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PubblicatoGloria Repetto Modificato 6 anni fa
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Il delitto di omicidio e lesioni stradali: aspetti processuali
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Struttura Didattica Territoriale della Corte d’Appello di Bari Il delitto di omicidio e lesioni stradali: aspetti processuali Carmela Bruna Manganelli – Sostituto Procuratore della Repubblica Bari, 12 novembre 2018
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La legge 23 marzo 2016 n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016
Introduzione degli artt. 589 bis – 590 quinquies c.p. introduzione del comma 3 bis nell’art. 359 bis c.p.p. E modifica/integrazione di numerose altre norme del c.p.p. (380, 381, 406, 416, 429, 550 e 552) Modifica dell’art. 189 comma 6 cds (comportamento in caso di incidente con lesioni personali colpose) Modifiche agli artt. 222 e 223 cds e revoca della patente di guida anche in caso di sentenza resa ex art. 444 c.p.p. con pena sospesa Modifiche all’art. 4 d. lgs. 74/00 in tema di competenza del giudice di pace Termini di prescrizione raddoppiati per il delitto ex art. 589 bis (art. 157 cp)
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Trattamento sanzionatorio e profili di ragionevolezza (con particolare riferimento ai limiti edittali): 589 bis a) reclusione da 2 a 7 anni nell’ipotesi base ex art. 589 bis comma 1; b) reclusione da 8 a 12 anni nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 lett c) o di alterazione da sostanze stupefacenti ex art cds, ovvero anche nell’ipotesi del 186 lett. b) qualora si tratti di guidatori professionisti; c) da 5 a 10 per la lett. b) dell’art. 186 cds (comma 4); d) da 5 a 10 per alcune ipotesi di colpa specifica (eccesso di velocità, passaggio con semaforo rosso o circolazione contromano, sorpasso in attraverso pedonale e inversione di marcia in prossimità di un’intersezione: comma 5). Corte Cost. 198/15 e criterio della ragionevolezza (non disparità di trattamento rispetto a situazioni simili, quali decessi per colpa medica e le cd. morti bianche)
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Lesioni stradali gravi o gravissime: art. 590 bis
Sono costruite sulla falsa riga dell’omicidio stradale: Comma 1: pena da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre per quelle gravissime (ex art. 583 cp) Lesioni stradali lievi rientrano invece nell’alveo dell’art. 590 c.p. Per il resto la norma è identica all’art. 589 bis con l’unica differenza che il soggetto agente ha cagionato lesioni e non la morte.
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Art. 589 bis e 590 bis: reati autonomi o circostanze aggravanti?
Sono reati autonomi (Cass. n del 2017 e del 2018) A) dato testuale: la legge 41 del 2016 è intitolata «introduzione del reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali»: chiara dunque l’intenzione del legislatore di diversificarli rispetto alle ipotesi punite dagli artt. 589 e 590 c.p. B) sono previste autonome circostanze attenuanti e aggravanti per ciascuna fattispecie e ciò significa che sono reati autonomi C) l’art. 222 cds espressamente li qualifica come «reati» ai fini della revoca della patente di guida pertanto Per la procedibilità delle lesioni gravi e gravissime ex art. 590 bis non è richiesta la procedibilità a querela
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Sulla mancata indicazione della colpa generica nella previsione del delitto ex art. 589 bis
Nuovo art. 589 bis (e 590 bis) cp: chiunque cagiona per colpa la morte di una persona (o una lesione personale) con violazione delle norme sulla circolazione stradale è punito con la pena della reclusione da 2 a 7 anni. E la colpa generica??? Prima tesi: concorso formale con l’art. 589 c.p., ma troppo penalizzante in concreto Seconda tesi: valorizzare l’inciso «per colpa» contenuto della norma da intendersi quale colpa generica
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La valenza dell’art. 140 cds (cd principio informatore della circolazione)
gli utenti della strada devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, che è una ipotesi di «colpa generica» qualora non risulti ravvisabile nessun profilo di colpa specifica Se il giudice all’esito del processo ritiene che il profilo di colpa generica o specifica sia diverso da quello originariamente contestato, non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza, poiché riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (Cass., n /2018, De Bona)
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Problemi di diritto intertemporale: la sentenza della Sezioni Unite Penali n. 40986 del 19.7.2018
Caso pratico: sinistro verificatosi sotto la vigenza della normativa più favorevole, evento morte verificatosi a distanza di tempo, dopo il 25 marzo 2016 Si applica o meno il principio di irretroattività della legge più sfavorevole ex art. 2 c.p.?
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Il contrasto rimesso alle Sezioni Unite:
Primo orientamento: siccome l’art. 2 fa riferimento al tempo in cui il reato è stato commesso, il problema non si pone poiché, trattandosi di un reato di evento, esso si consuma con il verificarsi della morte della persona offesa e bisogna applicare la legge vigente in tale momento storico, a nulla rilevando che la legge vigente al tempo della condotta fosse diversa e più favorevole al reo; Secondo orientamento: bisogna di distinguere fra commissione e consumazione, poiché ci sono reati in cui i due momenti coincidono e momenti in cui la consumazione, con il realizzarsi dell’evento, può verificarsi anche successivamente
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La risposta delle Sezioni Unite del 19 luglio 2018
ln tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta il principio di irretroattività della norma più sfavorevole riguarda non solo le norme incriminatrici, ma anche tutte quelle che riguardano qualità e quantità della pena la condotta è "il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la calcolabilità delle conseguenze penali, e, con essa, l'autodeterminazione della persona".
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Le aggravanti dell’art. 186 e 187 c.d.s.
Problemi applicativi: 1) l’accertamento dell’intossicazione da alcool e dell’alterazione da sostanze stupefacenti e la nuova disciplina introdotta dalla legge 41 del con il novellato comma 3 bis dell’art bis; 2) i rapporti fra le contravvenzioni previste dal codice della strada e i reati di omicidio e lesioni stradali: concorso di reati o reato complesso? 3) la prova in concreto di tale stato
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Si possono verificare almeno tre ipotesi:
L’accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione da sostanze stupefacenti: i prelievi «spontanei» e quelli «coattivi» Si possono verificare almeno tre ipotesi: 1) prelievo fatto per ragioni sanitarie «pure» 2) il prelievo richiesto dalla PG per esigenze di indagine: il soggetto presta il consenso al prelievo 3) oppure, il soggetto non presta il consenso al prelievo
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Prelievi fatti per ragioni sanitarie
Sono sempre utilizzabili anche a fini penali se fatti per finalità diagnostico terapeutiche e non è necessario il consenso dell’interessato In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. n del 2013).
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Prelievi a fini investigativi: Soggetto consenziente
Se non deve essere ricoverato, la Polizia Giudiziaria può agire o con l’esame spirometrico o con la richiesta ai medici di strutture sanitarie, secondo quanto previsto dagli artt. 186, quinto comma, e 187, secondo comma e seguenti, del codice della strada. In dette ipotesi, è necessario l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi del combinato disposto degli artt c.p.p. e 114 disp. att. C.p.p.
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La violazione dell’obbligo di dare avviso al difensore
È causa di nullità a regime intermedio, ai sensi degli artt e 182 c.p., che non può essere più dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado E che deve ritenersi sanata, ex art. 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli richiesta di giudizio abbreviato (Cass., n del 2018, n del 2018). Invece il risultato del prelievo ematico rimane utilizzabile anche in caso di mancata duplicazione del campione, poiché trattasi di previsione contenuta solo nei Protocolli ministeriali e non recepita dalla norma penale
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Il mancato consenso e il prelievo «coattivo»: il nuovo comma 3 bis inserito nell’art. 359 bis c.p.p.
Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224- bis.
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Un necessario passo indietro…
Il prelievo biologico coattivo è contemplato dagli artt bis (accertamento peritale) e 359 bis (prelievo a fini investigativi) Essi sono stati introdotti con la legge 85 del 2009 (di adesione al trattato di Prum), ma soprattutto per riempire il vuoto normativo venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996 In virtù di tale sentenza deve sempre essere rispettato il principio della riserva di legge ex art. 13 in materia di libertà personale, anche con riferimento agli accertamenti corporei quali i prelievi ematici
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Ambito di applicazione degli artt. 224 bis e 359 bis
Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
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La nozione di «accertamenti medici»
Difetto di specificazione e violazione del principio di tassatività? No, atteso i continui progressi e le evoluzioni della scienza medica poiché, altrimenti, vi sarebbe stato il rischio di un’obsolescenza precoce delle definizioni normative In tale nozione, senza dubbio, rientrano anche i prelievi ematici.
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Concorso fra omicidio (e lesioni) stradale e le fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 186 e 187 codice della strada Prima della nuova normativa: concorso di reati stante la diversa oggettività giuridica delle due fattispecie Opinione preferibile allo stato attuale, in ragione del trattamento sanzionatorio inasprito e del superiore principio del ne bis in idem: reato complesso ex art. 84 cp e assorbimento (Cass., n del 2018). La tesi del reato complesso risulta preferibile anche in virtù della diversità rispetto al previgente art. 589 c.p., che era applicabile a chiunque, ora invece solo al conducente di un veicolo a motore. Ne discende che il concorso di reati sarà possibile solo laddove il soggetto agente non si sia posto alla guida di un veicolo a motore, come ad esempio un velocipede (Cass. n del 2018).
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La concreta incidenza dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti
È necessario sia il nesso eziologico (ovvero l’incidenza causale rispetto alla produzione dell’evento lesivo) sia la causalità della colpa, ovvero la concretizzazione del rischio di evitare la verificazione di uno degli eventi che la norma cautelare mira prevenire Lo stato di alterazione psicofisica deve quindi avere influito sulla determinazione dell’evento e non limitarsi ad essere una mera occasione del sinistro, atteso anche il grave trattamento sanzionatorio che ne discende.
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Per la giurisprudenza di legittimità:
per la configurabilità del reato è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica (nella specie, era stato effettuato un test sul campione di urine prelevato all'imputato, il quale, quando venne fermato, si era presentato ai militari con occhi notevolmente lucidi e con le pupille dilatate e aveva manifestato altresì un certo tremore e nervosismo: Cassazione penale, sez. IV, 26/02/2015, n )
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Computo delle circostanze: il nuovo art. 590 quater
le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste negli artt. 98 e 114 cp, non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle aggravanti. Inasprimento dei minimi edittali Possibili rischi: eccessiva limitazione alla possibilità per il giudice di adeguare la pena al caso concreto e della vanificazione della portata dell’art. 133 cp.
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Concorso formale di reati: omicidio e lesioni plurime
L’ottavo comma dell’art. 589 bis prevede una pena aumentata fino al triplo, con il limite massimo di 18 anni di reclusione, nel caso di omicidio di più persone ovvero di lesioni e omicidio in concorso. Trattasi di ipotesi di concorso formale, ai sensi dall’art. 81, primo comma, c.p. che unifica quoad poenam le ipotesi di concorso di reati. Anche l’ottavo comma dell’art. 590 bis prevede analoga fattispecie, con un limite massimo di pena di sette anni
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L’attenuante della responsabilità non esclusiva nella causazione dell’evento: art. 589 bis, settimo comma, e 590 bis, settimo comma La pena è diminuita fino alla metà qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Ipotesi applicative: Comportamento della vittima (unico caso nella prima versione): si discute sul 62 n. 5 Comportamento di altri guidatori (113 o 41 c.p.) Fattori non umani: condizioni ambientali e metereologiche Dottrina: attenuazione del principio dell’equivalenza della condizioni ex art. 41 c.p.
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L’aggravante della fuga in caso di incidente (Art. 589 ter e 590 ter)
se il conducente si dà alla fuga la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a cinque anni nel caso di omicidio stradale e a tre anni in caso di lesioni stradali. Rapporti con l’art. 189, commi 6 e 7 cds: preferibile la tesi dell’assorbimento in ragione dell’inasprimento sanzionatorio, quanto meno per l’omissione all’obbligo di fermarsi, ma non anche per l’obbligo di prestare assistenza Irrazionalità del legislatore nel trattamento sanzionatorio (non inferiore a cinque anni anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 589 bis)
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La modifica dell’art. 189, comma 8, cds
Precedente formulazione: se il conducente si fermava e prestava assistenza alle persone ferite mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non era applicabile arresto in flagranza. Nuovo testo: Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Erroneo riferimento al 590 c.p.: deve intendersi 590 bis
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Misure precautelari e cautelari
Art. 380 m-quater per l’omicidio stradale aggravato ex art bis, commi 2 e 3 (anche se l’arresto in flagranza è previsto solo con riferimento ai delitti dolosi); Invece, per l’ipotesi base, ex art. 589 bis, primo comma, è previsto arresto facoltativo in flagranza, atteso che la pena massima (sette anni) rientra nel novero dell’art. 381, primo comma (delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ) Art. 381 m-quinquies per le lesioni stradali gravi o gravissime aggravate ex art cds
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Fermo e misure cautelari
Art. 384 c.p. in un momento successivo alla flagranza e senza attendere un provvedimento del gip, quando ne ricorrano i presupposti: pericolo di fuga e pena non inferiore nel minimo a due e nel massimo a sei anni: quindi nelle ipotesi di omicidio stradale ex art. 589 bis tutte e per le lesioni personali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza ex art. 186 lett. b) o di alterazione da sostanze stupefacenti (da 4 a 7 anni). Art. 280 cpp gli arresti domiciliari per quelle ipotesi punite con pena superiore nel massimo a 3 anni e la custodia cautelare in carcere per quelle punite con pena superiore nel massimo a 5 anni.
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Prescrizione e norme sollecitatorie
Art. 157, comma 6, i termini di prescrizione sono raddoppiati sia per l’omicidio che per le lesioni stradali; Art. 406 cpp una sola volta può concedersi proroga di indagine ( sia 589 bis che 590 bis); Art. 416 c.p.p. e 552 c.p.p.: trenta giorni dalla conclusione delle indagini per la richiesta di rinvio a giudizio o di citazione diretta; Art. 429 c.p.p.: la prima udienza dibattimentale deve essere fissata entro sessanta giorni dalla conclusione dell’udienza preliminare; Art. 552 comma 1 ter: tra la data di citazione diretta e l’udienza innanzi al giudice monocratico deve intercorrere un termine non superiore a novanta giorni
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Lesioni stradali: competenza del giudice monocratico e residuale del giudice di pace
Art. 550, comma 2, e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590 bis del codice penale Rimangono al giudice di pace le lesioni lievi ex art. 590 cp, sul punto non è stato modificato l’art. 4 d. lgs. 274/00;
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Problemi di diritto intertemporale
In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis c.p., persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della l. 23 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che lo spostamento della competenza a favore del tribunale opera per i fatti commessi dal 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della nuova fattispecie penale: Cassazione penale,sez. I,20/06/2017, n ).
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La revoca della patente di guida
Anche in ipotesi di pena patteggiata, in virtù della nuova formulazione dell art. 222, comma 2, c.d.s., in caso di omicidio stradale il giudice deve procedere all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, anche in ipotesi di pena sospesa (Cassazione penale, sez. IV,15/02/2018, n ; Cassazione penale, sez. IV, 02/10/2018, n ).
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Protocollo della Procura di Bari: attività urgenti
curare, in caso di decesso, l'intervento in loco del medico legale che accerti, a mezzo di esame necroscopico se il decesso sia compatibile con il sinistro stradale, ovvero se occorra esame autoptico per stabilirne le cause; curare l'identificazione dei soggetti direttamente coinvolti nel sinistro (conducenti dei veicoli; passeggeri trasportati o pedoni), persone informate sui fatti, eventualmente presenti; verificare che i conducenti coinvolti nel sinistro siano muniti di regolare patente di guida e di assicurazione per la responsabilità civile posto che gli articoli 589 bis e 590 bis c.p. prevedono circostanze aggravanti per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero che circoli sprovvista di assicurazione obbligatoria;
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sempre attività urgenti
disporre il sequestro dei veicoli coinvolti, a fini di prova, in vista di eventuale espletamento di consulenza tecnica volta a ricostruire la dinamica del sinistro; disporre accertamenti clinici volti a verificare se i conducenti responsabili dell'incidente versino in stato di ebbrezza alcolica penalmente rilevante o si trovino in stato di alterazione psicofisica per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; la polizia giudiziaria descriverà in tale ultimo caso le connotazioni comportamentali che dimostrino l'alterazione, non essendo sufficiente, di per sé, l'accertamento dell' assunzione di stupefacenti, che potrebbe risalire anche ad un' assunzione datata; così come sarà importante evidenziare la riferibilità del sinistro all' alterazione detta.
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Protocollo stipulato con la ASL per gli accertamenti clinici
Espressamente richiamato e allegato al Protocollo della Procura: la deliberazione 0490 in data 10 marzo 2016 del Direttore Generale della ASL Bari, relativa all' accettazione di campioni tossicologici, indicante "tutte le unità operative di pronto soccorso dell' ASL» quali front office per la partenza dell' intero processo di accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica e/o di alterazione dello stato psicofisico da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Essa disciplina anche il prelievo e la conservazione di campioni, onde consentire successivi riscontri.
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Riflessioni personali
Sanzione penale quale strumento di rassicurazione sociale Intervento in senso esclusivamente repressivo- sanzionatorio, senza alcun ausilio preventivo Inasprimento pene per fatti prodromici (guida in stato di ebbrezza/alterazione da sostanze stupefacenti e senza patente) Viabilità stradale (le cui pessime condizioni in numerosi casi concorrono a determinare la causazione degli incidenti anche in relazione all’attenuante prevista dall’art bis, comma 7) Educazione stradale
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