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PubblicatoGiulio Aniello Quaranta Modificato 6 anni fa
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Salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali
Cenni legislativi e organizzazione periferica nelle attività di tutela del patrimonio nazionale 25/12/2018
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Legislazione fondamentale
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” D.P.R. 26 novembre 2007, n° 233 “Regolamento di organizzazione del ministero per i beni e le attività culturali” 25/12/2018
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Definizione di Bene Culturale
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro,che presentano interesse artistico,storico,archeologico o etnoantropologico. Art. 10 D. L.gs. n° 42 del 22/1/2004 25/12/2018
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2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi (…); b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche (…); 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; Art. 10 D. Lgs. n° 42 del 22/1/2004 25/12/2018
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Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici (…); d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (…); f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, (..)la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni (…); g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (…); h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni (…); i) le vestigia (…) della Prima guerra mondiale (…). Art. 11 D. Lgs. n° 42 del 22/1/2004 25/12/2018
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Si conferisce, quindi,il valore Bene Culturale a tutte le cose
mobili e immobili che costituiscono “ testimonianza materiale avente valore di civiltà” 25/12/2018
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Beni di interesse religioso
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana hanno raggiunto un’intesa che punta ad accrescere la collaborazione per la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.Sebbene, ai fini dei referenti istituzionali, per chi opera in emergenza tale intesa non cambi nulla, i principi che esprime possono portare a importanti risultati nell’operare su tali beni, soprattutto nella logica che un intervento di protezione civile funziona se funziona il coordinamento tra le tante forze che vi concorrono. 25/12/2018
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2.Sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni: a) a livello centrale ,il Ministro e , secondo le rispettive competenze,i capi dei Dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della C.E.I. e le persone da lui eventualmente delegate; b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai presidenti stessi;persone delegate dai vescovi stessi.(…) art.1 DPR 4 febbraio 2005 n°78 25/12/2018
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2.L’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili (…) costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento.(…)la C.E.I. collabora all’attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura il sostegno all’attività di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati.Per l’attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma , il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi.(…) 4.(…) i beni culturali mobili sono mantenuti,per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione.Qualora il mantenimento in sito dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione,il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza,o in musei pubblici.(…) art.2 DPR 4 febbraio 2005 n°78 25/12/2018
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5. Nel caso di calamità naturali che coinvolgano beni culturali di cui all’art.2, comma 1,il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa la priorità di intervento,legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza,o musei pubblici presenti nel territorio,necessari interventi conservativi.(…) art.6 DPR 4 febbraio 2005 n°78 25/12/2018
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La tutela dal patrimonio culturale
Tutela del patrimonio culturale 1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. Art. 3 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale 1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela (…) le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, (…), che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento (…). Art. 4 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 Custodia coattiva 1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione (…). Art. 43 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 25/12/2018
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Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale 2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. Art. 5 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 25/12/2018
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4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. 7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. Art. 5 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 25/12/2018
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2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Interventi vietati 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi non possono essere smembrati. Art. 20 D. L. 22/1/2004, n. 42 Interventi soggetti ad autorizzazione 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali (…) 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. 5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Art. 21 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 25/12/2018
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Situazioni di urgenza 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione. Art. 27 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 Distacco di beni culturali 1. E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista. 2. E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia. Art. 50 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 25/12/2018
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Sanzioni penali Opere illecite 1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro , 50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10; b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione. Art. 169 D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 25/12/2018
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