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PubblicatoLivio Falcone Modificato 6 anni fa
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Salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali
Cenni legislativi e organizzazione periferica nelle attività di tutela del patrimonio nazionale 25/12/2018
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Organizzazione periferica del Ministero per i Beni Culturali
Sono Organi Periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: a. le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; b. le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; c. le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico; d. le soprintendenze per i beni archeologici; e. le soprintendenze archivistiche; f. gli archivi di Stato; g. le biblioteche statali; h. i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia. art.19 comma 1 DPR 8 giugno 2004 25/12/2018
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le Direzioni regionali per i beni e le attività culturali
Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici(…).Le Direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima. Il direttore regionale ha una funzione di coordinamento delle attività delle soprintendenze di settore. La direzione regionale svolge un ruolo, nella salvaguardia e nella messa in sicurezza del patrimonio culturale dai rischi naturali, di indirizzo e coordinamento nella gestione dell’emergenza. art.20 comma 1 e 4 DPR 8 giugno 2004 n°173 25/12/2018
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Le Soprintendenze di settore
1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell’amministrazione e dipendono dalla competente direzione regionale. 2. Il soprintendente partecipa ai procedimenti di competenza della direzione regionale, e in particolare: c) provvede, nell’ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva; art.20 comma 1 e 4 DPR 8 giugno 2004 n°173 25/12/2018
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Archivi di Stato 1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato. (allegato 2 Decreto Ministeriale 24 settembre 2004 e modifiche DM 1 febbraio 2005) Biblioteche pubbliche statali 1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito (..). 4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresì in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, (…) (allegato 2 Decreto Ministeriale 24 settembre 2004 e modifiche DM 1 febbraio 2005) 25/12/2018
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Regole comportamentali
i volontari devono in ogni occasione, per intervenire nella salvaguardia, nella tutela e nella messa in sicurezza di un bene culturale, avere l’autorizzazione del soprintendente di competenza o di un ispettore suo delegato. Le squadre dei volontari in emergenza dovranno essere guidate dagli ispettori delle soprintendenze che decideranno quali beni mettere in sicurezza, con quali priorità e con quali modalità e quali compiti possono svolgere i volontari. Sono soltanto i sovrintendenti, o loro delegati, a poter autorizzare, per i beni di propria competenza, i volontari ad intervenire. 25/12/2018
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I volontari che in emergenza operano sui beni culturali dovrebbero:
Sebbene l’emergenza possa apparire esteriormente caotica è bene tenere presente che essa è regolata da leggi e da responsabilità ben precise. · Per operare sui beni archeologici è necessaria l’autorizzazione del soprintendente ai beni archeologici, o un ispettore suo delegato. · Per operare sui beni artistici è necessaria l’autorizzazione del soprintendente ai beni storico-artistici, o un ispettore suo delegato. · Per operare sui beni architettonici è necessaria l’autorizzazione del soprintendente ai beni architettonici, o un ispettore suo delegato. · Per operare su un archivio è necessaria l’autorizzazione del soprintendente ai beni archivistici, o un ispettore suo delegato. I volontari che in emergenza operano sui beni culturali dovrebbero: farsi consegnare dal responsabile beni culturali al Centro Operativo Misto o al Centro Operativo Comunale gli incarichi per iscritto e firmati. Durante lo svolgimento delle operazioni i volontari dovrebbero scrivere un verbale di tutte le operazioni svolte controfirmato dagli ispettori della soprintendenze che hanno seguito la squadra per i rispettivi beni di competenza. Nel caso di trasporto di opere in un magazzino è necessario riportare sul verbale l’elenco delle opere trasportate controfirmato dal responsabile del magazzino. 25/12/2018
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Le schede di rilevamento del danno
Sono approvate le allegate schede di rilevamento dei danni ai beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio culturale nazionale Le amministrazioni dello stato, delle regioni e degli enti locali provvederanno a dotare le proprie strutture delle allegate schede che dovranno essere compilate in occasione di eventi calamitosi (D.P.C.M. 3 maggio 2001) sono le uniche autorizzate sul territorio nazionale. I volontari debbono orientare la formazione e l’addestramento sulla compilazione di queste schede. 25/12/2018
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