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PubblicatoMarina Giusti Modificato 5 anni fa
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L’ACCERTAMENTO DELLA DISABILITà NEL MINORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI INVALIDITà CIVILE e DI HANDICAP (Legge 104/92) Ancona, 29 settembre 2018
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La certificazione del pediatra e la valutazione degli stati di disabilità del minore
Dr. Fabio gianni Direttore U.O.C. Medicina Legale A.S.U.R. Marche Area Vasta 2
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 30 marzo 1971, n. 118 Legge 11 febbraio 1980, n. 18 Legge 11 ottobre 1990 n. 289 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge 26 maggio 1970, n. 381 Legge 20 febbraio 2006, n. 95 Legge 12 marzo 1999, n. 68 Legge 9 marzo 2006, n. 80 Legge 3 agosto 2009, n. 102 Legge 4 aprile 2012, n. 35
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Legge 30 marzo 1971, n. 118 Conversione in legge del D. L
Legge 30 marzo 1971, n Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82) Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi. (Vedi, anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509 (Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509)
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Legge 11 OTTOBRE 1990, N. 289 INDENNITA’ DI FREQUENZA
Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età Si tratta di un’indennità economica mensile di frequenza concessa a minori (fino ai 18 anni di età) riconosciuti “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “con perdita uditiva superiore ai 60 dB nell’orecchio migliore”; Frequenza ad un centro di riabiltazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado ed ordine; Non disporre di un reddito annuo personale superiore ad Euro 4.853,29; Importo economico mensile anno 2018: Euro 282,55
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Legge 11 febbraio 1980, n. 18 Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44) Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento. La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. N.B.: si consiglia anche la consultazione della Legge 21 novembre 1988, n. 508)
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) Art. 3: Soggetti aventi diritto 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) Art. 3: Soggetti aventi diritto 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) Art. 4: Accertamento dell'handicap 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) (Inclusione scolastica Decreto n. 66/2017) Art. 5: Commissioni Mediche. Modifiche Legge n. 104/92 1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.
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Legge 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93) Art. 2: Definizione di ciechi totali Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
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Legge 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93) Art. 3: Definizione di ciechi parziali Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
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Legge 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93) Art. 4: Definizione di ipovedenti gravi Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
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Legge 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93) Art. 5: Definizione di ipovedenti medio-gravi Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
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Legge 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93) Art. 6: Definizione di ipovedenti lievi Si definiscono ipovedenti lievi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
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Legge 26 maggio 1970 n. 381 Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970 n. 156 Si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Periodo dell'età evolutiva: da 0 fino al compimento del dodicesimo anno di età.
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Legge 26 maggio 1970 n. 381 Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970 n. 156) L'art. 1 della Legge 95/2006 (in vigore dal 31 marzo 2006) sostituisce, in tutte le disposizioni legislative, il termine "sordomuto" con il termine "sordo". La modifica apportata dalla Legge 95/2006 ha riformato l'art. 1 della Legge 381/70 anche in relazione alle caratteristiche dell'apprendimento del linguaggio parlato. Infatti, nel testo originario si faceva riferimento alla ipoacusia come causa impeditiva dello stesso. La nuova norma adotta, invece, il concetto di compromissione del normale apprendimento del linguaggio parlato. Il termine ha una connotazione più ampia dal momento che include non solo l'impossibilità dell'apprendimento, ma anche quella in cui questo sia stato ridotto o reso difficoltoso.
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Stato di sordo o sordità prelinguale Legge n. 508/1988
Persone con età < 12 anni Ricorre quando l’ipoacusia sia pari o superiore ai 60 db di media tra le frequenze di Hz nell’orecchio migliore, qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il 12esimo anno di età” Persone con età > 12 anni Ricorre quando l’ipoacusia sia pari o superiore ai 75 db di media tra le frequenze Hz nell’orecchio migliore, qualora il richiedente abbia compiuto il 12esimo anno di età”.
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BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE FINO AL 18ESIMO ANNO DI ETA’
indennità di comunicazione (Legge n. 508/88); Indennità di frequenza (Legge n. 289/90); Indennità di accompagnamento (Legge n. 18/80); collocamento al lavoro al compimento del 15° anno di età (Invalido civile > 45%). Esenzione ticket sanitario (minore totalmente invalido)
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Legge 12 marzo 1999, n. 68 norme per il diritto al lavoro dei disabili
Il minore deve essere percentualizzato (come invalido civile) – mediante l’applicazione delle Tabelle valutative D.M. 05/02/1992 all’età di 15 anni in quanto può entrare nel collocamento al lavoro (Centri per l’impiego) .
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Legge 9 marzo 2006, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Pubblicata nella G.U. n. 59 dell' 11 marzo 2006 Art. 6: Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità 1. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.
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Legge 9 marzo 2006, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Pubblicata nella G.U. n. 59 dell' 11 marzo 2006 Art. 6: Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità 3. […] I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.
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Legge 9 marzo 2006, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Pubblicata nella G.U. n. 59 dell' 11 marzo 2006 Art. 6: Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità 3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
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Legge 3 agosto 2009, n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali Pubblicata nella G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 Art. 20: Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS […]”. 2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.”
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Legge 3 agosto 2009, n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali Pubblicata nella G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 Art. 20: Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.” 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia.
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Legge 3 agosto 2009, n. 102: COSA cambia
Le ASL (attuali Aree Vaste dell’ASUR Marche) non devono più ricevere istanze dai cittadini relative agli accertamenti degli stati disabilitanti (invalidità civile, legge 104/92, legge 68/99, cecità civile, sordità civile) che vanno invece presentate all’INPS; Gli Uffici di Medicina Legale delle Aree Vaste ricevono dall’INPS in via telematica ed in tempo reale le domande che i richiedenti presentano all’Istituto Previdenziale; Gli Uffici di Medicina Legale delle AA.VV. devono predisporre , nella propria autonomia, il calendario delle sedute, in modo da convocare a visita gli utenti rispettando i termini previsti dalla legge n. 80/2006 (pazienti neoplastici e gravi patologie); Gli Uffici di Medicina Legale delle AA.VV. devono predisporre il calendario delle sedute in modo che si dia concreta attuazione all’accertamento unificato per quei soggetti che fanno contestuale richiesta di riconoscimento per invalidità civile e/o legge 104/92 e/o legge 68/99; Tutte le Commissioni Sanitarie e Socio –Sanitarie sono integrate da un medico dell’INPS designato dall’Istituto Previdenziale assumendo la denominazione di Commissioni Mediche Integrate (C.M.I.).
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Legge 3 agosto 2009, n. 102 … quindi attualmente:
I genitori del minore si recano dal pediatra il quale, dotato di pin per accesso al sistema informatico INPS, redige l’apposita certificazione prevista per gli accertamenti degli stati disabilitanti; Il pediatra consegna ai genitori copia del certificato telematico redatto e della relativa ricevuta di trasmissione; I genitori hanno 30 (trenta) giorni di tempo per presentare istanza di accertamento dello stato di disabilità. Tale istanza deve essere inoltrata telematicamente all’INPS direttamente oppure rivolgendosi ad un Patronato di fiducia; La domanda presentata telematicamente corredata dell’apposito certificato medico telematico è trasmessa alla U.O. Medicina Legale di residenza dell’istante ed acquisita informaticamente dagli Uffici delle AA.VV.
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Legge 3 agosto 2009, n. 102 … quindi attualmente:
L’assistito viene, quindi, invitato (con invito multicanale) alla visita relativa all’accertamento dello stato disabilitante richiesto (anche accertamento unificato). Il verbale redatto dalla CMI AV viene trasmesso “in tempo reale” all’INPS per il successivo prosieguo (controlli CMV INPS e Commissione Superiore); Se necessario l’INPS convoca a visita diretta l’assistito presso i Centri Medico legali INPS provinciali; Se la proposta valutativa viene condivisa, l’INPS invia il verbale definitivo all’istante.
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Legge 3 agosto 2009, n. 102 … quindi attualmente:
Contro la valutazione assunta può essere presentato dall’istante, tramite un proprio legale (con onere di spesa a suo carico) un ricorso giudiziario. Tale ricorso deve essere introdotto dinanzi al Giudice del Lavoro del luogo di residenza del disabile entro sei mesi dalla data di ricevimento del verbale; Il Giudice del Lavoro nominerà un proprio consulente tecnico medico-legale di ufficio che, dopo visita medico-legale, esprimerà il proprio giudizio valutativo al Giudice; Seguirà Sentenza dell’Autorità Giudiziaria che, se non sarà impugnata da una delle parti per un ricorso di 2° grado, diverrà definitiva.
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1) I genitori del minore si recano dal pediatra il quale, dotato di pin per accesso al sistema informatico INPS, redige l’apposita certificazione prevista per gli accertamenti degli stati disabilitanti; 9) Contro la valutazione assunta può essere presentato dall’istante, tramite un proprio legale (con onere di spesa a suo carico) un ricorso giudiziario. Tale ricorso deve essere introdotto dinanzi al Giudice del Lavoro del luogo di residenza del disabile entro sei mesi dalla data di ricevimento del verbale; 10) Il Giudice del Lavoro nominerà un proprio consulente tecnico medico-legale di ufficio che, dopo visita medico-legale, esprimerà il proprio giudizio valutativo al Giudice; 11) Seguirà Sentenza dell’Autorità Giudiziaria che, se non sarà impugnata da una delle parti per un ricorso di 2° grado, diverrà definitiva. 2) Il pediatra consegna ai genitori copia del certificato telematico redatto e della relativa ricevuta di trasmissione; 3) I genitori hanno 30 (trenta) giorni di tempo per presentare istanza di accertamento dello stato di disabilità. Tale istanza deve essere inoltrata telematicamente all’INPS direttamente oppure rivolgendosi ad un Patronato di fiducia; 8) Se la proposta valutativa viene condivisa, l’INPS invia il verbale definitivo all’istante. 6) Il verbale redatto dalla CMI AV viene trasmesso “in tempo reale” all’INPS per il successivo prosieguo (controlli CMV INPS e Commissione Superiore); 4) La domanda presentata telematicamente corredata dell’apposito certificato medico telematico è trasmessa alla U.O. Medicina Legale di residenza dell’istante ed acquisita informaticamente dagli Uffici delle AA.VV. 5) L’assistito viene, quindi, invitato (con invito multicanale) alla visita relativa all’accertamento dello stato disabilitante richiesto (anche accertamento unificato). 7) Se necessario l’INPS convoca a visita diretta l’assistito presso i Centri Medico legali INPS provinciali;
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LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Pubblicata in G.U. Serie Generale n.82 del ) Art. 4: Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici 1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. 2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. 3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
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Grazie per l’attenzione
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