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La famiglia nella Costituzione
Art. 29, comma 1, Cost. “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
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Il ruolo dello Stato rispetto alla famiglia
Art. 31, comma 1, Cost. “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
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E’ possibile dare rilevanza giuridica a relazioni affettive diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio (cd famiglia di fatto)? Non è possibile equiparare totalmente famiglia legittima e famiglia di fatto, poiché l’art. 29 Cost. si riferisce espressamente alla “famiglia fondata sul matrimonio”. E’ però possibile regolare i rapporti giuridici che sorgono tra soggetti all’interno di formazioni sociali, quali sono le famiglie di fatto, ex art. 2 Cost.
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I coniugi nella famiglia
Art. 29, comma 2, Cost. “Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
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a) La responsabilità dei genitori nei confronti dei figli
Art. 30, comma 1, Cost. “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
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Art. 30, comma 2, Cost. “Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. Adozione (l’interesse del minore prevale sempre sul quello della famiglia di origine)
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b) L’uguaglianza tra i figli
Art. 30, comma 3, Cost. “La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti della famiglia legittima”. I genitori sono egualmente responsabili nei confronti di tutti i figli per il solo fatto della procreazione.
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La tutela della salute Art. 32, comma 1, Cost.
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
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1) Il diritto all’integrità psico-fisica
Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo che si risolve nella pretesa a che i terzi non pongano in essere atti che possono pregiudicarlo.
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Un caso problematico diritto alla salute della donna
necessità di bilanciamento diritto alla vita del nascituro
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Bilanciamento tra i due diritti nella legge sull’aborto
Diverso bilanciamento nella legge sulla fecondazione assistita
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La giurisprudenza costituzionale in tema di aborto (sentt
La giurisprudenza costituzionale in tema di aborto (sentt. 27/1975 e 35/1997) Ritiene la Corte che: ha fondamento costituzionale la tutela del concepito, la cui situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, denominando tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale; del pari ha fondamento costituzionale la protezione della maternità (art. 31, secondo comma, della Costituzione), che sono diritti fondamentali anche quelli relativi alla vita e alla salute della donna gestante;
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il bilanciamento tra detti diritti fondamentali, quando siano entrambi esposti a pericolo, si trova nella salvaguardia della vita e della salute della madre, dovendosi peraltro operare in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto; al fine di realizzare in modo legittimo questo bilanciamento, è "obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga praticato senza serii accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella gestazione" e che "perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla.
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2) Il diritto ad essere curato
Il diritto alla salute è un diritto sociale che deve essere garantito a tutti, senza oneri e costi (principio di tendenziale gratuità).
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Alcuni profili problematici
Diritto ad essere curato ed obiezione di coscienza del medico 2) Diritto ad essere curato “in modo consapevole” > diritto al consenso informato
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3) Il diritto “a non essere curato”
I trattamenti sanitari obbligatori (accertamenti e trattamenti per malattia mentale, vaccinazioni obbligatorie, etc.) devono essere previsti dalla legge e sono costituzionalmente legittimi solo se contemporaneamente preordinati a tutelare la salute dell’individuo e quella collettiva.
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la Corte di cassazione, muovendo dall’art. 32 Cost., ha stabilito che:
Il caso Englaro: è possibile sospendere le terapie di alimentazione somministrate ad una persona in stato vegetativo permanente? Premesso che in Italia manca una disciplina legislativa che regoli questi casi, la Corte di cassazione, muovendo dall’art. 32 Cost., ha stabilito che: “l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasograstrico non costituiscano in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario”;
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pertanto, il giudice “può, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento”.
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4) Il diritto alla salute come interesse della collettività
V. già limiti alla libertà di domicilio (art. 14 Cost.) e alla libertà di circolazione (art. 16 cost.) V. già obbligatorietà di alcuni trattamenti sanitari obbligatori Il diritto ad un ambiente salubre
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Il diritto allo studio
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Libertà di insegnamento
Art. 33, comma 1, Cost. “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Spetta allo Stato dettare i programmi, mentre non è possibile controllare come ciascun insegnante li svolge. Tale libertà può incontrare alcuni limiti di contenuto nelle scuole provate ispirate a particolari indirizzi culturali o confessionali.
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Libertà di istituire scuole e istituti di istruzione
Art. 33, commi 2-4, Cost. “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”.
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E’ escluso il monopolio pubblico in materia di istruzione
Possono essere create scuole private “parificate” a quelle statali, se forniscono un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali Lo Stato non è tenuto a contribuire finanziariamente al sistema scolastico privato > v. l. 62/2000 che prevede detrazioni fiscali per le famiglie che iscrivono i propri figli a scuole “paritarie”.
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Libertà di scelta della scuola e diritto di ricevere un insegnamento
Art. 34 Cost. “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
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La disposizione garantisce il diritto ad essere istruito e, in particolare:
la libertà di accesso al sistema scolastico la gratuità dell’istruzione obbligatoria il necessario intervento dello Stato a garanzie del diritto allo studio per i capaci e meritevoli, privi dei mezzi economici necessari (borse di studio, etc.)
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