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LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, n. 40 STORIA DI UNA LEGGE SBAGLIATA ,

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Presentazione sul tema: "LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, n. 40 STORIA DI UNA LEGGE SBAGLIATA ,"— Transcript della presentazione:

1 LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, n. 40 STORIA DI UNA LEGGE SBAGLIATA ,
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) STORIA DI UNA LEGGE SBAGLIATA

2 Legge 19 feb. 2004, n. 40 È divisa in sette capi:
I/ Principi generali (artt. 1-3) II/ Accesso alle tecniche (artt. 4-7) III/ Disposiz. tutela nascituro (artt. 8-9) IV/ Regolamentaz. strutture organizzate (artt ) V/ Divieti e sanzioni (art. 12) VI/ Misure di tutela dell’embrione (artt ) VII/ Disp. finali e transitorie (artt )

3 Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 1 Finalità
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito  INCOST. SENT. 96/15 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità  INCOST. SENT. 96/15

4 CODICE CIVILE Art. 1, 1° e 2° co., c.c.: «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. // I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita». Art. 462, 1° comma, cod. civ.: «Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione». [Art. 339 cod. civ. (abrog. nel 1975): «Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del P.M., può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui] .

5 Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 4 Accesso alle tecniche
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico - ESCLUSIONE FINE EUGENETICO - IMPOSSIBILITA’ DI ACCESSO NEL CASO DI FERTILITA’ MA IN COSTANZA DI MALATTIE EREDITARIE  INCOST. SENT. 96/15

6 Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 4 Accesso alle tecniche 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo  INCOST. SENT. 162/14

7 Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 5 Requisiti soggettivi
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

8 Trib. Palermo, 8 gennaio 1999 (1)
Deve essere accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da una donna che intenda procedere alla procreazione medicalmente assistita dopo il decesso del marito e il diniego del centro per la riproduzione; pertanto deve essere ordinato al centro medesimo di procedere all'impianto degli embrioni.

9 TRIB. PALERMO, 8 gennaio 1999 (2)
La finalità, perseguita dall'art. 30 cost., di tutelare e promuovere il diritto al benessere psicofisico dei figli attraverso il loro inserimento e la loro permanenza in un nucleo domestico che offre due distinti modelli parentali di sesso diverso, trova limite nel diritto alla vita del nascituro e nel diritto della madre alla propria integrità fisica e psichica, diritti anch'essi costituzionalmente protetti (artt. 2 e 32) e di più incisiva, diretta, concreta valenza ontologica ed effettuale: ove così non fosse, si provocherebbe un duplice danno gravissimo, certo ed irreversibile a carico del nascituro e della madre, qualora si sopprimessero, in caso di sopravvenuto decesso del marito, gli embrioni crioconservati e già sorti, essendo entrambi i coniugi in vita, dalla fusione dei loro gameti, danno infinitamente maggiore, per gravità, certezza ed irreversibilità, del danno che subirebbe il nascituro inserendosi e permanendo in un contesto familiare privo di uno dei genitori.

10 Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 6 Consenso informato
… prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa

11 Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 7 Linee guida
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

12 Stato giuridico del nato
Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 8 Stato giuridico del nato 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

13 Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 9 Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre 1. Qualora si ricorra a tecniche di p.m.a. di tipo eterologo … il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile [oggi v. artt. 243 bis e 244 c.c.], né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice [impugnaz. Riconoscimento figli naturali] . 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di p.m.a. non può dichiarare la volontà di non essere nominata, … 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo … il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

14 Codice civile Art. 243-bis. Disconoscimento di paternità
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. // Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. // La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità, Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. // Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. // Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. // Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. // L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. // L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore

15 Divieti generali e sanzioni
Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 12 (commi 1 e 2) Divieti generali e sanzioni 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro.  INCOST. SENT. 162/14 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro.

16 Divieti generali e sanzioni
Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 12 (commi 6-9) Divieti generali e sanzioni 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da a un milione di euro. 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione . 8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

17 Sperimentazione sugli embrioni umani
Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 13 (commi 1-3) Sperimentazione sugli embrioni umani 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo ;  incost. sent. 229/15 c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

18 Linee guida e diagnosi pre-impianto (1)
La L. 40/2004, ponendo rimedio alle malattie che in qualsiasi modo producono la sterilità di una coppia, consente a quest'ultima di avere figli ma di averli alle medesime condizioni in cui potrebbe naturalmente averli se fosse fertile. E non essendo consentito ad una coppia di persone fertili di ricorrere a pratiche eugenetiche, per selezionare i figli sani da quelli malati, non si può ritenere nemmeno consentito ad una coppia di persone sterili che siano anche affette da talassemia il fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per selezionare gli embrioni da trasferire nell'utero (Trib. Catania, 3 mag. 2004)

19 Diagnosi preimpianto (2) Trib. Catania 3 maggio 2004
Il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 14, L. 19 febbraio 2004, n. 40 alla L. 22 maggio 1978, n non già illogico e contraddittorio, ma coerente e sommamente opportuno - dà la certezza del fatto che il ricorso alle pratiche abortive sarà possibile anche nei casi di gravidanza ottenuta mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma ovviamente, solo in presenza delle gravi circostanze di cui all'art. 4 della L. 22 maggio 1978, n. 194 medesima (L'aborto terapeutico è possibile solo quando "la prosecuzione della gravidanza comporterebbe un serio pericolo per la (...) salute fisica o psichica" della madre). Ne consegue che tale incontrovertibile diritto sorge solo dopo l'instaurazione della gravidanza e non a livello di embrioni non ancora impiantati, e con riferimento non già alle condizioni di salute del nascituro ma a quelle della madre.

20 Diagnosi preimpianto (3) - Trib. Catania 3 maggio 2004
. Nel sistema della legge 40 del 2004 non esiste la possibilità di fare ricorso alle tecniche di procreazione artificiale a soli fini di diagnosi preimpianto da parte delle coppie non sterili, né esiste un diritto delle coppie sterili a tale tipo di diagnosi, per selezionare gli embrioni malati da quelli sani. Invero, la legge non tutela l'aspettativa degli aspiranti genitori ad avere il figlio che desiderano, ma la realtà dell'embrione impiantato, vietando espressamente la soppressione degli embrioni e ponendo l'obbligo di trasferire immediatamente o, comunque non appena possibile, gli embrioni nell'utero della donna. Pertanto, è legittimo il rifiuto del medico della struttura a cui la coppia si è rivolta di prestare il proprio consenso a tale selezione. La scelta che il legislatore ha fatto con la recente legge sulla procreazione assistita ( L. 19 febbraio 2004, n.40) è quella di porre rimedio alle malattie - note o ignote - che in qualsiasi modo producono la sterilità di una coppia, consentendo a quest'ultima di avere figli, ma di averli in condizioni analoghe a come, per natura, le hanno le coppie fertili. Senza la possibilità, cioé, di selezionare i nascituri in sani e malati, eliminando questi ultimi Poiché l'art. 14, comma 1, L. n. 40 del 2004 vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni, tutti gli embrioni prodotti debbono essere trasferiti nell'utero della donna, senza che sia possibile distinguere tra embrioni sani ed embrioni portatori di malattia genetica

21 Diagnosi preimpianto (4) Trib. Cagliari 24 sett. 2007
È lecita la diagnosi preimpianto quando la stessa risponda alle seguenti caratteristiche: sia stata richiesta dai soggetti indicati nell'art. 14, comma 5, legge n. 40/2004; abbia ad oggetto gli embrioni destinati all'impianto nel grembo materno; sia strumentale all'accertamento di eventuali malattie dell'embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare.

22 Diagnosi preimpianto (5) - CEDU 28 AGOSTO 2012 Costa e Pavan v. Italia
Viola l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo il divieto di ricorso alle tecniche di procreazione assistita e alla diagnosi preimpianto dell'embrione, contenuto nell'art. 13 legge n. 40 del 2004, in danno di copie fertili portatrici di malattie genetiche, non apparendo tale divieto necessario ai fini della tutela dei beni giuridici elencati nell'art. 8 della Cedu. L'incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto, con riferimento alla disciplina dell'aborto terapeutico, costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiché rappresenta un'ingerenza sproporzionata del legislatore nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.

23 Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni
Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 14 (commi 1-5) Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla L. 22 maggio 1978, n 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre  INCOST. SENT. 151/09 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile  INCOST. SENT. 151/09 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla L. 22 maggio 1978, n 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

24 Corte cost. 8 maggio 2009, n. 151 (1) È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". La norma, stabilendo che le tecniche di produzione degli embrioni non debbono crearne un numero superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre, comporta la necessità di moltiplicare i cicli di fecondazione, poiché non sempre i tre embrioni sono in grado di dar luogo a una gravidanza. Ciò determina sia l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie collegate alla iperstimolazione ovarica, sia, nei casi in cui siano maggiori le possibilità di attecchimento, un pregiudizio diverso per la salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime: questo perché la norma non riconosce al medico la possibilità di valutare il singolo caso, individuando, di volta in volta, il limite numerico di embrioni idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita. La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna, si pone, così, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della ragionevolezza che dell'eguaglianza, poiché il legislatore riserva lo stesso trattamento a situazioni dissimili, e con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso.

25 Corte cost. 8 maggio 2009, n. 151 (2) È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. - l'art. 14, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

26 Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni
Legge 19 feb. 2004, n. 40 Art. 14 (commi 6-9) Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da a euro. 7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro.

27 CEDU, 1° APRILE 2010 (riformata dalla GRANDE CHAMBRE)
La norma austriaca in materia di procreazione medicalmente assistita (Fortpflanzungsmedizingesetz del 1992, § 3.2), nella parte in cui vieta l'utilizzo di gameti maschili esterni alla coppia per l'espletamento di una procedura di fecondazione eterologa in vitro, mentre lo consente per il caso di fecondazione eterologa in vivo, contrasta con la Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali del 1950, ed in particolare con i principi della tutela della vita privata da interferenze della pubblica autorità (art. 8) e con il divieto di discriminazioni irragionevoli (art. 14). Pertanto, tale norma è illegittima e lo Stato austriaco va condannato a risarcire il danno non patrimoniale cagionato ai ricorrenti.

28 Eccezioni d’incostituzionalità (2013) Trib. Firenze, Milano e Catania
«È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, dell'art. 9, commi primo e terzo, limitatamente alle parole "in violazione del divieto dell'art. 4, comma terzo" e dell'art. 12, comma primo, della L. n. 40 del 2004, per contrato con gli artt. 2, 3, 29, 31, 32, commi primo e secondo, e 117 della Costituzione, nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla» ACCOLTA DA CORTE COST. 162/2014

29 Corte cost. 162/14 L'art. 4, comma 3, della L. n. 40 del 2004, ove si stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo anche quando necessarie per superare specifici problemi di sterilità e infertilità della coppia, nonché gli artt. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", e 12, comma 1, di detta legge, che configura appunto l'illecito amministrativo di fecondazione eterologa, sono incostituzionali per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31, 32 Cost. (libertà di autodeterminazione in ambito familiare e libertà procreativa, che comprende il diritto di ricorrere a tecniche artificiali; diritto alla salute). La limitazione di quei diritti, cui si accompagna una disparità di trattamento rispetto a coppie affette da patologie trattabili con procreazione assistita omologa, appare irragionevole perché non necessaria alla salvaguardia degli interessi del nato, dei richiedenti e del donatore di gameti, che possono essere adeguatamente garantiti da una disciplina positiva peraltro in larga misura già predisposta dall'ordinamento.

30 Corte cost. 96/15 Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche. L'irragionevolezza dell'indiscriminato divieto di accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte delle coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni, è resa evidente dalla circostanza che l'ordinamento italiano consente, comunque, a tali coppie di perseguire l'obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria, attraverso l'innegabilmente più traumatica modalità dell'interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali. Tale sistema normativo non permette, pur essendo scientificamente possibile, di far acquisire "prima" alla donna un'informazione che le potrebbe evitare di assumere "dopo" una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute, senza che quest'ultima possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in un'esigenza di tutela del nascituro, in ogni caso esposto all'aborto. La normativa denunciata costituisce, pertanto, il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone della razionalità dell'ordinamento, ed è lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l'altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria. Spetta al legislatore introdurre apposite disposizioni al fine dell'auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica) delle patologie che possono giustificare l'accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) e di un'opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle. (Sono assorbite le censure relative agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost.)

31 Corte cost. 229/15 E' incostituzionale l'art. 13, commi 3, lett. b), e 4, L. 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, 1° comma, lett. b), L. 22 maggio 1978, n. 194, e accertate da apposite strutture pubbliche.


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