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Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l’a. a

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Presentazione sul tema: "Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l’a. a"— Transcript della presentazione:

1 Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l’a. a
Matteo Bonabello, 15 febbraio 2018

2 Premesse normative sullo stato giuridico
Questa sezione illustra l’impegno orario annuo dei docenti e ricercatori: PO/PA: almeno 350 ore (250 ore in regime di tempo definito) per compiti didattici e servizio agli studenti. RU a tempo indeterminato: massimo 350 ore (200 ore in regime di tempo definito) per compiti didattici e servizio agli studenti. Possono avere l’affidamento di insegnamenti/moduli curricolari. RU a tempo determinato (L.240/2010): tipo a) “junior”: massimo 60 ore di didattica frontale (in SIADI compito didattico istituzionale); tipo b) “senior”: almeno 60 ore di didattica frontale (in SIADI compito didattico istituzionale). In ateneo non è più presente la figura dei Ricercatori a tempo determinato ex Legge 230/2005).

3 Tipologie di attività didattica
Didattica curriculare Insegnamenti e moduli (o esercitazioni, laboratori, lezioni seminariali), eroganti CFU, svolti nei CdS, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Percorsi di abilitazione per l’insegnamento (PF24) e deliberati in sede di programmazione didattica. Gli insegnamenti/moduli offerti per i CdS devono essere inseriti in SIADI. N.B. nella delibera e in SIADI occorre precisare se si tratta di ore di lezione, esercitazione, laboratorio. Il docente è tenuto a compilare il registro delle lezioni on line (le lezioni tenute presso Scuole di Spec. e Dottorati vanno inserite nel diario)

4 Tipologie di attività didattica
Didattica integrativa Ogni attività volta ad integrare la didattica curriculare, ovvero le attività di organizzazione, coordinamento e svolgimento di esercitazioni, laboratori, seminari, lettorati extra-curriculari, di corsi di recupero e allineamento. Non eroga CFU. Non deve essere inserita in SIADI. Il docente di ruolo la rendiconta compilando il diario on line

5 Norme generali sulla programmazione didattica
A seguito della pubblicazione del DM 987/2016 (con conseguente soppressione del D.M. 47/2013 e s.m.i.), il Ministero non utilizzerà più il parametro DID (raffronto tra didattica erogata e potenziale didattico teorico dell’Ateneo). Tale parametro potrà essere ancora utilizzato da ANVUR come elemento di qualità per la valutazione della didattica a livello di Ateneo.

6 Norme generali sulla programmazione didattica
La delibera della programmazione didattica, stabilisce il rapporto tra ore e CFU per ciascuna tipologia di attività didattica curriculare e in modo uniforme per tutti i corsi di studio di cui è responsabile. Per i CdS delle professioni sanitarie l’uniformità del rapporto ore/cfu deve essere garantito a livello di classe di appartenenza, indipendentemente dal Dipartimento cui sono associati i corsi. In base al Regolamento didattico di Ateneo il rapporto ore/CFU deve essere: almeno 6 ore e non più di 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; almeno 12 ore e non più di 24 ore dedicate a esercitazioni, seminari, laboratori, attività assistite equivalenti.

7 Norme generali sulla programmazione didattica
Il compito didattico istituzionale dei professori di ruolo prevede un monte ore di didattica frontale compreso: tra 90 e 120 ore in regime di tempo pieno; fra 80 e non più di 90 ore in regime di tempo definito; eventuali riduzioni del carico didattico per particolari docenti vanno motivate nella delibera della programmazione didattica. In SIADI va utilizzata la tipologia di copertura “compito didattico istituzionale” (codice 01). Nel caso in cui la somma delle ore degli insegnamenti sia superiore a 120 ore, entro un limite indicativo del 20%, si potranno comunque etichettare gli insegnamenti come compiti didattici istituzionali per evitare di fare la copertura spezzata.

8 Norme generali sulla programmazione didattica
Gli incarichi didattici svolti da docenti dell’Ateneo a qualsiasi titolo (compiti didattici istituzionali o affidamenti) sono deliberati dal Dipartimento di afferenza del docente anche nel caso in cui vengano svolti nell’ambito di corsi di studio rientranti nella responsabilità di altro Dipartimento che ne abbia fatto richiesta nella delibera della programmazione didattica. L’emissione di un bando è necessaria solo nel caso di affidamenti a docenti di altri Atenei o di contratti (ivi compresi quelli al PTA, CEL, Assegnisti di ricerca).

9 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
E’ possibile retribuire gli affidamenti a PO, PA e RU di ruolo con un compenso orario non superiore a € 25,00 (lordo dip.). Nel caso di utilizzo di un finanziamento esterno il compenso orario può essere compreso tra € 50,00 e € 100,00. E’ possibile retribuire gli affidamenti solo ai PO e PA, in regime di tempo pieno, che abbiano svolto almeno 120 ore di didattica curriculare come compito istituzionale. Non è possibile retribuire i docenti a tempo definito. In SIADI occorre specificare il budget utilizzato indicando nel campo “Ente finanziatore”: “Budget didattica Dip.”, oppure “Fondi interni Dip.”, oppure “Fondo …..” nel caso di fondi esterni.

10 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
In caso di incarichi didattici curriculari conferiti mediante affidamento gratuito a ricercatori di ruolo a tempo pieno dell’Ateneo, verrà erogata dall’Amministrazione una retribuzione incentivante commisurata al numero di ore effettivamente erogate. Tale retribuzione incentivante NON può essere attribuita: nel caso di affidamenti conferiti a titolo retribuito. ai ricercatori a tempo definito. In SIADI la retribuzione incentivante non va tenuta in considerazione; pertanto nel caso in cui ai ricercatori a tempo indeterminato venga corrisposto il compenso incentivante in SIADI dovrà essere inserito il tipo copertura “affidamento a ricercatori - gratuito” (codice 27).

11 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
AFFIDAMENTI A DOCENTI ESTERNI E CONTRATTI Gli incarichi di didattica curriculare possono essere attribuiti: mediante affidamento a docente di ruolo di altro Ateneo attraverso procedure di valutazione comparativa o rinnovo di affidamento; mediante contratto a titolo oneroso attraverso procedure di valutazione comparativa (art. 23, c.2, L. 240/2010) o rinnovo di contratto; mediante contratto a titolo oneroso o gratuito seguendo le procedure di cui all’art. 23, c. 1, L. 240/2010 (con delibera del Consiglio di Dipartimento e parere del NuV) o rinnovo di contratto.

12 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
AFFIDAMENTI A DOCENTI ESTERNI E CONTRATTI Per gli incarichi di insegnamento/modulo e di didattica integrativa conferiti mediante affidamento retribuito a docenti di ruolo di altro Ateneo o mediante contratto: è previsto un compenso orario compreso tra € 25,00 ed € 100,00 (lordo dip.) con la raccomandazione di deliberare un compenso orario non superiore a € 50,00 (lordo dip.), la corresponsione di compensi orari superiori a € 50,00 dovrà essere motivata nella delibera di Dipartimento; è prevista la possibilità di rinnovo per 4 anni, per un periodo massimo complessivo di 5 anni (anche nell’ambito delle convenzioni). Pertanto i contratti e gli affidamenti stipulati per la prima volta nell’a.a /14 e rinnovati per i successivi 4 anni vanno messi a bando, ivi compresi quelli con docenti convenzionati dell’area medica; I contratti a titolo gratuito (compresi quelli delle Scuole di specializzazione), ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici o con enti privati accreditati presso il SSN/SSR, non potranno superare, nell’anno accademico il 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31/12 dell’anno precedente. Anche per questi contratti è prevista la possibilità di rinnovo per 4 anni.

13 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
RINNOVO AFFIDAMENTI A DOCENTI ESTERNI E CONTRATTI Si precisa che: se rimangono invariate tutte le condizioni contrattuali (ore, CFU, nome insegnamento, importo, SSD) il Dipartimento delibera il rinnovo dopo aver acquisito il consenso dell’interessato; se si rendessero necessarie modifiche alla denominazione dell’insegnamento, alle ore, ai CFU, all’importo del compenso il Dipartimento delibera il rinnovo specificando che le modifiche non riguardano l’oggetto e i contenuti didattici del contratto. Il docente interessato dovrà accettare per iscritto le nuove condizioni contrattuali (questa modalità di rinnovo è da intendersi per casi eccezionali e urgenti che dovranno essere adeguatamente motivati) nel caso si rendesse necessaria una MODIFICA DEL SSD dell’insegnamento NON SI PUO’ PROCEDERE AL RINNOVO

14 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
AFFIDAMENTI A DOCENTI ESTERNI E CONTRATTI Possono essere stipulati contratti (gratuiti e retribuiti) per incarichi di didattica curriculare ed integrativa con ex docenti di ruolo cessati dal servizio per il conseguimento del pensionamento per vecchiaia (raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa); viene, invece, esclusa questa possibilità nel caso di ex docenti di ruolo cessati volontariamente dal servizio. Al PTA dell’Ateneo possono essere attribuiti incarichi di didattica curriculare e integrativa a titolo gratuito, secondo le procedure dell’art. 23 c. 1 della Legge 240/2010, o retribuito, secondo le procedure dell’art. 23 c. 2 della L. 240/10; tali incarichi didattici devono essere svolti al di fuori dell’orario di lavoro (eventuali deroghe devono essere deliberate dagli Organi di Governo). In SIADI per il PTA vanno utilizzate come tipologia di copertura “affidamento gratuito a PTA - Legge 240” (codice 19), “affidamento retribuito a PTA - Legge 240” (codice 20). Per i CEL deve essere utilizzata come tipologia di copertura “incarico lettore retribuito” (codice 25).

15 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
DIRETTORE ATTIVITA’ DIDATTICHE CDS PROFESSIONI SANITARIE Al PTA di Ateneo a cui s’intende attribuire il ruolo di Direttore delle Attività Didattiche dei corsi di laurea delle professioni sanitarie è possibile conferire incarichi di insegnamento a titolo gratuito (con delibera del Dipartimento e passaggio al NUV) che potranno essere svolti durante l’orario di servizio entro il limite massimo di 64 ore o, in relazione a casi specifici da valutare singolarmente da parte del Consiglio di Dipartimento, 8 CFU. Eventuali ulteriori incarichi didattici, a titolo gratuito o oneroso, dovranno essere svolti al di fuori dell’orario di servizio, seguendo le normali procedure di attribuzione degli incarichi didattici previste per il personale tecnico amministrativo. Gli incarichi di insegnamento sono rinnovabili per 4 anni, per un periodo massimo complessivo di 5 anni. (il personale chiamato a ricoprire l’incarico di Direttore delle attività didattiche dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 5 del D.I. 9 febbraio 2009 ed essere incaricato di almeno un insegnamento/modulo curriculare. L’incarico a personale interno all’Ateneo è attribuito dal Consiglio di Dipartimento, valutato il curriculum dell’interessato. Qualora non si riuscisse ad individuare un Direttore tra il personale universitario, si procede attraverso una procedura selettiva ai fini dell’attribuzione dell’incarico a personale esterno o appartenente ad Enti convenzionati con l’Ateneo).

16 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
AFFIDAMENTI A DOCENTI ESTERNI E CONTRATTI All’ assegnista di ricerca possono essere conferiti contratti per attività didattica curriculare (ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010) a condizione che: l’assegnista abbia conseguito il dottorato di ricerca; abbia una esperienza di assegnista di almeno un anno; abbia l’autorizzazione del responsabile scientifico di ricerca; l’insegnamento sia offerto per i CdS di I o II livello o cicli unici; rispetti il massimo complessivo di 36 ore per a.a. L’incarico può essere conferito: a titolo gratuito, con parere NuV ex art. 23, c. 1, L. 240/2010 (in SIADI: “incarico assegnista gratuito” - codice 22); a titolo retribuito, con bando di selezione, art. 23, c.2, L. 240/2010 (in SIADI: “incarico assegnista retribuito” - codice 23). All’assegnista può essere affidata, con delibera, anche attività didattica integrativa, entro il limite massimo complessivo di 36 ore annue, previa autorizzazione del responsabile scientifico.

17 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
AFFIDAMENTI A DOCENTI ESTERNI E CONTRATTI E’ possibile conferire incarichi didattici curriculari a visiting professors cioè studiosi, stranieri o italiani, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, e esperti di alta qualificazione provenienti da organizzazioni e istituzioni internazionali. Il conferimento dell’incarico deve avvenire tramite contratto ai sensi dell’art. 23 comma 1, della Legge 240/2010. Il visiting professor dovrà svolgere almeno 12 ore di lezione. Per quanto riguarda i compensi, le possibilità di rinnovo e il numero massimo di contratti gratuiti valgono le disposizioni generali. In SIADI vanno utilizzati i tipi di copertura: “contratto visiting professor – gratuito” (codice 29), “contratto visiting professor – retribuito” (codice 30).

18 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
AFFIDAMENTI A DOCENTI ESTERNI E CONTRATTI Nel caso di insegnamenti rimasti vacanti, a seguito del collocamento del docente in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010, per svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, oppure in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per la durata di almeno 12 mesi, è possibile ricorrere all’utilizzo dell’apposito fondo istituito dal Consiglio di Amministrazione per il conferimento di affidamenti/contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010. In SIADI nell’inserimento della copertura si dovrà indicare nel campo “Ente finanziatore” l’etichetta “Fonti art. 7 Legge 240/2010” (codice 014).

19 Modalità di assegnazione degli incarichi e compensi
Gli incarichi di didattica integrativa possono essere attribuiti: mediante contratto a titolo oneroso attraverso procedure di valutazione comparativa (art. 23, c.2, L. 240/2010); esclusivamente mediante contratto a titolo gratuito seguendo le procedure di cui all’art. 23, c. 1, L. 240/2010. Tali contratti rientrano nel computo del numero massimo di contratti gratuiti (5% dell’organico). Per seminario didattico s’intende una attività didattica integrativa, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e una durata non superiore alle 12 ore. Per l’assegnazione e la disciplina dei seminari si rimanda all’apposito Regolamento di Ateneo in via di definizione. Il seminario didattico conferito a titolo gratuito NON rientra nel computo dei contratti gratuiti. NEW


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