La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Giuramento di Strasburgo, 14 febbraio 842

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Giuramento di Strasburgo, 14 febbraio 842"— Transcript della presentazione:

1 Giuramento di Strasburgo, 14 febbraio 842
“Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altresi fazet et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit.” “In Godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero gehaltnissi, fon thesemo dage frammordes, so fram so mir Got gewizci indi mahd furgibit, so haldih thesan minan bruodher, soso man mit rehtu sinan bruher scal, in thiu thaz er mig so sama duo, indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango, the minan willon, imo ce scadhen werdhen.”

2 La divisione dell’impero alla metà del IX secolo Verdun, 843

3 Le ‘seconde invasioni’

4 Capitolare di Quiertzy (877)
Se sarà morto un conte, il cui figlio sia con noi, … i più familiari e più vicini al defunto insieme con i ministeriali della stessa contea e col vescovo amministrino la contea fino quando ciò sarà riferito a noi. Se invero [il defunto] avrà un figlio piccolo, questo stesso insieme con i ministeriali della contea e il vescovo, nella cui diocesi si trova, amministri la medesima contea, finché non ce ne giunga notizia. Ugualmente, dovrà essere fatto anche dai nostri vassalli. E vogliamo ed espressamente ordiniamo che tanto i vescovi, quanto gli abati e i conti, o anche gli altri nostri fedeli cerchino di applicare le stesse regole nei confronti dei loro uomini

5 La Francia capetingia

6 Re dei Franchi orientali della Dinastia Sassone
Enrico I Ottone I Ottone II Ottone III

7 L’impero germanico alla morte di Ottone I

8 L’Italia in età ottoniana

9 Il potere dei vescovi nella crisi dell’Impero in Italia
Diploma di re Berengario (904) In nome della santa e indivisibile Trinità. Berengario re per il favore della clemenza divina […] Sappia pertanto la solerzia di tutti i fedeli della santa chiesa di Dio e nostri presenti e futuri che il venerabile vescovo Ildegario e il glorioso conte del nostro sacro palazzo Sigefredo, nostri diletti consiglieri, si sono rivolti alla nostra mansuetudine, a nome di Adelberto reverendo vescovo della santa chiesa di Bergamo, rivelandoci che la medesima città di Bergamo è stata devastata per l’attacco dei nemici, per cui ora è angustiata soprattutto dall’incursione dei crudeli Ungari e dalla pesante oppressione dei conti con i loro ufficiali, e chiedendoci che le torri e le mura della città siano riedificate e che, con la fatica e l’impegno del predetto vescovo e dei suoi concittadini e di coloro che si rifugiano lì sotto la difesa della chiesa matrice del Beato Vincenzo, siano riportate allo stato precedente […]. Assentendo volentieri alle loro devote preghiere, […] abbiamo stabilito che per l’impellente necessità e le incursioni dei pagani la medesima città di Bergamo sia riedificata ovunque il predetto vescovo e i suoi concittadini lo stimeranno necessario. Inoltre le torri e i muri e le porte della città, [ricostruite] con la fatica e l’impegno del medesimo vescovo e dei concittadini lì rifugiatisi, stiano in eterno sotto il potere e la protezione del vescovo e dei suoi successori.

10 Il potere dei vescovi nella crisi dell’Impero in Italia
Diploma di re Ugo (928). In nome di Dio eterno. Ugo per grazia di Dio re. […] Sappia la solerzia di tutti i fedeli della santa chiesa di Dio e nostri, presenti e futuri, che il venerabile vescovo Sigefredo, carissimo e fedele nostro consigliere ha richiesto umilmente alla nostra clemenza che ci degnassimo di concedere ed elargire, con l’autorità di un nostro precetto, tutta la funzione pubblica, nella sua integrità, che per antica consuetudine suole essere esercitata da un ufficiale pubblico – ossia da un conte, un visconte, uno sculdascio, un decano, un saltario o un vicario – alla santa chiesa di Parma costruita in onore di santa Maria, dove è vescovo lo stesso Sigefredo, e alla chiesa di S. Donnino […] su tutti i [suoi] beni […]. Abbiamo acconsentito alle sue preghiere per amore di Dio onnipotente e per l’esaltazione delle medesime chiese e per la salvezza della nostra anima e per il devoto servizio del già nominato venerabile vescovo.

11 Constitutio de Feudis – Edictum de Beneficiis dell’imperatore Corrado II - 1037
Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri così presenti come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei “milites", si che si possano vedere sempre gli uni con gli altri concordi e servano devotamente con fedeltà e perseveranza, noi ed i loro "seniores", ordiniamo e fermamente decidiamo: che nessuno milite di vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o conti o chiunque altro che tenga un beneficio […] non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori e per giudizio dei loro pari. Se nascerà contesa fra signori e militi, benché i suoi pari abbiano giudicato che il milite debba essere privato del beneficio, se egli dirà che ciò fu deciso ingiustamente e per odio, manterrà il beneficio finché il signore e chi ha promossa l’accusa coi pari suoi verranno alla nostra presenza e qui la causa sarà giustamente decisa. Per i minori, invece, nel regno, le cause siano decise dinanzi al signore o dinanzi al messo nostro. Ordiniamo altresì che quando un milite, fra i maggiori od i minori, lascerà questa vita terrena, il figlio suo ne erediti il beneficio.

12 Europa anno 1000

13 La mutazione feudale

14 Decreto di Niccolò II contro i preti concubinari (1059)
Nessuno ascolterà la messa celebrata da un prete a proposito del quale sa che convive con una concubina o con una moglie clandestina. Il santo concilio, infatti, sotto pena di scomunica ha deciso in modo conforme con il decreto sulla castità dei preti del santissimo papa Leone IX di beata memoria, che ogni prete, diacono, suddiacono che prenda pubblicamente con sé una concubina, o non abbandoni quella con cui convive, non possa per volontà di Dio, per quella dei santi Pietro e Paolo e per nostro formale ordine, né cantare la messa, né leggervi il Vangelo o l’Epistola, né assistere nel coro agli uffici divini.

15 dal Dictatus Papae di Gregorio VII
1. La Chiesa Romana è stata fondata da un solo Signore 2. Solo il romano pontefice è definito a giusto titolo universale 3. Solo lui può deporre o assolvere i vescovi 12. A lui è permesso deporre gli imperatori 19. Egli non deve essere giudicato da nessuno 26. Colui che non è d’accordo con la Chiesa non deve essere considerato cattolico. 27. Il papa può liberare dal giuramento di fedeltà i principi empi.


Scaricare ppt "Giuramento di Strasburgo, 14 febbraio 842"

Presentazioni simili


Annunci Google