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LA NORMATIVA SUI CANTIERI I PIANI DI SICUREZZA Ing. Antonio Ficarella

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Presentazione sul tema: "LA NORMATIVA SUI CANTIERI I PIANI DI SICUREZZA Ing. Antonio Ficarella"— Transcript della presentazione:

1 LA NORMATIVA SUI CANTIERI I PIANI DI SICUREZZA Ing. Antonio Ficarella
- LA NORMATIVA SUI CANTIERI I PIANI DI SICUREZZA Ing. Antonio Ficarella Università di Lecce Dip. Ingegneria dell’Innovazione 02/01/2019 gallipoliR02

2 02/01/2019 gallipoliR02

3 D.Lgs 19.11.1999 n. 528 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000) di modifica del D.Lgs. 14.08.96 n° 494
CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE computo metrico della sicurezza progettazione del cantiere 02/01/2019 gallipoliR02

4 Campo di applicazione Definizioni
Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili Campo di applicazione Definizioni 02/01/2019 gallipoliR02

5 “a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili il cui elenco è riportato all’allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; 02/01/2019 gallipoliR02

6 e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5; 02/01/2019 gallipoliR02

7 f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. 02/01/2019 gallipoliR02

8 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 02/01/2019 gallipoliR02

9 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II. 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 02/01/2019 gallipoliR02

10 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza 02/01/2019 gallipoliR02

11 e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 02/01/2019 gallipoliR02

12 Piano di sicurezza e di coordinamento
Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 02/01/2019 gallipoliR02

13 trasmissione del piano di sicurezza valutazione del rumore
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14 Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’articolo 4, comma 1. 2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e comma 1-bis; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d). 02/01/2019 gallipoliR02

15 Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 02/01/2019 gallipoliR02

16 COORDINAMENTO CON DLGS 626/1994
TITOLO II 02/01/2019 gallipoliR02

17 proposte integrative del piano di sicurezza
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come aggiornata dalla L. 415/98) ARTICOLO 31 proposte integrative del piano di sicurezza piano di sicurezza sostitutivo quando non previsti ai sensi del 494 piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 02/01/2019 gallipoliR02

18 Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti) Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento) Art. 42 (Cronoprogramma) Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista) Art. 124 (Direttore dei lavori) Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) Art. 128 (Ordini di servizio) 02/01/2019 gallipoliR02

19 Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento)
organizzazione delle lavorazioni congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni stima della durata delle lavorazioni pianificazione e programmazione delle lavorazioni presenza contemporanea di più soggetti 02/01/2019 gallipoliR02

20 disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere 02/01/2019 gallipoliR02

21 Art. 124 (Direttore dei lavori)
lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto 02/01/2019 gallipoliR02

22 incidenza percentuale della quantità di manodopera (Imo)
DETERMINAZIONE n. 37/2000 del 26 luglio 00  “Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo” incidenza percentuale della quantità di manodopera (Imo) incidenza media della sicurezza (IS) costo di costruzione (C) 02/01/2019 gallipoliR02

23 importo per l’esecuzione dei lavori e per l’attuazione dei piani di sicurezza = COSTO DI COSTRUZIONE C = quantità Q * prezzo listino ufficiale P oppure: materiali M, mdo MO, noli N e trasporti T, + percentuale sicurezza S % spese generali SG + 10% utile U: P = M + MO + N + T + S + SG + U 02/01/2019 gallipoliR02

24 S = (P – U – SG) – (P-U-SG)/(1+IS) IS = S / ( P – U – SG – S)
INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA (IS) = spese complessive della sicurezza SCS/C SCS = S * Q S = (P – U – SG) – (P-U-SG)/(1+IS) IS = S / ( P – U – SG – S) ribasso = SAL * (1 – IS) * R ribasso 02/01/2019 gallipoliR02

25 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 19 aprile 2000, n
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 19 aprile 2000, n.145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni. 02/01/2019 gallipoliR02

26 Determinazione Authority 10. 01
Determinazione Authority n° 2 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE 10 GENNAIO 2001 N. 2 La stima complessiva delle spese di sicurezza si compone di due parti, una parte compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5, comma 1, lett. i)] ed una parte di spese c.d. speciali non incluse nei prezzi [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5, comma 1, lett. a)]. 02/01/2019 gallipoliR02

27 Nel caso degli oneri inclusi nei prezzi, il progettista determina analiticamente la quota di detti oneri Nel caso di oneri c.d. speciali, il progettista procede ad un computo metrico degli stessi 1.SRPi (spese unitarie per la sicurezza incluse nel prezzo della lavorazione i-esima)=determinato tramite un computo effettuato sui prezzi delle singole lavorazioni 2. SSS (spese speciali della sicurezza)=determinato tramite un computo metrico degli oneri della sicurezza c.d. speciali; 02/01/2019 gallipoliR02

28 4. IS incidenza media della sicurezza= SCS / C
3. SCS spese complessive della sicurezza= Si spese della sicurezza per la lavorazione i-esima (SRPi * Qi quantità)+ SSS 4. IS incidenza media della sicurezza= SCS / C 5. Si spese della sicurezza per la lavorazione i-esima= (Pi -Ui - SGi) ­ [(Pi - Ui- SGi)/(1+IS)] 02/01/2019 gallipoliR02

29 Le voci dell'IVA e degli utili non rientrano nella stima delle spese complessive della sicurezza. In particolare, essendo tali spese non soggette a ribasso, non avrebbe senso assoggettare alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire un elemento di concorrenza tra diversi esecutori. 02/01/2019 gallipoliR02

30 CARENZE PIANO SICUREZZA
DELIBERA 2/2003 02/01/2019 gallipoliR02

31 NUOVA NORMA UNI SUI PIANI DI SICUREZZA
UNI "Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento“ metodo di calcolo per la valutazione dei costi della sicurezza, della durata dei lavori metodo per la redazione del fascicolo tecnico 02/01/2019 gallipoliR02

32 5. Valutazione dei rischi connessi con le fasi lavorative previste.
1. Predisposizione del gruppo di progetto, costituito da figure (che non necessariamente devono corrispondere ad altrettanti individui) i cui compiti coprono tutte le professionalità necessarie per la redazione del progetto. 2. Analisi del processo produttivo, attraverso la determinazione di tutte le fasi lavorative necessarie per la realizzazione dell'opera. 3. Riesame della progettazione, al fine di determinare se, ed in quale modo, sia possibile ridurre i rischi connessi con lo svolgimento delle varie fasi lavorative, anche considerando l'ipotesi di modificare e/o sostituire alcune fasi particolarmente delicate. 4. Progetto del cantiere, attraverso la predisposizione del Lay-out, delle attrezzature, delle mansioni previste per l'esecuzione dei lavori. 5. Valutazione dei rischi connessi con le fasi lavorative previste. 6. Gestione di quanto predisposto durante l'esecuzione delle opere. 02/01/2019 gallipoliR02

33 tempistica dei lavori l'insieme di tutte le schede potenzialmente utilizzabili, non deve essere confuso con il piano di sicurezza Norma UNI EN ISO 9001 02/01/2019 gallipoliR02

34 fascicolo degli interventi ulteriori
IN COSO DI EMANAZIONE: Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili fascicolo degli interventi ulteriori limiti di competenze dei coordinatori per la sicurezza e sui nuovi livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori medesimi 02/01/2019 gallipoliR02

35 I contenuti del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
QUALITA' RICHIESTE AL PSC - SPECIFICO - LINGUAGGIO COMPRENSIBILE - REALIZZABILE - COERENTE - UTILIZZABILE 02/01/2019 gallipoliR02

36 1. l’analisi dell’”impatto ambientale”;
il Piano di sicurezza e coordinamento deve esaminare cinque argomenti fondamentali: 1.       l’analisi dell’”impatto ambientale”; 2.       l’organizzazione del cantiere; 3.       le lavorazioni; 4.       le interferenze; la stima dei costi della sicurezza. 02/01/2019 gallipoliR02

37 CONTENUTI DEL PSC - ANAGRAFICA DEI LAVORI - DATI GENERALI
- RELAZIONELAVORI - TAVOLE DI PROGETTO - ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - RELAZIONE - TAVOLE ILLUSTRATIVE - LAVORAZIONI - PROCEDURE - MISURE PREVENTIVE - MISURE PROTETTIVE - INTERFERENZE - MISURE DI COORDINAMENTO - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - ANALITICA 02/01/2019 gallipoliR02

38 - Il POS è tenuto a contenere soltanto le misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto. 02/01/2019 gallipoliR02

39 Compito del coordinatore per la progettazione
è quello di articolare le fasi lavorative del cronoprogramma in modo tale che siano rispettate le seguenti condizioni: consentire lo svolgimento contemporaneo, temporale e spaziale, delle fasi lavorative compatibili tra loro; consentire lo svolgimento contemporaneo, temporale e spaziale, delle fasi lavorative che se pur interferenti tra loro possono essere rese compatibili con misure aggiuntive (misure di coordinamento), tese ad eliminare o minimizzare i rischi trasferibili tra le fasi stesse; evitare categoricamente lo svolgimento contemporaneo e nello stesso ambito spaziale delle fasi lavorative comunque incompatibili indicando il necessario sfalsamento temporale e/o paziale. 02/01/2019 gallipoliR02

40 I contenuti del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)
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41 I contenuti del piano operativo di sicurezza POS
In particolare, devono segnalare preventivamente le risorse, intese come uomini e mezzi, che utilizzeranno in cantiere, specificando: l’organigramma delle competenze in cantiere; i nominativi dei lavoratori, le attestazioni circa l’idoneità alla mansione assegnata sotto l’aspetto sanitario e della formazione ricevuta, l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti; le attrezzature di lavoro, documentando la loro adeguatezza al lavoro da svolgere e la loro conformità alle norme di sicurezza; le sostanze pericolose da adoperare, dimostrando di aver scelto quelle meno pericolose e riportando, anche in un secondo momento e comunque prima dell’uso, la scheda sicurezza di ogni singolo prodotto, con le cautele da adottare prima, durante e dopo l’uso. 02/01/2019 gallipoliR02

42 La verifica di idoneità del POS e della sua coerenza con il PSC
Il coordinatore per l’esecuzione è tenuto -art. 5, comma 1, lett.b)- alla verifica d’idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il Piano di sicurezza e coordinamento. 02/01/2019 gallipoliR02

43 Verso l'integrazione dei Sistemi Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore edile - Cantieri 02/01/2019 gallipoliR02

44 DLGS 4 agosto 1999, n.359 Attuazione direttiva CE requisiti minimi di sicurezza attrezzature di lavoro Il datore di lavoro provvede affinchè le attrezzature siano sottoposte a verifica al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento. Un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro. Scale, ponti mobili o sospesi o motorizzati, funi catene gru, ponteggi, armature scavi 02/01/2019 gallipoliR02

45 DLGS 4 agosto 1999, n.359 Attuazione direttiva CE requisiti minimi di sicurezza attrezzature di lavoro sistemi di comando spazio disponibile elementi mobili circolazione mezzi semoventi condizioni atmosferiche sollevamento sollevamento mediante due gru carichi sospesi con sorveglianza o no accesso zona di pericolo adeguamento attrezzature di lavoro non soggette a norme nazionali o comunitarie consentito eccezionalmente sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine 02/01/2019 gallipoliR02

46 Circolare Ministero Lavoro 8 gennaio 2001 n. 3
il DLGS 359/1999 impone nuovi obblighi per ponteggi e armature scavi scale aeree, ponti mobili e sospesi annuale (argani biennale, funi trimestrale) ASL (funi personale) DPR 547/55 a. 25, 164/56 a. 50, DM a. 11 funi trimestrale personale DPR 547/55 a. 179 gru annuale ASL DPR 547/55 a. 194 ponteggi periodica, occasionale e prima del reimpiego responsabile di cantiere DPR 164/56 a. 7, 37 armature scavi controlli giornalieri DPR 320/56 a. 17 ponteggi motorizzati biennale (funi trimestrale) Dir. Prov. Lavoro (funi personale) DM a. 2, 3 02/01/2019 gallipoliR02

47 Circolare Min. Lavoro 11 luglio 2000 n.46
VERIFICHE PONTEGGI METALLICI prima del montaggio TELAIO opp. MONTANTI e TRAVERSI TUBI e GIUNTI CORRENTI E DIAGONALI IMPALCATI BASETTE 02/01/2019 gallipoliR02

48 Circolare Min. Lavoro 11 luglio 2000 n.46
VERIFICHE PONTEGGI METALLICI prima del montaggio TELAIO opp. MONTANTI e TRAVERSI TUBI e GIUNTI CORRENTI E DIAGONALI IMPALCATI BASETTE 02/01/2019 gallipoliR02

49 Circolare Min. Lavoro 11 luglio 2000 n.46
VERIFICHE PONTEGGI METALLICI durante l’uso CONTROLLO DISEGNO ESECUTIVO CONTROLLO > 20 METRI CONTROLLO ULTIMA VERIFICA CONTROLLO CARICHI VENTO (graticci, teli, tabelloni) CONTROLLO DISTACCO MAX 20 CM PARASASSI, SERRAGGIO GIUNTI, ANCORAGGI, VERTICALITA’ MONTANTI, CONTROVENTATURA, BLOCCHI IMPALCATO E FERMAPIEDI 02/01/2019 gallipoliR02

50 DPR 462/2001 verifiche impianti
verifica e conformità installatore = omologazione 02/01/2019 gallipoliR02


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