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PubblicatoLamberto Bello Modificato 6 anni fa
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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
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1. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
Sino all’approvazione del Codice dei contratti pubblici, le discipline comunitarie e nazionali dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture erano distinte. Distinte anche le discipline nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”. La normativa nazionale previgente era così suddivisa: Lavori: L. n. 109/1994 e s.m.i. - Direttiva 93/37CEE Servizi: D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. - Direttiva 92/50/CEE Forniture: D.Lgs. 358/1992 e s.m.i. - Direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE Settori esclusi (ora settori speciali): D.Lgs. 158/1995 e s.m.i. - Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE
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2. UNIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
Con il D.Lgs n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (“DLgs 163/2006” o il “Codice”) accompagnato dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Il legislatore ha riunito in un unico testo normativo tutta la materia dei contratti pubblici Il nuovo corpo legislativo raccoglie la delega contenuta nell’art. 25, legge comunitaria 2004, 18 aprile 2005, n. 62, per il recepimento delle nuove direttive comunitarie: 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia nonché degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
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3. Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei “settori speciali”
Per “settori speciali” si intendono i settori del: gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, servizi postali, prospezione ed estrazione di petrolio e gas,carbone e altri combustibili solidi, porti e aeroporti.
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4. Articolo 11 co. 13 del Codice post D. L
4. Articolo 11 co. 13 del Codice post D.L. 179/2012 (CONVERTITO IN LEGGE DALL’ART. 1 DELLA l N. 221): la forma del contratto pubblico Formulazione ante D.L. 179/2012: “Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante” Formulazione post D.L. 179/2012: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell‘ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata
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5. Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Determinazione n
5. Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Determinazione n. 1/2013 indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice Secondo l’interpretazione della Determina n. 1/2003, la stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere, a seconda delle disposizioni di volta in volta applicabili, una delle seguenti forme: atto pubblico notarile informatico ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.; in particolare, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”); forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.
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6. AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO e SOGGETTIVO Articolo 3 del Codice
Sono soggetti al Codice tutti i contratti pubblici di lavori servizi, forniture o misti sopra e sotto soglia comunitaria, nei settori ordinari e nei settori speciali. Per «contratti» o «contratti pubblici» si devono intendere i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere da: stazioni appaltanti; enti aggiudicatori; soggetti aggiudicatori.
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7. TIPOLOGIA DI CONTRATTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DEL CODICE
appalti pubblici di lavori appalti pubblici di forniture appalti pubblici di servizi concessioni di lavori pubblici accordo quadro locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità contratto di disponibilità contratti di partenariato pubblico privato
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8. APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
Sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
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9. APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE
Sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti
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10. APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
Sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. Per la prestazione di servizi la definizione “appalto” impiegata dal legislatore corrisponde allo schema tipico di cui all’art c.c. che include nella figura dell’appalto anche il compimento di un servizio verso un corrispettivo in denaro
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11. CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
Sono contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
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12.LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ
E’ il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori di cui all’art. 160 bis del Codice: “Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo”
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13. CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
Ai sensi dell’art. 160 ter del Codice, e’ il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti Nello specifico l’uso appropriato dovrebbe riguardare la realizzazione di immobili per uffici pubblici, complessi direzionali, spazi espositivi, edilizia economica e popolare.
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14. CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi (sebbene detto contratto sia escluso dall’applicazione del codice), la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste.
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15. OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
Lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso. Ai sensi dell’art. 32 del Codice: “1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28” e ai sensi dell’art. 121 che impone l’applicazione della parte I anche sotto soglia Titolarità "diretta" della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire che, in quanto "altro soggetto aggiudicatore", è tenuto ad appaltare tali opere a terzi, nel rispetto del Codice. Art. 11 co. 13 come novellato dal D.L. 179/2012.
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16. CONCESSIONI DI SERVIZI
La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L’articolo 30 co. 1 stabilisce che “salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi” Il co. 7 a chiusura dispone che: “si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7” NO Art. 11 co. 13 come novellato dal D.L. 179/2012.
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17. LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
Per quanto concerne i lavori relativi a infrastrutture strategiche, l’art. 173 del Codice stabilisce che “In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di: a) concessione di costruzione e gestione; b) affidamento unitario a contraente generale”. L’art. 161 del Codice sancisce che “salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti relativi alle opere di cui all’articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni: della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice)”. Art. 11 co. 13 come novellato dal D.L. 179/2012.
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18. AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE GENERALE
Per quanto concerne l’affidamento unitario a contraente generale l’art. 176 del Codice sancisce che “il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori”.
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19. contenuto tipico della documentazione contrattuale nei contratti di appalto
In generale la documentazione contrattuale è formata da: Schema di Contratto Capitolato Speciale d’Appalto formato da: Parte Generale Parte Tecnica Capitolato manutenzione Per il resto trova applicazione l’impianto normativo del Codice e del Regolamento che detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come previsto anche dall’art. 5 comma 1 del Codice il quale prevede che: “1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato”
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20. contenuto tipico della documentazione contrattuale nei contratti di CONCESSIONE
In generale la documentazione contrattuale è formata da: Schema di Contratto di Concessione Piano Economico - Finanziario Capitolato Speciale d’Appalto formato da: Parte Generale Parte Tecnica Capitolato Gestionale Prestazionale e Manutenzione Per il resto trova applicazione l’impianto normativo del Codice e del Regolamento che detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come previsto anche dall’art. 5 comma 1 del Codice il quale prevede che: “1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato”
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21. FORMAZIONE DEL CONTRATTO
1) Le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (“Standstill”) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’amministrazione comunica di ufficio: a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva
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