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Decreto Ministeriale 12 luglio 2011

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Presentazione sul tema: "Decreto Ministeriale 12 luglio 2011"— Transcript della presentazione:

1 Decreto Ministeriale 12 luglio 2011
Legge 8 ottobre 2010, n.170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico & Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

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3 Le finalità della Legge 170 sono (art.2):
a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico ; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari.

4 Legge 170/2010 tutela il DIRITTO allo studio agli alunni con DSA affidando alla scuola i compiti:
di garantire un percorso formativo “inclusivo” ; di identificare precocemente le difficoltà degli alunni; di intervenire in modo personalizzato e individualizzato nel percorso di apprendimento al fine di potenziare le abilità e il recupero delle difficoltà.

5 La normativa sui DSA ribadisce al DOCENTE il compito e il dovere di realizzare strategie didattiche educative, tenendo conto delle peculiarità delle persona, già espresso dalle leggi 59/1999 (autonomia) e 53/2003 (BES)

6 Cosa significa “Disturbi Specifici di Apprendimento”?
Disturbi di alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. L’alunno può sviluppare autonomamente stili di apprendimento specifici Strategie didattiche mirate attenuano e compensano il disturbo Si mostrano come un’atipia dello sviluppo e “ possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana” …. in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. I Sono di origine neurobiologica Hanno matrice evolutiva L’alunno può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

7 Con la legge 170/2010 abbiamo una definizione legale di DSA che vengono diagnosticati sulla base di quadro complesso di: valutazioni cliniche risultati ai test standardizzati osservazioni dirette di scuola famiglia clinico .

8 Quali sono i Disturbi Specifici di apprendimento. (Art
Quali sono i Disturbi Specifici di apprendimento? (Art.1 Legge 170/2010 comma 1) Dislessia Disgrafia Disortografia Discalculia.

9 La legge 170/2010 intende per(Art.1 c.1-5):
dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

10 I Disturbi Specifici di Apprendimento possono presentarsi:
separatamente insieme “La comorbilità” può essere presente tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (linguaggio, coordinazione motoria, dell’attenzione) con influenza negativa sullo sviluppo delle abilità complessive. (Linee guida L.170 D.M. 12/07/2011)

11 CHI FA CHE COSA (Linee Guida Legge 170)
Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA SCUOLA FAMIGLIA SERVIZI Interventi di identificazione precoce casi sospetti Attività di recupero didattico mirato Persistenti difficoltà? Si, comunicazione della scuola alla famiglia Richiesta di valutazione Iter diagnostico Diagnosi Provvedimenti dispensativi e compensativi e Comunicazione della famiglia alla scuola Documento certificazione Valutazione personalizzata (PDP) Diagnostica

12 Cosa deve fare la scuola primaria prima della diagnosi
Cosa deve fare la scuola primaria prima della diagnosi? (Legge 170/2010,Art.3 comma 2) A) Osservazione in classe (Linee Guida D.M. 2012) Cosa ? Le prestazioni atipiche degli alunni Perché? Riconoscere eventuali DSA nei suoi alunni per predisporre specifiche attività di recupero e potenziamento

13 apposita comunicazione alla
B) Gli interventi di recupero e di individualizzazione dell’insegnamento sono obbligatori PRIMA di inviare un alunno ai test Gli interventi devono essere specifici e competenti Se detti interventi hanno registrato pochi miglioramenti o nessun miglioramento rispetto allo sforzo prestato……. famiglia”. apposita comunicazione alla “… la scuola trasmette

14 Come per la Legge n.104/92 la scuola non ha e non può avere altro riferimento che la famiglia.
!!! è unica titolare del diritto di “far valutare ”un bambino/ragazzo da uno specialista; consegna la diagnosi alla scuola; condivide il Piano Didattico Personalizzato e lo formalizza con la firma; sostiene e motiva il bambino nel lavoro scolastico e domestico.

15 la diagnosi di DSA deve…..
Le ASL o le strutture accreditate dalla Regione, dopo l’iter diagnostico svolto da una équipe multidisciplinare (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti) debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA deve….. essere redatta su carta intestata del Servizio Sanitario Nazionale o dallo specialista che la rilascia; indicare data e scadenza, altrimenti permane valida per tutto il percorso scolastico dell’alunno; indicare il disturbo specifico di apprendimento, il tipo (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, misto) e/o i relativi codici ICD 10; indicazione di strumenti compensativi e misure dispensative previste dalle norme vigenti; eventuale esplicita richiesta di dispensa dalla lingua straniera in forma scritta con motivazione.

16 La Classificazione internazionale IC-D10
F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche Disordini in cui le normali modalità di acquisizione delle competenze sono disturbate fin dai primi stadi di sviluppo. Ciò non in diretta conseguenza di una mancata opportunità di apprendimento, non come risultato di un ritardo mentale e non in conseguenza di alcuna forma di trauma cerebrale o di deficit. F81.0 – Disturbo specifico della lettura F81.1 – Disturbo specifico della compitazione F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche F81.9 – Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato

17 Piano Didattico Personalizzato - DSA
deve essere esplicitato e formalizzato dalla scuola perché è uno strumento utile per : La continuità didattica Condividere con la famiglia tra gli ordini di scuola le azioni intraprese QUANDO? Entro il primo trimestre dell’anno scolastico

18 Il team docente e il Consiglio di Classe
deve leggere attentamente la diagnosi perché è il documento che contiene le indicazioni per la stesura di un efficace PDP e l’elenco delle misure dispensative e compensative da adottare con il bambino/ragazzo nel suo percorso di apprendimento.

19 STRUMENTI COMPENSATIVI
LA VERIFICA OBIETTIVI STRUTTURATA IN N° DI ESERCIZI TEMPI DI ATTUAZIONE ADATTABILI ATTRAVERSO: AL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALLIEVI MODI: ES: LETTURA DEL TESTO DA PARTE DEL DOCENTE TEMPI: TRENTA MINUTI IN PIÙ STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE ANCHE PER BREVI PERIODI DI TEMPO

20 LA VALUTAZIONE CONSIDERA: NON
IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO EFFETTIVAMENTE SVOLTO L’IMPEGNO LE CONOSCENZE APPRESE LE STRATEGIE USATE IL GRADO DI AUTONOMIA CONSEGUITO NON SOTTOLINEA GLI ERRORI MA EVIDENZIA GLI ESERCIZI CORRETTI NON VALUTA LA FORMA MA IL CONTENUTO DELL’ELABORATO

21 DSA e Lingua Straniera (Legge 170 art. 5, comma 2 C)
La scuola deve garantire: “ Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. ”

22 Scuola dell’infanzia e DSA :
Identifica le possibili difficoltà di apprendimento e riconosce segnali di rischio DSA con osservazione sistematica delle abilità fonologiche, grafo-motorie, orientamento spazio- temporale, coordinazione oculo – manuale, lateralizzazione, memorizzazione. Garantisce la partecipazione di tutti i bambini durante le attività linguistiche, di calcolo, grafiche, motorie, di simbolizzazione, che sviluppano i prerequisiti fondamentali per l’apprendimento di letto-scrittura, nel rispetto dei tempi e delle modalità di ciascun bambino e in un clima sereno. Sviluppa l’intelligenza numerica e previene la difficoltà di apprendimento del calcolo con attività che stimolano i bambini ad aspetti quantitativi della realtà (acquisizione della distinzione qualità/quantità degli oggetti).

23 La legge 170 stabilisce che la scuola dell’infanzia deve mettere in atto processi di identificazione delle difficoltà del bambino. La ricerca scientifica sul disturbo del linguaggio lo evidenzia come elemento più primitivo di eventuali future difficoltà di apprendimento e vede nella RIPETIZIONE della parola la prova di lo strumento identificazione di potenziamento delle difficoltà dello sviluppo linguistiche fonetico Cosa si può fare? Il Professor Giacomo Stella, Direttore scientifico di I.RI.DE. (Istituto di Ricerca Dislessia Evolutiva) e presidente dell'Associazione Italiana Dislessia (AID) propone agli insegnanti dell’ infanzia “Il Pappagallo Lallo” come utile strumento per lo sviluppo linguistico dei bambini di 3-5 anni.

24 Scuola secondaria e DSA(Linee Guida legge 170)
Cosa richiede? padronanza delle competenze di lettura, scrittura e calcolo possesso di un efficace metodo di studio acquisizioni di apprendimenti sempre più complessi Cosa fare il Consiglio di classe per evitare atteggiamenti demotivati e rinunciatari di alunni con DSA? Elaborare PDP adeguato Uso di strumenti compensativi e misure dispensative

25 VALUTAZIONE IN SEDE DI ESAME CONCLUSIVI DEI CICLI D’ ISTRUZIONE Le prove non sono differenziate
ADOZIONE DI STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISENSATIVE se previste dal PDP NEL DIPLOMA FINALE NON COMPAIONO LA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME

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