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IL CODICE CIVILE E LE SUE MODIFICHE
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CODICE CIVILE è una legge dello Stato, formata da un complesso organico di norme giuridiche, che regola i rapporti privati.
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Il codice civile è stato approvato con Regio decreto 16 marzo 1942 n
Il codice civile è stato approvato con Regio decreto 16 marzo 1942 n. 262 e comprende articoli, suddivisi in sei libri, i cui titoli si riferiscono, in generale, alle materie regolate e sono: Libro primo – Delle persone e della famiglia (artt ): tratta delle persone fisiche, delle persone giuridiche (organizzazioni collettive riconosciute dallo Stato) del matrimonio, della separazione, dei rapporti tra coniugi e dei rapporti tra genitori e figli.
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Libro secondo – Delle successioni (artt
Libro secondo – Delle successioni (artt ): riguarda, in generale, il fenomeno ereditario, ossia la disciplina dei rapporti che conseguono alla morte di una persona, compresa la suddivisione dei suoi beni tra gli eredi. Libro terzo – Della proprietà (artt ): regola la proprietà, i beni e i diritti dei soggetti giuridici sulle cose altrui. Libro quarto – Delle obbligazioni (artt ): è il libro più vasto del codice civile e si occupa del rapporto obbligatorio in generale, dei contratti e dei fatti illeciti.
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Libro quinto – Del lavoro (artt
Libro quinto – Del lavoro (artt ): regola il rapporto di lavoro subordinato, il contratto d’opera, l’impresa, la società. Libro sesto – Della tutela dei diritti (artt ): disciplina la prova dei fatti, con particolare riferimento anche alla tutela giurisdizionale dei diritti, ossia davanti ai Tribunali.
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Nel corso degli anni, la disciplina dei rapporti privati è stata oggetto di numerosi interventi che hanno modificato o integrato le norme del codice civile. Ciò si è reso necessario, principalmente, per: adeguare il diritto privato alla Costituzione italiana del 1948 e ai suoi principi fondamentali; recepire le nuove istanze dettate dall’evoluzione dei costumi, della società, dell’economia e del commercio.
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Per modificare o integrare le norme del codice civile si sono utilizzate tecniche diverse come: 1) l’approvazione di leggi speciali a cui far riferimento (es. la Legge n. 184/1983 in tema di adozione), che non vanno ad intaccare il codice civile; 2) la “codificazione” di parti estranee al codice civile, sparse in diversi testi normativi, che integrano il codice stesso (es. Codice del consumo – D.Lgs. n. 206/2005);
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3) l’approvazione di leggi che contengono:
norme che si inseriscono direttamente nel codice civile con l’indicazione, ad esempio, di bis o ter accanto al numero (art. 230 bis); norme che sostituiscono in tutto o in parte norme del codice civile, attraverso l’inserimento di nuovi contenuti in norme del codice civile, che mantengono la precedente numerazione, o mediante l’eliminazione di articoli (che non vengono riutilizzati per non stravolgere l’intero impianto codicistico).
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Le principali modifiche, attuate con leggi che sono intervenute direttamente sul codice civile, si sono avvalse dell’ultima tecnica illustrata. Esse hanno riguardato, ad esempio, le società (D.Lgs. n. 6/2003 – “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), il condominio negli edifici (Riforma di cui alla L. n. 220/2012, che ha stabilito nuove regole per gli amministratori, le assemblee e la gestione economica) e la famiglia.
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LE RIFORME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
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In particolare, analizziamo le principali modifiche che si sono concentrate nell’ambito dei rapporti familiari. Ricordiamo: Riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. n. 151/1975), grazie alla quale, principalmente: il marito non è più il “capo famiglia”, perché entrambi i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri nella conduzione familiare, compresi i relativi oneri patrimoniali, in proporzione alle rispettive sostanze; la patria potestà è sostituita dalla potestà parentale (oggi responsabilità genitoriale), spettante ad entrambi i coniugi sui figli minori ed esercitata di comune accordo; la moglie conserva il proprio cognome e concorda l’indirizzo della vita familiare; i figli naturali sono sostanzialmente equiparati a quelli legittimi.
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Riforma dell’affidamento dei figli in caso di separazione legale, attuata con la L. n. 54/2006 che ha modificato, in particolare, l’art. 155 cod.civ., introducendo: l’affidamento condiviso, ossia ad entrambi i genitori, come regola generale; il diritto dei nonni e dei parenti di ciascun ramo genitoriale di mantenere rapporti significativi con i minori coinvolti. Riforma della filiazione (L. n. 219/2012) che ha eliminato le residue differenze tra figli legittimi e naturali, stabilendo che esiste un unico stato giuridico di figlio.
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