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AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

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Presentazione sul tema: "AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO"— Transcript della presentazione:

1 «Nuovi obblighi in tema di fatturazione elettronica» Parma, li 5 dicembre 2018

2 AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
L’art. 1 co. 3 del DLgs n. 127, così come novellato dall’art. 1 co. 909 della L n. 205, e, successivamente dall’art. 15 del DL n. 119, prevede l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica a partire dall’01/01/2019, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato. L’obbligo non riguarderà soltanto le operazioni c.d. “Business to Business” (B2B), effettuate verso altri soggetti passivi (imprenditori, artisti e professionisti), ma anche quelle c.d. “Business to Consumer” (B2C), poste in essere nei confronti di cessionari e committenti privati.

3 AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
SOGGETTI ESONERATI Non sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica: i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; i soggetti che hanno aderito al regime “forfetario” di cui all’art. 1 co della L. 190/2014; i produttori agricoli “esonerati” di cui all’art. 34 del DPR 633/72 Il Ddl. di conversione del DL 119/2018 prevede che siano, inoltre, esonerati dall’adempimento: per il periodo d’imposta 2019: i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitario (TS) quali studi medici, farmacie ed altri operatori sanitari che già comunicano i dati all’Amministrazione finanziaria; a regime: le associazioni sportive dilettantistiche (che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/2011) che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori a ,00 euro.

4 AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI Ai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 DPR 633/72, è attribuita la facoltà di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri a fronte di alcune agevolazioni e semplificazioni. L’art. 17 D.L. 23/10/2018 n.119, dispone che dall’01/01/2020 (o 01/07/2019 qualora il volume d’affari, dell’anno precedente, superi la soglia di € ), i soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 22 DPR 633/72, devono memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi conseguiti giornalmente. L’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere esercitata entro il 31/12/2018 (utilizzando l'apposita funzionalità presente all'interno del sito dell'Agenzia , nella pagina “Fattura elettronica Corrispettivi elettronici”); Rimane fermo per tali soggetti l’obbligo di emissione della fattura elettronica su richiesta del cliente.

5 AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI Per l’invio quotidiano delle informazioni gli esercenti devono dotarsi di registratori telematici idonei a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati le cui specifiche tecniche sono contenute nel Provvedimento Agenzia Entrate del 28/10/2016 prot. N Alla fine di ogni giornata il registratore di cassa telematico genera un file ,in formato .xml, dei dati sui corrispettivi che sono stati via via memorizzati, lo sigilla elettronicamente e lo invia all’Agenzia delle Entrate che trasmette una attestazione di avvenuta ricezione. Le informazioni acquisite sono a disposizione del titolare nella apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

6 OPERAZIONI ESONERATE - L’obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel Territorio dello Stato. Tali operazioni potranno continuare a essere documentate mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile dei dati delle “operazioni transfrontaliere”. QUESTO SIGNIFICA: A partire dalle operazioni poste in essere dall’01/01/2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione dello «spesometro»; E’ stato introdotto un NUOVO ADEMPIMENTO: trasmissione telematica mensile dei dati delle “operazioni transfrontaliere” (CD. ESTEROMETRO).

7 ESTEROMETRO Il nuovo adempimento dell’esterometro impone tempistiche strette. L’invio dei dati deve, infatti, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quelli di emissione o ricezione della fattura, dove è stato specificato che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini contabili. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito la possibilità di trasmettere al Sistema di Interscambio, l’intera fattura emessa nei confronti del soggetto estero indicando nel campo codice destinatario «XXXXXXX»; Non è, invece, consentita la possibilità di trasmettere al Sistema di Interscambio le fatture ricevute da soggetti passivi esteri.

8 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CICLO ATTIVO Per inviare una fattura elettronica è necessario disporre del CODICE DESTINATARIO o INDIRIZZO PEC del cliente. La comunicazione al cedente/prestatore del codice destinatario o pec, diventa irrilevante nel momento in cui il destinatario abbia inserito l’indirizzo telematico scelto per la ricezione nella sezione «Fatture e corrispettivi» dell’Agenzia delle Entrate. Effettuata la registrazione il sistema recapiterà le fatture attraverso suddetto canale, che diventa PRIORITARIO, a prescindere da quanto inserito dal cedente in fase di emissione della fattura.

9 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

10 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
FATTURE E CORRISPETTIVI

11 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
SEZIONE AGENZIA ENTRATE «FATTURE E CORRISPETTIVI»

12 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA SEZIONE AGENZIA ENTRATE:
«FATTURE E CORRISPETTIVI»

13 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CICLO ATTIVO Così come la fattura “cartacea”, anche quella elettronica deve contenere le informazioni stabilite dall’art. 21 del DPR 633/72 : data di emissione del documento; numero progressivo della fattura, che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del cedente/prestatore; numero di partita IVA del cessionario/committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nel caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto passivo;

14 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CICLO ATTIVO numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo; natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione. INSERIMENTO DEL CODICE DESTINATARIO O PEC Per i clienti privati il campo Codice Destinatario dovrà essere valorizzato inserendo il valore « ». Per i clienti esteri il campo Codice Destinatario dovrà essere valorizzato inserendo il valore «xxxxxxx» Se non disponiamo del codice/pec il campo Codice Destinatario dovrà essere valorizzato inserendo il valore « » e la fattura sarà disponibile nell’area riservata del cliente. E’ opportuno in tali casi consegnare/spedire a tali soggetti, con le modalità tradizionali, copia cartacea della fattura (il cliente può rinunciare al suo ricevimento).

15 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CICLO ATTIVO Firma digitale: Rispetto alla fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, che richiede obbligatoriamente l’apposizione della firma digitale, la fattura fra privati può essere inviata anche in assenza di tale adempimento. Si ritiene, tuttavia, consigliabile apporre la firma digitale, in considerazione del fatto che in tal modo viene garantita la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento, nonché la sua riconducibilità all’Autore, attribuendo allo stesso l’efficacia probatoria prevista dall’art c.c.27.

16 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CICLO ATTIVO Creazione del documento in formato .Xml (eXtensible Markup Language) Trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI) Controllo del File da parte del Sistema di Interscambio, che potrà dare: ESITO POSITIVO dei controlli: ricevuta di avvenuta consegna e recapito da parte del SDI, del documento al destinatario; ESITO NEGATIVO dei controlli: recapito, da parte del SDI, della ricevuta di scarto al trasmittente entro cinque giorni dall'invio. N.B. LA FATTURA SI CONSIDERA NON EMESSA e l'emittente può: - procedere, entro i 5 giorni successivi (effettivi e non lavorativi) alla comunicazione di scarto, ad un nuovo invio della fattura, con medesimo numero e data; - emettere un documento, con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dal Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta”.

17 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TEMPISTICHE DI EMISSIONE
L’emissione della fattura deve avvenire al “momento di effettuazione dell’operazione” che a sua volta varia in funzione della tipologia di beni ceduti o servizi prestati. Ne consegue che, secondo un’interpretazione letterale della norma, dovrebbe esserci perfetta coincidenza fra la data di emissione della fattura, il momento di effettuazione dell’operazione e la data di trasmissione del documento, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all’art. 21 co. 4 lett. a), b), c) e d) co. 4 del DPR 633/72 (es. fatturazione differita). La necessaria coincidenza fra il momento di effettuazione dell’operazione e la trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio origina alcune difficoltà di ordine pratico.

18 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TEMPISTICHE DI EMISSIONE
Un primo intervento “risolutore” sulla questione lo si deve all’Agenzia delle Entrate che, nella propria circ n. 13, ha precisato che in ragione della necessità di adeguamento tecnologico richiesto dal nuovo processo ai soggetti coinvolti, non è ritenuto punibile ai sensi dell’art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, un eventuale “minimo ritardo” nella trasmissione della fattura rispetto alla data di effettuazione dell’operazione a cui essa è riferita, che sia tale da non pregiudicare comunque la liquidazione dell’imposta. Con DL n. 119, la questione è stata definitivamente risolta, prevedendo: Un regime transitorio dal 01/01/2019 al 30/06/2019; Nuovo termine per l’emissione delle fatture immediate a regime, con decorrenza 01/07/2019; Adeguamento dei termini per la registrazione delle fatture.

19 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TEMPISTICHE DI EMISSIONE
PERIODO 01/01/ /06/2019 Secondo quanto stabilito dall’art. 10 del DL 119/2018: per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (per omessa fatturazione), non si applicano se la fattura è emessa in formato elettronico “entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto” ; le suddette sanzioni si riducono dell’80% nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo; Le riduzioni e attenuazioni delle sanzioni si applicano anche nell’ipotesi in cui il cessionario/committente abbia detratto l’imposta in assenza del documento elettronico (ad esempio solo sulla base di una copia cartacea dello stesso). Nessun cambiamento per i termini di emissione delle fatture differite (15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione).

20 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
TEMPISTICHE DI EMISSIONE A REGIME: NUOVO ART. 21 COMMA 4 DPR 633/72 L’art. 11 del DL n. 119 ha novellato, con decorrenza , l’art. 21 del DPR 633/72. grazie a una modifica del co. 4, viene prevista la possibilità di emettere la fattura “immediata” entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72; se la data di emissione della fattura non coincide con quella in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o con quella in cui è corrisposto, in tutto o in parte, il corrispettivo, occorre indicare in fattura la data di effettuazione dell’operazione (art. 21 co. 4 lett. g-bis) del DPR 633/72). La disposizione non muta l’esigibilità dell’imposta e la liquidazione della stessa, considerato che, nel caso in cui la data di emissione della fattura e quella di effettuazione dell’operazione differiscano, l’esigibilità è comunque determinata da quest’ultima, che deve essere indicata nel documento .

21 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE
Nella versione novellata la norma prevede che il soggetto passivo debba annotare, in apposito registro, le fatture emesse, “nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni”. Rispetto alla previgente versione della disposizione, che prevedeva l’annotazione entro 15 giorni dall’emissione, viene ampliato il termine per la registrazione delle fatture emesse.

22 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CICLO PASSIVO Modalità di ricezione: Posta elettronica certificata (PEC) Sistemi di Web service/FTP (CODICE DESTINATARIO) Potrebbero, quindi, verificarsi, le seguenti situazioni: inserimento del codice convenzionale “ ” e compilazione del campo “PECDestinatario” con l’indirizzo di posta elettronica certificata del cessionario/committente. Il SdI recapiterà, in questo caso, la fattura elettronica al suddetto indirizzo PEC. indicazione del codice convenzionale di 7 cifre (“CodiceDestinatario”) che identifica il canale (“web service” o FTP) prescelto per la ricezione; indipendentemente da quanto indicato dal soggetto trasmittente in fattura (codice destinatario “ ” o altro valore eventualmente conosciuto), nel caso di oggetto passivo censito dall’Amministrazione finanziaria, il documento viene recapitato presso l’indirizzo telematico registrato dal cessionario/committente (il SdI associa immediatamente tale indirizzo alla lettura della partita IVA);

23 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CICLO PASSIVO Altre ipotesi: Nel campo “CodiceDestinatario” viene indicato il codice convenzionale “ ” anche nelle seguenti circostanze: il cessionario/committente è un consumatore finale ed è stato compilato il solo campo “CodiceFiscale” e non il campo “IdFiscaleIVA”; il cessionario/committente è un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; il cessionario/committente è un soggetto passivo che applica il c.d. regime “forfettario” di cui all’art. 1 co della L. 190/2014; il cessionario/committente è un produttore agricolo di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72; il cessionario/committente non ha comunicato il proprio codice destinatario o la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica.

24 PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CICLO PASSIVO In questi casi il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (area che si trova nel portale “Fatture e corrispettivi” se il cessionario/committente è soggetto passivo o che è presente nel “Cassetto fiscale”, negli altri casi). Il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nell’area del portale “Fatture e Corrispettivi” riservata a quest’ultimo. La comunicazione potrà essere effettuata anche tramite consegna di una copia informatica o analogica della fattura. La fattura elettronica è resa disponibile nell’area riservata del sito web anche nei casi seguenti: non è stato possibile il recapito presso “l’indirizzo telematico” per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio; il recapito alla PEC è impossibile perché, ad esempio, la casella è piena o non attiva. Anche in queste circostanze il cedente/prestatore dovrà dare comunicazione al cessionario/committente che l’originale della fattura è disponibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia.

25 DETRAIBILITA’ DELL’IVA
La data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’imposta da parte del cessionario/committente coincide con la data di ricezione. La data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Conseguentemente: se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente; se sono stati scelti gli altri canali (web service o FTP), la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica; se la fattura è stata messa a disposizione del ricevente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura, salvo che non si tratti di un consumatore finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfettario, o un produttore agricolo di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72; in questi casi, infatti, la data di ricezione coinciderà con quella di messa a disposizione del documento elettronico.

26 DETRAIBILITA’ DELL’IVA
L’art. 14 del DL n. 119 integra l’art. 1 co. 1 del DPR n. 100, prevedendo che: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (i.e. entro il giorno 16 di ciascun mese) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. In sostanza, laddove una fattura sia ricevuta entro il 10 di aprile da un soggetto passivo, ad esempio, mensile, questi potrebbe esercitare la detrazione della relativa imposta già per il mese di marzo, a condizione di annotare il documento nel registro degli acquisti entro la stessa data (15 aprile). Si rende possibile, dunque, la “retro-imputazione” della detrazione dell’imposta al mese di marzo. Le nuove disposizioni non si applicano con riferimento ai documenti di acquisto relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

27 SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI:
ALTRI CHIARIMENTI SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI: L’art. 13 del DL n. 119 prevede la modifica dell’art. 25 del DPR 633/72, attraverso la sostituzione del co. 1 che, nella versione novellata, non prevede più l’obbligo di “numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (…)”. Nella Relazione illustrativa al DL 119/2018 viene, infatti, precisato che l’adempimento consistente nel protocollo dei documenti d’acquisto “risulta automaticamente assolto” per le fatture elettroniche trasmesse per il tramite del Sistema di Interscambio.

28 AUTOFATTURE E NOTE DI VARIAZIONE:
ALTRI CHIARIMENTI AUTOFATTURE E NOTE DI VARIAZIONE: Gli obblighi di fatturazione elettronica riguarderanno anche le note di variazione, nonché le autofatture emesse dal cessionario/prestatore per sanare l’omessa o irregolare fatturazione dal parte del cedente (ai sensi del disposto di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97) ed altre tipologie di autofatture. Le operazioni soggette a reverse charge, impongono al cessionario l’obbligo di integrare la fattura ovvero di emettere una autofattura per liquidare l’eventuale imposta gravante sull’operazione. L’Agenzia chiarisce che bisogna fare un distinzione tra: Operazioni soggette a reverse charge esterno (acquisti intracomunitari/servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto residente): il cessionario non è soggetto alle regole della fattura elettronica ma sarà obbligato ad inviare la comunicazione dell’esterometro. Operazioni soggette a reverse charge interno: la fattura verrà emessa in formato elettronico. Il destinatario che la riceve è obbligato ad integrarla ma l’integrazione attraverso l’invio al Sdi è una facoltà e non un obbligo (l’integrazione può essere effettuata predisponendo un ulteriore documento, “da allegare al file della fattura in questione” e ad essa riferibile, che contenga i dati necessari per porre in essere l’inversione contabile) .

29 ALTRI CHIARIMENTI MINIMI E FORFETARI:
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi che hanno aderito al c.d.“regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e i soggetti passivi che applicano il regime “forfetario” di cui all’art. 1 co. Da 54 a 89 della L. 190/2014 non hanno nè l’obbligo di emissione nè di conservazione elettronica delle fatture ricevute, salvo che non abbiano comunicato al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (indirizzo di posta elettronica certificata o codice destinatario). In tal caso infatti, conformemente a quanto disposto dall’art. 39 co. 3 del DPR 633/72, saranno tenuti alla conservazione del documento in modalità elettronica.

30 GRAZIE DELL’ATTENZIONE


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