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La responsabilità degli Stati per illecito internazionale

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Presentazione sul tema: "La responsabilità degli Stati per illecito internazionale"— Transcript della presentazione:

1 La responsabilità degli Stati per illecito internazionale
Corso di diritto internazionale 18 marzo 2009

2 Elementi costitutivi dell’illecito internazionale - I
La codificazione del 2001 da parte della CDI I due elementi costitutivi dell’illecito internazionale: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l’attribuzione della condotta allo Stato Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale

3 Elementi costitutivi dell’illecito internazionale - II
Il danno materiale non è elemento costitutivo della responsabilità (il c.d. danno giuridico) La colpa non è elemento costitutivo della responsabilità: dipenderà dal contenuto delle regole primarie e degli obblighi che da esse scaturiscono (genocidio, obbligo di protezione delle sedi diplomatiche, violazione dello spazio aereo)

4 Tipi di violazioni di norme
La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare (es. esproprio illegittimo) 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi) 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad)

5 Attribuzione del comportamento illecito - I
1) Il comportamento illecito è posto in essere da un organo o agente dello Stato (art. 4 CDI) – rilevano anche i c.d. atti ultra vires (art. 7) 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui, formalmente non inquadrati come organi dello Stato, autorizzati a esercitare poteri di governo (art. 5 CDI): sentenza CIG nella causa Stati Uniti c. Iran 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto le istruzioni, la direzione o il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua c. Stati Uniti e Bosnia c. Serbia e Corte di Strasburgo Loizidou c. Turchia

6 Circostanze escludenti la responsabilità
il consenso (art. 20) la legittima difesa (art. 21) le contromisure (art. 22) la forza maggiore (‘forza irresistibile o avvenimento imprevedibile’ che rendano impossibile il rispetto dell’obbligo - art. 23) la détresse (l’arbitrato Rainbow Warrior - art. 24) lo stato di necessità (formulazione restrittiva, ma v. giurisprudenza italiana in tema di bond argentini - art. 25)

7 Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche
Obbligo di cessazione dell’illecito Obbligo di riparazione in senso stretto in capo allo Stato autore dell’illecito La riparazione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) risarcimento

8 Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche
La riparazione in senso ampio per il c.d. danno giuridico La protesta come forma di tutela del diritto soggettivo violato e delle norme a tutela di tale diritto Le sentenze dichiarative dei tribunali internazionali come strumento di riparazione

9 Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche
La mancata previsione della nozione di ‘crimine dello Stato’ (ex art. 19): elementi problematici Il regime speciale di responsabilità per le violazioni gravi di norme imperative (artt ) Obblighi derivanti per gli Stati terzi: non-riconoscimento; non-collaborazione; cooperazione attraverso gli organi competenti per porre fine alla grave violazione

10 Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - I
Lo Stato leso è lo Stato i cui diritti soggettivi siano stati violati: rapporti bilaterali e sinallagma La situazione è più complessa quando sussista una pluralità di Stati legittimati ad invocare la responsabilità: si distinguono tre ipotesi

11 Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - II
Ipotesi 1: la violazione colpisce materialmente uno o più Stati (art. 194 UNCLOS sull’inquinamento marino) Ipotesi 2: la violazione incide sulla posizione soggettiva di tutti gli Stati parti ad una certa disciplina (trattati multilaterali sul disarmo o trattati sull’ambiente) Ipotesi 3: la violazione dei c.d. obblighi erga omnes

12 Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - III
Ipotesi 3: approccio CDI e critica della dottrina Barcelona Traction Art. 48 CDI Timor orientale Muro in Palestina


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