La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Corso di livello A1-01 – “Corso base per operatori volontari” in conformità alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Corso di livello A1-01 – “Corso base per operatori volontari” in conformità alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014."— Transcript della presentazione:

1 Corso di livello A1-01 – “Corso base per operatori volontari” in conformità alla d.g.r. n. X/1371 del

2 Argomenti Introduzione
Concetti base e legislazione in materia di Protezione Civile Rischio e pianificazione Rischi antropici e naturali Scenari operativi del volontariato di protezione civile Comunicazioni radio DPI e cenni antincendio Comunicazioni radio Allestimento di un campo in emergenza Maxi emergenza Psicologia dell’emergenza 2

3 Introduzione al Corso Base
di Protezione Civile Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371

4 “Legge quadro sul volontariato”
Legge 266 del 1991 “Legge quadro sul volontariato” Art. 1 La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

5 “Legge quadro sul volontariato”
Legge 266 del 1991 “Legge quadro sul volontariato” L’attività di volontariato è : prestata in modo personale, spontaneo e gratuito; non può essere retribuita; organizzazioni di volontariato: ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui sopra, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

6 Art. 11 Le strutture operative del Servizio Nazionale
L.225 del 1992 e smi Art. 11 Le strutture operative del Servizio Nazionale Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile: Il Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile Le Forze Armate Le forze di Polizia (P.S.-C.C.-G.d.F.) Il Corpo Forestale dello Stato I servizi tecnici nazionali I gruppi nazionali di ricerca scientifica, l’Istituto Nazionale di geofisica La Croce Rossa Italiana Le strutture del servizio sanitario nazionale Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Le organizzazioni di volontariato

7 D.P.R. 194 del 2001 Art. 8 VOLONTARI E PIANIFICAZIONE
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'autorità competente ogni possibile e fattiva collaborazione secondo quanto previsto nei piani di protezione civile. Prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile Art. 9 Benefici di Legge Ai volontari vengono garantiti per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

8 L. R. n.16 del 2004 “Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile” Art 5 (Volontariato di Protezione Civile)

9 La legislazione Nazionale
Codice Penale Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi .” Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale .” A seguire…..art. 11 e 12 D.Lgs. 285/92, art.347 cp (uso delle palette), art.497 cp, art.117 codice della strada, Decreto uso lampeggianti,art.54 cp

10 La legislazione Regionale
Regolamento Regionale di attuazione dell’ALBO REGIONALE del Volontariato di PROTEZIONE CIVILE (18 Ottobre 2010, n. 9) Regione Lombardia ha emanato, in data 18 ottobre 2010 (Burl - 1° supplem. Ordinario del ), il “Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»)”. Il Regolamento ha lo scopo di garantire la partecipazione responsabile delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, degli enti locali e, più in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono sul territorio della Lombardia nella funzione di protezione della popolazione.

11 La legislazione Regionale I principali contenuti nel regolamento
L’albo regionale è composto da (art. 2): associazioni; gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori di parchi; elenco dei volontari che ne fanno parte.

12 La legislazione Regionale
Articolazione dell’albo in specialità (art. 4): sono previste le seguenti specialità: logistica/gestionale cinofili subacquei e soccorso nautico intervento idrogeologico antincendio boschivo tele-radiocomunicazioni nucleo di pronto intervento di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. 16/2004 impianti tecnologici e servizi essenziali unità equestri

13 Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371
1. Concetti base e legislazione in materia di Protezione civile Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371

14 D. Lgs. 112 del 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Capo VIII – Protezione Civile

15 Funzioni conferite alle Regioni
1 La Predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi 2 L’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei VV.F. 3 Gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi 4 L’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi 5 Lo spegnimento degli incendi boschivi 6 La dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati 7 Gli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato

16 Funzioni conferite alle Province
1 L’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi 2 La predisposizione dei piani provinciali di emergenza 3 La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi

17 Funzioni conferite ai Comuni
1 Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi 2 L’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale 3 La predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza 4 L’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza 5 La vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti 6 L’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale.

18 Legge 225 del 1992 Art. 1 E’ istituito il Servizio Nazionale della
protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

19 Tipologia degli eventi …(Art. 2)
A) eventi naturali o connessi con la attività dell’uomo che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. B) eventi naturali o connessi con la attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. C) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

20 Legge 225 del 1992 Art. 6 Sono componenti del servizio nazionale della
Protezione Civile: 1) Le Amministrazioni dello Stato 2) Le Regioni 3) Le Province 4) I Comuni (e le comunità montane) Le stesse devono provvedere all’attuazione delle attività di Protezione Civile secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze.

21 Art. 11 Le strutture operative del Servizio Nazionale
Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile: Il Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile Le Forze Armate Le forze di Polizia (P.S.-C.C.-G.d.F.) Il Corpo Forestale dello Stato I servizi tecnici nazionali I gruppi nazionali di ricerca scientifica, l’Istituto Nazionale di geofisica La Croce Rossa Italiana Le strutture del servizio sanitario nazionale Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Le organizzazioni di volontariato

22 Eventi livello A Chi fa cosa? Eventi di portata a ricaduta LOCALE
che possono essere gestiti da un singolo Soggetto La responsabilità per questi eventi è in capo all’Ente Locale territorialmente competente, ed in speciale modo al SINDACO, in qualità di: Capo dell’Amministrazione, Ufficiale di Governo: Adotta provvedimenti contingenti ed urgenti al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini (art.54 D.LGs. 267/2001). Autorità di Protezione Civile.

23 Art. 15 Competenze del Sindaco
Art. 15 comma 1 Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. Art. 15 comma 3 Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. Art. 15 comma 4 Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto.

24 Prefettura e Provincia
Chi fa cosa Eventi di livello B Eventi che, per portata o ricaduta, comportano l’intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti. Per eventi di questo tipo anche le Autorità di Protezione Civile di rilevanza provinciale, Prefettura e Provincia hanno specifiche responsabilità di direzione unitaria e coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza, operando a sostegno ed in stretto coordinamento con il Sindaci delle realtà locali interessate, non sostituendosi a loro.

25 Art. 14 Competenze del Prefetto
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l’attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 art. 2 il Prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell’Interno ; b) assume la direzione unitaria …………. dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica

26 L. R. n.16 del 2004 “Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile” 1. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono: b) al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall’evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;

27 Eventi di livello C Chi fa cosa Eventi catastrofici che richiedono
l’utilizzo di mezzi e risorse o poteri straordinari In tali circostanze la normativa prevede il coinvolgimento delle Strutture Centrali dello Stato quali: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

28 Il Centro Operativo Comunale (COC)
Chi fa cosa La normativa stabilisce le strutture di direzione coordinamento e controllo a vari livelli quali: A livello comunale Il Centro Operativo Comunale (COC) l’Unità di Crisi Locale (UCL) A livello provinciale Il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) Centro Operativo Misto (COM) A livello centrale Il Comitato Operativo convocato di norma presso il Dipartimento di P.C. La Direzione Comando e Controllo (DiComaC) nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’evento.

29 Chi fa cosa LIVELLI EMERGENZIALI: Gli elementi da considerare per l’attribuzione ad un evento ad una delle tre tipologie A-B-C. previste dalla Normativa sono: portata dell’evento esigenza di un particolare coordinamento degli Enti e/o delle Amministrazioni competenti necessità o meno di impiego di mezzi o poteri straordinari

30 C B A EVENTO FF.AA. F.O. VV.F. Provincia
Presidenza del Consiglio dei Ministri EMERCOM Dipartimento P.C. Di.Coma.C. C FF.AA. F.O. VV.F. Prefettura C.C.S. C.O.M. Provincia Regione S.O.R. B Comune C.O.C. / U.C.L. Volontariato Specialistico A Volontariato Locale EVENTO

31 Come dialogano tra loro i vari centri operativi??
Utilizzando un “linguaggio” comune, basato su FUNZIONI Metodo AUGUSTUS 31 31 31

32 Funzioni di supporto: livello locale
Ciascun Centro risulta infatti organizzato in modo tale che al suo interno siano, nel limite del possibile, una Sala Decisioni ed una Sala Operativa strutturata, quest’ultima, per Funzioni di supporto.

33 Funzioni di supporto: a livello sovraordinato

34 Legge 225 del 1992 Art. 3 Sono attività di protezione civile quelle
volte alla PREVISIONE e PREVENZIONE delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al superamento della emergenza.

35 Legge 225 del 1992 Art. 3 previsione Art. 3 prevenzione
Attività diretta alla conoscenza dei fenomeni calamitosi…….. suolo (terremoti, frane, valanghe, eruzioni vulcaniche) aria e clima (inquinamento, uragano, trombe d’aria) acqua (inquinamento, siccità, esondazioni, crollo di dighe) incendi (urbani, industriali, boschivi) eventi antropici (incidenti aerei, ferroviari, stradali, navali, black out elettrici) sanità (epidemie naturali, pandemie, virus) Art. 3 prevenzione Attività volte a impedire il verificarsi e ridurre l’incidenza di danni a cose e persone interventi di contenimento della vulnerabilità di particolari edifici (scuole, ospedali) interventi sul territorio per ridurre la vulnerabilità interventi di contenimento nel rischio negli insediamenti industriali i vincoli urbanistici di destinazione delle aree l’educazione e l’informazione preventiva alla popolazione

36 PREVISIONE E PREVENZIONE
Monitoraggio Fiumi Sicuri Formazione/Informazione Piano di Emergenza Comunale

37 Art. 3 superamento dell’emergenza
Art. 3 soccorso Attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza Art. 3 superamento dell’emergenza Attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie alla ripresa delle normali condizioni di vita

38 Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371
3. Rischio e pianificazione Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371

39 Il Piano di Emergenza Comunale
Il Piano Comunale di Protezione Civile, che scaturisce delle attività di previsione delle emergenze credibili, previa individuazione dei rischi presenti nel territorio, definisce le operazioni da attuare per prevenirle e quelle per minimizzare le conseguenze a persone, servizi, beni materiali.

40 Pianificare…..

41 La pianificazione in protezione civile
Strumento conoscitivo e operativo finalizzato – attraverso la definizione di procedure operative – alla pianificazione delle attività e degli interventi di emergenza e soccorso della popolazione colpita dagli effetti conseguenti ad eventi calamitosi o connessi all’attività dell’uomo Tutela dell’integrità della vita, dei beni, gli insediamenti e dell’ambiente dai danni Piano = intervenire con efficacia e tempestività

42 ? Ci si aspetta risposte a domande quali ….
- quale eventi calamitosi possono interessare il territorio comunale? - quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati? - quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti ? - a chi competono e diverse responsabilità nei vari livelli di comando nella gestione delle emergenze ?

43 Il ruolo dei Comuni Raccolta e aggiornamento delle informazioni, dei dati storici e delle cartografie relativi ai territori di competenza; Pianificazione e gestione dell’emergenza a livello locale Cooperazione alla redazione dei piani provinciali;

44 VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO
Rischi di origine naturale o antropica SCHEDE E CARTE DI SCENARIO

45 Sistemi di Monitoraggio
1. Rischi noti e quantificabili definizione di un precursore le cui soglie attivano i Codici di: attenzione preallarme allarme evacuazione

46 Sistemi di Monitoraggio
2. Fenomeni non quantificabili tempi di preannuncio troppo ristretti o inesistenti. Codici limitati a: allarme evacuazione

47 LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE E MODELLI DI INTERVENTO
Struttura di coordinamento operativo equilibrata per le dimensioni del comune: l’UCL (COC) Struttura minima Sindaco Responsabile Operativo Comunale Comandante Polizia Municipale Comandante Stazione Carabinieri Responsabile Volontari PC

48 UCL può essere integrata da figure “extra comunali” secondo necessità
CRI radio-amatori VVF Esempio: ASL fornitori di servizi essenziali etc. tenendo conto delle strutture di PC a livello sovracomunale (COM, CCS)

49 PIANIFICAZIONE Il Sindaco è la funzione responsabile della attività di Protezione Civile nel territorio di propria competenza. Il Sindaco ha nominato il Referente Operativo Comunale (ROC).

50 PIANIFICAZIONE I compiti del ROC sono:
coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale; organizzare i rapporti con il volontariato locale; sovrintendere alla stesura ed all’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale; tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, polizia, Prefettura, Regione, Provincia, Pronto Soccorso Sanitario, ecc.); coordinare le attività esercitative.

51 PIANIFICAZIONE Composizione dell’UCL
Responsabili dell’emergenza (Sindaco, Assessore alla protezione civile, ROC, Responsabile UT, Comandante Polizia Municipale) Funzioni di supporto (Comandante CC, Radioamatori, Croce Verde) Struttura operativa (tecnici, agenti PM) Il responsabile dell’UCL è il Sindaco o il ROC

52 Procedure specifiche per tipologia di evento
Stato di attenzione Stato di preallarme Stato di allarme Evacuazione Fine emergenza

53 Soccorso alla popolazione
Indicazione e caratterizzazione delle aree da utilizzare per il soccorso alla popolazione: Aree ammassamento Aree di ricovero Risorse umane, mezzi e materiali comunali ed extracomunali: Colonna mobile regionale Colonna mobile provinciale

54 La post emergenza superata la fase acuta dell’emergenza, l’Unità Organizzativa coordina una prima e sommaria ricognizione dei danni fondamentale per consentire allo Stato o alla Regione di stanziare una somma congrua per il ripristino delle strutture danneggiate dall'evento e per l'eventuale erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei cittadini o delle imprese danneggiate Per rendere più veloci e semplificate le operazioni di rilevamento dei danni è opportuno vengano svolte dai tecnici comunali per la loro profonda conoscenza del territorio; esistono procedure standard e una serie di schede a supporto (censimento danni nazionali / Regione Lombardia) .

55 ALLERTE METEO

56

57 Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371
3. Rischi antropici e naturali Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371

58 I RISCHI NATURALI idrogeologico frane alluvioni sismico
incendio boschivo vulcanico epidemie

59 I RISCHI ANTROPICI industriale trasporti nucleari residuati bellici
crolli edifici preservazioni beni culturali reti tecnologiche

60 Disamina esemplificativa dei Rischi in Lombardia
INDUSTRIALE AMBIENTALE METEO IDROGEOLOGICO IDRAULICO NUCLEARE INCENDI BOSCHIVI SISMICO INCIDENTALE SANITARIO

61 Rischio Idrogeologico in Lombardia
INONDAZIONI FRANE VALANGHE EVENTI ATMOSFERICI ESTREMI Rischio incendi boschivi

62 Rischio Industriale ambientale in Lombardia
INCIDENTE RILEVANTE TRASPORTI SOSTANZE PERICOLOSE Rischio Nucleare

63 Rischio Sanitario Luglio 1976 Emergenza ICMESA
ANTROPICO - Incidenti industriali - attività industriali - agricole - trasporti - rifiuti NATURALE - epidemie - pandemie anche conseguenti alle calamità Emergenza Rifiuti Campania Febbraio 2003 Emergenza SARS Ottobre 2005 Emergenza Virus H5N1

64 4. Scenari operativi del volontariato di
Protezione civile Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371 64

65 Scenario di Rischio di Protezione Civile:
Rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza. (Allegato 1 - Individuazione scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari per l’applicazione D.Interm. 13/04/11 E Decreto DPC ) 65

66 Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari
Le tipologie di scenario identificate sono tre: Scenari di protezione civile operativi Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE a supporto di altri soggetti competenti individuati per legge Contesti assimilati a scenari di protezione civile 66

67 Scenari di protezione civile operativi
Scenario eventi atmosferici avversi Scenario rischio idrogeologico – alluvione Scenario rischio idrogeologico – frane Scenario rischio sismico Scenario rischio vulcanico Scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia Scenario con assenza rischi specifici di protezione civile (contesti di operatività ordinaria es. informazione –formazione alla popolazione, assistenza alla popolazione in occasione brillamento ordigni bellici, attività di supporto alla ricerca persone scomparse) 67

68 Scenari di protezione civile esclusivamente a supporto di altri
soggetti competenti individuati per legge Scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti Scenario rischio ambientale e igienico sanitario 68

69 Scenari assimilati Incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente Attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico Attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano (di competenza VVF e CNSAS) Attività di difesa civile Nota bene: I volontari sono unicamente a supporto di altri soggetti competenti per legge. Ciò significa che i compiti affidati ai volontari sono individuati dal soggetto che richiede il supporto, nei limiti di quelli elencati. 69

70 Eventi di rilevante impatto locale; Ricerca di persone scomparse.
E non solo…. La Dir. PCM del Eventi di rilevante impatto locale; Ricerca di persone scomparse.

71 I compiti dei volontari
Assistenza alla popolazione (psico-sociale; socio-assistenziale) Assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili) Informazione alla popolazione Logistica Soccorso e assistenza sanitaria Uso di attrezzature speciali – conduzione mezzi speciali Predisposizione e somministrazione di pasti Prevenzione e lotta attiva incendi boschivi e di interfaccia Supporto organizzativo (sale operative – segreteria) Presidio del territorio Ripristino stato dei luoghi di tipo non specialistico Attività formative Radio e telecomunicazioni Attività subacquee Attività cinofile 71

72 Cominciamo con una domanda: Qual è l’ordine di importanza di questi cinque fattori negli interventi operativi?

73 La formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari
Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio 2012 Allegato 2 Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile 73

74 Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11
Formazione Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11 «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi «formazione»: è un processo complesso finalizzato all’acquisizione di competenze Ha una dimensione più “formale” della informazione che, in genere la precede e/o la motiva “il libretto” formativo del volontario testimonia l’azione formativa 74

75 Formazione «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi Le Regioni ……. provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento Regione Lombardia ha istituito nel la Scuola superiore di protezione civile che fornisce percorsi certificati o riconosce percorsi certificabili 75 75

76 Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11
Informazione Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11 «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative «informazione»: trasmissione di conoscenze da un soggetto all’altro comprensibile ai destinatari non è necessario che l’informazione avvenga in aule, attraverso dispense, slide, etc. (come invece avviene per la formazione) È sufficiente la consegna di un documento contenente le informazioni necessarie i documenti informativi utilizzati sono testimonianza dell’azione informativa 76

77 Informazione L’informazione ai propri volontari è promossa dalla organizzazione medesima, con propri strumenti comunicativi e/o messi a disposizione dai costruttori delle attrezzature e dei DPI Il risultato della azione informativa è la consapevolezza del rischio e la possibilità di identificare un percorso formativo/addestrativo che fornisca le competenze per operare in sicurezza «informazione»: comples-so delle attività dirette a fornire conoscen-ze utili alla identifica-zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative 77

78 Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11
Addestramento Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11 «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento «addestramento»: ha un carattere eminentemente pratico È finalizzato a trasmettere l’uso corretto di dispositivi (attrezzature e macchine) prevede in genere una fase esercitativa “il libretto” -in certi casi una “patente”- testimonia l’azione formativa 78

79 Addestramento È un’attività programmata e periodica
Mette in grado il volontario di usare tutte le attrezzature e i DPI idonei per lo specifico impiego conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante E’ validato e registrato «addestra-mento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento 79

80 5. D.P.I. e cenni antincendio

81 I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 e Decreto Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ai sensi dell’art.76 del D.Lgs 81/08 si intende : qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un DPI.

82 I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente dalla prevenzione, dall’organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva. I DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.

83 I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali : possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste; presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore; adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire); adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.

84 I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 In particolare, i DPI devono rispettare i seguenti requisiti : REQUISITI INFORMATIVI notizie sulle protezioni fornite limiti d’uso tempo utile prima della scadenza istruzioni per l’uso, manutenzione, pulizia REQUISITI DI SICUREZZA efficienza protettiva durata della protezione data di scadenza innocuità assenza di rischi causati dallo stesso DPI solidità REQUISITI ECONOMICI costo unitario prevedibile durata ed efficienza REQUISITI PRESTAZIONALI disagio ridotto limitazione effetti di impedimento funzionalità pratica compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo) COMFORT leggerezza adattamenti alla morfologia dimensioni limitate trasportabilità comfort termico

85 I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 I Volontari hanno i seguenti obblighi: devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento; devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa; devono segnalare prontamente al Responsabile dell’Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione; devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.

86 I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 Suddivisione dei DPI per tipologia: Dispositivi di protezione della testa Dispositivi di protezione dell'udito Dispositivi di protezione degli occhi e del viso Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Dispositivi di protezione della pelle Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome Dispositivi dell'intero corpo Indumenti di protezione sistemi anticaduta

87 I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 Il D.Lgs 475/1992 classifica i DPI nelle tre categorie seguenti: I° Categoria Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C,vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti). II° Categoria Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie. III° Categoria Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C).

88 Comburente (ossigeno)
IL FUOCO Definizione: Il fuoco è un fenomeno termico e luminoso dovuto alla combustione di varie sostanze, a rapidissima reazione di ossidazione con liberazione di energia e consumo di ossigeno. Perché ci sia FUOCO sono necessari 3 elementi : Combustibile Comburente (ossigeno) Innesco (calore sufficiente) Eliminando o riducendo drasticamente uno di questi elementi si può ottenere l’estinzione del fuoco.

89 INCENDIO.!! IL TRIANGOLO DEL FUOCO
Gli elementi fondamentali per produrre un fuoco sono: il COMBUSTIBILE (legno, carta, benzina, gas, ecc.), il COMBURENTE (l'ossigeno contenuto nell'aria che respiriamo) il CALORE/INNESCO (fiammifero, accendino, corto circuito, fulmine, che costituiscono l'innesco del fuoco), i quali possono essere figurativamente rappresentati con un triangolo: il TRIANGOLO DEL FUOCO. In modo più generico il processo che coinvolge i tre elementi viene chiamato COMBUSTIONE e nel momento in cui questo processo si manifesta in modo non controllabile dall'uomo siamo in presenza di un .. INCENDIO.!!

90

91 DURATA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI PORTATILI
DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA ESTINTORI PORTATILI ED ESTINTORI CARRELLATI Estintori portatili (massa da 1 a 20 Kg) Estintori carrellati (massa maggiore di 20 Kg) Classificati secondo EN 3-7: Classificati secondo UNI 9492 CNVF TIPO CARICHE TIPO CARICHE Polvere Kg: 1, 2, 3, 4, 6, 9, Polvere Kg: 30, 50, 10, 150 CO2 Kg: 2, CO2 Kg: 18, 27, 54 Idrocarb. alogenati Kg: 1, 2, 4, Idrocarb. alogenati Kg: 30, 50 Acqua lt: 2, 3, 6, Acqua lt: 50, 10, 150 Schiuma lt: 2, 3, 6, Schiuma lt: 50, 100, 150 L’estintore portatile è utilizzato nel principio L’estintore carrellato può estinguere un incendio d’incendio da un solo operatore. e deve essere utilizzato da due operatori nel seguente modo: 1° operatore, trasporta e attiva l’estintore; 2° operatore impugna la lancia e opera l’estinzione. DURATA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI PORTATILI AI SENSI DEL D.M La durata di funzionamento è il tempo durante il quale si verifica la completa proiezione dell’agente estinguente, senza interruzioni, con la valvola di intercettazione completamente aperta, non tenendo conto dell’emissione del gas residuo. L’importanza di una durata minima esigibile è fondamentale, infatti una buona durata di funzionamento può determinare l’estinzione immediata di un principio d’incendio.

92

93

94 Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371
6. Comunicazioni Radio Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371

95 GLI OBIETTIVI CHE VOGLIAMO RAGGIUNGERE SONO:
SAPERE COS’E’ UNA RADIO CONOSCERE QUALI SONO I PROBLEMI NELLE COMUNICAZIONI RADIO IN EMERGENZA SAPER GESTIRE LE COMUNICAZIONI NELLA CATENA DI' COMANDO E CONTROLLO AVERE CHIARO QUAL’E’ IL PROPRIO RUOLO

96 CATENA COMANDO COMUNICAZIONI
DICOMAC CCS COM COC Comunicazione con i capi squadra Comunicazione solo fra volontari

97 Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371
7. Allestimento di un campo in emergenza Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371

98 “Predisposizione del campo”

99 Predisposizione del campo
Funzioni di servizio: Direzione – Capomissione capo campo – segreteria – info point Sanità Supporto psicosociale Guardiania – carraia Impiantistica Ristorazione collettiva Servizi igienici Magazzini Igiene – pulizia – disinfezione Funzioni accessorie: Farmacia – luoghi di culto – strutture scolastiche – poste – banca – lavanderia

100 scuola, zona culto, farmacia, sportello bancario Italiani Etnia Rom
Protezione Civile 1 13 25 37 49 61 73 Cucina 2 14 26 38 50 62 74 83 1 5 9 13 3 15 27 39 51 63 75 84 MENSA 2 6 10 14 4 16 28 40 52 64 76 85 3 7 11 15 5 17 29 41 53 65 77 86 4 8 12 16 6 18 30 42 54 66 96 432 54 Ingresso Presidio Sanitario 7 19 31 43 55 67 Segreteria, info point, sala radio, sala ricreativa 8 20 32 44 56 68 78 87 9 21 33 45 57 69 79 88 10 22 34 46 58 70 80 89 11 23 35 47 59 71 81 90 12 24 36 48 60 72 82 scuola, zona culto, farmacia, sportello bancario Italiani Etnia Rom Bagni Docce Di religione islamica Lavanderia Magazzini

101 Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371
8. Maxiemergenza Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371

102 La maxiemergenza sanitaria
Catena dei soccorsi sanitaria Identificazione del ruolo del personale preposto ad attuare il soccorso sanitario (DSS, CSS, DPMA, DTR, Coordinatore Psic …) PMA/ CME/ ospedale Concetto di NORIA Protocollo START e/o CESIRA

103 Triage sanitario Che cosa è Chi lo fa Come funziona

104 Grazie per l’attenzione
Corso di Formazione BASE A1-01- D.G.R. 14 febbraio 2014 nr.1371


Scaricare ppt "Corso di livello A1-01 – “Corso base per operatori volontari” in conformità alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014."

Presentazioni simili


Annunci Google