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Brexit: conseguenze ed implicazioni in materia di IVA
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ART 50 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA (TUE)
Facoltà di recesso per gli Stati membri Notifica dell’intenzione al Consiglio Europeo Negoziati tra UE e Stato uscente Orientamenti del Consiglio Accordo sulle modalità di recesso e sulle future relazioni Dall’entrata in vigore dell’accordo cessano di avere vigore i trattati In mancanza di accordo 2 anni dopo la notifica (29 marzo 2019) Possibilità di proroga del termine Lo Stato che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano Possibilità di aderire nuovamente all’Unione (attivazione procedura art. 49 TUE)
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Orientamenti del Consiglio Europeo -Principi e fasi negoziali-
Regno Unito resti un partner stretto in futuro Negoziati saranno condotti all'insegna della trasparenza e come un pacchetto unico Alla data del recesso, i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, ai suoi paesi e territori d'oltremare attualmente associati all'Unione e ai territori delle cui relazioni esterne il Regno Unito è responsabile offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati e partner internazionali il massimo grado possibile di chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito dall'Unione; regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano dagli impegni assunti in quanto Stato membro Modalità del recesso tengano conto del quadro delle future relazioni con l'Unione (si dovrebbe giungere a una visione globale sul quadro delle future relazioni durante una seconda fase dei negoziati) Possibilità di modalità transitorie Il termine di due anni previsto all'articolo 50 del TUE scade il 29 marzo 2019.
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EFFETTI DEL RECESSO Il Regno Unito non sarà più tenuto ad uniformarsi
alle direttive ed ai regolamenti comunitari Alle sentenze della CGUE Agli accordi stipulati dall’UE con organismi internazionali Disapplicazione delle regole concernenti i tributi armonizzati (IVA, Dazi doganali, Accise) Possibilità per UK di stabilire aliquote proprie Ripristino delle barriere doganali tra UE e Regno Unito
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Scenari nei rapporti UE-UK
Modello WTO - il Regno Unito perde tutto il commercio preferenziale e ritorna ai tassi doganali WTO Modello esistente di libero scambio (FTA) - Il Regno Unito perde i diritti di libero scambio con l'UE ma mantiene tutti gli altri accordi esistenti Modello SEE (EEA) - Il Regno Unito mantiene il commercio preferenziale con l'UE e mantiene l'accesso ai paesi dell'Unione europea; esistono accordi commerciali preferenziali con il resto del mondo Nuovo modello di libero scambio (FTA) - Il Regno Unito perde l'accesso preferenziale all'UE ma ottiene nuovi contratti di partenariato strategici con i partner Miglior di entrambi i modelli - Il Regno Unito mantiene l'accesso preferenziale a tutti gli accordi esistenti dell'UE e guadagna gli accordi di libero scambio con partner strategici
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EFFETTI IVA Rapporti - Business to Business
Cessioni di beni Prestazioni di servizi Operazioni triangolari Rapporti - Business to Consumer Adempimenti soggetto UK Rimborsi IVA Identificazione diretta MOSS
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RAPPORTI Business to Buiness - Cessioni
Cessioni di beni inviati da UE in UK Operazioni «esenti» (non imponibili) Non sono più cessioni intracomunitarie No modelli INTRA Diventano cessioni all’esportazione Procedure doganali Cessioni di beni inviati da UK in UE Importazioni (pagamento dell’IVA in dogana) No INTRA Gestione dei rapporti transitori Merci presenti in UE (o in UK) a titolo non definitivo all’atto della definizione della Brexit
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CESSIONI DI BENI IT-UK E UK-IT
Concorrono alla formazione del plafond e alla qualifica di esportatore abituale Norma di riferimento art. 8 DPR n. 633 del 1972 Visto doganale telematico di uscita delle merci da UE (MRN) Non è più necessaria l’iscrizione al VIES del cedente e/o del cessionario Utilizzo del codice EORI per l’esportazione No INTRA-1 bis Transfer non da luogo a cessione all’esportazione Beni in entrata pagamento dell’IVA in dogana Perdita del beneficio finanziario dell’assolvimento con reverse charge No INTRA-2 bis Eventuale immissione in libera pratica in altro Stato e successivo invio in Italia Verifica dei costi amministrativi
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GESTIONE DI REGIMI TRANSITORI
Gestione delle merci in transito o inviate o ricevute in deposito o in conto lavorazione o ad altro titolo non definitivo, nel momento in cui avverrà la materiale uscita del Regno Unito dall’UE mancanza totale di riferimenti normativi Necessità di attribuire alle merci una destinazione doganale Presumibile necessità di considerare l’invio precedente a titolo di temporanea importazione o esportazione per trasformarla in importazione o esportazione definitiva
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RAPPORTI Business to Business - prestazioni
Prestazioni di servizi generiche Regole analoghe a quelle attuali assoggettamento ad IVA nel Paese del committente Nessun obbligo dell’iscrizione al VIES del committente e/o del prestatore Adeguamento degli adempimenti alla nuova realtà
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Prestazioni di servizi
Prestazioni rese da IT: cambiano gli adempimenti Fattura emessa ai sensi dell’art. 21, c. 6-bis, lett. b), DPR n. 633/1972 «operazione non soggetta» Fatturazione anche per le operazioni finanziarie e assicurative Nessun adempimento INTRA (Intra-1 quater) No iscrizione al VIES Prestazioni ricevute da IT Autofattura da parte di IT (non più integrazione fattura UK) entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione Nessun adempimento INTRA (Intra-2 quater)
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RAPPORTI B2B – TRIANGOLAZIONI
Non potranno beneficiare delle semplificazioni previste per le triangolari comunitarie La partenza o l’arrivo dei beni in UK comporta che nell’operazione «triangolare» si inserisce una esportazione o un’importazione Necessità di utilizzare nuovi modelli operativi correlati alla presenza di un soggetto non (più) UE
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Altro Paese UE IT UK Poiché UK non è più considerato un operatore UE il trasferimento dei beni dall’Italia ad un altro Paese UE è un’operazione imponibile ad IVA Se UK nomina un proprio rappresentante fiscale in Italia la cessione è non imponibile art 58 DL 331 Se è nominato in un altro Paese UE la cessione è una cessione non imponibilie art. 41 DL 331
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Altro Paese UE IT UK Se UK nomina un proprio rappresentante fiscale in Italia la cessione è un acquisto interno che sconta l’IVA in base all’art 17 del DPR n. 633/72 Se è nominato in un altro Paese UE la cessione è un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 del DL n. 331/93
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IT GB2 GB1 IT realizza una cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8, 1° c. lett. a DPR 633/72
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GB2 IT GB1 IT realizza una importazione che assolve l’imposta pagando l’IVA in dogana. Nel caso immetta in libera pratica la merce in un altro Paese UE può assolvere l’IVA in Italia mediante il meccanismo dell’inversione contabile
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GB Altro Paese UE IT IT realizza un’operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale ai sensi dell’art. 7 bis del DPR n. 633/72 deve emettere una fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 21 c- 6 bis lett b
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Altro Paese UE GB IT IT realizza un’operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale ai sensi dell’art. 7 bis del DPR n. 633/72 deve emettere una fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 21 c- 6 bis lett a
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Rapporti Business to Consumer
Cessioni a viaggiatori stranieri (domiciliati o residenti in UK) saranno assoggettate al regime di esenzione (art. 147 della direttiva 2006/112/CE) Gli acquisti effettuati in UK da privati UE, che li importano in UE saranno assoggettati all’IVA in dogana, fatte salve le franchigie doganali Le prestazioni di servizi, di cui all’art. 59 della direttiva 2006/112/CE rese a privati residenti in UK non saranno soggette ad IVA in UE Le cessioni di mezzi di trasporto da o verso UK diverranno oggetto di esportazione o di importazione, indipendentemente dalla natura del bene (nuovo o usato) Le vendite a distanza non fruiranno della soglia,.
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RIMBORSI IVA Impossibilità di applicare il portale europeo previsto per i rimborsi successivamente all’uscita di UK dall’UE Eventuale possibilità di concordare l’applicazione dei rimborsi come per i soggetti di Paesi terzi (XIII direttiva), a condizione di reciprocità, attualmente prevista in Italia per i soli soggetti stabiliti in Norvegia, Israele e Svizzera In mancanza di una definizione concordata con UK, il rimborso potrebbe avvenire attraverso la dichiarazione IVA effettuata da un rappresentante fiscale in Italia del soggetto UK
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IDENTIFICAZIONE DIRETTA
Potrebbe venir meno la possibilità di identificazione diretta in Italia, attualmente accordata ai soli soggetti stabiliti in UE In tal caso obbligo per i soggetti UK di nominare in Italia un rappresentante fiscale, per esercitare i propri diritti ed adempiere agli obblighi IVA
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MINI ONE STOP SHOP (MOSS)
Per I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici (servizi TTE) resi nei confronti di privati non muta il luogo di tassazione quanto la modalità di utilizzo del MOSS Dopo la Brexit il Regno Unito dovrà utilizzare il sistema previsto per i soggetti appartenenti a Paesi terzi Iscrizione al MOSS in uno Stato UE In caso di iscrizione in Italia varranno le regole previste dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 I servizi TTE resi a soggetti privati, residenti in UK, da fornitori stabiliti in Italia non saranno ivi assoggettati ad IVA [art. 7-sexies, lett. g) ed h), del D.P.R. n. 633/1972]
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