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LA RESPONSABILITA’ MEDICA

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Presentazione sul tema: "LA RESPONSABILITA’ MEDICA"— Transcript della presentazione:

1 LA RESPONSABILITA’ MEDICA

2 CHI è il responsabile ( soggetti da convenire in giudizio)
La responsabilità medica come «frontiera avanzata» della responsabilità civile CHI è il responsabile ( soggetti da convenire in giudizio) di COSA è responsabile ( natura e contenuto dell’obbligazione) QUANTO è chiamato a risarcire ( tipi di danno)

3 Il contenuto dell’obbligazione

4 art. 1176 Codice civile diligenza nell’adempimento
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia . Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [2104, , 2174, , 2232, 2236] . La diligenza è la modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento.

5 art. 2236 Codice civile responsabilità del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. il progresso della scienza e della tecnica ha notevolmente ridotto l'area della particolare esenzione indicata dall'art nel campo delle prestazioni medico-specialistiche

6 art. 1218 Codice civile responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

7 art. 1228 Codice civile responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi , risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro .

8 art. 2043 Codice civile risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifiche, nella l. 8 novembre 2012, n. 189 L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo

9 I soggetti Questo primo aspetto attiene l’individuazione del rapporto che si insatura fra: MEDICO non dipendente MEDICO dipendente da struttura pubblica o privata STRUTTURA SANITARIA pubblica o privata PAZIENTE MEDICO e ciò anche in relazione alle prestazioni richieste.

10 evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità del medico dipendente
Fino alla fine degli anni ’ extracontrattuale per scivolare poi progressivamente nella direzione della contrattualità, anche nel caso di ricovero del paziente in un Ospedale Pubblico, Pronto Soccorso, o di prestazione ambulatoriale in regime di SSN Cass. civ., sez. III, n. 589/ teoria della responsabilità contrattuale da contatto sociale un’obbligazione senza prestazione ai confini fra contratto e torto», che si ricollega alle fonti delle obbligazioni dell’art c.c., secondo cui le obbligazioni sorgono da contratto, da illecito «e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico» e dunque  anche  dal principio costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

11 Sezioni Unite n. 577 del 23 gennaio 2008
sentenze "gemelle" del novembre del 2008 che hanno ravvisato nella fattispecie un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo (il paziente, ma succesisvamente anche i suoi congiunti con allargamento dei legittimati attivi all’azione di danno).

12 onere probatorio per responsabilità contrattuale Cass. civ. , Sez. Un
onere probatorio per responsabilità contrattuale Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n paziente : deve provare, obbligato deve provare il contratto inadempimento del professionista l'esatto adempimento o la particolare difficoltà della prestazione o gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n /2014)) o la prestazione non è la causa del danno. Principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato (Cass. n /2014 La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non è criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore . Sezioni Unite n. 577 del 23 gennaio vicinanza della prova ( prova negativa del nesso causale)

13 Corte di Cassazione, sez. III n. 18392/2017
«In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza». Coste di Cassazione n / 2017 «non ha dunque ragion d’essere l’inversione dell’onere previsto dal’art c.c. e non può che valere-quindi-il principio generale sancito dall’art c.c. che onera l’attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa».

14 Art. 7 Legge Gelli Responsabilita' civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina. 3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui al presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

15 E’ davvero scomparsa la responsabilità contrattuale del medico?
l’art. 7 afferma l’applicazione dell’art c.c., salvo che il medico abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La firma del modulo del consenso informato può qualificare come contrattuale il rapporto medico-paziente sia pur nei limiti dell’obbligazione assunta nella predetta sottoscrizione ?

16 Il danno risarcibile

17 Corte di Cassazione ord. 27. 3. 2018 n
Corte di Cassazione ord n si tratta di una pronuncia «quadro» che detta principi genarli definendo il lessico giuridico del danno Danno dinamico relazionale che si identifica con il danno biologico può essere aumentato solo in presenza di fattori di personalizzazione che devono essere provati in quanto circostanze costitutive della pretesa Danno non patrimoniale Danno «morale» estraneo alla determinazione medico-legale e oggetto di autonoma valutazione e liquidazione

18 La perdita di chance possibilità perduta di un risultato sperato quale situazione soggettiva rilevante Si tratta di un danno non patrimoniale il cui modello teorico fa tuttavia riferimento al danno patrimoniale essendone dibattuta solo la forma come danno emergente o lucro cessante. Diritto all’integrità del patrimonio La speranza di un guadagno è una entità risarcibile La perdita di speranza è risarcibile come lesione del patrimonio La chance perduta deve essere concreta ( almeno 50%) Questa teoria mal si concilia con la perdita della possibilità di conseguire un risultato sul piano non patrimoniale per diversità dei presupposti.

19 La perdita di chance Nel caso di danno non patrimoniale il risarcimento non potrà quindi essere proporzionato al risultato perduto ma alla possibilità perduta di realizzarlo. Si deve tenere quindi distinto l’elemento causale con il danno patito pur permanendo la necessità della prova del nesso causale fra la condotta e l’evento da condurre secondo il criterio del « più probabile che non». Nel caso quindi di perdita anticipata della vita non si può parlare di chance perduta.

20 Corte di Cassazione sent. 9. 3. 2018 n
Corte di Cassazione sent n si tratta di una pronuncia che definisce la fattispecie risarcitoria della «perdita di chance» Qualora l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal ( mancato) risultato stesso ( nel caso la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l’equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di «possibilità» possa indurre a conclusioni diverse. In particolare, la condotta medica colpevole ha cagionato non la morte del paziente ( che si sarebbe comunque verificata) bensì’ una significativa riduzione della durata della sua vita e una peggiore qualità della vita stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell’evento di danno costituito dalla minor durata della vita e della sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance.

21 La perdita di chance La condotta Nessun risarcimento Non ha incidenza
Danno biologico al paziente e danno da lesione del rapporto parentale ai familiari Perdita di chance e risarcimento equitativo Non ha incidenza Provoca ha un esito incerto la morte riduzione della vita riduzione di qualità di vita La condotta

22 Casistica Cassazione civile, sez. III, 29/01/2018, n. 2060
L'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicchè rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la concorrente responsabilità del secondo aiuto di una equipe chirurgica il quale, pur avendo correttamente eseguito i compiti di sua stretta competenza, aveva omesso di rilevare che il paziente versava in condizioni fisiche alterate, individuabili attraverso gli esami ematici presenti nella cartella, tali da sconsigliare altamente l'intervento operatorio, peraltro non necessario né urgente).

23 Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018, n. 2675
In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli. (Nella specie, era stato eseguito in maniera erronea un intervento di raschiamento uterino in seguito ad una non corretta diagnosi di aborto interno, accertata dopo la ventunesima settimana e, quindi, oltre il termine previsto dalla legge n. 194/78 con la conseguenza che la gravidanza era proseguita e si era conclusa con la nascita indesiderata di una bambina)


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