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PubblicatoFulvio Leonardi Modificato 5 anni fa
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Avv. MARIA GRAZIA RODARI Delegata Cassa Forense - Distretto Torino
Quando mi ammalo ……….. le tutele nel caso di malattia 16 Novembre 2018 CONSIGLIO DELL’ORDINE CUNEO Avv. MARIA GRAZIA RODARI Delegata Cassa Forense - Distretto Torino
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Perche’ aiutare la professione?
NEL 2017 ABBIAMO DICHIARATO REDDITO MEDIO IRPEF DI € REDDITO CHE E’ REGREDITO AI LIVELLI DEL REDDITO MEDIO RIVALUTATO CHE AVEVAMO NEL 1996 E CHE E’ DIMINUITO DEL 30% RISPETTO AL REDDITO MEDIO IRPEF RIVALUTATO DEL 2007
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CASSA FORENSE – Copertura assistenziale in caso di non autosufficienza permanente
OPERATIVA LA COPERTURA LONG TERM CARE – per la tutela della non autosufficienza La Cassa Forense ha perfezionato l’attivazione di una copertura assistenziale per il caso di non autosufficienza in favore di tutti i suoi iscritti che, alla data del 1°/11/2016, non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età. Si tratta di una tutela definita di LTC – Long Term Care, il cui onere economico è interamente a carico del bilancio della Cassa che, in caso di non autosufficienza permanente, garantisce una rendita mensile di € 1.035,00, non tassabile, vita natural durante. La copertura viene erogata attraverso EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, associazione riconosciuta senza scopo di lucro costituita da dieci enti privati di previdenza (Cassa Forense, Cassa Notariato, Cassa Geometri, ENPAB, ENPACL, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP, EPPI) con la finalità di elaborare ed erogare prestazioni assistenziali in favore degli iscritti agli enti associati. Si tratta di un intervento assistenziale che si prefigge di dare una risposta al rischio della non autosufficienza ed offrire ai colleghi una valida copertura assicurativa i cui dettagli possono essere consultati nell’apposita scheda tecnica sintetica. La copertura LTC erogata da Cassa Forense tramite EMAPI è garantita da Poste Vita S.p.A. che si è aggiudicata una gara europea cui hanno partecipato le maggiori società assicurative operanti in Italia.
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CONTRIBUTO SPESE ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE TEMPORANEA
BENEFICIARI: ISCRITTI CASSA – TITOLARI PENSIONI CASSA PRESUPPOSTI: malattia, infortunio REQUISITI: ultimo reddito imponibile dichiarato non superiore ad € Assistenza prescritta da sanitario e praticata da personale infermieristico qualificato Rimborso spese per max 500 €. mensili deliberato dalla Giunta E. fino a 6 mesi in casi di particolare gravita’ Domanda alla Cassa o tramite Coa con documenti (autocertif. beni mobili e immobili nella disp. Richiedente)
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Acconto sull’indennizzo IN VIA IMMEDIATA ED URGENTE
in caso di impossibilita’ per piu’ di 2 mesi dovuta a grave malattia o infortunio Attenzione: domanda entro 2 anni dall’infortunio dalla malattia o dall’insorgere della assoluta impossibilità allo svolgimento della attività professionale Direttamente o tramite Coa Documentazione (tra i doc. certificazione medica comprovante natura Malattia o infortunio, periodo inabilità, incidenza sulla attività professionale) Dichiarazione sost. atto notorio DPR 445/2000 dalla quale risulti che l’iscritto non ha potuto esercitare in maniera assoluta l’attività professionale per il periodo indicato
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INDENNITA’ MATERNITA’ IN CASO DI PARTO
Beneficiari: Iscritte Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto Requisiti: Inesistenza del dirito all’indennità di maternità di cui al capo III e XI d.lgs. 151/2001 Domanda: inoltrare modulo debitamente compilato con documenti A PENA DI DECADENZA, A DECORRERE DAL COMPIMENTO DEL 6° MESE DI GRAVIDANZA (26° SETTIMANA DI GESTAZIONE) FINO AL TERMINE PERENTORIO DI 180 GIORNI DAL PARTO Misura: pari all’80% di 5/12 del reddito netto professionale prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento. In ogni caso l’indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle Inps vigenti nell’anno del parto (ca €. lordi ) L’indennità viene corrisposta in unica soluzione (si applica la r.a. del 20%) per i 2 mesi di gravidanza antecedenti la data presenta del parto e per i 3 mesi di puerperio successivi la data effettiva del parto, per un totale di 5 mensilità.
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INDENNITA’ DI MATERNITA’
IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO Beneficiari: Iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data di ingresso del minore (che non deve aver superato il sesto anno di eta’, se di nazionalità italiana o che abbia anche superato il sesto anno, se di nazionalità estera. Requisiti: Inesistenza del diritto all’indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. n. 151/2001 Domanda: trasmessa alla Cassa con modulo compilato e corredato dei documenti. La domanda deve essere presentata, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 180 GIORNI DALLA DATA DI INGRESSO DEL MINORE NELLA CASA MATERNA Misura: l’indennità è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° Anno anteriore all’ingresso del minore nella casa materna (sia nel caso di adozione nazionale che internazionale) qualora il bambino non abbia superato il 6° anno di età In ogni caso l’indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle Inps L’indennità massina non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra. E’ corrisposta in unica soluzione (con la r.a. del 20%) per complessive cinque mensilità. L’indennità è pari all’80% di 3/12 del reddito prof. Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore All’ingresso del minore nella casa materna (nel caso di adozione internazionale) anche se il Bambino abbia superato il 6° anno di età (con termine ultimo fissato al 18° anno di età). L’indennità minima – secondo tabelle Inps vigenti nell’anno di adozione o affido preadottivo quella massima non più di tre volte l’importo minimo. Corrisposta in unica soluzione con la r.a.
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INDENNITA’ DI MATERNITA’ IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO
Beneficiari: Iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data dell’aborto. Requisiti: Inesistenti del diritto all’indennità di maternità altri enti Aborto verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza (61° giorno) ed entro la 26° settimana Domanda: modulo con documenti. Va presentata nel TERMINE PERENTORIO DI 180 GIORNI DALLA DATA DELL’ABORTO Indennità: 80% di ½ del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento In ogni caso indennità minima non inferiore a quella delle tabelle Inps vigenti nell’anno dell’aborto Quella massima non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra Viene corrisposta in un’unica soluzione
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CENTRALE OPERATIVA N VERDE 800822463
COPERTURA DEI GRAVI EVENTI MORBOSI E DEI GRANDI INTERTERVENTI CHIRURGICI Previsti in Polizza – BASE con premio a carico della Cassa CON UNISALUTE – CENTRALE OPERATIVA N VERDE Beneficiari: iscritti cassa compresi pensionati iscritti agli albi REGOLARITA’ COMUNICAZIONI REDDITUALI ALLA CASSA MISURA e MODALITA’: vedi Polizza DOMANDA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA IN POLIZZA POLIZZA INTEGRATIVA Possibilita’ per l’iscritto – con premio a proprio carico – di estendere volontariamente la copertura per prestazioni integrative ai familiari conviventi
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