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Seminario Contratti bancari e finanziari
PRINCIPALI CONTRATTI BANCARI
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Contratti bancari La legge bancaria del 1938 ha disciplinato per la prima volta in modo organico l’assetto e l’organizzazione dell’impresa bancaria che da allora ha cessato di essere disciplinata dal diritto comune, per essere sottoposta ad una regolamentazione pubblicistica (erano previste disposizioni anche in materia contrattuale per lo più per sottoporre le clausole al controllo della Banca d’Italia e del CICR). Il cod. civile disciplina dei contratti bancari più ricorrenti → tipizzazione delle più diffuse operazioni di raccolta del risparmio (deposito), di impiego dello stesso (apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconto), e di alcuni servizi (operazioni in conto corrente, cassette di sicurezza e titoli in amministrazione). Disposizioni molto scarne
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Fonti Disposizioni codicistiche
D.lgs. n. 154 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) L. n. 108 del 7 marzo 1996 (disposizioni in materia di usura Codice consumo Delibere Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) Gli usi (ma vedi art. 117 TUB) Le norme bancarie uniformi (NBU) – destinate a scomparire
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L'attività bancaria Art. 10 T.u.b. Attività bancaria:
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico (operazione passiva) e l'esercizio del credito (operazione attiva) costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
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Regole generali Trasparenza → banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n Non può essere fatto rinvio agli usi. Forma contratti → forma scritta → art. 117 T.U.B. Ius variandi → art. 118 T.U.B.
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Principali contratti bancari oggetto di trattazione:
1. conto corrente ordinario e bancario 2. deposito bancario 3. sconto 4. apertura di credito 5. anticipazione bancaria
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Il conto corrente e le operazioni bancarie in conto corrente
Conto corrente ordinario → art c.c. Conto corrente bancario → art c.c. Nel conto corrente bancario → il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito Nel conto corrente ordinario → inesigibilità
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Conto corrente ordinario
Il conto corrente ordinario è disciplinato dall'art c.c. → è il contratto con il quale due parti (di solito due imprenditori, ma non necessariamente) avendo plurimi rapporti da cui derivano crediti pecuniari reciproci, si accordano per considerare INESIGIBILI (temporaneamente) le rispettive ragioni di credito, inserendole in un apposito conto unitario ed accettandone la compensazione integrale, fino a concorrenza, cosicché alle scadenza pattuite (o in mancanza al termine di ogni semestre ex art. 1831), tutte le partite risultino sistemate con il pagamento del solo saldo, che viene liquidato mediante la compensazione delle varie scritture. L'inclusione di un certo credito nel conto corrente incide soltanto sulla sua esigibilità. Se il rapporto è a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere ad ogni chiusura periodica del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
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Conto corrente bancario
Il conto corrente bancario rappresenta il principale strumento negoziale mediante il quale le banche operano al fine di porre in essere l'attività di raccolta del risparmio o di erogazione del credito. Il conto corrente bancario è disciplinato dall'art c.c. ed è il contratto necessariamente accessorio ad altre opzioni poste in essere tra la banca e il proprio cliente (deposito, apertura di credito), col quale si stabilisce di far confluire in un medesimo conto accrediti e addebiti → per questo motivo il codice civile parla di operazioni bancarie in conto corrente.
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Differenze La fondamentale differenza rispetto alla disciplina del cc ordinario consiste nel fatto che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito → ex art c.c. → non opera dunque la regola di inesigibilità dei rispettivi crediti fino a chiusura del conto stabilita dall'art
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Rapporto banca-cliente
Di regola il conto corrente bancario è utilizzato anche per l'esecuzione degli incarichi che il cliente affida alla banca (art c.c.) (es. mandati di pagamento, ordini di acquisto, pagamento delle imposte). Gli ordini di pagamento sono normalmente impartiti per iscritto e la banca li esegue rispettando le procedure previste dalla sua organizzazione interna, addebitando il relativo importo sul conto corrente del correntista. I c.d. ordini di giro si caratterizzano per essere ordini di pagamento eseguiti mediante accredito su un conto, acceso presso la stessa banca o presso diverso istituto di credito, intestato al terzo beneficiario. L'esecuzione degli ordini impartiti dal cliente da parte della banca costituisce adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta dalla banca stessa e disciplinata dalle norme sul mandato (art c.c.).
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(segue) In tale contesto il rapporto di mandato si integra necessariamente con un ulteriore rapporto volto a predisporre una disponibilità monetaria entro i cui limiti la banca assume l'obbligo di offrire il servizio. Esiste un rapporto, detto di provvista, in genere ricondotto ad uno dei contratti bancari (deposito, apertura di credito), finalizzati alla creazione della disponibilità di somme, essenziale per il funzionamento del rapporto di conto corrente.
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Il fido Se il cliente non dispone di fondi propri ovvero gli stessi siano insufficienti, può ricorrere alla banca che, previa valutazione della sua disponibilità e solvibilità può concedergli credito mediante varie operazioni negoziali. Il credito così concesso è normalmente indicato come “fido”, inteso quale ammontare globale della disponibilità monetaria concessa dalla banca al cliente.
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L'estratto conto Il conto corrente bancario prevede, per ragioni di natura contabile, una chiusura annuale che coincide con la liquidazione degli interessi passivi ed attivi da parte della banca, nonché chiusure infra-annuali secondo le pattuizioni contrattuali, in occasione delle quali viene trasmesso al correntista il c.d. estratto conto al fine di permettergli la verifica delle annotazioni relative alle singole operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
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(segue) La banca è tenuta ad inviare gli estratti conto periodici al cliente che si ritengono tacitamente approvati in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente stesso entro 60 giorni dal ricevimento → ex art. 119, terzo comma, tub. L'approvazione del conto, espressa o tacita, non importa, né preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione, errori di calcolo, per omissioni o duplicazioni, purché entro sei mesi dalla ricezione dell'estratto conto (art richiamato dall'art c.c.). L'eventuale opposizione del conto deve rivestire la forma scritta e, per spiegare i suoi effetti, deve giungere al destinatario entro il termine fissato.
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Chiusura rapporto c/c La chiusura del rapporto di conto corrente, normalmente stipulato a tempo indeterminato, avviene, di norma, mediante il recesso, il cui esercizio è riconosciuto tanto alla banca quanto al cliente. L'art c.c. impone per l'esercizio legittimo dello ius poenitendi un necessario preavviso nel rispetto del termine stabilito dagli usi o, in mancanza, in quello di 15 giorni. Di particolare rilievo è l'art. 118 t.u.b. secondo cui “nei contratti di durata il cliente ha sempre facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura”.
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Il deposito bancario Tipica operazione bancaria passiva
Strumento tradizionale di raccolta del risparmio Si inquadra nella figura del deposito irregolare → i fondi depositati diventano di proprietà della banca con l'obbligo di restituirli della stessa specie monetaria ad una determinata scadenza o in qualsiasi momento il depositante ne faccia richiesta→ art c.c. Libretto di risparmio: → nominativo → al portatore
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Forme deposito bancario
La dottrina tradizionalmente distingue due forme di deposito bancario, i depositi di denaro e i depositi di titoli in amministrazione (art. 1838). Le fattispecie appaiono diverse sia per struttura che per disciplina, attenendo le prime alla tradizionale attività bancaria, mentre le seconde appartengono piuttosto alla categoria dei servizi bancari o delle operazioni accessorie.
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Nozione Il deposito bancario di denaro è il contratto con il quale la banca acquista la proprietà della somma depositata ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza o a richiesta del depositante. Integra quindi una tipica operazione passiva per la banca, attraverso la quale questa raccoglie il risparmio. Si tratta di un contratto reale, nel quale, come per gli altri contratti reali, la consegna può essere attuata in tutti i modi idonei a realizzarla. La banca acquista la proprietà delle somme di denaro e si obbliga alla restituzione della stessa somma. La banca può liberamente disporre della somma di denaro, sempre assicurando al cliente la disponibilità del tantundem.
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Interessi Il deposito è remunerato dalla banca, con il riconoscimento degli interessi a favore del depositante
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Disciplina Di solito il rapporto è regolato in conto corrente, consentendo al cliente prelievi e versamenti in qualsiasi momento. I contratti di deposito bancario sono regolati dalle condizioni generali di contratto (norme bancarie uniformi) e sono di conseguenza annoverabili tra i contratti per adesione cui consegue la soggezione alla disciplina di cui all'art c.c.
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Funzione Il deposito bancario di denaro soddisfa innanzitutto la funzione di custodia a favore del depositante, il quale sostituisce la disponibilità della somma di denaro con il diritto di ottenere il tantundem a semplice richiesta. Il deposito bancario determina al sostituzione di una somma di denaro con la disponibilità della medesima specie monetaria, il che permette di evidenziare la peculiare caratteristica del credito nascente in capo al depositante di ottenere la restituzione della somma, a cui si correla il passaggio di proprietà della somma in favore della banca
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Libretto A richiesta del cliente la banca rilascia al depositante un libretto sul quale si annotano i versamenti e i prelevamenti (ex art c.c.). I libretti rappresentano un documento probatorio dello svolgersi del rapporto di deposito bancario tra banca e cliente, costituiscono anche lo strumento necessario per consentire al depositante l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di deposito.
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(segue) I libretti di risparmio possono essere:
→ nominativi se vengono intestati o cointestati a una o più persone; → al portatore se il depositante preferisce che possano risultane legittimate ad operare anche altre persone alle quali il libretto venga consegnato (ad es. un mandatario). La normativa contro il riciclaggio ha comportato che il saldo dei libretti di risparmio al portatore non possa essere superiore ad euro - libretti nominativi: natura di documenti di legittimazione - libretti al portatore: natura di titoli di credito.
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Lo sconto Necessità soggetto di incassare crediti non ancora scaduti → al fine di procurarsi liquidità Nozione contratto sconto → è quel contratto con cui la banca, alla quale viene ceduto un credito non ancora scaduto che il cliente ha verso terzi, anticipa a quest'ultimo l'importo del credito È una cessione di credito con corrispettivo Cessione pro solvendo → se il debitore non paga alla scadenza → la banca può rivolgersi al soggetto cui ha concesso lo sconto
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Natura giuridica 1) negozi onerosi di scambio
2) contratti di prestito o concessione di credito - Il dibattito si incentra soprattutto sulla natura consensuale o reale del contratto che comporta, per il perfezionamento del contratto, nel primo caso lo scambio dei consensi, nel secondo lo scambio dei consensi e la traditio rei.
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Tesi natura consensuale
Coloro che sostengono la natura di contratto consensuale incentrano le proprie argomentazioni sull'autonomia giuridica e concettuale del contratto di sconto dal contratto di mutuo, tipico contratto reale.
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Tesi natura reale Coloro che affermano la natura reale dello sconto, fanno perno sul dato normativo. Ritengono che proprio dalla formula utilizzata dal legislatore che qualifica lo sconto come “contratto con il quale una banca anticipa al cliente l'importo” deriverebbe la qualificazione della consegna del denaro come elemento caratterizzante del contratto di sconto.
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Tesi prevalente La giurisprudenza prevalente accede alla tesi della realità del contratto, pur ammettendo la possibilità che il contratto si perfezioni mediante l'accreditamento sul conto corrente dello scontatario, al fine di costituire una rimessa con conseguente applicazione della disciplina dell'istituto delle rimesse in conto corrente. (Cass. 10 agosto 1990, n. 8128). La dottrina ha evidenziato come, in concreto, lo sconto si configuri come contratto di liquidità mediante il quale la banca trasferisce al cliente “moneta attuale” contro “moneta futura”, a fronte del corrispettivo dell'operazione normalmente dedotto dalla banca, in via anticipata, dall'importo concesso al cliente.
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Interesse Elemento essenziale per la fattispecie in esame è rappresentato dall'interesse corrisposto alla banca a fronte dell'anticipazione dell'importo del credito, tale interesse, versato anticipatamente, viene parametrato al valore nominale del credito scontato mediante l'applicazione di un determinato tasso di interesse pattuito per il periodo che intercorre fra l'operazione di sconto e l'effettiva scadenza del credito.
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L'apertura di credito bancario
Art c.c. → l'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. È obbligazione consensuale e non reale. Ciò differenzia l’apertura di credito dal mutuo. Utilizzo della somma messa a disposizione in una o più prelievi (art c.c.) Il cliente può ripristinare la disponibilità della provvista con successivi versamenti Art. 126 T.U.B. Contratto oneroso Può essere: semplice o in conto corrente Forma scritta ad substantiam
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Accreditamento Elemento caratterizzante l'apertura di credito è l'accreditamento → vale a dire la messa a disposizione di una somma di denaro in funzione di una sua futura, anche se eventuale, utilizzazione. L'accreditato non acquista la proprietà di tale somma, ma diviene titolare del diritto di pretenderne dalla banca la corresponsione, acquisendone la disponibilità finanziaria. Tale circostanza comporta rilevanti conseguenze in ordine alle rispettive posizioni delle parti: – per un verso, spiega perché la banca non possa essere considerata alla stregua del debitore di una somma di denaro; – per altro verso, conduce ad escludere che le somme disponibili per l'accreditato possano essere trasferite a terzi mediante atti inter vivos o mortis causa, possano costituire oggetto di una cessione di crediti a terzi, possano essere pignorate o sequestrate dai creditori dell'affidato.
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Utilizzo somma La somma messa a disposizione dalla banca può essere utilizzata dal cliente in uno o più prelievi (art c.c.). Il cliente può ripristinare la disponibilità della provvista con successivi versamenti. Poiché l'utilizzo della disponibilità creata dall'apertura di credito è rimesso esclusivamente alla volontà dell'accreditato, deve escludersi la possibilità per i creditori dello stesso di ricorrere all'azione surrogatoria.
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Disciplina codicistica
Art c.c. → se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. II co. → se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto Art.1845 c.c. → salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. II co. → il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. III co. → se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
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Obblighi delle parti nell'apertura di credito bancario
Obblighi banca → creazione disponibilità Obblighi accreditato: → restituzione somme utilizzate e corresponsione interessi → commissione di massimo scoperto → corrispettivo a fronte della disponibilità finanziaria e degli eventuali sconfinamenti
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Responsabilità banca nell'apertura di credito bancario
Erronea segnalazione alla Centrale Rischi Concessione abusiva di credito
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Tipi apertura di credito
1) semplice 2) in conto corrente
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L'apertura di credito bancario semplice
Nell'apertura di credito semplice l'accreditato può utilizzare la somma messa a disposizione dalla banca una volta sola, anche se con reiterati prelievi parziali
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L'apertura di credito bancario in c/c
L’apertura di credito in c/c è un contratto consensuale mediante il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione su un c/c del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Effetti: – immediato: messa a disposizione della somma da parte della banca; – successivo: eventuale utilizzo nelle forme stabilite da parte del cliente. Forma scritta ad substantiam
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L'apertura di credito bancario in c/c
L’apertura di credito in c/c può essere: – ordinaria, ove viene fissato un limite di fido all’interno del quale senza condizionamento l’affidato può prelevare e ripristinare situazioni di minore indebitamento o di credito del c/c; – garantita, quando l’affidamento è garantito normalmente da un deposito a risparmio o da titoli. La garanzia in questi casi è data soprattutto per ottenere un livello di tasso di interesse più basso.
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L'anticipazione bancaria
Art c.c. → Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto. Due elementi fondamentali: – costituzione di un pegno di titoli o merci a garanzia del credito concesso dalla banca – costante proporzionalità della somma anticipata con il valore dei beni dati in garanzia
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Tipi anticipazione bancaria
Semplice → obbligo di dare intera somma alla conclusione del contratto con l'obbligo per l'anticipato di restituire alla scadenza l'importo ricevuto → la banca versa la somma concordata e l'anticipato ha diritto a prelevarla in unica soluzione, con l'obbligo di restituirla alla scadenza, salva la facoltà di restituzione anticipata. In conto corrente → la somma viene accreditata in conto corrente bancario intestato all'anticipato → il quale può operare prelievi in più riprese e ha l'obbligo di restituire un importo pari al saldo debitorio → la banca mette a disposizione una determinata somma con facoltà dell'anticipato di utilizzarla in una o più riprese ripristinare la disponibilità con successivi versamenti, fermo restando l'obbligo di restituire quanto dovuto, mentre gli interessi (normalmente più elevati) sono calcolati e corrisposti periodicamente in base all'effettivo utilizzo del credito.
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Cassette di sicurezza Nell'ambito dei servizi di custodia assume rilevanza quello relativo all'uso di cassette di sicurezza, previsto dall'art c.c. Il servizio di cassette di sicurezza consiste nella messa a disposizione dell'utente di una cassetta metallica contenuta in uno scomparto inserito in casseforti normalmente incorporate nell'edificio della banca o, comunque, collocate in luoghi sufficientemente fortificati (c.d. caveau), in modo da assicurare la massima sicurezza contro rischi di manomissione ovvero di incendi, terremoti, inondazioni.
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(segue) L'apertura e la chiusura delle cassette avviene con il ricorso a due distinte chiavi, una in possesso della banca (c.d. chiave di passo) e l'altra in possesso del cliente. Ciò comporta la necessità, in questa fase, della materiale cooperazione tra cliente e banca. L'accesso alla cassetta è riservato ai fruitori del servizio accompagnati da responsabili della banca senza che vi sia alcuna verifica sui beni che il cliente intende porre nella cassetta.
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(segue) L'espletamento del servizio di cassette di sicurezza è riservato, ai sensi degli artt. 1, 2 e 14 t.u.b., alle banche e agli altri intermediari finanziari a ciò autorizzati per effetto dell'estensione agli stessi prevista dall'art. 18 t.u.b.
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Obblighi banca L'istituto bancario risponde verso il cliente sia per l'idoneità e custodia dei locali dove sono contenute le cassette, sia per l'integrità delle cassette stesse, salva l'ipotesi in cui il danno sia cagionato da un evento ascrivibile al caso fortuito. La banca per liberarsi da ogni forma di responsabilità deve provare di aver utilizzato la massima diligenza nell'esecuzione del contratto. La banca non può conoscere il contenuto delle cassette per non violare il diritto alla riservatezza e, dunque, il contenuto dell'obbligo di custodia non può commisurarsi all'effettivo valore dei beni depositati.
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(segue) Nella prassi le banche si tutelavano prevedendo l'uso della cassetta entro un valore complessivo non superiore ad un certo importo da cui conseguiva l'obbligo per il cliente di non riporre nella cassetta beni per un valore superiore, al fine di delimitare, di fatto, la quantificazione del danno entro il limite previsto. La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato la nullità di tali clausole, in quanto si atteggiavano a clausole limitative della responsabilità della banca, vietate ai sensi degli artt. 1229, co. 1, c.c. e degli artt. 33 ss. del cod. consumo, in quanto sono unicamente rivolte a trasferire sul danneggiato gli effetti della negligente custodia da parte della banca.
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I contratti di borsa Gli strumenti finanziari possono essere offerti e negoziati dagli stessi emittenti, ovvero da soggetti diversi in qualità di beneficiari finali delle negoziazioni o di semplici intermediari finanziari. Qualora l'offerta di valori mobiliari sia preceduta da una sollecitazione all'investimento rivolta ai pubblici risparmiatori, al legge pone tutta una serie di strumenti a tutela degli interessati all'investimento, finalizzati a garantirne la liceità, la completezza e la trasparenza del contenuto dell'offerta e, più in generale, il corretto svolgimento dell'offerta di strumenti finanziari, nonché la parità di trattamento tra i risparmiatori.
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(segue) Il legislatore ha riservato alle banche, alle SIM (società di intermediazione mobiliare) e ad altri intermediari finanziari qualificati la gestione di una serie di servizi aventi ad oggetto la negoziazione e la collocazione degli strumenti finanziari. L'attività connessa agli strumenti e prodotti finanziari e ai servizi finanziari accessori è molto complessa ed in continuo divenire, anche sulla scorta delle molteplici esigenze di efficace tutela del pubblico dei risparmiatori, nonché dalla necessità di trasparenza e correttezza alla stregua di canoni di etica commerciale e finanziaria.
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Nozione La qualificazione giuridica dei contratti di borsa ha fatto emergere varie ricostruzioni: 1) secondo alcuni un contratto può essere qualificato “di borsa” solo quando viene concluso mediante gli operatori di borsa; 2) secondo altri sono contratti di borsa, oltre a quelli conclusi in borsa, anche quelli conclusi tramite agenti di cambio o istituti di credito, in quanto assoggettati per volontà delle parti o della legge alla disciplina propria dei contratti conclusi in borsa; 3) un altro orientamento qualifica come operazione negoziale di borsa qualsiasi contratto relativo alla negoziazione di titoli o valori genericamente determinati purché sia a termine e abbia un meccanismo predeterminato per l'esecuzione o la proroga degli obblighi assunti.
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Operazioni di borsa La negoziazione degli strumenti finanziari avviene attraverso operazioni di borsa (se si tratta di prodotti quotati nei mercati regolamentati), con la predisposizione in genere di contratti standardizzati aventi ad oggetto un determinato quantitativo di valori mobiliari e di strumenti finanziari. Nell'ambito di tali contratti si distinguono la vendita a pronti e la vendita a termine.
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Vendita a pronti La vendita a pronti detta anche “a contanti” prevede l'esecuzione del contratto ed il pagamento del prezzo entro il 5° giorno dalla stipulazione.
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Vendita a termine La vendita a termine implica la consegna dei titoli ed il pagamento del prezzo pattuito ad una determinata scadenza. Tale modalità di vendita consente le vendite allo scoperto (di titoli non posseduti dal venditore al momento del contratto) che consente, ad una delle parti, di contenere entro limiti prestabiliti la perdita derivante dall'oscillazione negativa o positiva del titolo. Da ciò può derivare la previsione della facoltà, da parte di chi versa il premio, di non eseguire il contratto (don't) ovvero di scegliere di rendersi acquirente o venditore dei titoli oggetto di contrattazione (stellage).
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Contratti derivati - disciplinati dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) - nozione: consistono in pattuizioni su eventuali differenze tra indici di prezzo di attività finanziarie sottostanti, come quotazioni di titoli, tassi di interesse, valute, merci, e sono in genere utilizzati per dare copertura ai rischi insiti negli altri strumenti finanziari (ad es. nei titoli obbligazionari), ma che possono essere utilizzati con finalità speculative.
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Futures Il future è un contratto derivato standardizzato e negoziato quasi esclusivamente su mercati regolamentati con il quale le parti si obbligano, alla scadenza, a scambiarsi un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo prestabilito e con liquidazione differita ad una data futura prestabilita (art. 1, co. 2, lett. f e h, t.u.f.). Nel caso di futures su indici verrà liquidata una somma in denaro pari alla differenza tra il valore dell'indice di riferimento alla data della stipula del contratto e quello del giorno di scadenza.
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(segue) Il future può dunque essere utilizzato non solo come strumento di copertura finanziaria ma anche a fini speculativi. L'eliminazione del rischio connesso all'oscillazione del prezzo non fa venir meno il rischio dell'inadempimento dei contraenti.
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Clearing houses L'eliminazione del rischio connesso all'oscillazione del prezzo non fa venir meno il rischio dell'inadempimento dei contraenti. Allo scopo di contenere tale pericolo sono stati creati appositi organismi internazionali i c.d. Clearing houses (stanze di compensazione) che sostanzialmente si interpongono tra i venditori e i compratori, assumendo il ruolo di controparte diretta degli uni e degli altri. La clearing house utilizza lo strumento del deposito cauzionale ad adeguamento giornaliero per limitare i rischi di un eventuale inadempimento. Tale sistema si incentra su un deposito iniziale (initial margin) che gli operatori devono effettuare in relazione alla tipologia del contratto stipulato ed al valore nominale dei titoli negoziati; l'ammontare del deposito deve essere ripristinato giornalmente da coloro che hanno subito un decremento di prezzo del future rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente; al contrario gli operatori che hanno visto aumentare il prezzo del future possono prelevare la somma eccedente l'initial margin.
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Financial future Oggetto del future può essere anche un'attività finanziaria ed il financial future consiste in un impegno a vendere o ad acquistare, ad una certa data futura una determinata attività finanziaria a prezzi e quantità stabiliti. Ciò allo scopo di limitare e prevenire i rischi connessi all'andamento del tasso di interesse dei titoli, del cambio, del mercato, ovvero al fine di realizzare speculazioni sull'andamento dei titoli stessi, dei tassi di cambio ovvero degli indici di borsa.
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Tipi futures Possono distinguersi diverse tipologie di futures:
- interest rate future che comporta l'impegno a vendere o ad acquistare, ad una data futura, una determinata quantità di titoli ad un prezzo prefissato; - currency future consistente nell'impegno a vendere o ad acquistare, ad una data futura, una determinata quantità di valuta ad un tasso di cambio prefissato; - stock index future caratterizzato dal riferimento all'indice di borsa con l'obiettivo di ridurre il rischio di mercato insito in qualunque portafoglio titoli.
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Swap Nel contratto di swap due parti si accordano per scambiarsi flussi di cassa (cash flow) a date certe, calcolati in relazione ad un'attività sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over the counter) non standardizzati e non negoziati sui mercati regolamentati in quanto prevale, in tale operazione negoziale, l'esigenza di personalizzazione, nel rispetto delle specifiche esigenze dei contraenti. Per swap si intende, dunque, l'operazione di scambio di capitali o di flussi di interesse ovvero di importi indicizzati a tassi, divise ed indici di vario genere.
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Natura contratto swap - natura aleatoria
- si tratta di un contratto avente ad oggetto lo scambio reciproco di rischi commerciali.
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Caratteristiche Secondo l'orientamento prevalente lo swap sarebbe da ricomprendere nei valori mobiliari in quanto si tratterebbe di un tipico strumento di allocazione degli investimenti. I contratti di swap sono genericamente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore. Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi è proprio la variazione di valore delle prestazioni a generare il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale maturerà guadagno e viceversa.
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Principali contratti swap
- interest rate swap - currency swap
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Interest rate swap Gli interest rate swap sono contratti in cui due soggetti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati con parametri diversi (es. uno con tasso fisso, l'altro con tasso variabile) su una somma di denaro, detta capitale nozionale di riferimento, per un periodo di tempo predefinito pari alla durata del contratto, e cioè fino alla scadenza del contratto stesso. Il nome interest rate swap deriva dal fatto che i pagamenti effettuati sono simili ai pagamenti di interessi su un debito.
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Currency swap Attraverso la sottoscrizione di un currency swap, due controparti si impegnano a scambiarsi flussi di pagamento periodici in due diverse valute, relativamente al capitale e al pagamento degli interessi, secondo le specifiche modalità contrattuali. Un simile contratto comporta: uno scambio a pronti di una data quantità di una valuta in cambio di un’altra valuta al tasso di cambio corrente; uno scambio di segno opposto a termine (al medesimo tasso di cambio); la corresponsione da parte di entrambe le controparti, per tutta la durata del contratto, degli interessi periodici maturati sull’ammontare di valute scambiate. Ognuna delle due controparti assume contemporaneamente una posizione lunga, relativa ad un’attività, che frutta interessi attivi nella valuta di denominazione di tale posizione, e una posizione corta, relativa ad una passività, che comporta interessi passivi nella valuta di denominazione della posizione corta.
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