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PubblicatoMaurizio Gambino Modificato 5 anni fa
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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA A cura della prof.ssa Patrizia Pucarelli
D.Lgs. 81/2008
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FINALITA’ Conoscere l’evoluzione normativa della sicurezza
Conoscere il D.Lgs. 81/08 (Definizioni e obblighi delle principali figure)
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UN PO’ DI STORIA … Anni ‘50: la legislazione è orientata verso una prevenzione tecnologica (DPR 547/55). D.Lgs. 626/94: la legislazione è attenta verso una prevenzione che tiene conto dei comportamenti da adottare. D. Lgs. 81/08: la legislazione è orientata verso una prevenzione più legata all’organizzazione.
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I DESTINATARI DEI DECRETI DEGLI ANNI ‘50
Il datore di lavoro I dirigenti I lavoratori Ciascuno per le proprie competenze deve rispettare specifici obblighi Il preposto
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+ I DESTINATARI del D. Lgs. 626/94 Datore di Lavoro Dirigenti Preposto
Lavoratori + Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Medico competente Addetti alle emergenze Committente appaltante progettisti installatori appaltatori
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I RINFORZI del D. Lgs. 81/08 new Datore di Lavoro Dirigenti Preposto
Lavoratori new Lavoratore autonomo ditta individuale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Addetti alle emergenze Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Medico competente Committente appaltante progettisti appaltatori installatori
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IL TESTO UNICO SONO ABROGATI
La razionalizzazione in un solo documento riguarda i disposti legislativi relativi alla sicurezza e all’igiene del lavoro emessi negli ultimi 50 anni. Dall’entrata in vigore del Testo Unico ( ) i seguenti provvedimenti: DPR 547/55 – Norme generali per la sicurezza sul lavoro DPR 303/56 – Norme generali per l’igiene del lavoro (eccetto art. 64) DPR 164/56 – Norme di sicurezza nelle costruzioni DLGS 277/91 – Attuazione della direttiva CEE sull’esposizione a piombo, amianto e rumore DLGS 626/94 – Attuazione della direttiva CEE sulle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro DLGS 493/96 – Attuazione della direttiva CEE sulla segnaletica di sicurezza DLGS 494/96 – Attuazione della direttiva CEE sulle misure di sicurezza nei cantieri DLGS 187/05 – Attuazione della direttiva CEE sui rischi derivanti da vibrazioni Legge248/06 – Interventi in materia di contrasto all’evasione fiscale Legge123/07 – Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Legge Delega) SONO ABROGATI 6 di 30
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
QUANDO ENTRA IN VIGORE IL D. Lgs. 81/08 (TESTO UNICO) SPECIFICA SU VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICA SU RADIAZIONI OTTICHE SPECIFICA SU RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE TESTO UNICO
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GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE NEL TESTO UNICO (D.Lgs. 81/08)
DIRIGENTI E PREPOSTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DATORE DI LAVORO PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO RAPP. LAV. SICUREZZA APPALTATORI LAVORATORI PROGETTISTI, INSTALLATORI, FORNITORI MEDICO COMPETENTE
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GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE NEL TESTO UNICO (D.Lgs. 81/08)
DEFINIZIONI DATORE DI LAVORO: il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. LAVORATORE: persona che svolge, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, una attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o professione. La nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari).
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GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE NEL TESTO UNICO (D.Lgs. 81/08)
MEDICO COMPETENTE: viene espressamente indicato il compito di collaborazione “con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi”. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Viene rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto designato dal datore di lavoro (“a cui risponde”).
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IL PREPOSTO (art. 2 c. 1 lettera e) D.Lgs. 81/08)
PREPOSTI: Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra. Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni" (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n ).
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Riassumendo: Il preposto è la persona che ha le seguenti caratteristiche: competenza professionale; poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico; sovrintende all’attività lavorativa; garantisce l’attuazione delle direttive ricevute; controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori; esercita un funzionale potere di iniziativa.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (art. 17 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti; g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 1/2
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18 D.Lgs. 81/08)
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 2/2
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D.Lgs. 81/08)
La disposizione individua gli obblighi del preposto distintamente da quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli indirizzi giurisprudenziali. Si tratta di obblighi connessi all’incarico operativo e che consistono esclusivamente nell’attività di sovrintendenza e controllo Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto una formazione specifica. (v. successivo art. 37)
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D.Lgs. 81/08)
Secondo le attribuzioni e competenze, il preposto deve: 1) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali …. dell’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali … e in caso di persistenza di inosservanza di informare i diretti superiori; 2) verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate informazioni accedano a zone con rischio specifico; 3) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni di abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave; 4) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio e dare disposizioni in materia di protezione;
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D.Lgs. 81/08)
5) astenersi da richiedere al lavoratore di riprendere l’attività quando persiste una situazione di pericolo; 6) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei DPI e delle attrezzature, sia ogni altra situazione di pericolo che venga a conoscenza; 7) frequentare appositi corsi di formazione.
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D.Lgs. 81/08)
DELICATEZZA DELLA FIGURA DEL PREPOSTO E’ il responsabile dell’attuazione delle direttive aziendali in materia di sicurezza Elemento essenziale della catena gerarchica del potere Profondo conoscitore delle attività lavorative e degli ambienti di lavoro Necessità di elevate capacità di Comunicazione Capacità organizzative e gestionali
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CONCETTO DEL “SOVRINTENDERE” IN GIURISPRUDENZA
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO “Tale verbo - indica essenzialmente - un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti dell'azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva".
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RESPONSABILITA’ DEL PREPOSTO
Corte di Cassazione Penale - (sez. IV, 19 /11/2001) Grava altresì l’obbligo di fornire adeguate informazioni circa le procedure esecutive da adottare; non grava invece sul preposto l’obbligo relativo alla fornitura dei mezzi di protezione, trattandosi di adempimento fondamentale devoluto dalla legge al datore di lavoro ed al dirigente. E’ indubbio, inoltre, che il responsabile di turno e l’assistente di giornata sono figure riconducibili a quella del preposto, da qualificare come lavoratore più esperto cui è devoluto il compito di sorvegliare l’attività dei lavoratori che egli è chiamato a coordinare.
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SORVEGLIANZA CONTINUA ED ININTERROTTA DA PARTE DEL PREPOSTO?
SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. IV DEL “compito del preposto non è quello di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore ed il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediari di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”.
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SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO (art. 56 D.Lgs. 81/08)
Sono previste per: 1) Mancata vigilanza, imposizione ai lavoratori di svolgere attività in aree pericolose, obbligo di segnalazione al Datore di Lavoro dei problemi riscontrati in materia di sicurezza. 2) Verifica delle competenze dei lavoratori per lo svolgimento di attività pericolose, informazione dei lavoratori delle misure di controllo delle situazioni di rischio. 3) Mancata partecipazione ai corsi di formazione previsti dal Datore di Lavoro.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D.Lgs. N. 81/08)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 1/2
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D.Lgs. N. 81/08)
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 2/2
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ASPETTI OPERATIVI NELL’ANALISI DEI RISCHI
Identificazione e valutazione dei rischi legati al processo produttivo Contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi
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INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
In Azienda sono state analizzate tutte le lavorazioni legate alla natura dell’attività che, sulla base: dell’analisi dei dati infortunistici rilevati nell’ultimo decennio, di eventuali riconoscimenti di malattie professionali, dell’esperienza professionale acquisita in materia, potrebbero, comunque, rappresentare fonte di rischio per la sicurezza e salute sul lavoro. Dopo aver individuato i rischi sono state definite ed adottate tutte le possibili misure tecniche per la loro eliminazione seguendo questi principi: eliminazione dei rischi; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso. Per gli eventuali rischi residui ineliminabili, si è proceduto alla loro riduzione al minimo tramite l'individuazione ed attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione.
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ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PRONTO SOCCORSO I RUOLI DELL’ ORGANIZZAZIONE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA MISURE DI CONTROLLO D.V.R. ATTIVITA’ A RISCHIO VALUTAZIONE ATTIVITA’ GESTIONE DELL’EMERGENZA VALUTAZIONE EDIFICI ATTREZZATURE DPI SOSTANZE DATI INFORTUNI LUOGHI DI LAVORO
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CONTENUTO DEL DVR Attività Attrezzature FORMAZIONE INFORMAZIONE
PROCEDURE DI SICUREZZA SCHEDE DATI SICUREZZA Attività Attrezzature FORMAZIONE CLASSIFICAZIONE RISCHIO INCENDIO INFORMAZIONE Sostanze e preparati chimici PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA Ambienti di lavoro RUOLI DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE VI DEBBONO PROVVEDERE Rischio da stress lavoro correlato
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QUALI MISURE DI PREVENZIONE
Le misure preventive, unitamente alle procedure di sicurezza sono distribuite ed illustrate a tutto il personale interessato tramite interventi formativi in fase preassunzionale, per trasferimento o cambio mansione ovvero ogni qualvolta si introduca una variazione di carattere tecnico o organizzativo dell'attività lavorativa. Questi interventi sono integrati da momenti di formazione permanente sul lavoro a cura del preposto; rafforzati, anche attraverso corsi di teledidattica, da mirati interventi di formazione specifica, volti a favorire l'acquisizione di corretti comportamenti da parte dei lavoratori. Le procedure di sicurezza descrivono i comportamenti che i lavoratori devono adottare per controllare eventuali rischi risultati ineliminabili. Vengono attivate idonee procedure di verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste ai fini del controllo del rischio medesimo.
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