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dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

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Presentazione sul tema: "dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017"— Transcript della presentazione:

1 dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017
Luci ed ombre della riforma delle misure di prevenzione con riferimento alle attività aziendali Schema per la discussione della tavola rotonda «Le Misure di Prevenzione dopo la l. n. 161/2017» organizzato da AGIUS dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

2 Evitare altri casi Palermo (durata del procedimento, nomine A. G
Evitare altri casi Palermo (durata del procedimento, nomine A.G. e coadiutori) Fissare criteri di gestione dei beni Garantire la libertà di iniziativa economica Rivedere la disciplina sui creditori ante sequestro ed il rapporto con il fallimento Rafforzare l’efficienza dell’Agenzia Scopi della Riforma dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

3 34 e sequestro non sono più logicamente contrapposte: si apre uno spazio di valutazione officiosa sulla concreta misura da applicare. Possibilità di nominare un dipendente di ANBSC ovvero un dipendente di INVITALIA per aziende di rilevante interesse da individuarsi in base ad un emanando dM La scelta dell'AG deve essere motivata: credo che dovremo motivare perchè non scegliamo un dipendente di ANBSC, che lavora gratis (salvo le spese vive). Recepimento di linee guida dei Tribunali sulle modalità di gestione che sono diventate norme di legge, come la clausola sugli affitti, la possibilità di affidare ad associazioni antimafia già dal sequestro, la distruzione dei beni senza valore obbligatoria e non solo facoltativa. Valorizzazione del provvedimento di prosecuzione dell’attività d’impresa adottato dal tribunale: cade il presunto segreto del fascicolo dell'amministrazione, la scelta di liquidare o, se si prosegue, di strategia, sono assunte nel contraddittorio. Forme sostegno istituite dalla l. 208/2015, tavoli provinciali permanenti presso la prefettura con rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni datoriali e dei lavoratori, richiamo più trasparente all'amministrazione straordinaria. Pacchetto di soluzioni che, in ultima analisi, privilegiano la vendita dell'azienda all'associazione anti-mafia (qui la sintesi porta al rischio di fake news, ma occorre leggere varie disposizioni in parti diverse del nuovo CAM per apprezzare la portata effettiva della riforma). Consentito all’A.G. di pagare i creditori “strategici” per la continuità aziendale: fra i compiti di ANBSC c'è anche negoziare con le banche i crediti esistenti, ritengo che i creditori strategici siano proprio loro. La liquidazione dei beni ed il piano di riparto passa ad ANBSC dopo la confisca definitiva, mentre l'accertamento resta fermo al Tribunale, che la deve fare dopo la confisca di primo grado. Ridotte le sedi di ANBSC a Roma e Reggio Calabria, nel resto d'Italia ci saranno nuclei operativi (anche da questi possano essere attinti gli AG dipendenti?), cambiati statuto e compiti. V. ora d.l. 2018 Le novità dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

4 La tutela della libertà di intrapresa
Evitare il sequestro con strumenti di controllo che mirano alla bonifica dell’impresa In caso di sequestro assicurare la professionalità dell’A.G.: albo speciale, personale di INVITALIA (41 bis, co. 4), tutor (41 quater) Aprire il contraddittorio nella decisione sulla prosecuzione con intervento dell’attestatore Concedere speciali finanziamenti (41 bis) La tutela della libertà di intrapresa dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

5 Due nuovi stake holders
I creditori che avevano rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività (54 bis) comunità, anche giovanili, organizzazioni di volontariato (l. n. 266/1991), cooperative sociali (l. n. 381/1991), comunità terapeutiche e centri di recupero di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale (l. n. 349/1986), altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti (41, co. 1 quater: ecosistema, 41 ter tavoli, 48, co. 3, lett. c beneficiari) Due nuovi stake holders dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

6 Strategie difensive win/lose
Difendersi alla fine del procedimento di merito Delegittimare l’A.G. Aprire un’attività concorrente Strategie difensive win/lose dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

7 Strategie difensive win/win
Restare in posizione di tipo tecnico nell’impresa (35, co. 3, prima parte?) Partecipare in modo proattivo alla fase di decisione sulla prosecuzione dell’attività Controllare l’operato dell’A.G. (il segreto dell’amministrazione?) Strategie difensive win/win dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

8 Tre Idee da tenere presenti
L’impresa non sono i beni aziendali, ma un sistema di relazioni Il fattore tempo è sempre decisivo Le relazioni mutano di qualità in funzione della dimensione micro, piccola, media dell’impresa Tre Idee da tenere presenti dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

9 Execution dell’A.G. Opzioni fondamentali Revisione
Fallimento (la lezione del codice della crisi) Liquidazione (i «poveri» creditori) Gestione come bene (affitto o comodato: il caso delle imprese individuali) Gestione civilistica Revisione Legalizzazione e limiti di spesa Execution dell’A.G. dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

10 Se abbiamo fatto tutto questo, se tutti hanno svolto bene la loro parte, ma l’impresa cessa l’attività, vuole dire che non poteva stare sul mercato. Esistono anche i commi 2 e 3 dell’art. 41 Cost. ! La prova del 9 dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

11 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel FUG, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente. 1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del CAM (da 35 a 51: no ammissione crediti) Il nuovo 104 bis d.a.c.p.p. dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

12 d.a.c.p.p. 104 bis, 1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro (GIP) ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, CAM CAM art. 110, co. 2, compiti ANBSC c) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, 3-bis, c.p.p. e 12-sexies; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione; Le competenze dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

13 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal CAM, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato CAM. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4-novies. L’autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso (GIP). L’opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell’articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio. Il nuovo 12 sexies l. n. 356/92 dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

14 Il ruolo dell’A.G. Gestisce patrimoni statici e dinamici
Sa continuare l’attività e la sa liquidare Deve incrementare il patrimonio, rispettare tutte le leggi fiscali e sul lavoro, mantenere i livelli di occupazione Deve essere un soggetto di specchiata moralità e lavora con i mafiosi Gestisce patrimoni milionari e viene pagato quattro soldi Il ruolo dell’A.G. dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

15 dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

16 Antimafia pigliatutto & Fallimentarista prestato al penale Patrimoni piccoli e statici Patrimoni grandi e dinamici Scilla & Cariddi del G.D. dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

17 Specializzazione dei Magistrati e del Personale
Reclutamento, formazione e professionalità AA.GG.: opportunità di creare un ruolo «interno» in ANBSC; criteri di nomina e liquidazione dei compensi Impegno del P.M. nei pareri sull’amministrazione Raccordo con le Sezioni civili Gestione delle quote delle società (mobili: vendita, immobili: a frutto, imprese individuali: affitto o cessione con consenso proposto) Sistema informativo sui beni (anche penale) anche gestionale, anche per misurare l’impegno del G.D. Critica riforma su allontanamento da azienda e sgombero Gestione dei beni da parte del G.I.P. specializzazione, statistiche Linee guida per l’amministrazione dei beni condiviso con i vari soggetti Risoluzione C.S.M. 2017 dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

18 La formazione della squadra
Sequestro beni aziendali, quote, entrambi Prospettiva liquidazione, amministrazione, verifica (affitto/assegnazione) Gestione Privato/pubblico, Amministratore/i, coadiutori/collaboratori , in/diretta Anticipazione a carico dell’Erario in caso di incapienza? 35, 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell’attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 35, co. 4. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l’amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell’articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l’istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono. La formazione della squadra dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

19 «È rischioso trasformare un rapporto funzionale in uno relazionale.»
Dalle conclusioni degli Autori di «Lo Stato parallelo» libro-inchiesta sull’ENI 35, co. 3 Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell’amministratore giudiziario nell’attività di gestione. Non possono assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell’amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. Non possono altresì assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell’amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l’incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato. A.G. e G.D. dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

20 35, co. 2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell’entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell’attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. L’amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All’atto della nomina l’amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall’Agenzia. 2-bis. L’amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell’incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell’ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l’individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell’amministrazione o l’eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. 2-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-bis, comma 7, l’amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell’Agenzia, di cui all’articolo 113-bis. In tal caso l’amministratore giudiziario dipendente dell’Agenzia, per lo svolgimento dell’incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. 38, co. 6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia. Profilo etico dell’A.G. dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

21 A.G. ed altri soggetti Subentro provvisorio nei rapporti pendenti
Entro 30 giorni G.D. Proroga del deposito delle relazione iniziale Max per 90 giorni (beni) 3 mesi (aziende) G.D. Relazione di immissione nel possesso 30+3 mesi salvo proroghe ->Direttive G.D. Autorizzazione alla prosecuzione dell’attività T previo parere obbligatorio P.M. e parere facoltativo A.N.B.S.C. v. ora nuovo rito Fissazione dei limiti di spesa G.D. 35 bis, 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell’articolo 35, comma 4, e l’amministratore nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro. 2. Dalla data del sequestro e sino all’approvazione del programma di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull’azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all’amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell’accertamento è sospesa l’irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l’amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione. 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all’amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all’articolo 84. Tale documentazione ha validità per l’intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell’azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell’articolo 48. A.G. ed altri soggetti dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

22 A.G. ed altri soggetti Istanza di autorizzazione
Sgombero beni immobili con la Forza Pubblica G.D. era T Concessione del diritto di abitazione T era G.D. Nomina tecnici o soggetti qualificati (ora ufficio di coadiuzione) G.D. Assegnazione e vendita beni mobili T Atti di straordinaria amministrazione (e ora anche le locazioni o assegnazioni) G.D. Art.21, co. 2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell’articolo 35, comma 1, sentito l’amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l’ausilio della forza pubblica. Art. 40, co. 2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell’esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l’indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l’esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. Art. 40, co. 3-bis. L’amministratore giudiziario, con l’autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. Art. 40, co. 3-ter. L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell’Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell’articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l’esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Art. 40, co. 3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. A.G. ed altri soggetti dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

23 A.G. ed altri soggetti prima
Se partecipazione maggioritaria l’A.G. può chiedere l’autorizzazione per la convocazione dell’assemblea per Sostituire gli amministratori G.D. anche se non ancora scaduti ? Impugnare le delibere societarie G.D. di trasferimento della sede sociale, trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria anche se sono scaduti i termini per l’impugnazione ? Art. 41, co. 1 ter (…) Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull’eventuale revoca dell’amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell’amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l’assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell’amministratore giudiziario. Art. 41, co. 1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all’amministratore giudiziario. Art. 41, co. 6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l’amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell’impresa in stato di sequestro. A.G. ed altri soggetti prima dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

24 A.G. ed altri soggetti ora
1-ter. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull’eventuale revoca dell’amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell’amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l’assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell’amministratore giudiziario. 1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all’amministratore giudiziario. 6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l’amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori (?), ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell’impresa in stato di sequestro. Art. 41, co. 1 ter (…) Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull’eventuale revoca dell’amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell’amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l’assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell’amministratore giudiziario. Art. 41, co. 1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all’amministratore giudiziario. Art. 41, co. 6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l’amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell’impresa in stato di sequestro. A.G. ed altri soggetti ora dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

25 Subentro nei rapporti pendenti (provvisorio v. prima)
Previa autorizzazione del G.D. Relazione periodica sull’amministrazione G.D. e A.N.B.S.C. Esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro Relazione al G.D. e/o nella relazione di immissione nel possesso LE C.D. RELAZIONI RISERVATE V. OLTRE ACCESSO AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE A.G. ed altri soggetti dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

26 Annotazione tempestiva sul registro delle operazioni relative all’amministrazione
preventivamente vidimato dal G.D. su modello d.M. ex art. 37, co. 1 Prelevamento dalle somme che affluiscono al F.U.G. (non quelle delle aziende) nei limiti e con le modalità stabilite dal G.D. (per immobili ora d.M. ex art. 37, co. 3) 37, co. 3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Con decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall’amministrazione dei beni immobili. A.G. ed altri soggetti dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

27 Pagamento dei crediti prededucibili o essenziali
Autorizzazione G.D. Richiesta di pagamento a carico dell’Erario Provvisoriamente (42, co. 2) G.D. Definitivamente (42, co. 3 e 4) T Presentazione del conto finale di gestione Approvazione senza osservazioni G.D. Approvazione con osservazioni T A.G. ed altri soggetti dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

28 Controllo G.D. su patrimoni statici
40, co. 3 L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. n.b. ai sensi dell’art. 44, co. 2, per il compimento di atti di amministrazione straordinaria di cui all’art. 40, co. 3 ANBC deve chiedere il nulla osta al g.d. Controllo G.D. su patrimoni statici dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

29 Sono solo questi gli atti che vanno autorizzati ?
dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

30 Controllo preventivo secondo ANBSC
stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni finanziamenti, iscrivere ipoteche, alienare qualunque tipologia di bene, rottamare veicoli, stipulare contratti di locazione o di comodato d'uso, nominare professionisti per consulenze specialistiche, permettere l’utilizzo improprio di beni da parte di terzi non autorizzati, chiudere conti correnti depositi bancari e/o postali, pagare oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili non preventivamente autorizzati, recedere da contratti, prelevare dal conto di gestione della procedura di confisca, fatte salve eventuali istruzioni autorizzare in merito da parte di ANBC Controllo preventivo secondo ANBSC dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

31 Controllo per patrimoni dinamici
41, co. 2 L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia. LIMITI PER ATTI ORDINARI E STRAORDINARI? Controllo per patrimoni dinamici dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

32 Nuovo controllo ex art. 41 CAM
2-bis. L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l’azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 2-ter. L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell’Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l’azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all’articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall’articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all’articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l’applicazione dell’articolo 48, comma 8-ter, l’azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell’articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa. Nuovo controllo ex art. 41 CAM dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

33 Controllo per società di capitali
L'amministratore di una società deve chiedere l’autorizzazione a stare in giudizio al G.D., oltre a rispettare le formalità previste dalla legge e dallo statuto per agire o resistere in giudizio? Se anche i beni aziendali sono in sequestro Se l’amministratore è anche A.G. Controllo per società di capitali dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

34 Quale ruolo per i controlli civilistici?
41, co. 3 Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili. L’ANTICIPO DI SPESE A CARICO DELL’ERARIO (v. anche l’art. 54)? 41, co. 4 I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto. CI VUOLE L’AUTORIZZAZIONE DEL G.D.? Quale ruolo per i controlli civilistici? dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

35 Controllo secondo ANBSC
… e per le società approvare bilanci di società confiscate, compiere atti di gestione straordinaria in società confiscate nelle quali il Coadiutore ricopre il ruolo di Amministratore, partecipare alle assemblee dei soci in società nelle quali vi è la confisca di una quota o di una parte del capitale sociale Controllo secondo ANBSC dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

36 Il pagamento dei debiti
Art. 42, co. 1, Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario (…) Art. 54, co. 1, I crediti prededucibili (…) liquidi, esigibili e non contestati, (…) possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. Art. 54, co. 3, Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile. Art. 54-bis. Pagamento di debiti anteriori al sequestro 1. L’amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività. 2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell’attività di cui all’articolo 41, il tribunale può autorizzare l’amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell’impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti. Il pagamento dei debiti dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

37 Il pagamento dei debiti aziendali
Art. 54, co. 2. Se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. Il pagamento dei debiti aziendali dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

38 La via stretta fra efficienza e garanzie
dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

39 Forme di controllo sull’atto : autorizzazione, impugnazione
sull’attività : rendiconto, sostituzione prima : autorizzazione dopo : impugnazione, rendiconto, sostituzione continuo : autorizzazione, rendiconto su impulso : sostituzione, impugnazione Forme di controllo dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

40 Le forme di tutela dei terzi
Impugnazione P.M., proposto, terzo interessato per atti A.G. senza autorizzazione scritta G.D. Ricorso ex art. 127 G.D. Atti del G.D. o di T Opposizione ex art. 665 e ss. T Controversie sulla stima dei beni G.D. nomina perito forme del c.p.p. Messa in mora rispetto al subentro nei rapporti Assegnazione del termine G.D. E LA C.D. SEGRETEZZA DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE ? Le forme di tutela dei terzi dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

41 Il modello processuale di riferimento è quello dell’incidente di esecuzione o del reclamo al Collegio ovvero Istanza – Provvedimento – Opposizione al Collegio – Ricorso per Cassazione Provvedimento – Opposizione – Reclamo collegiale o Cassazione Cass. Sez. 1, n del 16/01/ dep. 12/02/2015, Troia, Rv dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

42 Ma ora di recente in contrario: In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., né avverso gli stessi è ammissibile opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione, eccezion fatta per quelli che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice delegato può adottare nei confronti del proposto e dei componenti della sua famiglia quanto alla corresponsione di un assegno alimentare e all'autorizzazione ad abitare nella casa di proprietà, con riferimento ai quali soltanto ricorre la necessità di assicurare parità di trattamento rispetto agli omologhi provvedimenti assunti dal giudice delegato in sede fallimentare. (Sez. 1, n del 25/01/ dep. 04/05/2018, Gagliano, Rv ) dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

43 Comunicazione e impugnazione
Art. 38, co. 2 All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. Art. 40, co. 4 Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale. Art. 38, co. 2. (…) L’Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l’autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3- ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Comunicazione e impugnazione dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

44 Due modifiche ai controlli
Art. 36, co. 4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell’amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell’avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all’accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato. Art. 38, co. 1 (…) L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene. (Abrogato) Due modifiche ai controlli dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

45 Controllo sull’attività : principi
Art. 35, co. 5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. Art. 35, co. 7 In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia. Art. 36, co. 3, secondo alinea Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi. Controllo sull’attività : principi dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

46 Controllo sull’attività : impiego beni
Art. 38, co. 1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l’Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all’autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. Art. 40, co. 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell’attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. LE LINEE GUIDA DI ANBSC NON SONO STATE MAI EMANATE E ORA SONO SOLO INTERNE IL CAM RECEPISCE MOLTE LINEE GUIDA DEI TRIBUNALI Art. 110, co. 2, lett. b, ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione; Art. 112, co. 4. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo: a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate; b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l’amministratore giudiziario lo richieda, l’analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell’attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito; c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l’individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell’attività d’impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo (le sedi secondarie sono state abolite ex lege); d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all’autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un’assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 110, comma 2, lettera b); e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l’Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d’Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate; (IMPLICITO RICONOSCIMENTO DELLA NATURA STRATEGICA DEL CREDITO?) g) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; i) verifica l’utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all’Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati; l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge; 5. Il Comitato consultivo di indirizzo: a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e), h) ed m); b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro; c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell’Agenzia o dall’autorità giudiziaria. Controllo sull’attività : impiego beni dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

47 Controllo sull’attività : le imposte
Art. 51, co. 2, Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali (2017) in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Art. 51, co. 3 bis, (…) Se la confisca e' revocata, l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. Controllo sull’attività : le imposte dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

48 Controllo sull’attività : rendiconto
Art. 37, co. 5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36. Art. 43, co. 2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche (v. anche art. 37, co. 5). Art. 43, co. 3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. Controllo sull’attività : rendiconto dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

49 QUANDO SI FA IL RENDICONTO ?
Art. 38, co. 4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione. Art. 43, co. 1. All’esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 37, comma 5. A CHI SPETTA LA GESTIONE IN CASO DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA REVOCA DEL SEQUESTRO IN CASO DI RIGETTO DELLA PROPOSTA DI CONFISCA (ORA ANCHE DOPO APPELLO) QUANDO SI FA IL RENDICONTO ? dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

50 La liquidazione dell’azienda prima
41, co. 1 Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. 41, co. 5 Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. 1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall’immissione in possesso, l’amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l’attività dell’impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all’approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati. La liquidazione dell’azienda prima dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

51 La liquidazione dell’azienda ora
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall’amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell’Agenzia e dell’amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa. 1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all’approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. 6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell’impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali. La liquidazione dell’azienda ora dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

52 L’amministrazione straordinaria
Qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali (art. 27 l. n. 270/1999) Art. 2, co. 1-bis inserito con l. n. 244/2007 Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento a) numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio. Art. 41 bis, co. 6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall’articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell’Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’attività dell’azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l’Agenzia. L’amministrazione straordinaria dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

53 La liquidazione dei compensi
Art. 42, co. 6 I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. Valore delle aziende? Criterio della media? Durata del procedimento? Parametro 20 mesi? Computo coadiutori e collaboratori? A discrezione? La liquidazione dei compensi dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

54 La tutela avverso gli atti di ANBSC
ANBSC E’ UNA P.A.: DALLA CONFISCA DI SECONDO GRADO ALLA DEFINITIVITA’ DEL PROVVEDIMENTO GLI ATTI DI ANBSC (ES. LA DECISIONE DI NON PRESENTARE AL G.D. UN’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO NECESSARIA PER LA PROSECUZIONE DELL’AZIENDA) VANNO IMPUGNATI DAVANTI AL G.A.? Per MAZZAMUTO in DPC prevale l’aspetto ausiliario fino alla confisca definitiva: è, quindi, ammesso il reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione del G.D. e l’impugnazione al G.D. degli atti del coadiutore o della stessa ANBSC, se amministra direttamente. Dopo la confisca definitiva sussiste la giurisdizione del G.A., ma l’interessato (proposto o interveniente) non avrà più l’interesse diretto e immediato sui beni oggetto di attività giuridica. La tutela avverso gli atti di ANBSC dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

55 La fase dell’ammissione dei crediti
Non è predicabile un interesse del proposto o dell’interveniente nella fase dell’ammissione del credito, perché 58, co. 4 La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni. 59, co. 4 I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario. Sussiste l’interesse al momento dell’esecuzione del piano di riparto ovvero dei pagamenti fino al provvedimento di confisca definitiva. LA REVOCABILITA’ DEI PAGAMENTI EFFETTUATI? ART. 61, co. 9 e 10 Vale anche ora? Direi a maggior ragione nel nuovo disegno (cognizione dalla confisca fino alla definitività; esecuzione dopo la definitività); il tema delle vendite è risolto dalla restituzione per equivalente (?) La fase dell’ammissione dei crediti dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017

56 Giorgio Ambrosoli, Lettera alla moglie Anna
… I nemici comunque non aiutano, e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria, e purtroppo, quando devi firmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesserie. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. … Giorgio Ambrosoli, Lettera alla moglie Anna dott. Luigi Petrucci, Palermo 13 ottobre 2017


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