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Zone economiche speciali Giulia Tavernese

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Presentazione sul tema: "Zone economiche speciali Giulia Tavernese"— Transcript della presentazione:

1 Zone economiche speciali Giulia Tavernese
DIP: POLITICHE CONTRATTUALI DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AMBIENTE, SICUREZZA, ENERGIA

2 Distribuzione percentuale del traffico internazionale (per circoscrizioni) 2012

3 Traffico internazionale per modalità di trasporto e circoscrizioni- 2012

4 Distribuzione % del traffico internazionale per modalità di trasporto (valore 2012)

5 Roma, 31 ottobre 2017

6 Legge di istituzione ZES
Art. 4 e 5 Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.». (17A05735) (GU Serie Generale n.188 del ) Roma, 31 ottobre 2017

7 Finalità zone economiche speciali
“Favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree” Roma, 31 ottobre 2017

8 Definizione di Zona economica speciale ( art. 4 )
Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento sugli orientamenti dell'UE per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

9 Regolamento (UE) n. 1315 Regolamento (UE) n dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

10 Percorso istituzione Zes
Il Decreto/i della Presidenza del consiglio dei ministri su modalità di istituzione ZES La costruzione di un piano di sviluppo strategico di una area ben identificata in cui si indicano le specifiche caratteristiche Le proposte di istituzione di ZES da parte della/e regioni Uno specifico Decreto/i della Presidenza del consiglio dei ministri di istituzione della singola ZES Monitoraggio dell’Agenzia per la coesione Roma, 31 ottobre 2017

11 Decreto Presidente del Consiglio dei ministri Istituzione Zes
Le modalita' per l'istituzione di una ZES la sua durata i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area Roma, 31 ottobre 2017

12 Decreto Presidente del Consiglio dei ministri Semplificazione per le imprese
i criteri che disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui usufruiscono le imprese procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, per l’ accelerazione dei termini dei procedimenti adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita' individuate Roma, 31 ottobre 2017

13 Decreto Presidente del Consiglio dei ministri Monitoraggio
L’Agenzia della coesione monitora le zes sulla base di un piano concordato con il soggetto per l'amministrazione fa il monitoraggio delle attività e agevolazioni concesse sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dal decreto del PCM Nonché coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri Roma, 31 ottobre 2017

14 una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al
Chi può proporre Le regioni meno sviluppate e in transizione ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. “Ciascuna regione meno sviluppata o in transizione può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali “ collegate alla rete TEN-T “Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale….” Roma, 31 ottobre 2017

15 Processo di istituzione singola ZES
La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, propongono la istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. La proposta e' corredata da un Piano di sviluppo strategico La zes viene istituita con specifico DPCM su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e Finanze e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti Roma, 31 ottobre 2017

16 Amministrazione/gestione ZES
Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES Comitato di indirizzo composto da il Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale , un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri non spetta compenso, indennita' di carica, gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Roma, 31 ottobre 2017

17 Amministrazione/gestione ZES
Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Roma, 31 ottobre 2017

18 a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena
Comitato indirizzo Il Comitato d’indirizzo deve assicurare, in particolare: a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali ; b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES; c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Il Segretario generale dell'Autorità' portuale di sistema può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. Roma, 31 ottobre 2017

19 Benefici fiscali e semplificazioni
Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di agevolazioni: a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, di accelerazione dei termini procedimentali b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della che legislazione regola le i porti Roma, 31 ottobre 2017

20 Incentivi per le imprese
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta per gli investimenti per il SUD e' potenziato Ovvero commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. A condizione che a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita'nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. Roma, 31 ottobre 2017

21 Stanziamento ulteriore per credito d’imposta nelle ZES
Ulteriori finanziamenti per il credito d’imposta a copertura della maggiore incentivazione 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 A valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione Roma, 31 ottobre 2017

22 Attuale credito d’imposta investimenti
legge di stabilità per il 2016 (co.98 art. 1 legge 208 /2015) istituisce ill credito d’imposta per investimenti (SUD non sardegna). L’art. 7 – quater della L.. 18/2017  ne amplia la portata e lo estende alla Sardegna. credito d’imposta per nuovi investimenti è riferito al costo complessivo dei beni acquisiti ( incluso ammortamento) ed è è cumulabile con altri aiuti di Stato. limite massimo, per investimento: 3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese 15 milioni di euro per le grandi imprese. Roma, 31 ottobre 2017

23 Altri incentivi attivi nazionali già attivi
Decontribuzione Bonus sud – fino a 8060 euro, per assunzioni a tempo indeterminato Contratti di sviluppo – incentivo per l’atrazione investimenti - Con decreto direttoriale del 9 giugno 2017, la DGIAI del  Ministero dello sviluppo economico ha disposto il versamento di  €, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività ” FESR. Programma. Incentivi ricerca del pon ricerca – industria 4.0 Incentivi regionali ??? Roma, 31 ottobre 2017

24 Domande Come fare il piano di sviluppo?
Quale territorio economicamente connesso al porto e quale come area economica di riferimento ? Quali semplificazione ? Quali altri incentivi regionali ? Quali vantaggi per l’insediamento ( terreni- immobili…..) Quale l’integrazione con i patti di sviluppo sud del masterplan ? Quale integrazione con le altre risorse disponibili? Quali gli investimenti in infrastrutture ed a che punto sono? È possibile accelerare? Quali servizi e infrastrutture immateriali ? Quali bonifiche ? Ci sono le competenze ci sono per pensare in una prospettiva non localistica ? Come regolare e definire la partecipazione e la consultazione delle parti sociali ed in particolare del sindacato?? Quali proposte di stimolo allo sviluppo e scambio mettiamo sul tavolo? Roma, 31 ottobre 2017

25 Decreti . DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n (16G00182) (GU Serie Generale n.203 del ) Roma, 31 ottobre 2017

26 Zes svimez 2016 Favorire intermodallità ed integrazione tra i diversi modi di trasporto Un funzione di siti di concentrazione delle attività logistiche regionali allo scopo di creare interconnessione globale Incrementere e diversificare l’offerta di servizi per favorire il trasporto di grandi partite Allargare l’offerta multipurpose dell’hub di gioia tauro sia in senso tecnologicco, considerando la possibilità di ricevere e smistare traffico misto di container , rotabile ( conRO) e specialistico Rafforzare l’inserimento del porto di gioia tauro e della logistica calabrese come terminale meridionale del core corridor “scandinavia mediterraneo della nuova politica UE Ten-T Roma, 31 ottobre 2017

27 Zes svimez Valutare La fattibilità della ZES data la grande disponibilità delle aree retroportuali del porto per l’insediamento di imprese e società di trasporti e logistica ecc… Riorganizzare i processi di trasporto e logistica anche con la formazione di nuove competenze e professionalità Attrarre investimenti per la lavorazione di merci ad alto valore aggiunto Interconnettere le reti locali alle grandi reti europee con interventi di realizzazione e7o completamento delle infrastrutture materiali e immateriali (banda larga ICT )di raccordo e interconnessione Roma, 31 ottobre 2017

28 Svimez 2016 interventi possibili nei retroporti del sud
Rigenerazione delle aree retroportuali Bonifica e idoneizzazione dei suoli interessati da dismissioni ( ex aree industriali o tracciati ferroviari) Recupero di forza lavoro … Riconversione del rapporto “porto-città aeree industriali” in “ porto -citta retroporto logistico” trasformare le aree retroportuali in servizi di logistica a valore rispetto alla presenza di produzioni di eccellenza nelle vaste aree di riferimento ( molte best practice estere) Negoziazione pubblico-privato : le aree da rigenerare possono essere oggetto di negoziazione con gli operatori privati ( anche stranieri) la loro immissione sul mercato potrebbe contribuire alla autosostenibilità finanziaria dell’intervento di trasformazione ( settore della logistica /immobili ) registra andamento favorevole rispetto all’andamento del resto del mercato immobiliare. Roma, 31 ottobre 2017


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