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PubblicatoNicolina Mazza Modificato 5 anni fa
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Legge Sviluppo 99/2009 Novità introdotte per le Società Cooperative
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Modifica all’art. 2511 cod. civ
viene aggiungo un secondo periodo, in conseguenza del quale l’articolo del codice viene dunque a recitare: Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma e all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice».
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La norma introdotta attribuisce all’iscrizione all’Albo carattere di ELEMENTO COSTITUTIVO.
La circolare Ministero dello Sviluppo Economico n del 17/10/2009 chiarisce che la modifica è intesa ad evidenziare il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo, iscrizione che costituisce pertanto elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.
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Attenzione: nessuna modifica operativa!
Inoltre, sancisce in termini perentori l’obbligatorietà di tale iscrizione per TUTTE le cooperative, indipendentemente dal fatto che siano o meno a mutualità prevalente. Attenzione: nessuna modifica operativa! nonostante il riferimento dell’articolo 2512, ul. comma cod.civ. alle sole cooperative a mutualità prevalente (“Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in apposito albo…”), l’obbligatorietà dell’iscrizione anche per le cooperative diverse era ed è già sancita dall’articolo 223sexiesdecies disp.trans. cod.civ
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CONSEGUENZE MANCATA ISCRIZIONE:
perdita del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali (D.Lgs 2 agosto 2002, n. 220, art 15 co. 1) la sua mancanza configura un funzionamento irregolare della società, suscettibile di richiesta di gestione commissariale ex art sexiesdicies c.c.
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MODALITA’ DI REDAZIONE DEL MODELLO C17:
viene modificato l’art 223sexiesdecies sostituendo il fin qui vigente obbligo di deposito del bilancio con l’obbligo di comunicazione annuale delle notizie di bilancio, anche ai fini dell’accertamento della mutualità. L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
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PERDITA DELLA MUTUALITA’ PREVALENTE:
Viene meno l’obbligo di redazione ed invio del bilancio straordinario ex art.2545octies in caso di perdita della prevalenza mutualistica oggettiva, a condizione che la cooperativa non modifichi o sopprima le clausole statutarie di mutualità e non abbia emesso strumenti finanziari. (art.8). Quanto all’emissione di strumenti finanziari, è da ritenere che la novella faccia riferimento a tutti gli strumenti finanziari emettibili dalle cooperative ex articoli 4 e 5 l. n.59/92 (azioni di sovvenzione ed a.p.c.) ed ex articolo 2526 cod.civ., a prescindere dal loro carattere partecipativo, non partecipativo, quasi partecipativo, di capitale, quasi capitale o di debito..
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Segnalazione all’Albo di perdita della mutualità:
In tutti i casi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la società è tenuta a farne segnalazione tramite gli strumenti informatici di cui all’art.223sexiesdecies disp.trans. c.c., vale a dire, è da ritenere tramite il modello C17 (quadro per modulo allegato al bilancio, dichiarazione di perdita dei requisiti di prevalenza mutualistica), quanto meno per i casi di perdita della prevalenza oggettiva. Identico obbligo sussiste per il caso di riacquisto della prevalenza nell’esercizio successivo. Termini per la segnalazione: coincidente con quello previsto per il deposito del bilancio (30 gg dall’approvazione)
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ASPETTI SANZIONATORI:
La mancata o ritardata segnalazione comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista per il caso di mancata comunicazione telematica annuale dei dati di bilancio, ossia la sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali
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CHIARIMENTI SU SOSPENSIONE ATTIVITA’:
La circolare Ministero Attività Produttive n precisa che l’omesso o ritardato inoltro all’Albo della comunicazione annuale delle notizie di bilancio (che attualmente si effettua per il tramite del Registro delle Imprese mediante allegazione al bilancio del modello C17) , così come l’omessa o ritardata comunicazione concernente la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, comportino l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività solo qualora la Cooperativa non ottemperi a tali obblighi né entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di esercizio né nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla conseguente diffida emanata direttamente dal Ministero
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Se bilancio sfasato rispetto anno solare, due soluzioni prospettabili:
Se bilancio coincidente con anno solare, nulla quaestio circa la disponibilità di una anno di tempo per il deposito (31 dicembre); Se bilancio sfasato rispetto anno solare, due soluzioni prospettabili: interpretare il dictum ministeriale come regola riferita ad un periodo di tolleranza di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; interpretare la prescrizione del Ministero come riferita, invece, sempre e comunque al 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di esercizio, ciò che potrebbe comportare conseguenze inique.
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ATTENZIONE: I termini indicati dal Ministero valgono esclusivamente con riguardo all’applicabilità della nuova sanzione di blocco semestrale delle attività. E’ da evidenziare con chiarezza che gli obblighi comunicativi oggetto dell’intervento ministeriale (notizie di bilancio ed eventuale comunicazione della perdita dello status di cooperativa a mutualità prevalente) debbono comunque essere assolti nel termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, all’atto del deposito di quest’ultimo presso il Registro delle Imprese.
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VIGILANZA: ALCUNE MODIFICHE AL D.Lgs 220/2002:
Aggiunto il comma 4bis all’articolo 1, il quale dispone il perseguimento esclusivo dell’interesse pubblico nell’assolvimento dei compiti di vigilanza; Modificato il secondo comma del medesimo articolo 1 del Decreto, stabilendosi la spettanza, in esclusiva, al Ministero dell’accertamento dei requisiti mutualistici. Introduzione di una sanzione di sospensione semestrale dell’attività (v.supra) per il caso di mancata ottemperanza, nei termini prescritti, alle diffide impartite in sede di vigilanza..
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