Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoValeria Novelli Modificato 6 anni fa
1
Stato legislativo > centralità del Parlamento e del suo prodotto, la legge
Stato costituzionale > il Parlamento e la legge incontrano i limiti posti dalla Costituzione
2
I diritti di libertà Libertà e diritti: impossibilità di distinguere l’aspetto negativo (libertà da) dall’aspetto positivo (diritto di).
3
Quali sono i diritti di libertà. Art. 2 cost
Quali sono i diritti di libertà? Art. 2 cost. come catalogo “aperto” o “chiuso” 1^ tesi: l’art. 2 cost. è una norma “a fattispecie aperta”, idonea a riconoscere il livello costituzionale di diritti che emergano dall’evoluzione della coscienza sociale (per es. diritto alla riservatezza, all’immagine, etc.)
4
Obiezioni: Non sono in realtà molti i diritti non riconducibili a espresse disposizioni costituzionali Estendere il catalogo dei diritti, vuole dire estendere anche il catalogo degli obblighi
5
2^ tesi: l’art. 2 cost. si riferisce ai diritti espressamente previsti dalla Costituzione, sia pure interpretati in modo estensivo (in modo, cioè, da ricomprendervi i nuovi diritti). v., per es., sollecitazioni provenienti dagli organi internazionali e, in particolare, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
6
I diritti civili previsti dalla Costituzione
Diritti della persona: Libertà personale Libertà di domicilio Libertà e segretezza della corrispondenza Libertà di circolazione Libertà religiosa, anche in forma associata Libertà di manifestazione del pensiero
7
Diritti individuali ad esercizio collettivo:
Libertà di riunione Libertà di associazione
8
I limiti ai diritti di libertà
I limiti ai diritti di libertà sono soltanto quelli espressamente previsti dal dettato costituzionale oppure in esso impliciti, in quanto deducibili in via sistematica. I limiti impliciti devono però essere specificati dalla legislatore (bilanciamento operato dal legislatore).
9
Gli strumenti di tutela
La riserva di legge (v. differenza con Statuto albertino e, quindi, tra Stato legislativo e Stato costituzionale) > i casi in cui un diritto può essere limitato devono sempre essere predeterminati dalla legge La riserva di giurisdizione > i provvedimenti che limitano i diritti devono sempre essere adottati o convalidati da un giudice
10
Il diritto di agire in giudizio (art. 24 cost.)
davanti ad un giudice precostituito (art. 25 cost.), che sia indipendente (art. 101 cost.) e imparziale (art. 111 cost.)
11
La possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale, qualora sia la legge a violare il diritto (v. ancora differenza con Statuto albertino e, quindi, tra Stato legislativo e Stato costituzionale)
12
Analisi di alcuni diritti di libertà
13
La libertà personale (art. 13 Cost.)
“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
14
Che cosa si intende per libertà personale?
La disposizione riguarda la libertà fisica intesa come libertà dagli arresti e da qualunque esercizio di «potestà coercitiva personale». Riguarda anche la menomazione morale, ma solo qualora la mortificazione della dignità della persona comporti una «degradazione giuridica dell’individuo» così grave da «poter essere equiparata a quell’assoggettamento all’altrui potere in cui si concreta la violazione dell’habeas corpus».
15
I limiti L’inviolabilità della libertà personale non esclude restrizioni (per es. fermi e arresti) da parte della pubblica autorità, purché sia la legge a stabilirlo e il giudice a disporre motivatamente il provvedimento. Se vi è la necessità di intervenire urgentemente, il giudice sarà chiamato a convalidare il provvedimento ex post.
16
La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali della polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.
17
Se questa non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
18
Oggetto della tutela La norma costituzionale garantisce la “manifestazione” pubblica del pensiero con qualunque mezzo (stampa, radio, televisione, etc.) Di particolare rilevanza è la libertà di informare, cioè di comunicare e diffondere idee e notizie, che poi si specifica ulteriormente nel c.d. diritto di cronaca.
19
La Corte costituzionale fonda nell’art. 21 Cost
La Corte costituzionale fonda nell’art. 21 Cost. anche il principio del pluralismo dell’informazione, che costituisce la garanzia dell’effettività della libertà di espressione
20
I limiti I limiti derivano dal bilanciamento operato dal legislatore tra manifestazione del pensiero e altri diritti costituzionali. Ad es. la tutela della dignità della persona giustifica il reato di diffamazione.
21
La Costituzione prevede inoltre espressamente il limite del buon costume, inteso nell’accezione penalistica di comune senso del pudore e di pubblica decenza (L’unica eccezione all’applicazione del limite in questione è costituita dalle opere d’arte e di scienza, come si desume dall’art. 33 Cost.)
22
La libertà religiosa (art. 19 Cost.)
“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si trattai di riti contrari al buon costume”
23
Oggetto della tutela la libertà di professare la fede religiosa
la libertà di propaganda, che, in ambito religioso, spesso assume le forme del proselitismo la libertà di culto > singoli o gruppi sociali sono quindi liberi di porre o meno in essere, in pubblico e in privato, attività rituali, purché nei limiti del buon costume.
24
Il regime delle associazioni e istituzioni ecclesiastiche e religiose o di culto (art. 20 Cost.)
«Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività».
25
Oggetto della tutela evitare discriminazioni in senso peggiorativo (speciali limitazioni legislative, speciali gravami fiscali) degli enti caratterizzati dal fattore religioso rispetto a quelli di diritto comune; evitare provvedimenti di tipo restrittivo che mirino a introdurre arbitrarie differenziazioni fra essi (ad esempio, intraprendendo un’azione perequativa fra gli enti di una confessione o una redistribuzione di risorse fra enti di confessioni diverse) (dall’art. 20 Cost. non sembra invece possibile dedurre una particolare preferenza costituzionale per provvedimenti o misure ispirate da un favor fiscale per gli enti religiosi).
26
La libertà di riunione (art. 17 cost.)
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietale soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”
27
Oggetto del diritto Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo per uno scopo comune. Le riunioni devono avvenire “pacificamente e senza armi”. Lo scopo è quello di tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone (ordine pubblico “materiale”).
28
Le riunioni possono verificarsi:
in luogo privato (> v. libertà di domicilio) in luogo aperto al pubblico in luogo pubblico la Cost. richiede il preavviso (in forma scritta, 3 gg. prima, al questore) La riunione può essere vietata “soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica”
29
La libertà di associazione (art. 18 cost.)
“I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
30
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
Oggetto del diritto Le associazioni sono quelle formazioni sociali che hanno una base volontaria e un minimo di organizzazione e di tendenziale stabilità. Chiunque può decidere di associarsi o non associarsi (liberamente) senza chiedere alcuna autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (ciò significa che alle associazioni non possono essere apposti limiti più intensi di quelli che incontrano gli individui) .
31
Sono vietate: Le associazioni segrete → la def. è contenuta nella l. n. 17/1982 (cd. legge Spadolini) Le associazioni para-militari, ossia “le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” (v. d.lgs. n. 43 del 1948)
32
Artt. 19 e 20 cost. → associazioni a carattere religioso
Oltre alla disciplina relativa alle associazioni in genere, la Costituzione contiene norme specifiche per alcuni tipi di associazione: Artt. 19 e 20 cost. → associazioni a carattere religioso Art. 39 cost. → sindacati Art. 49 cost. → partiti politici (+ XII disp. trans. e fin. → divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.