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«PACE FISCALE ?!?»
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ULTIME NOVITA’ Sulla base delle ultime novità uscite con l’approvazione dell’EMENDAMENTO OMNIBUS al decreto fiscale 2019 al Senato, il cui testo passerà (questa sera?!?) alla Camera, la PACE FISCALE ha cambiato ancora volto e potrebbe subire ulteriori significative modifiche.
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IN PILLOLE La c.d. «Pace Fiscale» con il fisco subisce importanti cambiamenti a partire dallo STOP al condono con la dichiarazione integrativa e l’introduzione alla nuova (?!?) sanatoria per gli errori di carattere formale con il pagamento forfettario di euro 200 per ogni anno di violazione commessa. Nella nuova formulazione, così come modificata dall’emendamento rimane lo stralcio delle vecchie cartelle mentre l’emendamento «saldo e stralcio» delle cartelle in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che come promesso dal Governo sarebbe dovuto arrivare durante l’iter di conversione in legge e che rappresentava la vera novità rispetto al passato, non è stato neanche presentato. Per quanto riguarda la rottamazione ter è stata confermata con diverse novità migliorative come l’aumento delle rate da 10 a 18. Per chi aderisce alla nuova sanatoria, inoltre, sarà possibile il rilascio del DURC, il documento che attesta la regolarità contributiva. Non ci sarà viceversa l’estensione della pace fiscale a IMU, TARI, TASI e tributi locali, in quanto la misura è stata bocciata dalla Ragioneria di Stato.
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Modifiche vantaggiose anche per la definizione delle liti pendenti, con una diminuzione degli importi da pagare in caso di vittoria, poi ci sarà la sanatoria doganale, IVA alla sanatoria e-cig, la pace fiscale per gli avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, avvisi di rettifica e liquidazione, che sono già partiti ufficialmente, mentre, non ci sarà la sanatoria degli avvisi bonari e quella degli omessi versamenti, poiché manovre troppo costose per il bilancio dello Stato. Ad oggi, quindi, sono molte le novità e le sorprese, ed ancora ve ne potranno essere, che saranno inserite nella «Pace Fiscale» rispetto al testo del decreto fiscale 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, decreto legge del 23 ottobre 2018, n. 119, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Si ricorda che il presente decreto è ancora in fase di conversione.
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SALDO E STRALCIO CARTELLE IN BASE ALL’ISEE
IN DETTAGLIO SALDO E STRALCIO CARTELLE IN BASE ALL’ISEE (non approvato) La norma avrebbe permesso ai contribuenti persone fisiche in difficoltà economica di pagare il debito in base a tre differenti scaglioni: 6 % per chi ha un ISEE inferiore ad euro ; 10 % per chi ha un ISEE tra euro ed euro ; 25 % per chi ha un ISEE tra euro ed euro Per le persone giuridiche avrebbero viceversa utilizzato un apposito indice di liquidità: 6 % per chi ha un indice inferiore allo 0,3 %; 10 % per chi ha un indice tra lo 0,3 % e lo 0,6 %; 25 % per chi ha un indice tra lo 0,6 % e lo 0,8 % L’importo condonato sarebbe poi potuto essere pagato in 10 rate mensili.
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ROTTAMAZIONE TER (approvato)
La nuova rottamazione è la terza in ordine di tempo ed interessa le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. E’ possibile presentare la domanda entro il 30 aprile 2019! Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 anche chi aveva aderito: alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione; alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
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ROTTAMAZIONE TER (approvato) Per chi aderisce alla rottamazione ter, oggi, si potrà pagare in 18 rate anziché nelle 10 in 5 anni (31 luglio – 30 novembre di ogni anno) previste nell’originale versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale; la prima rottamazione prevedeva n. 3 rate e la rottamazione bis 5 rate. Le scadenze della rottamazione ter, aumentano, quindi, dal 2020 da 2 a 4 l’anno (28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre). Per chi aderisce alla sanatoria, sarà possibile rilasciare il DURC, il documento che attesta la regolarità contributiva. Lo sconto previsto dalla nuova rottamazione delle cartelle 2019 è sempre lo stesso di quelle precedenti, ossia condono di interessi e sanzioni ma per chi rateizza ci sarà un’importante novità, il tasso di interesse passa dal 4,5 % al 2% annuo. Prevista infine la possibilità di utilizzare la compensazione in caso di crediti con la Pubblica Amministrazione.
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ROTTAMAZIONE TER (approvato)
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CONDONO CARTELLE ESATTORIALI FINO A 1.000 EURO
(approvato) Il nuovo condono cartelle 2019 prevede lo stralcio delle vecchie e micro cartelle e la cancellazione automatica del debito da parte dello Stato. Sono interessate: Tutte le cartelle affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 sino a mille euro di valore (capitale, interessi per ritardata iscrizione e ruolo e sanzioni). In tutte queste cartelle rientrano anche: Multe stradali; Bolli auto; Tasse sui rifiuti; ICI e tributi locali.
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SANATORIA DOGANALE E E - CIG
(approvato) Altre due importanti novità di rilievo arrivate con il nuovo decreto fiscale 2019: Sanatoria doganale Consiste nella possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle doganali, attraverso il versamento di una parte degli interessi per tributi doganali, dazi, ed IVA all’importazione. Sanatoria straordinaria per tutti i concessionari e i venditori di sigarette elettroniche e prodotti succedanei del tabacco. Versando il 5 % di quanto richiesto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sarà possibile chiudere i controlli e le controversie non ancora passate in giudicato.
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DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI TRIBUTARIE
(approvato) L’emendamento omnibus aumenta il beneficio per chi aderisce alla pace fiscale liti tributarie dal 2019. Previste infatti le seguenti nuove percentuali per chiudere la lite: Il 40 % del dovuto, se si vince in primo grado; Il 15 % in caso di vittoria in secondo grado; Il 5 % per chi è in attesa del giudizio finale della Cassazione, dopo aver già vinto nei precedenti gradi di giudizio; Il 90 % al netto di sanzioni e interessi per chi ha già presentato ricorso ma vuole chiudere la lite. L’importo condonato potrà essere pagato in 5 anni con un massimo di 20 rate trimestrali e la domanda andrà presentata entro il 16 maggio 2019.
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PACE FISCALE AVVISI DI ACCERTAMENTO, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE
(approvato) Anche per gli stessi è previsto lo stralcio integrale di sanzioni e interessi. Per aderire alla pace fiscale occorre che gli avvisi siano stati notificati entro l’entrata in vigore del decreto e non impugnati e ancora impugnabili; Si può versare le imposte accertate, con condono totale di sanzioni e interessi entro 30 giorni, in unica soluzione o in 8 rate trimestrali o 20 rate per importi superiori a 50 mila euro; Non è possibile la compensazione ma in caso di errori si può ricorrere al ravvedimento operoso.
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PACE FISCALE IVA, IRPEF, INPS, IRAP
(approvato) Per i PVC (processi verbali di constatazione) della GdF o dell’Agenzia delle Entrate notificati entro la data di entrata in vigore del decreto fiscale (23 ottobre 2018) e relativi a : Imposte sui redditi; IVA, IRAP, imposte sostitutive; Contributi previdenziali per INPS e INAIL e ritenute, è possibile aderire alla pace fiscale presentando entro il 31 maggio 2019 apposita dichiarazione integrativa indicante, per tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento o di raddoppio dei termini, i maggiori imponibili contestati senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati ulteriori perdite pregresse rispetto a quelle già indicate nelle dichiarazioni originarie. Il versamento deve avvenire entro il 31 maggio 2019 in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate.
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PACE FISCALE ERRORI FORMALI
(approvato) Presentata dal Governo la nuova sanatoria sugli errori formali all’interno dell’emendamento omnibus al decreto Fiscale 2019 che di fatto va a sostituire il vecchio articolo 9 che riguardava la “dichiarazione integrativa speciale”, ossia il vero e proprio condono fiscale. Per aderire alla nuova sanatoria per gli errori formali commessi sino alla data del 24 ottobre 2018, il contribuente, deve provvedere al pagamento di una somma forfettaria di euro 200 per ciascun periodo d’imposta in cui si sono commesse le violazioni formali, oltre alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa. La somma totale dovuta per la regolarizzazione delle suddette violazioni, deve essere pagata in 2 rate di pari importo entro le seguenti scadenze: Prima rata entro il 31 maggio 2019; Seconda rata entro il 2 marzo 2020. Le modalità di pagamento devono essere ancora fissate dal decreto, in quanto l’emendamento omnibus deve ancora essere approvato.
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PACE FISCALE ERRORI FORMALI
(approvato) Gli errori formali sono quegli errori che il contribuente può commettere sulla dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP o IVA, che però non incidono né sul calcolo della base imponibile che sull’imposta o sul versamento del tributo. In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 77 del 3 agosto 2001, esistono 2 tipi di violazione formale: Violazioni formali che non hanno conseguenze sostanziali in quanto non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento; Violazioni “meramente” formali, che oltre a non avere risvolti sostanziali, consentono comunque all’Agenzia delle Entrate di compiere controlli e verifiche sulle dichiarazioni. Le prime sono punibili e quindi sanzionabili, le seconde non hanno alcuna conseguenza, e pertanto non sono oggetto di sanzioni.
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PACE FISCALE ERRORI FORMALI
(approvato) Sono regolarizzabili: L’omessa o errata indicazione di dati relativi all’individuazione del contribuente o del suo legale rappresentante; La compilazione della dichiarazione su modello non conforme; La mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.
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PACE FISCALE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
(non approvato) La dichiarazione integrativa era riservata solo a chi: Aveva presentato la dichiarazione dei redditi; Dichiarava somme non superiori al 30 per cento di quanto dichiarato e un tetto massimo di 100 mila euro per tutte le imposte. Un esempio: il contribuente ha dichiarato 100 mila euro e decide di denunciare ulteriori 30 mila euro, può ricorrere alla pace fiscale presentando una dichiarazione integrativa per questi 30 mila euro. Su questi pagherà il 20 per cento (soli 6 mila euro).
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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