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COME ELABORARE UNA TURNISTICA
Dott.ssa Antonella Beccati
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La stesura del turno di lavoro dovrebbe essere l’atto finale di una programmazione che si è svolta a monte e che risponde alla seguente domanda: Quali sono le necessità assistenziali di una particolare unità operativa o servizio? Stabilite le risposte assistenziali che devono essere garantite agli utenti, si potranno anche identificare le risorse necessarie per l’implementazione delle attività utili alla risposta assistenziale.
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Come articolare i turni di servizio
All’assegnazione delle risorse deve seguire la definizione delle modalità di impiego delle medesime e quindi la domanda alla quale si vuole rispondere è: Come articolare i turni di servizio partendo da una dotazione organica definita, in altri termini da un certo numero di ore-lavoro da distribuire nelle 24 ore, per assicurare il migliore servizio possibile?
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Nel processo di definizione dei turni
entrano in gioco numerose variabili legate sia alla domanda sia all’offerta, variabili che costituiscono tre grandi fattori e che, secondo i casi e le situazioni, assumono ruoli e pesi diversi: Fattori assistenziali, strutturali e organizzativi; Aspetti normativi e contrattuali; Aspetti bio-psico-sociali del personale;
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Fattori assistenziali, strutturali e organizzativi
Caratteristiche quali-quantitative delle persone da assistere (numero, grado di dipendenza, età ecc.); il turno deve quindi essere rapportato al fabbisogno assistenziale presente (Metodi: MAP, Svizzero e PNR). Variabili legate alle condizioni operative in cui si lavora: struttura architettonica e logistica, disponibilità di mezzi tecnologici e informatici, numerosità e qualifica del personale. Modelli organizzativi e gestionali adottati
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Fattori ambientali - caratteristiche del territorio, grado di urbanizzazione, disponibilità e orari dei mezzi di trasporto, - pendolarismo, stagionalità. Tutto il personale deve essere “schedato” con residenza e domicilio. Se la residenza è fuori dalla città è chiaro che il dipendente tornerà nel lungo periodo a lavorare nel luogo di residenza.
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Fattori normativi e contrattuali Norme di natura contrattuale,
Numerose le fonti nazionali, regionali e internazionali che disciplinano direttamente o indirettamente il lavoro dipendente e in particolare quello a turni Norme di natura contrattuale, quelle che disciplinano il rapporto di lavoro e gli aspetti giuridici della professione Norme che regolamentano la struttura organizzativa, gli standard operativi, i limiti finanziari e così via.
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Fattori normativi e contrattuali
- Riferimenti legislativi Decreto legislativo n. 66 dell’8 marzo 2003; - Decreto Legislativo n. 213 del 19 luglio 2004; - Circolare ministeriale n. 8/2005. Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2003/34/CE, concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro Contengono norme che regolamentano su tutto il territorio nazionale i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro
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I vincoli normativi dei quali è imprescindibile la considerazione nella predisposizione dei turni sono: Orario massimo di lavoro Riposo giornaliero Riposo settimanale Ferie annuali Lavoro notturno
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 1 … alcune definizioni Orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Lavoro straordinario: è l’orario prestato oltre l’orario normale di lavoro. Periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 3 Orario normale di lavoro L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. La contrattazione collettiva potrà apportare variazioni all’orario settimanale di lavoro rapportandolo a una durata media in relazione a un periodo predeterminato non superiore all’anno.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 4 Durata massima dell’orario di lavoro I contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata massima dell’orario di lavoro settimanale purchè non superiore alle 48 ore (comprensive di straordinario) in relazione a un periodo non superiore a 4 mesi (periodo che può essere innalzato fino a 6 mesi o fino a 12 mesi). Il superamento della soglia delle 48 ore obbliga il datore di lavoro a informare tempestivamente la Direzione provinciale del lavoro.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Orario di lavoro giornaliero Il limite giornaliero, comprensivo di straordinari, si deduce solo indirettamente, in base all’art. 7 che stabilisce che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Esso pertanto ammonta a 13 ore di lavoro, ma nemmeno il limite di 13 ore è tassativo. Per decreto è possibile derogare a tale limite giornaliero purchè sia compensato da orario inferiore nelle settimane successive o da riposi compensativi.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 5 Lavoro straordinario Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. I contratti collettivi di lavoro regolamentano le modalità di esecuzione del lavoro straordinario. In difetto di disciplina collettiva lo straordinario è ammesso soltanto previo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. Il lavoro straordinario deve essere compensato con maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro che possono prevedere in alternativa in alternativa riposi compensativi.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 7 Riposo giornaliero Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. La Legge n. 133 del 6 agosto ha introdotto la deroga a tale articolo.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 8 Pause Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, tali pause non danno diritto alla maturazione della retribuzione, né sono da computarsi come lavoro.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 9 Riposi settimanali Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 10 Durata delle ferie Il prestatore di lavoro ha diritto a periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane (art C.C.). Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione, e per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 11 Limitazioni al lavoro notturno E’ vietato adibire al lavoro notturno le donne dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa. La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 11 Limitazioni al lavoro notturno c) La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile (ai sensi della legge 104/92) Art. 13 Durata del lavoro notturno L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore medie nell’arco delle 24 ore.
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Vincoli normativi Decreti Legislativi n. 66 del 2003 e n. 213 del 2004
Art. 15 inidoneità lavoro notturno Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino la non idoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione e individua le soluzioni nel caso in cui il comma precedente non risulti applicabile.
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Il Dlgs 66/2003 ha subito recentemente alcune modifiche per sanare alcune deroghe al testo originario della direttiva europea e in particolar modo si è intervenuti con l’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea bis” (GU n. 261 del 10/11/2014), proprio per superare la procedura di infrazione n. 2011/4185 che interessava il personale dirigente e sanitario del SSN.
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Nel testo dell’art. 14 citato si prevede che dal 25 novembre l’attuale comma 6-bis dell’art. 17 del dlgs 66/2003 sia abrogato: 6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (modificato dalla legge Finanziaria 2008). Quindi dal 25 novembre 2015 non saranno più possibili deroghe all’art. 7 (in attesa di vedere ciò che normerà il prossimo contratto nazionale) del dlgs 66/2003:
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Sistemi di progettazione e gestione dei turni
Predisporre un orario significa fissare con ragionevole anticipo i giorni e le fasce orarie di lavoro, nonché i riposi dei dipendenti per un determinato periodo Attività accentrata (Direzione infermieristica) Attività decentrata (Coordinatore)
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Classificazione dei turni
Per TURNO si intende una periodica rotazione dell’orario di lavoro in base ad una specifica sequenza Per parlare di TURNO occorre pertanto che il lavoro sia: Sostenuto da più persone (almeno 2) che si danno il cambio per svolgere una determinata attività Articolato in successione di giorni di presenza/assenza che si ripetono Organizzato in fasce orarie che suddividono la giornata in MATTINA, POMERIGGIO, NOTTE
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Classificazione dei turni
I turni possono essere classificati in tre grandi categorie: TURNI A ORARIO NORMALE O “FISSO” O NON TURNO TURNI A CICLO DIURNO TURNI A CICLO CONTINUO
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TURNI A ORARIO NORMALE O “FISSO” O NON TURNO
Non sono presenti le caratteristiche tipiche del lavoro a turni: non esistono forme di alternanza e rotazione tra operatori. In genere l’orario normale si svolge di giorno, su 5 o 6 giorni settimanali, in modo costante per tutti gli operatori
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L M G V S D 1 7/14,12 R 2 8/15,12 3 4 5 6
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TURNI A CICLO DIURNO Turno con orario esclusivamente giornaliero che generalmente si sviluppa sulle ore. In ogni caso secondo le attuali norme (D.Lgs. 66/2003) non deve comprendere l’intervallo orario tra la mezzanotte e le cinque del mattino Esiste rotazione tra gli operatori ai quali, in base alle esigenze di servizio, vengono assegnati turni di lavoro con orario continuato o spezzato e/o feriali o festivi Spesso usati in associazione con i turni a ciclo continuo, oppure utilizzati per attività ambulatoriali, day hospital, day surgery.
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L M G V S D 1 7/13 13/19 13,19 R 2
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In particolare si distinguono in:
TURNI A CICLO CONTINUO In particolare si distinguono in: Turni a ciclo continuo regolare idonei per attività che non si modificano nel tempo (dal lunedì alla domenica sempre la stessa intensità di lavoro); la distribuzione delle presenze nella giornata può essere uniforme o avere pesi diversi nelle varie fasce orarie (M-P-N) Turni a ciclo continuo variabile La presenza degli operatori è commisurata alle esigenze settimanali del servizio (es. si riducono il fine settimana) Turni a ciclo continuo libero (variano in continuazione) Tipici delle situazioni molto avanzate sul piano gestionale che hanno introdotto meccanismi di flessibilità per ottimizzare l’utilizzo della risorsa umana seguendo le punte produttive. Nel pubblico il rispetto delle norme contrattuali né limita l’utilizzo.
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Stesura dei turni Consiste nel redigere per esteso lo sviluppo temporale del turno di lavoro dell’intera equipe assistenziale; in genere viene sviluppato per un periodo da uno a tre mesi in modo che il personale possa conoscere il proprio impegno lavorativo e conciliare con esso la propria vita familiare e sociale
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Matrice del turno Il turno è stilato sulla base di una semplice matrice che riporta da un lato gli operatori in turno e sull’altro i giorni del periodo temporale preso in considerazione La matrice viene compilata utilizzando simboli convenzionali che indicano le presenze/assenze assegnate a ogni operatore in corrispondenza del periodo temporale preso in considerazione Abbreviazioni: M, P, N, S, R. Orari: 7/14 , 14/21 , 21/7 , Codici : colori, figure ecc.
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Giorni della settimana
L M M G V S D OP E R A T O I IN U N 1 2 3 4 5 6 Matrice del turno
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Monte ore operatore anno
La quantità di risorsa lavorativa che si ha a disposizione è data dalla somma di tutti i contributi orari degli operatori assegnati Per poterla quantificare occorre STIMARE annualmente il monte ore che ogni operatore è in grado di lavorare
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Il monte ore annuo è influenzato da numerose variabili:
Orario settimanale contrattuale (5 o 6 gg) Assenze e riduzioni orarie (malattie, permessi, maternità, aspettative ecc) Andamento dell’anno solare (festività infrasettimanali,ecc.) Particolari disposizioni contrattuali (neoassunto, part-time, straordinario ecc.)
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La determinazione del monte ore avviene attraverso tre passaggi:
1) Calcolo dei giorni non lavorativi 2) Calcolo dei giorni lavorativi 3) Calcolo del monte ore operatore/anno
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Calcolo del monte ore 6 giorni settimanali contrattuali
1) Calcolo dei giorni non lavorativi Domeniche = Feste infrasettimanali = Ferie e festività soppresse = 36 Assenze = (stima malattie, permessi ecc.) Totale giorni non lavorativi =
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365 (totale giorni) - 115 (giorni non lavorati)
Calcolo del monte ore 6 giorni settimanali contrattuali 2) Calcolo dei giorni lavorativi 365 (totale giorni) (giorni non lavorati) = 250 giorni lavorati
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Calcolo del monte ore 6 giorni settimanali contrattuali
3) Calcolo del monte ore operatore/anno 250 (giorni lavorati) x 6 (ore lavoro giorno) = 1500 totale ore operatore/anno
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Calcolo del monte ore 5 giorni settimanali contrattuali
1) Calcolo dei giorni non lavorativi Domeniche e Sabati = Feste infrasettimanali = Ferie e festività soppresse = Assenze = (stima malattie, permessi ecc.) Totale giorni non lavorativi =
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365 (totale giorni) - 161 (giorni non lavorati)
Calcolo del monte ore 5 giorni settimanali contrattuali 2) Calcolo dei giorni lavorativi 365 (totale giorni) (giorni non lavorati) = 204 giorni lavorati
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Lo schema di calcolo proposto va adattato alle reali situazioni lavorative dei singoli operatori assegnati Si tratta di una stima oraria poiché il dato reale è quantificabile solo a rendicontazione alla fine dell’anno
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Opzioni organizzative
Modello di turnazione Criteri di gestione delle ferie Personale in turno o fuori turno Coppie fisse Meccanismi di sostituzione
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Si ascrive in una matrice settimanale
TURNI A MATRICE 1 Si utilizza per matrice di base del turno o per le situazioni dove si prevede n. costante di operatori per tutto l’anno (es. reparti d’emergenza) Si ascrive in una matrice settimanale L M G V S D 1op/set P N R 2op/set 3op/set 4op/set 5op/set
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