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PubblicatoArianna Amato Modificato 5 anni fa
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Introduzione Nozione di controversia internazionale: un disaccordo su di un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, ovvero un’opposizione di tesi giuridiche o di interessi tra due parti, concernente un rapporto disciplinato dal diritto internazionale (CPGI, Concessioni Mavrommatis in Palestina (Grecia c. Regno Unito), sentenza del 30 agosto 1924, p. 11). Distinzione tra controversie giuridiche e controversie politiche.
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Art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite:
Introduzione Art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite: gli Stati hanno l’obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici; corollario del divieto di uso della forza; corrispondenza al diritto internazionale consuetudinario.
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Introduzione Mezzi pacifici di soluzione delle controversie indicati dall’art. 33, par. 1, della Carta delle NU: Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali o altri mezzi pacifici di loro scelta.
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Mezzi diplomatici Obiettivo di facilitare l’accordo fra le parti.
Non si determina chi ha torto e chi ha ragione. Assenza di esito vincolante per le parti.
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Mezzi diplomatici Negoziati. Buoni uffici. Mediazione. Inchiesta.
Conciliazione.
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Mezzi diplomatici Conciliazione obbligatoria (obbligatorietà procedurale) artt della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (procedure per far valere l’invalidità, l’estinzione o la sospensione di un trattato); artt. 284 e 297 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare; convenzione dell’OSCE sull’arbitrato e la conciliazione.
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Mezzi diplomatici Mezzi diplomatici istituzionalizzati:
funzione conciliativa delle organizzazioni regionali; funzione conciliativa delle Nazioni Unite: CdS (inchiesta, mezzi di regolamento generici, mezzi di regolamento specifici, termini di regolamento); Assemblea Generale (formulazione generica dell’art. 14, assenza di vincoli di procedura, unico limite dettato dall’art. 12 sulla ‘litispendenza’ con il CdS); Segretario Generale (prassi)
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Cos’è esattamente la ‘giustizia internazionale’?
Mezzi arbitrali Cos’è esattamente la ‘giustizia internazionale’? Natura arbitrale della giustizia internazionale. Obiettivo di determinare chi ha torto e chi ha ragione fra le parti in controversia. Esito vincolante per le parti.
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Mezzi arbitrali Compromesso arbitrale. Clausola compromissoria.
Trattato generale di arbitrato. * *(clausola eccettuativa)
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Mezzi arbitrali Clausola compromissoria incompleta e
Trattato generale di arbitrato incompleto Obbligo de contrahendo di ricorrere all’arbitrato, cioè di stipulare un compromesso arbitrale.
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Mezzi arbitrali Clausola compromissoria completa e
Trattato generale di arbitrato completo (spesso multilaterale) Istituzionalizzazione dell’arbitrato Corte permanente di arbitrato dell’Aja
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Evoluzione della funzione giurisdizionale nel diritto internazionale
Il fenomeno della ‘proliferazione’ dei tribunali internazionali. La ‘giurisdizionalizzazione’ del diritto internazionale. Tribunali o – più correttamente – organi internazionali giurisdizionali? Organi internazionali giurisdizionali settoriali e regionali. Organi internazionali ‘quasi giurisdizionali’. Organi internazionali giurisdizionali aperti soltanto alle controversie interstatali o anche alle controversie tra Stato e individuo o anche alle controversie coinvolgenti altri enti. Tribunale internazionale del diritto del mare. Dispute Settelement Body (Panels e Organo di appello) dell’OMC. Tribunali arbitrali competenti in materia di investimenti (ICSID). Tribunali internazionali penali. Organi di controllo competenti in materia di diritti umani. Tribunali amministrativi delle organizzazioni internazionali.
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Corte internazionale di giustizia
Dalla Corte permanente di giustizia internazionale alla Corte internazionale di giustizia (CIG). Massimo esempio di istituzionalizzazione dell’arbitrato internazionale. Composizione. Lo Statuto della CIG. La CIG tra ‘alti e bassi’.
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Corte internazionale di giustizia
Funzione contenziosa: Soltanto gli Stati possono adire la CIG in funzione contenziosa (e il caso attuale della Palestina?). Accettazione della giurisdizione della CIG: dichiarazione ex art. 36, par. 2, dello Statuto della CIG; compromesso arbitrale; clausola compromissoria; trattato generale di arbitrato; accettazione della giurisdizione da parte dello Stato convenuto successivamente alla proposizione del ricorso da parte dello Stato attore (forum prorogatum).
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Corte internazionale di giustizia
Funzione contenziosa: Articolo 36, par. 2-4 dello Statuto della CIG: 2. Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto: l’interpretazione di un trattato; qualsivoglia questione di diritto internazionale; l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale; la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale. 3. Le dichiarazioni possono essere fatte puramente e semplicemente o sotto condizione di reciprocità da parte di parecchi o di certi Stati ovvero anche per un dato termine. 4. Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario generale delle NU, il quale ne trasmette copia alle parti del presente Statuto come pure al Cancelliere della Corte.
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Corte internazionale di giustizia
Funzione contenziosa: I presupposti per la pronuncia della CIG: il momento di insorgenza della giurisdizione; la perpetuatio iurisdictionis; l’esistenza della controversia (caso delle Isole Marshall); l’interesse ad agire (casi del Sud-Ovest africano e di Hissène Habré). La non comparizione. L’intervento dei terzi (art. 62: interesse di ordine giuridico; art. 63: interpretazione di una convenzione di cui il terzo è parte). Le misure provvisorie (caso LaGrand). Le sentenze. Il problema dell’esecuzione delle sentenze e il ruolo del CdS ex art. 94, par. 2, della Carta delle NU.
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Corte internazionale di giustizia
Funzione consultiva: Enti abilitati ad adire la CIG in funzione consultiva: Assemblea generale e CdS altri organi delle NU Istituti specializzati delle NU. Oggetto del parere. Carattere non vincolante dei pareri. Pareri ‘vincolanti’.
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