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I SOGGETTI DEL DIRITTO
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UN MINORENNE PUO’ ESSERE PROPRIETARIO DI UNA CASA?
UN MINORENNE CHE COMPIE UN REATO PUO’ ESSERE PUNITO? UN RAGAZZO DI 18 ANNI PUO’ VENDERE UNA CASA? UN’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUO’ AVERE DIRITTI E OBBLIGHI?
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Si distinguono le persone fisiche e le organizzazioni collettive.
Sono soggetti del diritto quei soggetti che per l’ordinamento possono essere titolari di diritti e di doveri. Si distinguono le persone fisiche e le organizzazioni collettive.
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LE PERSONE FISICHE «Persona fisica» è l’essere umano nato vivo.
Requisiti fondamentali sono quindi la nascita e la vita. Le persone fisiche sono quindi tutti gli individui cui sono destinate le norme giuridiche.
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LA CAPACITA' GIURIDICA La capacità giuridica è la possibilità di una persona di essere titolare di diritti e di obblighi giuridici. Si acquista alla nascita e si perde con la morte. Al momento della nascita, con l’acquisto della capacità giuridica, si acquistano quindi dei diritti, tra i quali vi sono i diritti fondamentali delle persone fisiche e i diritti personali, come il diritto alla vita e all’integrità fisica; il diritto al nome, all’identità personale e all’immagine; il diritto alla riservatezza. Al momento della nascita si può anche acquistare il diritto di proprietà sui beni (ad esempio tramite una donazione o la successione mortis causa, cioè l’eredità).
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LA CAPACITA' DI AGIRE La capacità di agire è la possibilità di un soggetto di compiere autonomamente atti giuridici, di esercitare personalmente i propri diritti, di assumere obblighi. Si acquista al compimento della maggiore età, che nel nostro ordinamento coincide con il compimento del diciottesimo anno. A 18 anni quindi: un ragazzo che, da bambino, ha ricevuto in eredità una casa, la può vendere; si può contrarre matrimonio; si può assumere l’obbligo di pagare una somma di denaro.
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LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE
Diversa dalla capacità di agire è la capacità di intendere (cioè di capire il senso delle proprie azioni) e di volere (cioè di desiderare di compiere le proprie azioni). Questa deve essere valutata dal giudice caso per caso. Ad esempio se un individuo lancia un sasso contro un’altra persona, la capacità di intendere e di volere potrà essere valutata diversamente a seconda che si tratti di un neonato, di un malato psichiatrico o di un adulto sano di mente. I minorenni rispondono dei reati dal momento in cui hanno compiuto i 14 anni.
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L’INCAPACITA’ DI AGIRE
I soggetti che non hanno la capacità di agire o hanno una capacità di agire limitata solo a certi atti, sono detti incapaci di agire.
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L’INCAPACITA’ LEGALE DI AGIRE
L'incapacità legale di agire ricorre quando, in presenza di alcune circostanze, la legge considera un soggetto incapace di intendere e di volere. Si distinguono gli incapaci assoluti (che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico) e gli incapaci relativi (che possono compiere personalmente solo alcuni atti giuridici).
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I soggetti capaci di agire possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Gli incapaci assoluti non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli incapaci relativi possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di ordinaria amministrazione sono gli atti più semplici. Sono gli atti finalizzati alla gestione e alla conservazione del patrimonio (manutenzione), e non modificano l’entità del patrimonio. Gli atti di straordinaria amministrazione sono gli atti più complessi. Sono gli atti che determinano una permanente alterazione del patrimonio (vendita, donazione, ecc.).
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INTERDETTI GIUDIZIALI
INCAPACI DI AGIRE INCAPACI ASSOLUTI INCAPACI RELATIVI MINORENNI INTERDETTI LEGALI INTERDETTI GIUDIZIALI MINORI EMANCIPATI INABILITATI
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INTERDETTI GIUDIZIALI E LEGALI
GLI INCAPACI ASSOLUTI MINORENNI INTERDETTI GIUDIZIALI E LEGALI
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GLI INCAPACI ASSOLUTI Sono soggetti che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli atti sono compiuti nell’interesse dell’incapace da parte dei genitori (per i minorenni) o del tutore (il giudice tutelare nomina un tutore, che di solito è un parente). I MINORENNI Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti dai genitori. In caso di mancanza dei genitori, il giudice tutelare nomina un tutore (spesso un parente). Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti individualmente da un singolo genitore. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i genitori, e il Tribunale deve concedere l’autorizzazione, in quanto tali atti devono essere compiuti nell’interesse del minore.
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Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti da un tutore.
GLI INTERDETTI Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti da un tutore. INTERDETTI GIUDIZIALI INTERDETTI LEGALI
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GLI INTERDETTI GIUDIZIALI LA FUNZIONE DELL’INTERDIZIONE
L’interdizione giudiziale è dichiarata dal giudice con una sentenza di interdizione per quelle persone affette da gravi malattie (solitamente patologie di carattere psicologico – psichiatrico, come ad esempio un’abituale infermità di mente). Viene nominato un tutore. GLI INTERDETTI LEGALI L’interdizione legale è un pena aggiuntiva prevista dalla legge per chi è stato condannato ad un periodo di detenzione superiore ai 5 anni. Viene nominato un tutore. L'interdizione legale cessa quando la pena è stata scontata. L’interdetto legale non può compiere atti di natura patrimoniale; può compiere atti personali (contrarre matrimonio, redigere un testamento ecc.). LA FUNZIONE DELL’INTERDIZIONE L’interdizione legale ha una funzione punitiva. Per questo l’interdetto legale può compiere atti di natura personale. L’interdizione giudiziale ha la funzione di tutelare il soggetto dalla possibilità di danneggiare se stesso o il proprio patrimonio.
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MINORENNI EMANCIPATI INABILITATI
GLI INCAPACI RELATIVI Gli incapaci relativi sono soggetti che possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore. Il curatore appone la propria firma sugli atti accompagnata dalla formula «per assistenza». In caso di disaccordo tra incapace e curatore decide il giudice. MINORENNI EMANCIPATI INABILITATI
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I MINORI EMANCIPATI Sono minorenni che hanno compiuto almeno sedici anni di età e che eccezionalmente vengono autorizzati dal Tribunale dei minorenni ad unirsi in matrimonio con un’altra persona (normalmente per il matrimonio è richiesta la maggiore età), se ricorrono gravi ed urgenti necessità (ad esempio una gravidanza), previa valutazione da parte del giudice della maturità e dell’effettiva volontà della persona di unirsi in matrimonio.
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GLI INABILITATI L’inabilitazione è un provvedimento disposto dal giudice attraverso una sentenza di inabilitazione che priva parzialmente la persona fisica della capacità di agire. Tale provvedimento di solito riguarda: persone affette da malattie di mentali non gravi, persone dedite al consumo abituale di alcool e stupefacenti, i prodighi (cioè chi spende il denaro senza alcun controllo), i sordomuti e i ciechi che non hanno ricevuto un’educazione sufficiente. Viene nominato un curatore.
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L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Dal 2004 è stata introdotto la figura dell’amministratore di sostegno. La tutela da parte del tutore e la curatela da parte del curatore sono volte a tutelare prevalentemente la sfera patrimoniale. L’amministratore di sostegno ha la funzione di soddisfare i bisogni e le necessità delle persone che vivono in situazioni di disagio (si pensi ad anziani con problemi di salute, disabili, persone in coma ecc.): queste persone si trovano in una situazione di difficoltà, ma non così grave da richiedere l’interdizione o l’inabilitazione. L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve assistere la persona per atti specifici. Per gli altri atti è riconosciuta piena libertà di agire.
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L’INCAPACITA’ NATURALE
L’incapacità naturale è quella situazione in cui si trova una persona fisica, normalmente capace di agire, maggiorenne e non interdetta, consistente in una incapacità temporanea di intendere e di volere ( si pensi ad un maggiorenne, sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, che viene indotto a concludere un contratto). ANNULLAMENTO DEGLI ATTI COMPIUTI: per alcuni atti solenni, come il matrimonio, il testamento o la donazione, è sufficiente dimostrare lo stato di incapacità naturale. Per gli atti unilaterali, come la rinuncia ad un diritto, è necessario dimostrare anche che hanno causato un pregiudizio all’incapace. I contratti sono considerati validi, a meno che si riesca a dimostrare la mala fede dell’altro soggetto (cioè il soggetto deve essere consapevole della situazione di incapacità e ne deve aver approfittato).
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LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE
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Si distinguono le persone fisiche e le organizzazioni collettive.
Sono soggetti del diritto quei soggetti che per l’ordinamento possono essere titolari di diritti e di doveri. Si distinguono le persone fisiche e le organizzazioni collettive.
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Tali enti sono dotati di capacità giuridica e di capacità di agire.
Art c.c. Le organizzazioni collettive sono insiemi di persone o di beni che vengono costituite per perseguire una determinata finalità. Tali enti sono dotati di capacità giuridica e di capacità di agire. Una volta costituita l’organizzazione collettiva, generalmente viene anche costituito un patrimonio intestato all’organizzazione (sede, mobili, soldi), separato e “autonomo” da quello delle persone che aderiscono all’organizzazione.
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In base allo scopo si distinguono:
le società, che sono organizzazioni collettive costituite da insiemi di persone e che di solito hanno una finalità lucrativa. Le società a loro volta si dividono in società di persone (senza personalità giuridica) e società di capitali (dotate di personalità giuridica); le associazioni, che sono organizzazioni collettive costitute da insiemi di persone e che hanno una finalità non lucrativa. Possono quindi avere uno scopo di carattere sociale, assistenziale, culturale, ecc.; le fondazioni sono organizzazioni collettive costitute da insiemi di beni e che hanno una finalità non lucrativa. Un insieme di beni (come ad esempio un patrimonio) è destinato al perseguimento di scopi culturali, assistenziali ecc.).
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Le persone giuridiche sono quelle organizzazioni che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato, e hanno quindi ottenuto la personalità giuridica. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le società di capitali, le fondazioni. Sono organizzazioni non riconosciute i cd. enti di fatto: le società di persone, le associazioni non riconosciute e altri tipi di organizzazioni.
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CLASSIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE
ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE RICONOSCIUTE O PERSONE GIURIDICHE. Sono quelle organizzazioni che soddisfano i requisiti previsti dalla legge e hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato e l’iscrizione in un pubblico registro. Il riconoscimento permette di ottenere la personalità giuridica (e quindi tali organizzazioni vengono denominate persone giuridiche), e l’autonomia patrimoniale perfetta (per le obbligazioni sociali, come i debiti, viene utilizzato solo il patrimonio della persona giuridica e gli associati non rischiano il patrimonio personale). ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE NON RICONOSCIUTE. Sono quelle organizzazioni che non hanno ottenuto o non hanno richiesto il riconoscimento da parte dello Stato. Queste organizzazioni sono quindi caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta (per le obbligazioni sociali, come i debiti, viene utilizzato il patrimonio dell’organizzazione e, se questo non è sufficiente, anche il patrimonio degli associati o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione).
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IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI SOGGETTIVE
Quando due o più soggetti stabiliscono un rapporto (rapporto coniugale, di lavoro, di vicinato) è possibile che i reciproci interessi entrino in conflitto. Per evitare che tali conflitti degenerino in violenza, i rapporti più rilevanti sotto il profilo sociale ed economico vengono regolati dal diritto e prendono il nome di rapporti giuridici. Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più parti regolata dal diritto.
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Il rapporto di amicizia non è un rapporto giuridico; il matrimonio, il rapporto di lavoro, il rapporto insegnante – studente sono tutti esempi di rapporti giuridici, perché sono regolati da norme giuridiche. In che modo le norme regolano i rapporti giuridici? Li regolano stabilendo quale, tra gli interessi contrapposti, deve prevalere e quale è destinato a soccombere. Per esempio l'art c.c. stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo per ogni settimana.
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LE PARTI. I soggetti tra cui si instaura il rapporto giuridico vengono definite «parti». Questo perché non sempre i rapporti giuridici intercorrono tra individui (si pensi al mutuo che una banca concede ad un cliente). TERZI. Sono tutti coloro che rimangono estranei al rapporto. PARTE ATTIVA. E’ la parte a cui corrisponde una situazione di vantaggio (es. un diritto). PARTE PASSIVA. E’ la parte a cui corrisponde una situazione di svantaggio (es. un obbligo). LE SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE O DI VANTAGGIO SONO: IL DIRITTO SOGGETTIVO L’INTERESSE LEGITTIMO LA POTESTA’ LE SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE O DI SVANTAGGIO SONO: IL DOVERE L’OBBLIGO LA SOGGEZIONE
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LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE: IL DIRITTO SOGGETTIVO
In ogni rapporto giuridico compare sempre una parte attiva e una parte passiva. La parte attiva può essere titolare di un diritto soggettivo, di una potestà o di un interesse legittimo. La parte passiva può trovarsi gravata da un obbligo, da un dovere o da una soggezione. LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE: IL DIRITTO SOGGETTIVO Per chiarire meglio la differenza che corre tra essere portatore di un semplice interesse ed essere titolare di un diritto soggettivo, consideriamo l'art c.c. che stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana. Il diritto soggettivo è il potere di un soggetto di tenere un determinato comportamento, o di pretendere che altri soggetti tengano un certo comportamento, per realizzare un proprio interesse. Il diritto è dunque un potere riconosciuto ad un soggetto specifico da una norma giuridica (da qui il termine "soggettivo"; da non confondere con il diritto “oggettivo” che abbiamo definito come l’insieme delle norme giuridiche).
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Il diritto soggettivo esiste se è presente nel diritto oggettivo una norma giuridica che riconosce meritevole di tutela un certo tipo di interesse o determinate libertà. I diritti soggettivi sono previsti da norme giuridiche: in caso di violazione di diritti soggettivi, è riconosciuto anche il potere di rivolgersi all’autorità competente o all’autorità giudiziaria per la tutela dell’interesse del soggetto. I diritti soggettivi assoluti indicano un potere che si può far valere verso tutti (erga omnes), attribuiscono al titolare una protezione nei confronti di ogni soggetto (diritto alla vita, diritto di proprietà: ad esempio nessuno può entrare nella casa di mia proprietà senza il mio consenso). I diritti soggettivi relativi si possono esercitare solo nei confronti di un soggetto determinato (ad esempio i diritti di credito: possiamo far valere il nostro diritto solo nei confronti del debitore).
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LA CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI
DIRITTI ASSOLUTI / DIRITTI RELATIVI DIRITTI PATRIMONIALI / DIRITTI NON PATRIMONIALI (O PERSONALI) DIRITTI PATRIMONIALI: DIRITTI REALI E DIRITTI DI CREDITO DIRITTI NON PATRIMONIALI: DIRITTI DELLA PERSONALITA’ E DIRITTI DI FAMIGLIA
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I DIRITTI PATRIMONIALI
I diritti patrimoniali sono i diritti che hanno un contenuto di carattere economico, hanno per oggetto interessi di natura economica. I diritti patrimoniali a loro volta vengono divisi in: diritti reali: sono i diritti che si esercitano sulle cose (dal latino res = cosa) (es. diritto di proprietà); diritti di credito o di obbligazione: sono quei diritti che attribuiscono al creditore la possibilità di pretendere dal debitore una prestazione (pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione di un lavoro).
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ACQUISTO E PERDITA DEI DIRTTI SOGGETTIVI
ACQUISTO DEI DIRITTI SOGGETTIVI Modi di acquisto a titolo originario (senza trasferimento dal precedente titolare) Modi di acquisto a titolo derivativo (con trasferimento dal precedete titolare): successione tra vivi, o inter vivos, e successione a causa di morte, o mortis causa.
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ACQUISTO E PERDITA DEI DIRTTI SOGGETTIVI
PERDITA DEI DIRITTI SOGGETTIVI Alienazione (es. vendita, donazione ecc.) Rinuncia Prescrizione Decadenza
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LE ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE:
L’INTERESSE LEGITTIMO E LA POTESTA’ Immaginiamo che uno studente sia stato respinto all’esame di Stato. Immaginiamo che all’orale a porre le domande sia stato un solo professore, essendosi allontanati gli altri membri della commissione. Che cosa si può fare? Sicuramente non si può sostenere di avere diritto alla promozione. Però sicuramente lo studente ha l’interesse ad essere sottoposto ad un esame regolare. L'ordinamento chiama questa posizione interesse legittimo. L'interesse legittimo è l'interesse del soggetto che gli organi della Pubblica Amministrazione svolgano la loro funzione ed agiscano nei confronti del cittadino nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività.
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Il privato, quando ha a che fare con qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione, ha l’interesse legittimo che la P.A. agisca nei suoi confronti rispettando le norme giuridiche. La violazione dell'interesse legittimo può dar luogo a riparazioni di vario genere. Nel caso considerato dovremmo presentare ricorso all’autorità giudiziaria e ottenere la ripetizione dell'esame. La potestà è un complesso di poteri e di doveri accordati ad un soggetto per la tutela di un interesse altrui. Si pensi alla potestà che i genitori esercitano nei confronti dei figli minorenni. La potestà consiste nell’esercitare sia poteri che doveri non nell’interesse proprio, ma per tutelare un altro soggetto. Ad esempio i genitori hanno il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli.
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LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE
La parte passiva può trovarsi gravata da un obbligo, da un dovere, da una soggezione o da un onere. L'obbligo è un comportamento che devo tenere nei confronti di un soggetto specifico, indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, l'interesse specifico di un soggetto determinato. Corrisponde quindi ai diritti soggettivi relativi. E’ un obbligo, per esempio, pagare il debito al creditore (non posso consegnare la somma di denaro a chi voglio, ma la devo restituire al creditore). Il dovere è un comportamento che devo tenere non nei confronti di un soggetto specifico, ma nei confronti della collettività. Indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, un interesse generale. Corrisponde quindi ai diritti soggettivi assoluti. Si pensi al dovere di pagare i tributi, al dovere di fedeltà alla patria … Ti ricordi come si intitola la Parte Prima della Costituzione? “Diritti e doveri dei cittadini”).
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La soggezione è la situazione nella quale viene a trovarsi colui che è sottoposto all’altrui potestà. I figli minori si trovano in una posizione di soggezione nei confronti dei genitori. La soggezione si distingue dall'obbligo e dal dovere perché la persona che si trova in tale situazione non è obbligata a fare o dare alcunché, ma deve limitarsi a subire gli effetti di decisioni assunte da altri.
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I BENI 40 40
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UTILE ACCESSIBILE LIMITATA
I BENI Oggetto dei diritti patrimoniali sono i beni. Nonostante il Codice civile adoperi indifferentemente le parole "bene" e "cosa", l'art. 810 precisa che beni non sono tutte le cose, ma solo quelle che possono formare oggetto di diritti. Affinché una cosa possa essere oggetto di un diritto è necessario che sia: UTILE ACCESSIBILE LIMITATA 41 41
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LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI
BENI MATERIALI: sono quei beni che hanno una consistenza fisica e che ricadono sotto i nostri sensi, (automobile, casa …). BENI IMMATERIALI: sono quei beni che rappresentano creazioni dell'intelletto umano, come le opere artistiche, le invenzioni, i segni distintivi delle imprese (ditta, insegna) e dei loro prodotti (marchi). Non hanno dunque una consistenza fisica e non ricadono sotto i nostri sensi. 42 42
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BENI IMMOBILI: sono beni collegati al suolo in modo permanente (terreni, edifici, sorgenti, alberi).
BENI MOBILI: sono quei beni che non sono incorporati o collegati definitivamente al suolo e che possono essere spostati. BENI MOBILI REGISTRATI: sono quei beni che devono essere trascritti in appositi pubblici registri; sono beni mobili, ma soggetti a una disciplina di legge che ha punti di somiglianza con quella dei beni immobili (autoveicoli e motoveicoli, natanti e aeromobili art. 815). La differenza di maggiore rilievo riguarda il regime di circolazione: le alienazioni dei beni immobili e dei beni mobili registrati sono soggette a formalità particolari (forma scritta, trascrizione in pubblici registri ecc.), mentre al contrario le alienazioni dei beni mobili non vi sono normalmente soggette. 43 43
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PERTINENZE: sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa da parte del proprietario di quest'ultima (art. 817). Determinare se una cosa è o non è una pertinenza è importante in caso di alienazione: infatti, quando la cosa principale viene alienata, anche le sue pertinenze subiscono la stessa sorte, a meno che non risulti una volontà delle parti in senso opposto (art. 818) (es. la cantina rispetto all’appartamento). 44 44
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UNIVERSALITA’ DI BENI MOBILI: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria. Può essere alienata senza elencare i singoli beni che la compongono (collezione di francobolli, biblioteca, gregge). 45 45
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