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le sanzioni disciplinari per i docenti
31/12/2018 riforma o controriforma
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Garanzie del dipendente verso il potere disciplinare della PA
a) Tipicizzazione degli illeciti e procedimentalizzazione dell'applicazione della sanzione (è la guarentigia normalmente prevista dai contratti collettivi). b) Giudizio dei pari (è previsto per i magistrati ed era previsto nel testo unico del 1994 per i docenti) 31/12/2018 riforma o controriforma
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Contesto storico Il mancato rinnovo degli organi collegiali e quindi dei consigli scolastici provinciali e del Cnpi ha messo in crisi il sistema disciplinare per i docenti. L'amministrazione ne ha approfittato per togliere ai docenti con decreto legge (convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176) la garanzia di essere giudicati da organi collegiali e non da funzionari. 31/12/2018 riforma o controriforma
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Novità Con il decreto legge 7 settembre 2007 n° 147 l’amministrazione è obbligata solo a richiedere i pareri dei consigli di disciplina. Il funzionario competente si può pronunciare anche se i pareri non sono emessi Il dirigente preposto può disattendere i pareri degli organi collegiali. 31/12/2018 riforma o controriforma
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Procedura per i docenti
L’amministrazione deve decidere in merito alla sanzione disciplinare da adottare se l’organo collegiale non emette il parere nel termine di 60 giorni (prorogabili di 30) Non c’è un termine dalla notizia del comportamento per procedere alla contestazione degli addebiti, da cui comincia a decorrere il termine dei 90 giorni (prorogabili di 30) per una rapida conclusione del procedimento. L’unico limite che l’amministrazione deve osservare nel discostarsi dal parere del consiglio di disciplina è la libertà di insegnamento. 31/12/2018 riforma o controriforma
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La competenza L’organo competente per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ai docenti sia sempre il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, il quale però deve chiedere parere (obbligatorio ma non vincolante) al consiglio di disciplina presso il Cnpi per gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado e ai consigli provinciali di disciplina per gli altri docenti. L’avvertimento scritto rimane un potere dei dirigenti scolastici e l’irrogazione della censura spetta al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. 31/12/2018 riforma o controriforma
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I provvedimenti cautelari
È stato abrogato il parere del Collegio docenti per la sospensione cautelare. La competenza per la sospensione cautelare è adesso del dirigente scolastico, il quale deve chiedere la convalida del provvedimento al dirigente dell’ufficio scolastico regionale che entro 10 giorni può confermare il provvedimento o lasciarlo decadere. 31/12/2018 riforma o controriforma
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Il cautelare e l’habitat del docente
È stato introdotto un provvedimento cautelare in caso di presunta incompatibilità ambientale. Consiste nella sospensione del docente inconciliabile in attesa del trasferimento d’ufficio, che rimane disciplinato dalle norme del testo unico del 1994, ma può essere disposto anche durante l’anno scolastico. Sono previste due distinte procedure a seconda della presunta gravità della vicenda. 31/12/2018 riforma o controriforma
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La sospensione “ambientale” meno grave
Se l’ incompatibilità ambientale non è grave e non è dovuta a specifici comportamenti di cui il docente sia accusato, è necessario che il dirigente scolastico chieda parere al Collegio docenti. Si deve prevedere che questa situazione non si verificherà mai: non si riesce infatti a immaginare una sospensione per fatti non gravi, al prodursi deii quali il docente non abbia dato alcun contributo causale e sia immune da ogni condotta che abbia alimentato la contrarietà di alunni e famiglie. 31/12/2018 riforma o controriforma
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La sospensione “ambientale” più grave
In caso di presunti comportamenti lesivi della dignità della persona, degli studenti, del decoro dell’istituzione scolastica che abbiano incrinato il rapporto di fiducia tra le famiglie degli alunni e la scuola, il dirigente scolastico provvede a propria discrezione. La sospensione per motivi di incompatibilità ambientale rimane valida anche se non sia stata ratificata dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, purché questi abbia richiesto parere al consiglio di disciplina competente. Il che significa che i dirigenti scolastici hanno un potere di sospensione del docente “disadattato” per 120 giorni, trascorsi i quali si deve pronunciare il dirigente dell’ufficio scolastico regionale. 31/12/2018 riforma o controriforma
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La legge di conversione contiene solo una garanzia in più rispetto al decreto originario L’unica buona notizia che ci viene dalla legge 176 riguarda l’abrogazione della umiliante misura cautelare dell’assegnazione a compiti diversi dall’insegnamento che il decreto originario contemplava. 31/12/2018 riforma o controriforma
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Le garanzie procedurali per gli Ata
Termini perentori; contestazione scritta dell'addebito entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto, termine a difesa di cinque giorni lavorativi dall'avvenuta contestazione. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito 31/12/2018 riforma o controriforma
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La motivazione delle sanzioni agli Ata
La PA in sede disciplinare deve valutare: l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, la prevedibilità dell'evento; la rilevanza degli obblighi violati; le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; il grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; il concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro. 31/12/2018 riforma o controriforma
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