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I RIMEDI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE: MAP E CORRESPONDING ADJUSTMENT

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Presentazione sul tema: "I RIMEDI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE: MAP E CORRESPONDING ADJUSTMENT"— Transcript della presentazione:

1 I RIMEDI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE: MAP E CORRESPONDING ADJUSTMENT
Guido Arie Petraroli 9 ottobre 2018

2 Agenda PARTE I - STRUMENTI INTERNAZIONALI PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE TP La doppia imposizione economica Le soluzioni internazionali: MAP «Mutual Agreement Procedures» MAP da Trattato MAP da Convenzione Arbitrale Statistiche MAP Conclusioni PARTE II – RETTIFICHE IN DIMINUZIONE UNILATERALI Normativa di Riferimento Ambito di applicazione Accesso alla procedura Svolgimento della procedura 2

3 STRUMENTI INTERNAZIONALI PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE TP

4 La doppia imposizione economica
Le fonti dell’Arm’s Length Principle: TUIR art. 110, comma 7: «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti in Italia appartenenti al medesimo gruppo sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito» Modello Ocse di Trattato art. 9 Convenzione 90/436/CEE art. 4 Doppia imposizione economica internazionale: due o più soggetti sono assoggettati a imposizione sul medesimo componente reddituale da parte di due o più Stati Esempi di doppia imposizione economica internazionale rilevanti in Italia: Accertamenti TP delle Autorità italiane Accertamenti TP delle Autorità estere su operazioni infragruppo in cui sono coinvolte società residenti in Italia 4

5 Le soluzioni internazionali: MAP «Mutual Agreement Procedures»
Strumenti per evitare la doppia imposizione economica internazionale A seguito di un avviso di accertamento è possibile attivare le seguenti procedure per evitare la doppia imposizione economica internazionale: MAP da Trattato contro le doppie imposizioni: accordo tra l’Italia e uno Stato che ha un Trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia MAP da Convenzione 90/436/CEE: accordo tra l’Italia e uno Stato UE 5

6 MAP da Trattato (1/4) DEFINIZIONE
Procedura attivabile dal contribuente nel caso di imposizione non conforme al Trattato finalizzata alla soluzione del caso attraverso un accordo tra le autorità competenti (i.e. l’Italia e gli Stati che hanno un Trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia) FONTI INTERNAZIONALI OECD Model Convention art 9.2: a seguito di un accertamento TP da parte di uno Stato (Primary adjustment) l’altro Stato deve effettuare un aggiustamento corrispondente (Corresponding adjustment) OECD Model Convention art 25: disciplina la MAP «the competent authorities shall endeavour to resolve the case by mutual agreement» OECD Manual on effective MAPs (MEMAP): identifica alcune best practices a cui gli Stati dovrebbero conformarsi OECD BEPS Action 14 - Final Report 2015: individua degli standard minimi (es. soluzione del caso entro 24 mesi) e prevede il monitoraggio del rispetto degli standard minimi 6

7 MAP da Trattato (2/4) FONTI NAZIONALI
TUIR art 110, comma 7, secondo periodo: le regole di determinazione a valore normale si applicano anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi a seguito di MAP (corresponding adjustment) Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/2012: chiarisce alcuni aspetti relativi alla MAP da Trattato e alla MAP da Convenzione UE D.lgs. 546/1992 art 39 comma 1- ter: sospensione del processo tributario in caso di MAP Circolare 12/2016 par : chiarisce alcuni aspetti relativi al rapporto tra processo tributario e MAP 7

8 MAP da Trattato (3/4) La procedura in sintesi:
Istanza da presentare entro il termine previsto dai singoli Trattati siglati dall’Italia, che decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento (Circolare 21/2012 § 4.2.3) Rinuncia/Sospensione del contenzioso su richiesta conforme delle parti Sospensione della riscossione in via giurisdizionale o amministrativa Dichiarazione di ammissibilità dell’istanza Eventuale atto unilaterale con cui l’Italia elimina la doppia imposizione o Avvio della MAP Eventuali richieste di informazioni e documenti al contribuente Accordo tra le autorità italiane e straniere a seguito di incontri Comunicazione dell’accordo al contribuente (indicazione degli imponibili determinati) 8

9 MAP da Trattato (4/4) Punti di forza
Se il paese estero non è membro della UE e non prevede un «corresponding adjustment» sulla base della normativa interna, la MAP da Trattato è l’unico modo per eliminare la doppia imposizione economica internazionale relativa ad accertamenti in materia di TP Punti di debolezza In base ai Trattati siglati dall’Italia, generalmente le autorità competenti «shall endeavor to resolve the case» ma non sono obbligate a raggiungere un accordo Tempistica: non previsti strumenti specifici per sollecitare l’accordo BEPS Action 14 può portare ad una significativa riduzione dei tempi di accordo perché: Individua degli standard minimi tra cui la soluzione del caso entro 24 mesi e prevede il monitoraggio del rispetto degli standard minimi 9

10 MAP da Convenzione Arbitrale (1/5)
DEFINIZIONE Procedura attivabile dal contribuente nel caso di imposizione non conforme all’arm’s length principle, finalizzata alla soluzione del caso attraverso un accordo tra le autorità competenti (i.e. l’Italia e un altro Stato UE) FONTI UE Convenzione 90/436/CEE descrive l’arm’s length principle (art 4) e disciplina la procedura MAP per eliminare la doppia imposizione economica Revisione del codice di condotta 2009/C 322/01 disposizioni attuative della Convenzione UE 10

11 MAP da Convenzione Arbitrale (2/5)
FONTI NAZIONALI Legge 99/1983 di ratifica della Convenzione UE. All’art. 3 prevede la sospensione della riscossione TUIR art 110, comma 7, secondo periodo: le regole di determinazione a valore normale si applicano anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi a seguito di MAP («corresponding adjustment») Circolare 21/2012: chiarisce alcuni aspetti relativi alla MAP da Trattato e alla MAP da Convenzione UE D.lgs. 546/1992 art 39 comma 1-ter: sospensione del processo tributario in caso di MAP 11

12 MAP da Convenzione Arbitrale (3/5)
LA PROCEDURA IN SINTESI Istanza da presentare entro 3 anni dalla notifica dell’avviso di accertamento Rinuncia/Sospensione del contenzioso su richiesta conforme delle parti Sospensione della riscossione in via giurisdizionale o amministrativa Dichiarazione di ammissibilità dell’istanza. L’eventuale rigetto è impugnabile (Cass /15) Atto unilaterale con cui l’Italia elimina la doppia imposizione o Avvio della MAP Eventuali richieste di informazioni e documenti al contribuente Accordo tra le autorità entro due anni Istituzione di una Commissione arbitrale, se le autorità non raggiungono accordo entro 2 anni Parere degli arbitri entro 6 mesi dalla data di istituzione della Commissione Accordo tra le autorità entro 6 mesi dall’emissione del parere degli arbitri Comunicazione dell’accordo al contribuente 12

13 MAP da Convenzione Arbitrale (4/5)
FASI DELLA PROCEDURA Notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione 3 Anni 2 Anni Eventuale accordo tra le autorità competenti Presentazione Istanza Se non viene raggiunto un accordo Accordo ed eliminazione doppia imposizione 6 MESI 6 MESI Istituzione di una Commissione Consultiva Parere degli arbitri 13

14 MAP da Convenzione Arbitrale (5/5)
Punti di forza Le autorità competenti sono obbligate a raggiungere un accordo. Questa è la principale differenza con la MAP da Trattato Punti di debolezza Tempistica: i tempi previsti dalla Convenzione UE per raggiungere l’accordo (2 anni in assenza di Arbitrato o 3 anni in caso di Arbitrato) nella pratica non vengono rispettati 14

15 Statistiche MAP Difficoltà dell’Amministrazione Finanziaria a concludere le istanze presentate in Italia 15

16 Conclusioni MAP da Trattato e MAP da Convenzione UE sono strumenti efficaci per evitare la doppia imposizione economica internazionale derivante da accertamenti in materia di Transfer Pricing Nel caso sia possibile attivare sia la MAP da Trattato che la MAP da Convenzione UE è consigliabile attivare quest’ultima. Infatti, nella MAP da Convenzione UE le autorità competenti sono obbligate a raggiungere un accordo Le principali criticità riguardano la tempistica delle MAP. Tuttavia si attende una significativa riduzione dei tempi di accordo perché la BEPS Action 14 ha previsto tra gli standard minimi la soluzione del caso entro 24 mesi e prevede un costante controllo del rispetto degli standard minimi da parte degli Stati 16

17 RETTIFICHE IN DIMINUZIONE UNILATERALI

18 Normativa di Riferimento
Art quater DPR 29/9/1973 n.600 L’art quater estende l’ambito applicativo delle rettifiche in diminuzione: a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito di MAP o di Convenzione arbitrale b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti 18

19 Ambito di Applicazione
In data 30 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha emesso il Provvedimento per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31-quater comma 1, lettera c) del DPR 600. Presupposti applicativi Presenza di una rettifica in aumento effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni La rettifica in aumento deve essere definitiva e conforme al principio di libera concorrenza A chi è rivolto? Imprese residenti nel territorio dello Stato Imprese non residenti che esercitano la propria attività per il tramite di una stabile organizzazione 19

20 Accesso alla Procedura
Modalità di accesso alla procedura Presentazione di un’istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate Requisiti di ammissibilità L’oggetto deve recare la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento:  Definitiva  Conforme al principio libera concorrenza Traduzione in lingua italiana o inglese degli atti impositivi emessi dall’autorità fiscale estera Elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento effettuata nel paese estero sia conforme al principio di libera concorrenza Firma del legale rappresentante 20

21 Svolgimento della Procedura
Presentazione istanza, carta libera (A/R, PEC, a mano) Ammissione in 30 giorni Improcedibilità e Inammissibilità: Improcedibilità dell’istanza se l’Ufficio non può verificare la sussistenza degli elementi base (punto 2.4 del Provvedimento). Sono concessi almeno 30 giorni per integrare a decorrere dalla data di ricezione dell’integrazione richiesta Inammissibilità in caso di mancanza di elementi essenziali o di mancata/insufficiente documentazione integrativa. Svolgimento della procedura: A seguito dell’attività istruttoria, l’Ufficio procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e può invitare l’impresa a comparire al fine di: verificare le informazioni fornite formulare richiesta di ulteriore documentazione In caso di riconoscimento, l’Ufficio comunica all’autorità dell’altro Stato estero la relativa rettifica in diminuzione. Si prevede che la procedura avvenga in contradditorio e dovrebbe concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza Emissione atto motivato di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione 21

22 Conclusioni PUNTI DI FORZA
Riduzione dei tempi di istruttoria e del numero complessivo delle procedure amichevoli (MAP) con conseguente miglioramento dell’efficienza dell’attività della pubblica amministrazione il contribuente mantiene comunque la facoltà di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli (MAP), ove ne ricorrano i presupposti PUNTI DI DEBOLEZZA non sembrano possibili rettifiche parziali. Lo stesso Provvedimento prevede espressamente che la procedura si concluda con l’emissione di un atto motivato di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione a fronte della rettifica estera (art. 4, comma 2) e di un provvedimento del direttore dell’Agenzia che dispone la variazione corrispondente a tale rettifica (art. 4, comma 3) non è stata disciplinata la possibilità di ottenere una variazione in diminuzione a fronte dei cosiddetti self - adjustments, ovvero gli aggiustamenti effettuati dal contribuente all’estero (ad esempio, dichiarazioni integrative) per gli anni aperti ai fini fiscali non ancora oggetto di contestazione per adeguarsi ai principi emergenti dalla rettifica operata dallo Stato estero 22

23 ABOUT TAXAND Taxand is the world’s largest independent tax organisation with more than 400 tax partners and over 2,000 tax advisors in over 40 countries. Taxand focuses on delivering high quality, integrated tax advice, free from conflict creating audit work. Taxand advisors work together to deliver global tax services for clients. Taxand is a global organisation of tax advisory firms. Each firm in each country is a separate and independent legal entity responsible for delivering client services. © Copyright Taxand Economic Interest Grouping 2017 Registered office: 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg – RCS Luxembourg C68


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