La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

CITTADINANZA EUROPEA - CITTADINANZA NAZIONALE (1)

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "CITTADINANZA EUROPEA - CITTADINANZA NAZIONALE (1)"— Transcript della presentazione:

1 CITTADINANZA EUROPEA - CITTADINANZA NAZIONALE (1)
Università di Pavia CITTADINANZA EUROPEA CITTADINANZA NAZIONALE SERIE ILLIMITATA DI DIRITTI E DOVERI ELENCO CHIUSO DI DIRITTI ~ COMMONWEALTH ~ PROGETTO SPINELLI

2 CITTADINANZA EUROPEA – CITTADINANZA NAZIONALE (2)
Università di Pavia CITTADINANZA EUROPEA CITTADINANZA NAZIONALE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO ANCHE I RAPPORTI TRA INDIVIDUO E STATO DI RESIDENZA RAPPORTI INDIVIDUO – STATO NAZIONALE INOLTRE, ALCUNI DIRITTI DISCENDENTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA SPETTANO ANCHE AI NON CITTADINI (RESIDENTI)

3 CITTADINANZA EUROPEA – CITTADINANZA NAZIONALE (3)
Università di Pavia CITTADINANZA EUROPEA DALLA CITTADINANZA EUROPEA NON DISCENDONO I DIRITTI E I DOVERI DISCENDENTI DAL LEGAME DI CITTADINANZA CLASSICO NON ESISTE UNA COMUNITA’ DI TIPO POLITICO

4 CITTADINANZA EUROPEA – CITTADINANZA NAZIONALE (4)
Università di Pavia CITTADINANZA EUROPEA CITTADINANZA NAZIONALE CARATTERE DERIVATO CARATTERE ORIGINARIO ASPETTI PROBLEMATICI DELLA NORMATIVA LETTONE E UNGHERESE SENTENZA MICHELETTI SENTENZA CHEN

5 IL CARATTERE DERIVATO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
Università di Pavia ARTICOLO 17 TCE E’ CITTADINO DELL’UNIONE CHIUNQUE ABBIA LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO. LA CITTADINANZA DELL’UNIONE COSTITUISCE UN COMPLEMENTO DELLA CITTADINANZA NAZIONALE E NON SOSTITUISCE QUEST’ULTIMA

6 IL CARATTERE ORIGINARIO DELLA CITTADINANZA NAZIONALE
Università di Pavia ARTICOLO 1 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 (NORME SULLA CITTADINANZA ITALIANA) 1. E’ CITTADINO PER NASCITA: A) IL FIGLIO DI PADRE O DI MADRE CITTADINI; B) CHI E’ NATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SE ENTRAMBI I GENITORI SONO IGNOTI O APOLIDI, OVVERO SE IL FIGLIO NON SEGUE LA CITTADINANZA DEI GENITORI SECONDO LA LEGGE DELLO STATO AL QUALE QUESTI APPARTENGONO. 2. E’ CONSIDERATO CITTADINO PER NASCITA IL FIGLIO DI IGNOTI TROVATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, SE NON VENGA PROVATO IL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA.


Scaricare ppt "CITTADINANZA EUROPEA - CITTADINANZA NAZIONALE (1)"

Presentazioni simili


Annunci Google