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LAVORO GIORNALISTICO Roma 15.10.2010 Dott. Angela Fusco.

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Presentazione sul tema: "LAVORO GIORNALISTICO Roma 15.10.2010 Dott. Angela Fusco."— Transcript della presentazione:

1 LAVORO GIORNALISTICO Roma Dott. Angela Fusco

2 Art. 21 Costituzione Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

3 La legge istitutiva dell'Ordine riconosce tre figure di giornalisti:
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA Legge 3 febbraio 1963, n. 69 La legge istitutiva dell'Ordine riconosce tre figure di giornalisti: della carta stampata (quotidiani e periodici); della radio; della televisione.

4 Disciplina sull’attività
L'obbligo di appartenenza all'Ordine per chi voglia assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista La definizione dei diritti e dei doveri inerenti lo status di giornalista e la corrispondente previsione dei poteri disciplinari e delle sanzioni, quali l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio e professionale e la radiazione

5 Disciplina sull’attività (segue)
c) La suddivisione in due categorie: quella dei “PROFESSIONISTI” (coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo l’attività giornalistica) e quella dei “PUBBLICISTI” (coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita contestualmente ad altre professioni o impieghi

6 Disciplina sull’attività (segue)
d) È prevista la “Pratica Giornalistica”, il cui svolgimento, per almeno 18 mesi di tempo, è posto come condizione per l'accesso all'elenco dei "professionisti", con la corrispondente istituzione di un apposito registro dei praticanti

7 Disciplina sull’attività (segue)
e) È prevista una specifica prova di idoneità professionale; f) Sono istituiti elenchi speciali per i giornalisti stranieri e per i direttori di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico

8 SUBORDINAZIONE E' ATTENUATO IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 25/5/2007, n ) Il rapporto di lavoro giornalistico è subordinato quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di tale attività, dalla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali la continuità della prestazione, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’osservanza dell’orario di lavoro) si desume che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguite in autonomia

9 SUBORDINAZIONE (segue)
Il carattere creativo dell'attività giornalistica non significa che essa debba essere necessariamente oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. In realtà, fermo restando il carattere essenziale della creatività, essa può costituire prestazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a seconda delle modalità della collaborazione tra il datore di lavoro e il giornalista. Tuttavia, il. vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione nel rapporto di lavoro giornalistico, per la natura squisitamente intellettuale dell’attività del giornalista, per il carattere collettivo dell’opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. Ne consegue che sussiste un contratto di lavoro subordinato quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, mentre sussiste un contratto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base a una successione di incarichi fiduciari e la remunerazione sia subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione (Cass., sez. lav., 14 aprile 1999, n. 3705).

10 La contrattazione Collettiva
CNLG 1° Aprile 2009 – 31 Marzo 2013 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico Regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l‘emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività

11 La contrattazione Collettiva (segue)
CCNL AERANTI CORALLO FNSI Regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali; i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché le agenzie di trasmissione radiofonica e televisiva ed i lavoratori di cui all’art. 2 che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità , con vincolo di dipendenza e con gli obblighi di orario.

12 La contrattazione Collettiva (segue)
ACCORDO FNSI-USPI 30 marzo 2010 Si applica nelle testate periodiche di informazione, comunque non collegate ad aziende che editano quotidiani o società editrici di periodici nazionali, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate dall’USPI, quando abbiano diffusione locale, nonché nelle testate periodiche a diffusione nazionale, comunque non collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali nazionali, quando siano no profit. Le testate rappresentate dall’USPI potranno richiedere l’applicazione dell’accordo.

13 I COLLABORATORI FISSI Giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

14 I COLLABORATORI FISSI (segue)
continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;

15 I COLLABORATORI FISSI (segue)
vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;

16 I COLLABORATORI FISSI (segue)
responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

17 I COLLABORATORI FISSI (segue)
Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva.

18 CASAGIT Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani
La Casagit è un'associazione privata, nata per volontà del Sindacato unitario dei giornalisti (FNSI), a carattere nazionale e senza fini di lucro, con lo scopo di garantire ai giornalisti professionisti, ai praticanti, ai pubblicisti e ai titolari di pensione diretta o di reversibilità, un sistema integrativo dell'assistenza dovuta dal Servizio sanitario nazionale.

19 CASAGIT (segue) Sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 21 del CNLG e dall'art. 4 delle norme di attuazione della suddetta disciplina collettiva o da equivalenti norme dei contratti di settore sottoscritti dalla FNSI, nonché dalle intese che, nell'ambito di tali contratti, sono state raggiunte dalle parti contraenti, ricordiamo che le aziende, le quali abbiano alle loro dipendenze giornalisti le cui prestazioni sono regolate dai contratti anzidetti, anche se non associate alla Federazione Italiana Editori Giornali (attuandosi per queste la cosiddetta "applicazione per adesione")

20 CASAGIT (segue) Obblighi:
a) effettuare sulle retribuzioni imponibili corrisposte ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno e sussistano per costoro le condizioni normative per la contribuzione alla Casagit in base al contratto applicato), le trattenute del contributo contrattuale, definito in misura percentuale (3,60%);

21 CASAGIT (segue) b) a corrispondere un contributo, posto a carico del datore di lavoro (contributo editoriale), per ogni professionista titolare di rapporto ex artt. 1, 2, e 12 del CNLG, o norme equiparate dei contratti di settore già menzionati, per ogni praticante e per ogni tele-radio giornalista, pari allo 0,95% delle retribuzioni imponibili relative ai suddetti dipendenti giornalisti.

22 CASAGIT (segue) c) ad effettuare la trattenuta per le quote di servizio contrattuale, di competenza delle AA.RR.SS. e della FNSI (che, in base ad una convenzione con i medesimi organismi sindacali, la CASAGIT provvede a riscuotere), definita in misura percentuale (0,30%) sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti giornalisti che ne siano tenuti ed abbiano rilasciato direttamente all'azienda l'apposita autorizzazione.

23 CASAGIT (segue) d) Le aziende sono tenute a trasmettere mensilmente alla CASAGIT la denuncia della contribuzione, la comunicazione degli aggiornamenti in relazione all'evoluzione dei rapporti di lavoro (assunzioni, fine dei rapporti, aspettativa, maternità etc.) e ad eseguire il versamento, nei termini e con le modalità da questa comunicati.

24 CASAGIT (segue) E' imponibile ai fini contributivi, tutto ciò che per legge è assoggettabile a contribuzione obbligatoria. Il versamento dei contributi deve essere effettuato presso un qualsiasi sportello di Unicredit Banca di Roma compilando l'apposito modulo Ordine di Pagamento per CASAGIT, entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del corrispondente periodo di paga.


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