata da parte dello stesso che “non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ ammissione” le dette somme “sono prenotate a debito”. Alla domanda di prenotazione a debito NON segue l’emissione dell’ordine di pagamento della spesa visto che esiste già un provvedimento di liquidazione ossia il Decreto, decreto che va caricato nel registro modello 2/A/SG relativamente agli onorari prenotati a debito e annotato nel foglio notizie. Se la cancelleria recupera la somma prenotata a debito e relativa agli onorari il foglio notizie accompagnato dal modello riepilogativo della somma liquidata e delle trattenute da operarsi va trasmesso per la liquidazione al Funzionario Delegato competente

40 processo penale art. 107 t-u. spese di giustizia
Imputato o indagato ammesso al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite altre sono anticipate dallo Stato Sono gratuite le copie degli atti processuali necessari per la difesa Spese anticipate a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte; d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; e) l'indennità di custodia; f) l'onorario e le spese agli avvocati; g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

41 Parte civile ammessa al patrocinio spese dello Stato
processo penale Parte civile ammessa al patrocinio spese dello Stato Articolo 108 Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito: a.         il contributo unificato; b.         le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio; c.         l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; d.         l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

42 PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA’
Si ha solo diritto agli effetti espressamente elencati negli articoli 107,108,131 Patrocinio a spese dello stato - recupero nei confronti dell'imputato delle spese non comprese tra gli effetti dell'ammissione. Articolo 107 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115. (DAG.09/02/ U) Premesso quanto sopra, si deve rilevare, come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese tra le spese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi. L'architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto. =====

43 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e/o penale ha il diritto al rilascio di certificazione ex art. 237 T.U. in esenzione o come spesa prenotata a debito ? In nessuna delle due forme infatti gli articoli 107, 108 e 131 non comprendono il diritto di certificazione ex art. 237 T.U spese di giustizia tra gli atti in esenzione e/o da prenotarsi a debito =======

44 Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo, in corso del giudizio penale, di motivare la richiesta di rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento ? NO Ministero Giust.- Dir. Gen della Giust. Civile- Ufficio I- nota senza numero del 7 dicembre 2005 OGGETTO: Quesito: patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie. Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, stabilisce che "sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa". Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obbiettivamente voluto attribuire maggiore considerazione alle esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti, alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico. Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att, c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio. Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e di scioglimento del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è disciplinata dal T.U. differentemente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U.. Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiari che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.

45 Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato ? Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I DAG.01/03/ U OGGETTO: Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, ha stabilito che '"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessaire per l'esercizio della difesa", eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990). Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obbiettivamente voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto. Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l’esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.

46 anche se NON ammessa al patrocinio a spese dello Stato
ammissione nel giudizio di parte civile anche se NON ammessa al patrocinio a spese dello Stato Prenotazione a debito del contributo unificato parte obbligata al risarcimento del danno da annotarsi nel foglio notizie xxx Prenotazione a debito della sentenza da annotarsi nel foglio notizie =====

47 Patrocinio a spese dello Stato norme particolari per alcuni processi
Articolo 135 TU Patrocinio nei processi di dichiarazione di assenza, morte presunta E nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari ======

48 Estensione a limitati effetti del Patrocinio a Spese dello Stato
PROCESSO avverso il provvedimento di espulsione del cittadino non appartenente all’Unione Europea ART. 142 t.u. spese di giustizia 1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .

49 Estensione a limitati effetti del Patrocinio a Spese dello Stato processi previsti art Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 ( adozione e affidamento ) estensione a limitati effetti del patrocinio a spese dello Stato 1. 1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio

50 Estensione a limitati effetti del Patrocinio a Spese dello Stato- 1
PROCESSO IN CUI È PARTE UN FALLIMENTO ART. 144 t.u. spese di giustizia 1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

51 Chi è competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 DPR 115/02 il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa ? Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 .L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che "non è disponibile il denaro necessario per le spese," sostituisce la procedura ordinaria di cui all’art. 126 dello stesso D.P.R.. Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effètti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio*', richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R 115/02). Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D , n. 267, così come modificato dall’art. 22 del D. Lgs , n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del fallimento, ma che non sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria. Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio,ove i due provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero delle spese e onorari......

52 quale è la cancelleria competente al recupero delle spese nel caso di fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 DPR 115/02 ? Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 ......Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell’art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere riscosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico. Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.

53 Estensione a limitati effetti del Patrocinio a Spese dello Stato Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero art estensione a limitati effetti del patrocinio a spese dello Stato 1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. 2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

54 Processo fallimentare
Art. 146 t.u. spese di giustizia nessuna novità è stata introdotta dal t u spese di giustizia non si applica l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ma la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito e/o anticipate sul foglio delle notizie Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento. Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie Ai sensi dell Art 147 in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante se condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento =====

55 Processo civile Eredità giacente attivata d'ufficio art. 148 t. u
Processo civile Eredità giacente attivata d'ufficio art. 148 t.u. spese di giustizia non si applica l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ma 1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

56 processo civile Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
ART. 155 Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati non si applica l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ma 1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato ( sulla determinazione dello stesso DAG.29/5/ U) ; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. ART. 156 Spese nella procedura di vendita di beni confiscati non si applica l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ma 1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

57 Processo civile con parte Pubblica Amministrazione art
Processo civile con parte Pubblica Amministrazione art. 158 tu spese di giustizia la cancelleria del giudice innanzi a cui pende il giudizio annoterà nel foglio notizie le spese anticipate e prenotate a debito 1. sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile ; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile 2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. nell’art i diritti di copia non sono previsti, la “ dimenticanza” è stata “provvisoriamente” sanata dalla circolare DAG.18/01/ Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I ai sensi della quale “ l’art. 158 DPR 115/02 nell’effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l’istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie..”

58 Processo civile procedure con Concessionario art
Processo civile procedure con Concessionario art. 157 tu spese di giustizia le annotazioni sono a carico del concessionario 1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia. 2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

59 Art 165 TU spese di giustizia
SPESE ANTICIPATE Art 165 TU spese di giustizia La liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio se non espressamente attribuita al magistrato

60 Ai sensi dell’articolo 165 TU spese di giustizia la liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato” . decreto di pagamento nella liquidazione delle spese di giustizia bisogna distinguere in relazione alla competenza tra ordine di pagamento Dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “emerge come la distinzione nelle competenze per la liquidazione è fondata sull’attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione, della spesa, quando rilevano aspetti valutativi” Ai sensi degli artt. 82, 83 testo unico ( onorari e spese difensore , dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) competente alla liquidazione è l’autorità giudiziaria con decreto Ai sensi delle circolari ministeriali giustizia numeri 4/2002 e 6/2002 “ il decreto di pagamento deve essere emesso – a cura del magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un qualche elemento di discrezionalità.”

61 Il magistrato nel decreto di liquidazione è tenuto alla sola quantificazione di spese ed onorari nulla dovendo statuire in riferimento a quest’ultimi relativamente alle ritenute di legge. È stato, infatti, chiesto di conoscere se nell'ordine o nel decreto di pagamento di cui all'articolo 165 T.U. debbano essere indicate le sole spettanze o anche tutte le voci accessorie (IRPEF ed altro, I.V.A. ecc.). “ Con riferimento a tale problematica, si ritiene che il decreto o l'ordine di pagamento debba contenere soltanto le spettanze, mentre per ciò che concerne le relative ritenute, queste debbano essere indicate, a cura dell'ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui all'art. 177 T.U. “ [ rif= circolare n 6 dell’8 ottobre 2006] . Al provvedimento di pagamento, trattasi di decreto o di ordine, viene, quindi, a cura del funzionario addetto alla cancelleria allegato il modello di pagamento che riporta le somme liquidate e le relative ritenute fiscali .

62 Art 177(Modello di pagamento) 1
Art 177(Modello di pagamento) 1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati: a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario; b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente; c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto; d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto; e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento; f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario; g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario; h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto. 2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento ART. 178 (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento) 1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. 2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

63 Ai sensi dell’ articolo 172 T. U
Ai sensi dell’ articolo 172 T.U. spese di giustizia “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”

64 Personale competente all’emissione dell’ordine di pagamento
l’art. 165 t.u. dispone la competenza in ordine alla liquidazione delle spese, non espressamente attribuite al magistrato, al “funzionario addetto all’ufficio” l’art. 3 t.u. definisce funzionario dell’ufficio “ la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l’organizzazione interna “ . le figure professionali competenti alla liquidazione della spesa, stante la genericità del testo unico, sono individuate con atto interno dell’amministrazione xxxxx

65 L'emissione del titolo di spesa
Le modalità di liquidazione e pagamento sono minuziosamente disciplinate dalla legge Il decreto di pagamento in favore del difensore come degli altri ausiliari è sempre comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero. Il magistrato, su istanza di uno qualsiasi dei predetti soggetti, può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto di pagamento. Per i giudizi di Cassazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunziato la sentenza di merito passata in giudicato. In ogni caso il giudice competente può provvedere anche per le liquidazioni spettanti nei precedenti gradi o fasi del giudizio, quando l'ammissione al patrocinio sia intervenuta alla definizione del processo (art. 83, secondo comma, del testo unico). il G.I.P. procede alla liquidazione dei compensi a favore del difensore, dell'ausiliario, del consulente di parte e dell'investigatore privato anche se l'azione penale non è esercitata (art. 105 t.u. spese di giustizia)

66 L'emissione del titolo di spesa
Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).

67 adempimenti della cancelleria consequenziali al provvedimento di liquidazione ( questi adempimenti sono comuni alla liquidazione di tutte le spese siano esse anticipate, con decreto o con ordine, siano esse liquidate in corso di causa o a causa o fase definita) Emesso il provvedimento, decreto o ordine, la cancelleria : - ad annotate tempestivamente, ed in ordine cronologico, il provvedimento nel Registro delle Spese pagate dall'Erario (mod. l /A/SG ) - ad annotare le somme anticipate nel foglio notizie; - alle comunicazioni di cui agli articoli 82, 2° comma, 83, 3° comma, 168 2° e 3 ° comma e 169 2° comma testo unico spese di giustizia; - a certificare la assenza di opposizione, ex art 170 testo unico spese di giustizia, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima; - ad acquisire la relativa fattura e la documentazione giustificativa; I provvedimenti così iscritti e corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, e dal modello di pagamento ( ex art. 177 tu) andranno trasmessi tempestivamente al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari risconti,provvede all'effettivo pagamento con l'emissione degli ordinativi secondari di pagamento .

68 il funzionario delegato All’emissione del decreto e/o dell’ordine di pagamento segue, quindi, la fase di liquidazione che fa capo ad altro soggetto : il Funzionario delegato. In materia infatti “il soggetto che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diversa dal soggetto che esegue il pagamento.” [nota ministeriale giustizia DAG.13/12/ U] I funzionari delegati sono così individuati[circolari n 6 dell’8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002 ]: - nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione - nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - nei dirigenti delle Corti di Appello - nei dirigenti delle cancellerie delle sezioni distaccate delle corti di appello - nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le corti di appello - nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le sezioni distaccate delle corti di appello - nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia. Le spese del processo civile e penale sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile. I funzionari delegati ricevuta la documentazione ed eseguiti i necessari riscontri provvedono alla emissione degli ordinativi di pagamento ed invieranno ai beneficiari, come prescritto, l'avviso di pagamento.

69 All’atto dell’ammissione al patrocinio, o nei giudizi in cui parte è una pubblica amministrazione o nelle procedure espressamente previste dalla legge, particolare attenzione va posta alla tenuta ed annotazioni nel foglio delle notizie. Nel foglio delle notizie andranno riportate, per data, importo e tipologia se a carico della parte ammessa - tutte le spese prenotate a debito - tutte le spese anticipate dall’erario, purché ripetibili

70 Le disposizioni del T.U. prevedono registri distinti per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario e delle spese prenotate a debito (art. 162 T.U.). SOLO NEL FOGLIO DELLE NOTIZIE ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI SPESA VENGONO ANNOTATE INSIEME. Lo scopo di tale previsione, circolare ministeriale n 9/03, è quello di tenere le spese sotto controllo e consentire, alla fine del procedimento, l'eventuale riversamento dei crediti maturati nel registro predisposto per il recupero, l'omessa o incompleta annotazione sul foglio notizie comporterà l'impossibilità di rilevare la spesa ai fini del successivo recupero e ne determinerà la mancata riscossione, con conseguenti responsabilità anche di carattere contabile.

71 Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.)
punto 6), lettera a), prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo. Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.) relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusosi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all’attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.

72 Art. 2 Convenzione 28 dicembre 2018
Come sottolinea la circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 : Il foglio delle notizie è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l’elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l’esatta quantificazione del credito da parte dell’ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase e grado di giudizio Art. 2 Convenzione 28 dicembre 2018 1. La presente convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data. 2. Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie , nonché delle sanzioni pecuniarie civili e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore. 3. La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall’ufficio, nonché all’annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di inesigibilità ovvero alla comunicazione da parte dell’Ufficio del P.M. di attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria. In caso di pagamento provvede all’eliminazione dei credito dal registro SIAMM... Nel caso di conversione della pena pecuniaria sarà l’ufficio giudiziario a provvedere a tale incombente

73 Ai sensi della circolare 9/03 il foglio notizie deve essere redatto in ogni fase e grado del processo civile o penale; esso va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall’esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l’ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali. È opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio notizie e copia degli atti relativi ai pagamenti effettuati..” .

74 il foglio notizie va tenuto in tutti i fascicoli ma annotato SOLO
al sorgere di spese anticipate o prenotate a debito nel giudizio, civile o penale, con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o, nel giudizio civile,se una, o più, delle parti, sia una Pubblica Amministrazione , o nei casi espressamente previsti dalla legge Le spese anticipate e o prenotate sono quelle elencate negli articoli 107,108,131.

75 Esempio :nel processo civile,
- nel caso in cui la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta al pagamento del contributo unificato, l'omesso pagamento non da luogo alla prenotazione a debito del contributo ed all'iscrizione del credito prenotato sul foglio notizie, ma all'attivazione della procedura di recupero di cui all'art 248 D.P.R. n. 115 del 2002;

76 per il processo civile è necessario che il foglio notizie indichi
l'esistenza del beneficio ed attesti la data del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove risultante dalla deliberazione di ammissione in via anticipata da quest'ultimo emessa, atteso che anche nel processo civile gli effetti decorrono dal deposito dell'istanza se, poi, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale (Cass., ord. 4 settembre 2017, n ), sicché anche in questo caso è necessaria l'indicazione della data predetta; Cfr = a seguito della sentenza della Cassazione 23 novembre 2011, n la nota e la circolare ministeriale DAG.17/10/ U e DAG.14/07/ U

77 nel processo penale, in caso di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio e, se non risultante dal decreto di ammissione allegato, attesti anche la data di decorrenza dello stesso (che, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, coincide con il momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio) nel SIAMM - nella parte in cui si inseriscono i dati dell'indagato/imputato — è possibile inserire anche la data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

78 nel processo penale, in caso di sentenza che condanna l'imputato non ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ammessa al beneficio, il successivo decesso del condannato determina la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale, ma non esime dal pagamento di quelle relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, quindi, dovranno essere iscritte nel foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito). (Rif.= DOG.11/12/ U)

79 ( o agli imputati) da quello (quelli) delle parti civili
nel processo penale, è inoltre importante tenere, ai fini degli effetti e del successivo recupero, DISTINTI i fogli notizie relativi all’imputato ( o agli imputati) da quello (quelli) delle parti civili Circolare 26 giugno 2003 n. 9 Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall’indagato e dall’imputato, occorrerà provvedere all’annotazione delle spese di cui all’art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo

80 Infatti L'architettura normativa del testo unico spese di giustizia non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 Ad esempio, nel processo penale, in caso di condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, manca il titolo per il recupero delle spese indicate dall'articolo 107 del d. P.R. n. 115 del 2002, mentre vi è titolo per il recupero delle spese di intercettazione, di demolizione e di tutte le spese anticipate e/o prenotate a debito

81 Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall’erario o prenotate a debito in uso presso l’ufficio NEP. L’adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell’atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili all’ufficio giudiziario. Articolo 131 TU spese di giustizia ( effetti ammissione al patrocinio) C. 5 “Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte “ ART. 33 (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) 1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti. 2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito. 3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito. 4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

82 Nel FOGLIO NOTIZIE NON VANNO ANNOTATE - le spese forfetizzate nel processo penale, - le pene pecuniarie, - le sanzioni pecuniarie processuali, - le sanzioni amministrative pecuniarie, - le sanzioni pecuniarie civili, - ogni altra spesa di giustizia in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore. anche per questi casi ( articolo 2 convenzione del 28 dicembre 2017) è il concessionario che provvede alla quantificazione e all’iscrizione a ruolo degli importi

83 Art. 5 convenzione 28 dicembre 2017
nel processo penale, le spese forfettarie Allegato A decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214 ====== NON VANNO RIPORTATE NEL FOGLIO NOTIZIE Ai sensi della convenzione 28 dicembre 2018, che ha modificato quella del 23 settembre 2010 in premessa, il concessionario provvede “alla gestione del credito mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione dei credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni” b) iscrizione a ruolo del credito Ai sensi dell’art. 2 punto 3.. “ la società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e dagli atti trasmessi dall’ufficio...” Art. 5 convenzione 28 dicembre 2017 Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito 1.L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione: a) nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile; b) copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo;

84 tenuta o annotazioni la PREDISPOSIZIONE DEL FOGLIO NOTIZIE consta di tre fasi, o passaggi, fondamentali chiusura attestazione di recupero

85 tenuta o annotazioni nella predisposizione del foglio notizie , per ovvie ragioni stante la natura contabile del documento, si mantengono distinte le figure preposte alla : chiusura attestazione di recupero

86 tenuta o annotazioni Data l'importanza contabile dello strumento la circolare n. 9/03 prevede che, con atto formale, siano individuati, da parte del Dirigente in ogni sezione civile e penale, uno o più funzionali addetti alla tenuta del foglio notizie. “ La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma, alla redazione e alla chiusura del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell’ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”. Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 ,nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 XXXXXX

87 Testo unico spese di giustizia
tenuta o annotazioni  Art 280 DPR 30 maggio 2002 n. 115 Testo unico spese di giustizia Foglio delle notizie e rubrica alfabetica 1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. 2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.  quindi il funzionario che annota le spese anticipate e/o prenotate a debito nei relativi registri è quello che CONTESTUALMENTE procede alle annotazione sul foglio notizie

88 tenuta o annotazioni Nel corso dell'attività ispettiva è frequente, invero, l'accertamento dell'erronea prassi di formare il foglio notizie solo al momento della definizione del procedimento e solo nei casi in cui occorra procedere al recupero a carico della parte non ammessa al patrocinio.

89 tenuta o annotazioni Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel caso in cui l’Ufficio che procede all’annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall’erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l’ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito. A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l’ufficio ove la spesa si è verificata comunica all’ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U..

90 tenuta o annotazioni sia per quel che riguarda la natura della spesa
che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo Ai sensi della circolare DAG10/07/ U “..si raccomanda che la redazione del foglio notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che attiene all’importo dovuto

91 tenuta o annotazioni Si richiama l'attenzione alla annotazione dell'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti per la prenotazione a debito. Nel caso di registrazione di provvedimento con prenotazione a debito come sottolinea la circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9, “poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.” Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”

92 Difensori d’ufficio e di irreperibili e foglio notizie =====
tenuta o annotazioni Difensori d’ufficio e di irreperibili e foglio notizie =====

93 Data l'importanza contabile dello strumento la circolare n
Data l'importanza contabile dello strumento la circolare n. 9/03 prevede che, con atto formale, siano individuati, da parte del Dirigente in ogni sezione civile e penale, uno o più funzionali addetti alla CHIUSURA del foglio notizie. chiusura “ La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma, alla redazione e alla chiusura del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell’ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”. Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 ,nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 XXXXXX “si condivide l'operato del Tribunale di Salerno in ordine alla possibilità di adibire il cancelliere all'attività di chiusura del foglio notizie “ DOG.02701/ U wwwwww

94 Fino a quando il processo interrotto o sospeso non viene dichiarato estinto NON si può chiudere il Foglio Notizie =======

95 attestazione di recupero
il foglio notizie va sempre chiuso con la dicitura: "c'è titolo per il recupero” ovvero " non c'è titolo per il recupero". Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse.

96 La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità”
attestazione di recupero attestazione di recupero al termine di ogni fase processuale , il funzionario[ ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie,attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità” [ rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 ] Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.) punto d) prescrive che «al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l’attestazione in calce ad esso della presenza o assenza di spese da recuperare».

97 In considerazione della susseguente ed eventuale attività di recupero, è importante che gli uffici si attengano, ai sensi delle direttive ministeriali, alle seguenti indicazioni a) II foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale. E' opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio delle notizie e copia dei modelli di pagamento emessi, al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva. b) Nel foglio notizie devono essere annotate tutte le spese ripetibili, siano esse pagate o prenotate a debito. c) Nel foglio notizie va annotata, altresì, l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito. Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie. d) Data l'importanza contabile di tale strumento, è necessario individuare in ogni sezione civile e penale, con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie, che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero. Al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità. e) In seguito all'abrogazione dell'art. 200 disp. att. c.p.p. l'annotazione dell'importo della spesa anticipata a margine dell'atto cui l'anticipazione si riferisce, non è più obbligatoria. Tuttavia, trattandosi di adempimento che potrebbe risultare utile al fine di un migliore controllo sull'eventuale recupero della spesa, è consigliabile che gli uffici individuino analoghi accorgimenti per la verifica dell'avvenuta annotazione nel foglio notizie. f) Stante il necessario collegamento tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale recupero, si suggerisce agli uffici di evidenziare, in modo chiaro ed evidente, sulle copertine dei fascicoli processuali, la circostanza della ammissione di una delle parti a tale beneficio. g) Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo. h) Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP. L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall'ufficio giudiziario. Ovviamente tale attività sarà effettuata nei soli casi in cui la spesa sia ripetibile.

98 Chiusura del foglio notizie ( circ. 9/03)
Settore penale: all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie e copia della sentenza devono essere trasmessi all'ufficio riscossione.( Ufficio recupero crediti) In caso di appello, la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà comunque chiudere definitivamente il foglio notizie. Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto, ai sensi dell'art T.U. Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado. L'ufficio recupero crediti di primo grado dovrà trattenere copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie necessario per la riscossione. L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per la fase di gravame.

99 Chiusura del foglio notizie ( circ. 9/03)
Settore civile: se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l'identificazione dei debitori devono essere conservati dal funzionario addetto per essere trasmessi all'ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per l'eventuale fase di gravame. In caso di appello, l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie. L'eventuale riscossione sarà curata dall'ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio. Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento. L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà, pertanto, conservare la copia conforme all'originale del sottofascicolo del foglio notizie fino a quando la cancelleria della Corte di Cassazione non trasmetterà il fascicolo, corredato del foglio notizie relativo all'ulteriore fase processuale. In tal caso, la riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio sarà curata dall'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 207 e 208 T.U. ( cfr. l’ufficio giudiziario diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato e/o è divenuto definitivo)

100 Ai sensi dell'art. 348 bis Codice di procedura civile: “Fuori dei casi in cui deve
essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta...omississ...”. Ai sensi dell'art. 348 ter Codice di procedura civile: “All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo omississ...Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità...omississ.”

101 Ai sensi della Circolare Ministeriale n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera i) Settore Civile
“Se c’è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l’identificazione dei debitori devono essere conservati dal funzionario addetto per essere trasmessi all’ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. L’originale del foglio notizie dovrà rimanere all’interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all’ufficio giudiziario competente per l’eventuale fase di gravame. In caso di appello, l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie. L’eventuale riscossione sarà curata dall’ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio. Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all’esito del relativo procedimento. L’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà, pertanto, conservare la copia conforme all’originale del sottofascicolo del foglio notizie fino a quando la cancelleria della Corte di Cassazione non trasmetterà il fascicolo, corredato del foglio notizie relativo all’ulteriore fase processuale. In tal caso, la riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio sarà curata dall’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 207 e 208 T.U. (cfr. l’ufficio giudiziario diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato e/o è divenuto definitivo)”

102 l’ ordinanza di inammissibilità, ex artt
l’ ordinanza di inammissibilità, ex artt. 348 bis e 348 ter, definisce il procedimento innanzi al giudice di appello comportando, conseguenzialmente, l’obbligo da parte della cancelleria del giudice di appello della chiusura del foglio notizie e, stante la definitività del giudizio, del recupero, ricorrendone i presupposti, delle eventuali spese anticipate e/o prenotate a debito (nelle quali vanno incluse anche quelle relative alla registrazione, a debito, dell’ordinanza giusta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n 28/E del 12 marzo 2014) Nella definizione del grado di appello in ipotesi diverse da quella in oggetto sulla cancelleria di appello graverebbe anche l’onere del recupero delle spese anticipate e/o prenotate in primo grado. (cfr = circolare n 9/2003) Ma, nella fattispecie, l’ordinanza ex articolo 348 bis non definisce anche il giudizio di primo grado. Quindi la definizione del giudizio di primo grado è, anche temporalmente, distinta dalla definizione del giudizio di secondo grado e deve tenere in debito conto, ai fini di eventuali recuperi delle spese di giudizio, anche dell’eventuale fase del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

103 Riassumendo: nelle ipotesi di ordinanze definitive del giudizio di appello ex articolo 348 bis,
quindi, l’ufficio di primo grado recupera le spese anticipate e o prenotate a debito formatesi in tale grado, comprese le spese dell’eventuale ricorso in Cassazione, mentre l’ufficio di appello provvederà al recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito nella sola fase di appello.

104 circolare Min. Giust. ,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U
circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese “suppletive” cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal chè l’ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l’iscrizione dell’articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all’iscrizione dell’articolo di credito “suppletivo”. Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l’evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.

105 È possibile che si presenti il caso in cui, sebbene sia stato inviato il Foglio delle Notizie all’Ufficio del Recupero, subentrino altre spese, anche queste da recuperare: in questa circostanza all’atto della nuova compilazione del foglio si evidenziano le spese già inviate al recupero, e risultano lavorabili solamente le nuove spese iscritte (foglio notizie suppletivo).

106 giudicato dalla sentenza”
Quando parte del processo è una pubblica amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio,ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio. ( circolare n 9/03) Mentre la sentenza, ai sensi dell’articolo 282 codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva tra le parti, lo Stato potrà richiedere le spese dallo stesso anticipate e/o prenotate a debito alla parte non ammessa al patrocinio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’articolo 227 ter Testo Unico spese di giustizia: “entro un mese dal passaggio in giudicato dalla sentenza”

107 la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l’amministrazione sia parte vittoriosa e abbia pertanto titolo per la riscossione delle spese processuali quando l’amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione P.A. ai sensi della nota DAG19/07/ U nel caso in cui siano parti più amministrazioni per le quali trova applicazione l’art 158 il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti nel processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito nel caso in cui la sentenza che definisce l’eventuale gravame modifichi la precedente statuizione e peraltro condanni la parte diversa dall’amministrazione anche alle spese dei gradi precedenti l ‘ufficio giudiziario inoltrerà all’amministrazione anche la copia del foglio notizie relativo al grado precedente. copia della nota inviata alla pubblica amministrazione parte nel processo deve essere conservata nel sottofascicolo delle spese

108 Testo unico spese di giustizia
 Art 280 DPR 30 maggio 2002 n. 115 Testo unico spese di giustizia Foglio delle notizie e rubrica alfabetica 1omississ... 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie. Omississ..

109 Manuale Utente Ver. 2.4 del 21/01/2017 È stato previsto quindi il Foglio delle Notizie Utili, ai fini del Recupero dei Crediti, che è allegato al fascicolo processuale, almeno in via transitoria, fintanto che non sarà conseguito un contesto integrato informatizzato, con la possibilità di raggiungere tutti gli Uffici Giudiziari del territorio nazionale per via telematica.

110 IL FOGLIO DELLE NOTIZIE da strumento cartaceo è diventato
strumento informatico in programma SIAMM FOGLIO NOTIZIE da Manuale utente Nuovo ARSPG ver2.doc circorale2017/2018

111 E' necessario che gli Uffici abbandonino la gestione cartacea del foglio delle notizie, purtroppo ancora troppo spesso riscontrata nel corso delle attività ispettive poste in essere da questa Amministrazione. DOG.11/12/ U

112 DOG. 28/06/ U La versione del SIAMM 2.0 permette una gestione quasi interamente digitale del foglio delle notizie; lo stesso, una volta implementato telematicamente potrà essere sottoscritto mediante username e password dell'operatore. E' quindi necessario che i registri 1/ A/SG e 2/ A/SG vengano costantemente implementati nel corso del procedimento giudiziale in modo da permettere l'automatica compilazione del foglio notizie. Il foglio notizie, come già ricordato nel vademecum, deve essere sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero. Tale adempimento serve a far sì che, comunque, nel fascicolo rimanga traccia delle spese sostenute o prenotate e dell'impossibilità di procedere al recupero delle stesse attestata dal responsabile della compilazione. Anche in tale ultimo caso la formazione del foglio dovrà essere sempre di carattere digitale. L'attuale implementazione del SIAMM permette la compilazione digitale del foglio delle notizie anche nell'evenienza che, nel corso del procedimento giudiziale, non siano insorte spese da annotare sui registri 1/ A/ SG e 2/ A/SG. Rispetto alle precedenti modalità di gestione del foglio notizie, l'attuale implementazione del SIAMM esclude che il cancelliere debba stampare il foglio notizie o allegarlo alla nota di trasmissione. Il foglio notizie, una volta sottoscritto, è infatti direttamente visibile da Equitalia Giustizia s.p.a. attraverso il sistema SIAMM, una volta ricevuta la nota di trasmissione con gli atti allegati. Il solo aspetto che tuttora risulta non digitalizzato è la visibilità del foglio notizie nel passaggio fra i diversi gradi di giudizio. Anche tale problema è però in corso di soluzione. Nella sola ipotesi, quindi, di sentenza di conferma della Corte d'Appello, il foglio delle notizie dovrà essere trasmesso in formato cartaceo agli uffici di primo grado per l'invio, unitamente alla nota A, ad Equitalia Giustizia s.p.a.

113  Uffici non Informatizzati
sino al momento in cui sarà operativo il programma informatico : - Le Cancellerie, nel momento in cui si anticipa una spesa o si realizza una spesa ammessa alla prenotazione a debito, procederanno all'annotazione della stessa sul foglio delle notizie e successivamente trasmetteranno in duplice copia il foglio suddetto all’ufficio recupero crediti per le relative annotazioni. Il responsabile dell’ufficio recupero crediti restituirà una copia sottoscritta, quale ricevuta, indicando il numero del registro delle spese prenotate e/o delle spese anticipate.  Uffici Informatizzati Successivamente all’informatizzazione del servizio ogni cancelleria provvederà dalla propria postazione al diretto inserimento dei dati fermo restando l’obbligo del foglio delle notizie contenuto in ogni fascicolo processuale.

114 Chiuso il foglio notizie con la dicitura non vi è titolo per il recupero si può riaprirlo e procedere al recupero di quanto annotato ? Si Nei casi di revoca del patrocinio Nei casi di successivo recupero ai sensi dell’ articolo 134 tu comma 2 si modificherà il nominativo del soggetto nei confronti del quale si opera il recupero

115 la circolare dell’08/02/2011, prot. n
la circolare dell’08/02/2011, prot. n , ha sottolineato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.

116 Ai sensi della nota Ministero Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – prot , 8 febbraio 2011 “ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito” circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2006 : “al termine di ogni fase processuale , il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità”

117 Xxxxxxxx RECUPERO DELLE SPESE PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE
NESSUNA AZIONE DI RECUPERO PUO’ ESSERE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DELL’AMMESSO AL PATROCINIO NEI CASI IN CUI SIA RIMASTO SOCCOMBENTE ( DAG.08/02/ U) Xxxxxxxx

118 sentenza che dispone la compensazione delle spese
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile DAG 14/04/ U L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dai provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell’08/02/2011, prot. n , ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione. Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.

119 Definito il procedimento, con il passaggio in giudicato, quindi, si procede, sussistendone le condizioni,al recupero. Mentre la sentenza, ai sensi dell’articolo 282 codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva tra le parti, lo Stato potrà richiedere le spese dallo stesso anticipate e/o prenotate a debito alla parte non ammessa al patrocinio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’articolo 227 ter Testo Unico spese di giustizia: “entro un mese dal passaggio in giudicato dalla sentenza”

120 Con l’ammissione al patrocinio si producono spese “anticipate” e/o “prenotate a debito” che, nel corso del giudizio e/o a giudizio concluso, comportano una duplice attività da parte delle Cancellerie. Da una parte, l’attività di materiale pagamento delle spese, in esecuzione al decreto di pagamento o all’ordine di pagamento. Dall’altra, l’importante attività di stabilire, a definizione della procedura , se, per le spese “anticipate” e/o “prenotate a debito”, ricorrano le condizioni per il recupero a favore dello Stato e nei confronti di quale soggetto.

121 il Ministero Giustizia, prot. n. 16318 del 8. 2
il Ministero Giustizia, prot. n del , pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione” Necessario, quindi, che l’attività di liquidazione da parte del magistrato metta il funzionario addetto al servizio nella condizione di poter procedere al recupero , ricorrendone i presupposti. In sostanza dotare la cancelleria del titolo per il recupero che è, nella forma, il DECRETO di PAGAMENTO ai sensi dell’articolo 171 testo unico spese di giustizia :Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico. “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art DPR 115/02”. [ circolare giustizia DAG.13/10/ U]

122 quella afferente al rapporto tra le parti processuali
Anche per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 ( Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504) quella afferente al rapporto tra le parti processuali regolamentata dalle norme del codice di rito civile e penale A giudizio definito la Suprema Corte ha affermato l’autonomia delle liquidazioni: e quella afferente al rapporto parte ammessa/difensore/Stato regolamentata ex articolo 82 del T.U. spese di giustizia Per la Corte di Cassazione (sentenza 2 luglio 2008 n ) “La disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo. L’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.”

123 Gli enunciati principi trovano applicazione anche nel processo
Civile mantenendosi, anche nel rito civile, le autonomie dei due tipi di liquidazione ( spese processuali ex art. 91 c.p.c. e spese ex testo unico spese di giustizia artt. 82 e 83 ) Autonomia delle due tipologie di liquidazioni rinvenibile anche nelle forme di impugnazione: ex articolo 170 TU spese di giustizia le liquidazioni con decreto ex artt. 82 e 83 TU spese di giustizia, impugnazione ordinaria per le spese liquidate in sentenza. Autonomia nelle finalità dei titoli stessi in relazione alle attività delle cancellerie: provvedimento definitivo del giudizio: titolo per il recupero (rif. = DAG 14/04/ U) provvedimento ex artt. 82 ,83,168 e 169 Testo Unico spese di giustizia: titolo per il pagamento a favore dell’interessato (rif. = Direzione Generale Giustizia Civile prot. n , in data ) ART. 171 (R) (Effetti del decreto di pagamento) 1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

124 - spese di lite liquidate in sentenza sono “spedibili” in forma esecutiva ex art. 474 c.p.c. [ rif = DAG.25/01/ U Min. Giust. e sentenza Corte di Cassazione, Sez. IlI, depositata il 10 novembre 2004 n “Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria quale quello relativo alle spese di giudizio...” Differenzazione nell’efficacia del titolo: al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell’avvocato non è apponibile la formula esecutiva ex art. 474 c.p.c.[ rif. = DAG U del “... il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico. La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato ( perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo....omississ.... L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore..” ]

125 Giudizio civile. ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato) 1
Giudizio civile ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

126 Principi per il processo penale
art DPR 115/ (Pagamento in favore dello Stato) 1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Con la sentenza penale di condanna è dichiarato l’obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali.

127 Principi per il processo penale
L’obbligo al pagamento delle spese processuali non si trasmette agli eredi del condannato (Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 26-3/ ) a parere della Corte dopo la riforma dell’ordinamento penitenziario, che ha introdotto l’istituto della remissione del debito, l’obbligazione relativa alle spese processuali deve essere considerata non più alla stregua delle obbligazioni civili, ma piuttosto una vera e propria sanzione economica accessoria alla pena, e come tale essa non può non partecipare al carattere della personalità che è proprio di tutte le pene. In precedenza, la non trasmissibilità dell’obbligazione era riferita alle sole spese di mantenimento in carcere (art 188 c.p.). Ma ricordiamo che non esime dal pagamento di quelle relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, quindi, dovranno essere iscritte nel foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito). Rif.= DOG.11/12/ U)

128 Il Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile prot. n
Il Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile prot. n , in data pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione Processo Civile Circolare Giustizia DAG.08/02/ U ...In relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell’articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito In virtù di tale disposto normativo, gli uffici giudiziari sono tenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito...

129 Che succede se, nel provvedimento, il giudice ometta la disposizione a che “ il pagamento avvenga a favore dello Stato”? In materia penale la soluzione viene data dall’applicazione, con l’incidente di esecuzione su richiesta della cancelleria, dell’articolo 130 codice procedura penale trattandosi di modifica non essenziale e a contenuto determinabile del provvedimento. Ai sensi della ministeriale DOG.11/12/ U la cancelleria provvederà : ad attivare la procedura di correzione di cui all’articolo 130 c.p.p., come espressamente previsto dall’ art. 535, comma quarto, del medesimo codice; ad attivare la medesima procedura anche nel caso di sentenza di patteggiamento che superi i due anni: la giurisprudenza, infatti, afferma che alla regola dell’articolo 535, comma 4, c.p.p., non fa eccezione l’art. 445, comma 1, c.p.p., se la pena applicata superi i due anni; nel caso di mancata presenza della data di esecutività o dell’attestazione di mancata impugnazione a far apporre le necessarie attestazioni

130 In materia civile il problema appare,di più difficile soluzione
In materia civile il problema appare,di più difficile soluzione. Quali le soluzioni prospettate? ai sensi dell’ art. 287c.p.c. “ Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.” La cancelleria, e nella fattispecie il funzionario addetto al servizio recupero crediti , non può essere considerata parte nel giudizio ai sensi dell’articolo 287 codice procedura civile e, quindi, una richiesta correttiva da parte della cancelleria è esclusa. Secondo alcuni dovrebbe essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiederne la correzione , ma non esiste normativa che vincoli la parte a tale attività.

131 In applicazione dell’articolo 73 Ordinamento Giudiziario nel caso in specie “parte” può/potrebbe essere il Pubblico Ministero tenuto, per il richiamato articolo, alla difesa dei diritti dello Stato. A sostegno di tale tesi si potrebbe ritenere richiamabile il fatto che al PM è riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione. Per la Suprema Corte “il potere di opposizione alla liquidazione riconosciutogli dall’articolo 170 TU spese di giustizia appare giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell’interesse della legge” [ rif = Cassazione sentenza 8516/2007] Auspicabile una soluzione in tal senso. Al momento nessuna soluzione concreta risulta indicata né da parte della giurisprudenza né da parte ministeriale.

132 recupero delle spese prenotate a debito a differenza di quanto avviene per le spese anticipate, per le spese prenotate a debito il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non ne disponga espressamente la condanna. È il caso del contributo unificato. Per la giurisprudenza di legittimità il contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13 Testo Unico spese di giustizia “costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese “, con la conseguenza che il giudice “ non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare" [rif= Cassazione ordinanza n del D'altro canto, sempre per la giurisprudenza di legittimità “la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)” [ rif=Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n ]

133 Analogo principio può, giustamente, valere per tutte le spese prenotate a debito. Anticipazione forfettaria all’erario ex art. 30 testo Unico spese di giustizia, diritti di copia, imposta di registrazione, se dovuta, del provvedimento giurisdizionale. Riguardo l’imposta di registro la normativa che ne regolamenta la materia è quella del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) Ai sensi dell’articolo 10 lettera c) D.P.R. 26 aprile 1986, n sono obbligati a richiedere la registrazione “ i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato”. Ai sensi dell'art. 57, primo comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro “.... sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa” Al recupero dell’imposta di registro provvede generalmente l’Agenzia delle Entrate tranne nei casi in cui la registrazione avviene, ex articolo 59 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, mediante la prenotazione a debito dell’imposta stessa.[ Nei casi di registrazione a debito competente al recupero è infatti la Cancelleria del magistrato , diverso dalla Corte di Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

134 Da dire che però la stessa Corte di Cassazione spesso procede alla liquidazione diretta delle spese prenotate a debito utilizzando l’ acronimo SPAD

135 Spese Processuali ufficio competente al recupero
Articolo 208 T.U per come modificato della legge 69/09 (rif art 665c.p.p.) a) Per il processo civile , amministrativo , contabile e tributario è quello presso il magistrato , diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato b) Per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione

136 Circolare Ministeriale DAG 25/01/2006.0009512.U
Diversi uffici giudiziari hanno più volte segnalato a questa Direzione Generale la problematica dell'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari. Il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett d) DPR 131/86. allorché la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata). Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio. La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali.

137 Principi relativi al pagamento nel processo penale
Ai sensi dell’art. 535 c.p.p. la sentenza penale di condanna pone a carico del condannato l’obbligo al pagamento delle spese processuali in caso di impugnazione, a) se l'imputato propone appello e questo è rigettato o dichiarato inammissibile, il condannato deve pagare le spese del giudizio di primo e secondo grado ; b) se l'imputato viene assolto in primo grado e condannato in appello, deve pagare le spese di 1° e 2° grado di giudizio; c) se l'imputato, condannato in primo grado, viene assolto in sede di appello, non deve pagare né le spese di 1° grado né quelle di 2° grado; d) se l'imputato propone appello e l'appello è accolto anche solo parzialmente dal giudice dell'impugnazione, il condannato non paga le spese di 2° grado ma è tenuto a pagare solo le spese di 1° grado; e) se è rigettato l'appello proposto dal solo P.M., l'imputato non deve pagare le spese del 2° grado di giudizio; f) se è rigettato l'appello proposto sia dall'imputato che dal P.M., sono poste a carico dell'imputato le spese del 2° grado di giudizio; g) l'imputato deve pagare anche le maggiori spese del giudizio di impugnazione se, su appello del P.M., la sentenza è riformata «in peius»; h) se è proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile o respinto, l'imputato deve pagare le spese del grado di giudizio (art. 616 c.p.p.); i) l'imputato non è tenuto a pagare le spese processuali quando la sentenza impugnata viene annullata «senza rinvio», purché sia stato accolto — sia pure parzialmente — almeno uno dei motivi proposti.

138 Non si recuperano le spese processuali penale
Quando vi è revoca del provvedimento di condanna per abolizione del reato xxxxx Decreto penale di condanna ex art 460 comma 5 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta c.d. patteggiamento ex art 445 c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria ( si recuperano solo le spese di mantenimento in carcere ed eventuali spese di custodia delle cose sequestrate) Non si recuperano le spese processuali penale Processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza ( si recuperano però le spese in caso di condanna da parte della Corte di Cassazione) Processuali e di mantenimento in carcere di persona minore di età Nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art 408 cpp , nei casi di archiviazione cui all’art 411 per mancanza di una condizione di procedibilità, di estinzione del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ( Corte Costituzionale sent. N 134/1993)

139 L’eliminazione del vincolo di solidarietà comporta, come sottolineato dalla circolare ministeriale DAG 14/07/ U , che sia le spese anticipate che quelle forfetizzate e le eventuali spese prenotate vadano recuperate nei confronti di ciascun imputato condannato. La locuzione “ recuperate nei confronti di ciascun imputato, senza vincolo di solidarietà” sia riguardo le spese recuperabili per intero che forfettizzato può dare luogo ad errate interpretazioni. Al di là del venir meno del vincolo della solidarietà è logico che le spese anticipate e/o eventualmente prenotate vadano recuperate in relazione e limitatamente al loro importo per come prodotto, quantificato e riportato nel foglio notizie e non vanno, come erroneamente si potrebbe ritenere dalla lettura della norma , moltiplicate per il numero degli imputati. A tal proposito la nota ministeriale DAG 14/07/ U relativa alle Istruzioni preliminari alla legge 69/09 espressamente prevede “ la quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data di entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni dell’articolo 535 cpp. Le spese devono essere, quindi, quantificate per intero e suddivise per quota, in parti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in base all’importo complessivo delle spese ripetibili del processo penale, come riportato nel foglio notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati di cui la condanna si riferisce” (conforme circolare min. DAG03/03/ U).xxxx

140 Recupero oblazione Circolare DAG.21/06/ U ========

141 giudizio penale con tre imputati di cui due ammessi al patrocinio e parte civile ammessa al patrocinio conclusosi con la condanna degli imputati come si recuperano le spese? Foglio notizie distinto per soggetti parte civile non paga nulla L’imputato non ammesso paga le spese penali forfettarie, le penali per quota , eventualmente quelle non contemplate nell’art. 107 DPR 115/02 , e la quota relativa alle spese prenotate e/o anticipate alla parte civile Gli imputati ammessi eventualmente quelle non contemplate nell’art. 107 DPR 115/02 , e la quota relativa alle spese prenotate e/o anticipate alla parte civile

142 Processo Civile Lo Stato, pertanto, non ha diritto
di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed, a maggior ragione, non ha titolo alcuno al recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti. Per principio di carattere generale, ogni attività di recupero per esser attivata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente deve trovare fondamento in un titolo che condanni la parte soccombente alla refusione delle spese processuali. Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese “ le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.” [ rif. = Min.Giust. DAG.08/02/ U e DAG 14/04/ U] Nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente” [ rif. = circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/ U]

143 (Processo in cui è parte un fallimento)
“ alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82 D.P.R 115/02)” .” Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 ART. 144 (L) (Processo in cui è parte un fallimento) Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. Se il fallimento risulta soccombente il foglio notizie in cui sono annotate tutte le spese anticipate e prenotate a debito è trasmesso alla cancelleria fallimentare per il recupero nell’eventuale attivo del fallimento Se il fallimento risulta vincitrice nel giudizio tutte le spese anticipate e prenotate a debito sono recuperate dalla cancelleria del giudice innanzi a cui si è definito il giudizio

144 Secondo la Relazione al testo unico
spese di giustizia la “disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese..” [anche Nota ministero Giustizia prot. (1) /2003(4) del 21 gennaio 2005 ] Il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a favore della parte ammessa al patrocinio nel processo civile opera solo nei casi di revoca del patrocinio stesso, articolo 136 Testo Unico spese di giustizia è nei casi di cui all’articolo 134 Testo Unico spese di giustizia. Le cancellerie dal momento dell’emissione del provvedimento di revoca provvederanno al recupero ex tunc o ex nunc a seconda delle ipotesi di cui all’articolo 136 testo unico spese di giustizia.

145 Se lo Stato non recupera ex articolo 133 si applica la disciplina di cui al successivo articolo TUSG ai sensi del quale: comma 1 “... se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa” ; comma 2 “La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente alla somma o valore conseguito.” Il primo comma opera in deroga al principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c. Caratteristica dei due primi comma dell’articolo 134 Testo Unico spese di giustizia è che il procedimento è definito con condanna della parte non abbiente e/o con transazione della causa

146 La rivalsa, opera nei confronti della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato Essa si aggiunge agli istituti del recupero nei confronti della stessa parte ammessa per revoca del patrocinio, al recupero ordinario nei confronti della parte soccombente diversa dalla parte ammessa e dalle ipotesi di recupero per transazione, estinzione del giudizio, rinuncia agli atti e/o cancellazione della causa stessa. Nelle ipotesi di cui ai comma in argomento il Ministero della Giustizia ha ritenuto opportuno “ precisare che si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall’Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell’articolo soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l’ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..” [rif. = Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. prot. n , ]

147 Per autorevole dottrina “il legislatore, dopo aver statuito che lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti del non abbiente ove riesca infruttuoso il recupero dalla parte abbiente ,configura l’azione a base del recupero (articolo 134 II comma) come una possibilità e non come obbligo” Giungendosi alla conclusione che “ tale operazione [ ndr = rivalsa nei confronti della parte non abbiente] è un processo di valutazione sulla opportunità di recupero che rimane nell’ambito della discrezionalità della pubblica amministrazione” Sforzo interpretativo e motivazioni che, se pur encomiabili, si “scontrano” con la necessità , o forse è meglio dire obbligo, posto, dall’articolo in commento: RECUPERARE QUANTO ANTICIPATO DALLO STATO

148 La discrezionalità dell’azione della pubblica amministrazione, specie riguardo al recupero di somme anticipate dallo Stato, deve infatti essere non solo disposta chiaramente ma anche delineata negli ambiti operativi. Nell’applicazione dell’articolo 134 tu spese di giustizia appare, quindi, opportuno e necessario rimettersi alla interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 134 T.U. spese di giustizia, non a caso intitolato “recupero delle spese”. e , alla direttiva ministeriale , DAG.08/02/ U ai sensi della quale : “ il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese”.

149 A chi spetterebbe, nel silenzio della legge,
decidere se esercitare o meno il diritto di rivalsa? A chi, in parole povere, spetta il “potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato” dallo Stato? Non certamente al magistrato, unico soggetto che, nell’architettura del testo unico spese di giustizia, dispone in materia di spese di giustizia, se pur ai fini di liquidazione, di “margini di discrezionalità”.

150 L’ingrato compito, spetta al funzionario
addetto alla chiusura del foglio notizie. Per espressa disposizione ministeriale: “al termine di ogni fase processuale , il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie,attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità” [ rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2006 ] Funzionario vincolato, in assenza di disposizioni normative a contrario e/o derogative, ad applicare l’indirizzo ministeriale [rif. = nota Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ del ] ai sensi del quale: “ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito” e, cosa che qui ci interessa, “ il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese”. in quanto ” ... la stessa, in virtù dell’esito favorevole della causa ed anzi, proprio, per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizioni di poter restituire le somme erogate in suo favore”.

151 L’ultima parte del secondo comma prevede, addirittura,
il recupero delle spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito. Per il più volte richiamato indirizzo ministeriale[ [ rif. = protocollo dell’ 8 febbraio 2011 ] “ pone qualche dubbio interpretativo l’ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate indipendentemente dalla somma o valore conseguito” Autorevole dottrina in materia ha evidenziato come “ la contraddizione più grande sarebbe quella che lo Stato, dopo aver garantito l’accesso gratuito alla giustizia nel rispetto dell’articolo 24 della Carta Costituzionale , ricacci il non abbiente nella indigenza in nome del potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato”

152 Per il terzo comma “ in caso di transazione , le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. Ricordiamo infatti che le spese prenotate a debito che si hanno, o si possono avere, nel processo civile definito con transazione sono : contributo unificato e anticipazioni forfettarie dai privati all’erario , spese queste a “carico” della parte che instaura il procedimento , e i diritti di copia. La fattiva applicazione di tale comma ha ragione di esistere, praticamente, solo nel caso in cui la controversia sia stata instaurata dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato Per quest’ultimi, e relativamente a quelli richiesti dalla parte ammessa, che se non iscrive la causa prenoterà solo spese di copia, vista l’esiguità della spesa difficilmente vi sono le condizioni per il recupero. Se durante il giudizio vi sia stata liquidazione di consulenza tecnica a favore di parte ammessa o con spese a carico dello Stato nel caso in esame graveranno solidalmente sulle parti. Eventuali spese di registrazione della transazione, se avvenuta in udienza, sono subordinate ad una conciliazione che abbia per oggetto il pagamento di una somma di danaro superiore ad € ,69 o il trasferimento di diritti reali e/o di proprietà con contestuale obbligo da parte del cancelliere di procedere alla richiesta di registrazione dell’atto.

153 Il quarto comma ai sensi del quale “Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito ” in tale ipotesi le uniche spese da recuperare saranno, generalmente esigue, quelle relative ai diritti di copia e o alle ipotesi di spese di consulenza tecnica a carico dell’Erario Infatti le altre spese prenotate a debito, in caso di estinzione per inattività delle parti o per rinuncia agli atti di giudizio, attengono a contributo unificato e anticipazioni forfettarie che parte attrice o ricorrente, se diversa da parte ammessa al patrocinio, ha già anticipato..” Ai sensi dell’articolo 30 Testo unico spese di giustizia punto 1 “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo,ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.” Ai sensi dell’articolo 14 Testo unico spese di giustizia punto 1 “ La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati,è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato

154 Il quinto comma, anche questo con solidarietà delle parti al pagamento delle spese prenotate a debito, infine è quello che maggiormente trova difficile applicazione nella parte in cui parla di casi “ di estinzione diversi da quelli previsti dai commi 2 e 4..” Dalla Relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia relativamente all’articolo 134 leggiamo: “L'ultimo comma del presente articolo stabilisce, infine, un principio di solidarietà tra tutte le parti del giudizio nel quale vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese prenotate a debito nelle ipotesi ai mancata comparizione bilaterale all'udienza di cui all'art. 309 e.p.c. e nei casi di estinzione "diversi da quelli di cui ai commi precedenti'.... Si tratta di una previsione idonea a coprire le ipotesi di esenzione o, comunque, di venir meno del giudizio, non direttamente imputabili alla negligenza o alla deliberata volontà di una delle parti, ad esempio nei casi di cessazione della materia del contendere derivanti da fatti o circostanze diversi dalla transazione (si pensi alla morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio).

155 Spese processuali- termine di prescrizione
il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. la notifica dell'invito al pagamento (art. 212 T.U.) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (artt e 1219 c.c.) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cass. Civ., sentenza n. 908, del ).

156 Ai sensi dell’articolo 2956 punto 2 codice civile il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive in tre anni ( c.d. prescrizione presuntiva) Per il Ministero della Giustizia DAG.27/11/ U in materia di termini di prescrizione dei crediti derivanti da prestazioni rese da avvocati : “si ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”

157 Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla
legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA

158 Dalla data del 1° luglio 2017 la situazione è ,quindi, la seguente:
Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l’attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione, L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. ( cfr = DOG..10/08/ U) ========

159 Istituzione degli Uffici Recupero Crediti con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/ U, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI”

160 La cancelleria trasmette all’ufficio recupero crediti copia del provvedimento definitivo ed il foglio notizie nel quale sono annotate spese anticipate e spese prenotate a debito con l’espressa disposizione che “vi è titolo per il recupero” L’ufficio trasmette, senza ritardo, la seguente documentazione: a) nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile; b) copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo; d) copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull’esistenza. sulla struttura o sulla quantificazione del credito. L’ufficio recupero crediti curerà la trasmissione ad Equitalia giustizia La trasmissione avviene ai sensi e per l’effetto di cui all’articolo 5 della convenzione 23 settembre 2010 Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo [ rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 ]

161 Ai sensi dell’articolo 227-bis Testo Unico spese dello Stato“1
Ai sensi dell’articolo 227-bis Testo Unico spese dello Stato“1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a. ai sensi dell’articolo 2 della convenzione 28 dicembre 2017 La presente convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico, alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data. Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché delle sanzioni pecuniarie civili e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore. La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall’ufficio, nonché all’annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero alla comunicazione di inesigibilità ovvero alla comunicazione da parte dell’ufficio del P.M. di attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria. In caso di pagamento, la società provvede all’eliminazione del credito dal registro SIAMM, qualora la stessa non consegua ad una funzionalità automatica del sistema informatico. Nel caso di conversione della pena pecuniaria, sarà l’ufficio giudiziario a provvedere a tale incombente.

162 Dalla data del 1° luglio 2017 la situazione è ,quindi, la seguente:
L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. ( cfr = DOG..10/08/ U)


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