La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La perizia e la consulenza tecnica

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La perizia e la consulenza tecnica"— Transcript della presentazione:

1 La perizia e la consulenza tecnica
Nel processo penale Merlino dott. Amalia

2 Articoli La perizia nel processo penale è regolamentata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p. Merlino dott. Amalia

3 Perizia o consulenza? Perito o consulente?
Perizia – consulenza: medesimo mezzo di prova, che, discrezionalmente, il Giudice, il Pubblico Ministero e le altre parti del processo penale possono disporre, allorquando ciò appaia loro necessario, nei casi di seguito approfonditi, ma Merlino dott. Amalia

4 il perito è nominato dal Giudice (e, dunque, tale nomina si collocherà, sovente, nella fase del giudizio, che è successiva a quella delle indagini preliminari) - il consulente è nominato dalle parti del processo penale, cioè dal Pubblico Ministero, dall’imputato o dalla persona offesa dal reato (parte civile, successivamente all’esercizio dell’azione penale). Merlino dott. Amalia

5 Mezzo di prova? Il Cpp la colloca tra i mezzi di prova (né prova, né mezzo di ricerca o valutazione della prova) Non a carico né a discarico dell’imputato E’ prova NEUTRA rimessa al potere discrezionale del Giudice Merlino dott. Amalia

6 Mezzo di prova mezzo di prova: l'esame dei testimoni e delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia e i documenti sono mezzi di prova che si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione: sono mezzi destinati ad incidere in maniera risolutiva sull'esperienza del giudice (Relazione al progetto preliminare del codice del 1988) Merlino dott. Amalia

7 Mezzo di ricerca della prova
“non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria »(Relazione al progetto preliminare del codice del 1988) Manca l'elemento diretto atto a convincere il giudice: una perquisizione, ad esempio, non è un mezzo di prova, ma è diretto a ricercare prove. Merlino dott. Amalia

8 Discrezionalità limitata
Nel codice vigente viene utilizzata la formula "la perizia è ammessa..." (art. 220 c.p.p.) limitando la discrezionalità del giudice al solo accertamento del presupposto di ammissibilità della indagine peritale con la conseguenza che la perizia diviene obbligatoria non appena il giudice accerti la esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Merlino dott. Amalia

9 Può essere disposta oltre che per svolgere indagini
anche per acquisire dati a prescindere da un'attività di investigazione tecnica o scientifica. Merlino dott. Amalia

10 Limitazione all’oggetto della perizia
art. 220 comma 2 "salvo quanto previsto ai fini della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche". Merlino dott. Amalia

11 Disposizione d’ufficio o su istanza
Nel caso di disposizione nel corso del dibattimento e nell’udienza preliminare Possibile nomina d’ufficio Nel corso delle indagini preliminari Nomina del Giudice, ma solo su istanza delle parti Merlino dott. Amalia

12 Ipotesi di istanza nel corso delle indagini preliminari
Sono le stesse della richiesta di incidente probatorio: Perizia indifferibile Che comporti indagini lunghe (se disposta in dibattimento determinerebbe sospensione superiore a 60 giorni) Che sia accertamento irripetibile e non debba essere espletato dal P.M. ex art. 360 cpp Merlino dott. Amalia

13 Scelta del perito il perito deve essere scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito albo dei periti istituito presso ogni tribunale e, solo in via meramente sussidiaria, può essere scelto tra persone particolarmente competenti nella materia. Merlino dott. Amalia

14 Albo dei periti l'art. 67 disp. att. c.p.p.: presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. L'albo dei periti è tenuto a cura del Presidente del Tribunale. è formato da un comitato da lui presieduto composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, dal Presidente dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. Merlino dott. Amalia

15 Richiesta di iscrizione all’albo
deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale corredata dei titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente. accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale, nonché dal certificato di iscrizione al proprio e pertinente albo professionale. Merlino dott. Amalia

16 Numero periti Art. 225 cpp: Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Art. 233 cpp: Quando non e' stata disposta perizia, ciascuna parte puo' nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Merlino dott. Amalia

17 Nomina di più periti Nel caso in cui vengano nominati due periti con incarichi e quesiti distinti, ciascun perito, salvo disposizioni contrarie al momento del giuramento e conferimento dell’incarico, depositerà distinte relazioni peritali. In caso di relazione unica ogni componente del collegio viene ritenuto autore dell'intera perizia sottoscritta Merlino dott. Amalia

18 Se i singoli esperti hanno posizioni tra loro contrastanti e non sia possibile comporre il dissenso, dovranno evidenziarsi i responsi alternativi Le opinioni divergenti possono essere espresse nella unica relazione finale o eventualmente in relazioni distinte Se un perito non partecipa o non firma, la perizia è considerata giuridicamente inesistente Merlino dott. Amalia

19 Ordinanza di nomina Il giudice dispone la perizia con ordinanza motivata, la quale deve contenere la nomina del perito, la sommaria indicazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito (art. 224 c.p.p.). Merlino dott. Amalia

20 Obbligo del perito il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.. Merlino dott. Amalia

21 Astensione In particolare, il perito ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; Merlino dott. Amalia

22 b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; Merlino dott. Amalia

23 d) se vi è inimicizia grave fra lui, o un suo prossimo congiunto, nei confronti di una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; Merlino dott. Amalia

24 g) se esistono altre gravi ragioni di convenienza
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se esistono altre gravi ragioni di convenienza Merlino dott. Amalia

25 Ricusazione Il perito può essere ricusato dalle parti per incapacità
Incompatibilità Inidoneità La ricusazione (come l’astensione) deve essere presentata fino al momento dell’incarico, o, per motivi sopraggiunti o conosciuti successivamente, prima che il perito abbia espresso il suo parere motivato. Merlino dott. Amalia

26 Presentazione dell’istanza di ricusazione
Può essere presentata Sia dal P.M. Sia dalle parti private, anche a mezzo del difensore o di un procuratore speciale con istanza motivata e documentata a pena di inammissibilità. Merlino dott. Amalia

27 Sostituzione Il perito può essere sostituito
se non fornisce il proprio parere nel termine fissato dal giudice o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli; se è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione (art.231 c.p.p.). Merlino dott. Amalia

28 Doveri del perito Presentarsi all’udienza di nomina
Dichiarare eventuali incapacità, incompatibilità o motivi di astensione adempiere al suo ufficio al solo scopo di far conoscere la verità Merlino dott. Amalia

29 Rispettare la normativa sulla privacy
rispettare il segreto nello svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che la violazione, da parte del perito, dei doveri previsti dalla legge dà luogo a responsabilità disciplinare. Rispettare la normativa sulla privacy Merlino dott. Amalia

30 Procedimento disciplinare
Attivato dal Comitato si segnalazione del Presidente del Tribunale, o del Procuratore della Repubblica o del rappresentante dell’ordine di appartenenza. Presidente del Tribunale contesta l’addebito con raccomandata e invita perito a deduzioni entro 10 giorni Merlino dott. Amalia

31 Archivia o irroga sanzione
Se il Comitato le ritiene sufficienti archivia Se non le ritiene sufficienti Convoca il perito che fornisce spiegazioni oralmente Archivia o irroga sanzione Merlino dott. Amalia

32 Reclamo alla sanzione Contro provvedimento è prevista reclamo entro 15 giorni Decide una Commissione composta da Presidente Corte di Appello Procuratore Generale della Repubblica Presidente Ordine o Collegio di appartenenza del perito Merlino dott. Amalia

33 la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno
Le sanzioni disciplinari applicabili ai periti iscritti nell'Albo sono: l'avvertimento, la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno la cancellazione (art. 70 disp. att. c.p.p.). Merlino dott. Amalia

34 Responsabilità civile
Con riferimento alla responsabilità civile, va anche riferito come il perito è civilmente responsabile nei confronti delle parti del processo per violazione dei doveri di diligenza e correttezza, per infedele o cattivo espletamento dell'incarico. Merlino dott. Amalia

35 Responsabilità penale
Con riferimento alla responsabilità penale il perito incorre in responsabilità penale: per rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), per falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), per frode processuale (art. 374 c.p.). Merlino dott. Amalia

36 Reato di rifiuto art. 366 cp Dall’obbligo di assumere incarico ogni qualvolta l'autorità giudiziaria ne faccia richiesta Commette reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.) il perito che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio Merlino dott. Amalia

37 che rifiuta di dare le proprie generalità o di prestare il giuramento richiesto, o di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Merlino dott. Amalia

38 Ritardo nell’adempimento
Qualora il perito adempia all'incarico con ritardo, sarà il giudice a valutare se tale condotta integri un illecito meramente disciplinare o sia penalmente rilevante. Merlino dott. Amalia

39 Falsa perizia Il perito commette il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) ove: nasconda la sua incompetenza; nasconda la sua incapacità naturale o legale nel redigere la perizia; taccia sulla sua condizione di incompatibilità o di ricusabilità: non si attivi nelle indagini necessarie; non fornisca determinati elementi di valutazione. Merlino dott. Amalia

40 Operazioni peritali Le operazioni peritali si distinguono in: a) operazioni preliminari alla perizia; b) operazioni peritali vere e proprie. Le operazioni preliminari alla perizia iniziano con emissione dell'ordinanza con cui il giudice accoglie l'istanza di parte o dispone d'ufficio l’accertamento peritale Merlino dott. Amalia

41 Notifica atto di nomina
Il giudice dispone la citazione del perito mediante notifica del relativo atto, che può avvenire con: raccomandata; consegna tramite ufficiale giudiziario; consegna diretta all'interessato. Merlino dott. Amalia

42 A chi viene notificato il provvedimento?
Al perito Alle parti Le parti potranno nominare i propri CTP (nessun vincolo temporale) che possono assistere alle operazioni peritali, proporre al perito specifiche indagini, formulare osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (art. 230 e.p.p.). Merlino dott. Amalia

43 Udienza di incarico All'udienza il giudice, accertate le generalità del perito gli chiede se si trova in una delle condizioni di incapacità o incompatibilità previste dalla legge, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale. Merlino dott. Amalia

44 Mancata comparizione in udienza
Il perito, regolarmente citato, deve comparire innanzi al giudice nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati in difetto, sempreché non abbia un legittimo impedimento, il giudice potrà disporre l'accompagnamento coatto (art. 133 c.p.p.) ed eventualmente condannarlo al pagamento di una somma da euro 51 ad euro 516 e delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Merlino dott. Amalia

45 Quesito Il Giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il Pubblico Ministero e i difensori presenti. Il Giudice può successivamente adottare provvedimenti accessori. I quesiti devono essere formulati con precisione e chiarezza (anche se l'imprecisione del quesito comporta una mera irregolarità e non una nullità). Merlino dott. Amalia

46 Atti utilizzabili Il perito può essere autorizzato
a prendere visione degli atti presenti nel fascicolo dibattimentale, a prendere visione dei documenti e delle cose prodotti dalle parti, dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, Merlino dott. Amalia

47 Altre autorizzazioni:
ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove, a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni (art. 228 c.p.p). Merlino dott. Amalia

48 Quali documenti si possono esaminare?
Perizia disposta in sede di incidente probatorio: cose e documenti depositati con la richiesta di perizia ed incidente probatorio; Perizia disposta all’udienza preliminare: fascicolo trasmesso dal P.M. con la richiesta di rinvio a giudizio; Perizia disposta nel dibattimento: fascicolo del dibattimento. Merlino dott. Amalia

49 Filosofia della norma Gli atti esaminabili devono rispettare due condizioni: Essere a disposizione del Giudice; Poter confluire nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 cpp con il consenso delle parti processuali, possono essere esaminati anche atti che non rispetterebbero la seconda condizione Merlino dott. Amalia

50 Potere di presenziare all'esame e all'assunzione delle prove
Può assistere agli atti tipici che devono essere assunti dal giudice, Non può assistere agli atti di indagine del Pubblico Ministero. Merlino dott. Amalia

51 Gli ausiliari del perito
può affidare adempimenti materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni a terzi di sua fiducia i collaboratori, restano soggetti all'obbligo del segreto mentre non sono soggetti a ricusazione Se le attività da delegare implicano particolari cognizioni tecniche dovrà indicare al Giudice la necessità di nominare un altro perito. Merlino dott. Amalia

52 Conseguenze di collaborazioni non autorizzate o ultra delega
La delega di attività di ordine tecnico-scientifico comporta l’invalidità della perizia. Se intervengono attività di collaboratori senza autorizzazione del Giudice, nessuna sanzione Merlino dott. Amalia

53 Consulente tecnico del P.M. nell'indagine preliminare
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera (art. 359 c.p.p.). Merlino dott. Amalia

54 Analogie con il perito Analogamente a quanto può disporre il giudice con riferimento al perito, "il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine" (art. 359, comma 2, c.p.p.). Merlino dott. Amalia

55 Attività delegabili dal PM
Sono essenzialmente due: rilievi e accertamenti. Rilievi: attività di mera osservazione, ricerca ed acquisizione dei dati relativi al reato o alla sua prova; Accertamenti: attività di rielaborazione critica dei dati acquisiti in sede di rilievi. Merlino dott. Amalia

56 no comunicazione alle parti art. 359 cpp
Se la nomina è finalizzata ad attività di indagine (che entra nel processo solo previa richiesta di acquisizione da parte del PM): no comunicazione alle parti art. 359 cpp Se finalizzata ad accertamenti non ripetibili (che si svolgono in contraddittorio ed entrano automaticamente nel processo come prova): comunicazione senza ritardo alle parti che possono nominare i CTP art. 360 cpp Merlino dott. Amalia

57 Quali sono gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 cpp?
Accertamenti che riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 c.p.p.). Costituiscono, con gli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria e gli atti assunti in incidente probatorio, strumento mediante il quale la formazione della prova avviene nella fase delle indagini preliminari, antecedentemente al dibattimento. Merlino dott. Amalia

58 Art. 360 c.p.p. si applica "anche nei casi in cui l'accertamento determina modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile». (art. 117 norme att. c.p.p. La deroga al principio generale che prevede che la prova si formi in dibattimento è dovuta proprio alla non ripetibilità dell'atto. Merlino dott. Amalia

59 Consulenza tecnica nel caso di incidente probatorio (art. 392 cpp)
Durante le indagini preliminari sia il P.M. che la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio. Consente di formare prove in una fase precedente al dibattimento. Merlino dott. Amalia

60 Quando può disporsi CT in fase di incidente probatorio?
Art. 392 cpp. C. 1 lettera f: l’esecuzione di una perizia o un esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile Art. 392 cpp. C. 2 :quando, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni Merlino dott. Amalia

61 Art. 392 cpp. C. 2: quando comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis. L'art. 70, comma 3, c.p.p.: perizia sulla capacità dell'imputato quando vi sia motivo di ritenere che questi, per infermità mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento. Merlino dott. Amalia

62 Art. 117 disp. att. e coord. : "Le disposizioni previste dall'art
Art. 117 disp. att. e coord.: "Le disposizioni previste dall'art. 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile". Merlino dott. Amalia

63 Consulenza tecnica nell'udienza preliminare
Terminate le indagini preliminari, si svolge l'udienza preliminare nel corso della quale il Giudice, dopo aver accertato la regolarità delle notifiche e delle costituzioni, dichiara aperta la discussione: il P.M. espone i risultati dell'indagine e le prove raccolte, l'imputato può chiedere di essere interrogato, successivamente prendono la parola le parti interessate. Merlino dott. Amalia

64 Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, a seconda dei casi, dichiara chiusa la discussione e procede alla deliberazione di sentenza di non luogo a procedere o emette il decreto che dispone il giudizio. In caso contrario, il giudice può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali è necessario acquisire nuove informazioni ai fini della decisione. Merlino dott. Amalia

65 Se il GIP ritiene necessaria perizia
ne espone le ragioni alle parti e a questo punto, le parti sono libere di provvedere o meno a richiedere una consulenza tecnica extraperitale. Merlino dott. Amalia

66 In tal caso, a differenza della perizia in incidente probatorio o in dibattimento, l'audizione del consulente non avverrà con le forme dibattimentali, e cioè l'esame diretto e contrario: sarà il GIP a condurre l'esame e le parti potranno fare domande solo per suo mezzo (art. 422, ultimo comma, c.p.p.). Solitamente, in tali casi il consulente tecnico fa un'esposizione orale davanti al giudice. Merlino dott. Amalia

67 Consulenza tecnica extraperitale (art. 233 c.p.p.)
Il nuovo codice di procedura penale consente alle parti di nominare dei propri consulenti anche nel caso in cui non sia stata disposta la perizia dal giudice. Trattasi di uno strumento autonomo, alternativo alla perizia, con il quale le parti possono fare entrare immediatamente nel processo il loro contributo tecnico scientifico. Merlino dott. Amalia

68 Terminata l'attività, i consulenti tecnici extraperitali possono esporre al giudice il loro parere sia oralmente che per iscritto attraverso la presentazione di memorie, che la suddetta norma espressamente assimila a quelle di cui all'art. 121 c.p.p. e quindi aventi ad oggetto argomentazioni (accusatorie e difensive) e deduzioni Merlino dott. Amalia


Scaricare ppt "La perizia e la consulenza tecnica"

Presentazioni simili


Annunci Google