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LA MALATTIA NEL RAPPORTO
Area Lavoro e Previdenza “I MERCOLEDI’ DELLA PREVIDENZA” LA MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO Milano, 24 marzo 2010 A cura di Federico Binik _______________________________________________________________
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FONTI NORMATIVE la Costituzione le Circolari e (art. 32, 38) msg. INPS
il Codice Civile (art. 2110) le Leggi ( n. 833, n. 33) _______________________________________________________________ 2
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CARATTERISTICHE MALATTIA ORDINARIA
ALTERAZIONE DELLO STATO DI SALUTE concreta va valutata raffrontando la patologia del lavoratore con il tipo di prestazione a cui deve adempiere assoluta o parziale incapacità al lavoro attuale deve essere concomitante con il mancato adempimento della prestazione _______________________________________________________________ 3
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CASI EQUIPARATI ALLA MALATTIA
Ricoveri giornalieri in luoghi di cura (Circ. INPS n.136/2003) Ricoveri per donazioni di organi (Circ. INPS n.192/1996) Situazioni che analogamente alla malattia rendono impossibile l’esercizio della prestazione Interventi chirurgia estetica per rimuovere vizi funzionali Trattamenti fisiochinesi terapia funzionali al superamento di specifiche patologie _______________________________________________________________ Cure termali necessarie per la terapia o la riabilitazione di stati patologigi 4
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EFFETTI DELLA MALATTIA SUL RAPPORTO DI LAVORO
l’assenza del lavoratore è giustificata decorre l’anzianità di servizio il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento economico la cui misura e durata è individuata dalla Legge o dalla Contrattazione Collettiva il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo la cui durata è stabilito dalla Contrattazione Collettiva _______________________________________________________________ 5
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PERIODO DI COMPORTO Il lavoratore ammalato, oltre alla tutela economica, ha diritto: alla conservazione del posto di lavoro per un periodo “di comporto”, determinato specificamente dalla contrattazione collettiva nazionale di settore Al superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro può -anche in costanza di malattia- recedere dal contratto, nel rispetto delle procedure per il licenziamento individuale _______________________________________________________________ 6
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GARANZIA ECONOMICA I LAVORATORI HANNO DIRITTO A:
TRATTAMENTO ECONOMICO EROGATO DALL’AZIENDA INDENNITA’ INPS ruolo della Contrattazione collettiva nazionale: interviene per garantire la retribuzione al lavoratore durante la malattia sostituendo o integrando le disposizioni previste dalla Legge per le diverse categorie _______________________________________________________________ 7
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LAVORATORI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA A CARICO DELL’INPS
SETTORE LAVORATORI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA A CARICO DELL’INPS LAVORATORI ESCLUSI Industria Apprendisti Operai Lavoratori a domicilio Impiegati (compresi i quadri) Dirigenti Terziario Impiegati (compresi i quadri) Viaggiatori / piazzisti/rappresen-tanti _______________________________________________________________ 8
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TIPOLOGIE CERTIFICATI MEDICI
CERTIFICATO STANDARD Modulo A diagnosi per l’INPS Modulo B prognosi per il datore di lavoro Ricettari privati CERTIFICAZIONI NON STANDARD Certificati pronto soccorso _______________________________________________________________ Sono ammesse se attraverso una specifica diagnosi mettono il medico INPS in condizione di valutare l’incapacità al lavoro 9
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DATI CERTIFICATI MEDICI
NOMINATIVO LAVORATORE DIAGNOSI E PROGNOSI ABITUALE DOMICILIO LAVORATORE DATA RILASCIO TIMBRO E FIRMA MEDICO OVE UNO DI QUESTI DATI MANCHI E’ COMPITO DEL LAVORATORE ASSICURATO CHIEDERE A CHI HA RILASCIATO IL CERTIFICATO LA REGOLARIZZAZIONE SENZA CHE POSSA SUPPLIRE IL MEDICO CURANTE (Circ. INPS n.136/2003; mess. INPS n.968/2003) _______________________________________________________________ 10
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE AMMALATO
COMUNICARE L’ASSENZA AL DATORE DI LAVORO NEI TERMINI INDICATI DAL C.C.N.L. DI SETTORE In caso di inottemperanza i ccnl prevedono la possibilità di procedere alla contestazione ed alla successiva comminazione del provvedimento disciplinare _______________________________________________________________ 11
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE AMMALATO
INVIO DEL CERTIFICATO ALL’INPS ENTRO I 2 GIORNI SUCCESSIVI AL RILASCIO (FATTO SALVO IL GIUSTI-FICATO IMPEDIMENTO) SE LA SCADENZA FOSSE IN GIORNO FESTIVO SLITTA AL 1° GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO AL DATORE ENTRO I 2 GIORNI SUCCESSIVI AL RILASCIO IL TARDIVO INVIO PUO’ COMPORTARE SIA LA SANZIONE ECONOMICA CHE QUELLA DISCIPLINARE _______________________________________________________________ 12
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE AMMALATO
INVIO A MEZZO FAX LA TRASMISSIONE E’ CONSIDERATA VALIDA AI SOLI FINI DEL RISPETTO DEL TERMINE DI INVIO, PREVISTO PER CONSENTIRE LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO PER LA CONCESSIONE DELL’INDENNITA’ IL CERTIFICATO ORIGINALE DEVE PERVENIRE NON OLTRE IL TERMINE ANNUALE DI PRESCRIZIONE _______________________________________________________________ 13
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NOVITA’ COLLEGATO LAVORO 2010
INVIO TELEMATICO DAL 1° GENNAIO 2010 L’ATTESTAZIONE MEDICA VIENE TRASMESSA DAL MEDICO DI BASE O DALLA STRUTTURA SANITARIA ALL’INPS CHE A SUA VOLTA LA TRASMETTE AL DATORE DI LAVORO I MEDICI NON CONVENZIONATI POSSONO CERTIFICARE LA PRIMA ASSENZA INFERIORE AI 10 GIORNI LE ASSENZE SUPERIORI E IN OGNI CASO QUELLE DOPO IL SECONDO EVENTO DI MALATTIA DEVONO ESSERE CERTIFICATE DAI MEDICI CONVENZIONATI O DALLE STRUTTURE PUBBLICHE _______________________________________________________________ 14
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SANZIONI PER RITARDATO RILASCIO O INVIO DEL CERTIFICATO
L’ INDENNITÀ NON SPETTA PER I GIORNI NON COPERTI DALLA CERTIFICAZIONE L’INDENNITÀ NON SPETTA: per tutta la durata del ritardo, fino al giorno in cui avviene la spedizione o la consegna, escludendo i 3 giorni di “carenza”, se trattasi di inizio malattia per i giorni compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di consegna/spedizione del certificato successivo, se trattasi di ritardo nell’invio del certificato di continuazione _______________________________________________________________ 15
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TARDIVO INVIO CERTIFICATO ESEMPIO
MALATTIA DAL 10 AL 15- CONTIN. DAL 16 AL 1° CERT. SPEDITO IL 15 DAL 10 AL 12 DAL 13 AL 14 DAL 15 AL 21 (DA SPEDIRE ENTRO IL 12) (DA SPEDIRE ENTRO IL 18) 2° CERT. SPEDITO IL 18 SI’ INDENNITA’ (SONO FATTI SALVI I GIORNI A DISPOSIZIONE DEL LAV. PER L’INOLTRO- ma sono i 3 giorni di carenza) NO INDENNITA’ PER RITARDATO INVIO SI’ INDENNITA’ _______________________________________________________________ 16
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CERTIFICATI IN LINGUA ORIGINALE – PAESI UE
I CITTADINI COMUNITARI NON HANNO L’ONERE DI FARE PERVENIRE LA CERTIFICAZIONE IN LINGUA ITALIANA MA POSSONO PRESENTARLA, NEI TERMINI, IN LINGUA ORIGINARIA L’ONERE DI TRADUZIONE GRAVA SULLE SEDI INPS (Messaggio INPS n del 3 dicembre 2007) _______________________________________________________________ 17
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MALATTIA IN PAESI EXTRA UE
I LAVORATORI INTERESSATI DEVONO TRASMETTERE LA CERTIFICAZIONE: ALL’INPS E AL DATORE DI LAVORO ENTRO 2 GIORNI DAL RILASCIO PER MALATTIE INSORTE DURANTE UN BREVE SOGGIORNO(Circ. INPS n. 136/2003) AL DATORE DI LAVORO E ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ENTRO 5 GG DAL RILASCIO IN CASO DI OCCUPAZIONE ALL’ESTERO (Circ. INPS n. 156/1988) LA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA PROVVEDE ALLA LEGALIZZAZIONE MEDIANTE CONVALIDA DELLA CERTIFICAZIONE ORIGINALE O ATTRAVERSO UNA NUOVA CERTIFICAZIONE IN ITALIANO DA PARTE DEL MEDICO FIDUCIARIO DELL’AMBASCIATA O CONSOLATO INTERESSATI PRESENTAZIONE ALL’INPS DELLA CERTIFICAZIONE LEGALIZZATA DALLA LOCALE RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO _______________________________________________________________ 18
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VISITA DI CONTROLLO direttamente a richiesta dal datore
PUO’ ESSERE DISPOSTA direttamente a richiesta dal datore dall’INPS - ASL di lavoro fin dal primo giorno di assenza del lavoratore non più di una volta nella stessa giornata con comunicazione anche telefonica, cui deve far seguito richiesta scritta _______________________________________________________________ 19
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VISITA DI CONTROLLO dalle ore 10.00 dalle ore 17.00
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ dalle ore dalle ore 17.00 alle ore alle ore 19.00 anche la domenica e i giorni festivi _______________________________________________________________ 20
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VISITA DI CONTROLLO Le varie fasi della visita di controllo:
richiesta azienda visita accetta l’esito della visita consegna al lavoratore il lavoratore della copia del referto non accetta l’esito della visita l’INPS acquisisce il referto e comunica entro 24 ore al datore di lavoro gli esiti dell’accertamento il medico invita il lavoratore a sotto- porsi a visita di controllo presso il gabinetto diagnostico della sede INPS interessata, per il giudizio de finitivo che spetta al coordinatore sanitario _______________________________________________________________ 21
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VISITA DI CONTROLLO IMPOSSIBILITÀ AD EFFETTUARE LA VISITA MEDICA DOMICILIARE DI CONTROLLO PER FATTO IMPUTABILE AL LAVORATORE IL MEDICO DEVE rilasciare apposito avviso al lavoratore, invitandolo a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il competente presidio sanitario pubblico, indicato nello stesso avviso, salvo che il lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa darne immediata comunicazione all’INPS, che a sua volta avvisa il datore di lavoro _______________________________________________________________ 22
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IPOTESI DI GIUSTIFICABILITA’
VISITA DI CONTROLLO IPOTESI DI GIUSTIFICABILITA’ ragionevole impedimento situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell’assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per se o per il nucleo familiare concomitanza di una visita medica generica o specialistica urgente ed impossibile da effettuarsi al di fuori delle fasce di reperibilità _______________________________________________________________ 23
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ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA DI CONTROLLO
SANZIONI INPS ASSENZA ALLA 1° VISITA ASSENZA ALLA 2° VISITA ASSENZA ALLA 3° VISITA perdita totale dell’indennità economica a carico INPS dal momento della visita, fino al termine della malattia perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia sanzione del 50% fino a guarigione o a successiva visita di controllo _______________________________________________________________ 24
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INDENNITA’ DI MALATTIA A CARICO INPS
SPETTA DAL QUARTO GIORNO DI ASSENZA PER MALATTIA E I PRIMI 3 GIORNI SONO DENOMINATI “CARENZA” di regola dalla data di rilascio del certificato dal giorno precedente quello del rilascio, se la data riportata sull’attestazione medica “dichiara di essere ammalato dal” non retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio se manca la data di inizio malattia del certificato: quando la data riportata retroagisce di oltre un giorno Il 4° giorno si computa _______________________________________________________________ 25
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PERIODO MASSIMO INDENNIZZABILE
MAX 180 GIORNI INDENNIZZABILI IN UN ANNO SOLARE NEL PERIODO SONO DA COMPUTARE TUTTE LE GIORNATE DI MALATTIA OGGETTO DI CERTIFICAZIONE CON PROGNOSI DI INABILITA’, ANCHE SE NON INDENNIZZATE Esempio: carenza, mancata o ritardata certificazione, assenza a visita di controllo, festività AI FINI DEL COMPUTO SONO DA ESCLUDERE I PERIODI DI MALATTIA: connessi con l’astensione per congedo di maternita’ e parentale causati da malattia professionale o infortunio sul lavoro la malattia tubercolare la malattia causata da fatto di terzi, nei confronti dei quali l’INPS ha esperito azione di surroga ex art codice civile _______________________________________________________________ 26
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CONTINUAZIONE E RICADUTA
entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente LA PROSECUZIONE DELLA MALATTIA DEVE ESSERE CERTIFICATA se il certificato è redatto prima, i giorni della successiva malattia si computano tenendo conto della data di redazione del secondo certificato Esempio: 1° certificato con prognosi dall’1 al 7 2° certificato rilasciato il giorno 7 con prognosi di 4 giorni Le giornate indennizzate dal 2° certificato saranno 7,8,9,10 debitamente certificata dal medico (barrata apposita casella) LA RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA O ALTRA CONSEGUENZIALE DEVE ESSERE: _______________________________________________________________ se interviene entro 30 giorni dalla cessazione della precedente è considerata continuazione 27
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MALATTIA A “CAVALIERE” DI DUE ANNI SOLARI
TRATTASI DI EVENTO INIZIATO NEL CORSO DI UN ANNO CHE SI PROTRAE NELL’ANNO SUCCESSIVO In ciascun anno l’indennità viene corrisposta per un massimo di 180 giorni La malattia viene considerata un unico episodio morboso ai fini della carenza e della misura CONDIZIONI PER IL RIPRISTINO DEL DIRITTO NEL NUOVO ANNO la malattia deve essere documentata anche in assenza di pagamento dell’indennità deve permanere il rapporto di lavoro o il rapporto assicurativo il rapporto di lavoro, all’inizio del nuovo anno non deve risultare cessato o sospeso da oltre due mesi (60 giorni) _______________________________________________________________ NON SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE PER IL RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO 28
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GIORNATE INDENNIZZABILI
GIORNI INDENNIZZABILI GIORNI ESCLUSI Operai Giorni feriali compreso il sabato in caso di settimana corta Domenica, festività nazionali e infrasettimanali Impiegati commercio Tutti i giorni compresi nel periodo di malattia Festività nazionali e infrasettimanali cadenti in domenica _______________________________________________________________ 29
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CICLI DI CURE RICORRENTI
LAVORATORI CHE SI SOTTOPONGONO PERIODICAMENTE A CICLI DI CURE COMPORTANTI INCAPACITA’ AL LAVORO SI APPLICANO I CRITERI DELLA RICADUTA UN’UNICA CERTIFICAZIONE DEL CURANTE CHE ATTESTI LA NECESSITA’ DI TRATTAMENTI RICORRENTI L’UNO COME RICADUTA DELL’ALTRO PERIODICHE DICHIARAZIONI DELLA STRUTTURA SANITARIA RIPORTANTI IL CALENDARIO DELLE PRESTAZIONI EFFETTIVAMENTE ESEGUITE _______________________________________________________________ DA INVIARE PRIMA DELL’INIZIO DELLA TERAPIA CON L’INDICAZIONE DEI GIORNI DI TERAPIA 30
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MISURA DELL’INDENNITA’
L’INDENNITA’ E’ DOVUTA PER LE GIORNATE INDENNIZZABILI COMPRESE NEL PERIODO, IN MISURA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA PARI A: 50% NEI PRIMI 20 GIORNI DI MALATTIA 66,66% A DECORRERE DAL 21° GIORNO (Fino a guarigione, nell’osservanza del massimo di 180 giorni annui) _______________________________________________________________ 31
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RICOVERO OSPEDALIERO PER I LAVORATORI NON AVENTI FAMILIARI A CARICO L’INDENNITA’ E’ RIDOTTA AI 2/5 IL GIORNO DELLE DIMISSIONI E’ INDENNIZZATO IN MISURA NORMALE LA VIVENZA A CARICO DEVE ESSERE ATTESTATA DAL LAVORATORE MEDIANTE UNA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN MANCANZA DI DICHIARAZIONE L’INDENNITA’ E’ EROGATA IN MISURA MINORE _______________________________________________________________ 32
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NOZIONE DI RETRIBUZIONE
SI INTENDE QUELLA IMPONIBILE OSSIA TUTTO CIO’ CHE IL LAVORATORE RICEVE DAL DATORE IN DENARO O NATURA, AL LORDO DI RITENUTE, IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, IVI COMPRESI I RATEI DELLE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E DEGLI EMOLUMENTI A CARATTERE RICORRENTE, NON CORRISPOSTI NEL NORMALE PERIODO DI PAGA SONO DA ESCLUDERE: indennità sostitutiva delle ferie indennità sostitutiva del preavviso somme corrisposte a integrazione indennità di malattia ratei di tredicesima o altre mensilità, se il datore di lavoro è tenuto per contratto a corrisponderli per intero, a prescindere da attività lavorativa ridotta ex festività soppresse se interamente retribuite dal datore a prescindere da attività lavorativa ridotta importi “decontribuiti” _______________________________________________________________ 33
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CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA
OPERAI RETRIBUITI A ORE a) determinare la retribuzione lorda percepita dal lavoratore per il mese o le 4 settimane immediatamente precedente l’evento b) determinare il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile (tredicesima, premi,….) c) determinare il numero delle giornate lavorate o retribuite (festività godute, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata (coeff. 0,20)) d) dividere a) per numero giornate c) e) dividere b) per 25 (divisore fisso) f) sommare l’importo d) all’importo e) RMG = (a : c) + (b : 25) _______________________________________________________________ 34
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IMPIEGATI MENSILIZZATI
Segue: CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA IMPIEGATI MENSILIZZATI a) determinare la retribuzione lorda percepita per il mese precedente l’evento b) determinare il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile (tredicesima, premi annui, ...) c) sommare gli importi di cui ai punti a) e b) e dividere per 30 RMG = (a + b) : 30 SE MESE NON INTERAMENTE LAVORATO dividere la retribuzione lorda spettante per le giornate di lavoro prestate nel mese, per il numero delle giornate stesse compresi sabati, domeniche e festività retribuite determinare il rateo mensile degli emolumenti ultramensili e dividerlo per 30 sommare i due risultati ottenuti _______________________________________________________________ 35
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Segue: CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA
OPERAI MENSILIZZATI La retribuzione media del mese precedente l’evento può essere determinata dividendo, per il divisore fisso 26, la retribuzione del mese considerato, purchè interamente lavorato Determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente e dividerlo per il divisore fisso 25 RMG = (a : 26) + (b : 25) se il mese non è stato interamente lavorato la relativa retribuzione giornaliera deve essere determinata come per gli operai retribuiti a ore, lett. a) c) e d) _______________________________________________________________ 36
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PART TIME ORIZZONTALE le giornate di malattia sono indennizzate con gli stessi criteri dei lavoratori a tempo pieno, il calcolo è riferito alla retribuzione effettivamente erogata nel periodo di riferimento _______________________________________________________________ 37
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VERTICALE O MISTO (Circ. INPS n.41/2006)
PART TIME VERTICALE O MISTO (Circ. INPS n.41/2006) LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA E’ CALCOLATA DIVIDENDO LE RETRIBUZIONI DEI 12 MESI PRECEDENTI L’EVENTO PER IL NUMERO DELLE GIORNATE INDENNIZZABILI TEORICHE DELL’ANNO (360 imp., 312 op.) LA MALATTIA INSORTA DURANTE IL PERIODO DI LAVORO E’ INDENNIZZATA ANCHE SE SI PROTRAE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE LA MALATTIA CHE INIZIA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE, ENTRO 60 GG. DALL’ULTIMO LAVORATO, E’ INDENNIZZABILE IN MISURA RIDOTTA (2/3 DELLE MISURE NORMALI) LA MALATTIA CHE INIZIA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE, DOPO 60 GG. DALL’ULTIMO LAVORATO, E’ INDENNIZZABILE PER LE SOLE GIORNATE CHE ANDRANNO A CADERE NEI PERIODI DI PREVISTO LAVORO _______________________________________________________________ 38
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VARIAZIONI DI ORARIO (Cir. INPS n.182/1997)
DA PART TIME A FULL TIME A) DETERMINARE LA RMG DEL MESE PRECEDENTE (part time) B) DETERMINARE IL NUMERO DELLE ORE MEDIE LAVORATIVE GIORNALIERE DA PART-TIME C) DIVIDERE LA RMG PART TIME PER IL RISULTATO DELLA LETTERA B D) DETERMINARE IL NUMERO DELLE ORE MEDIE LAVORATIVE GIORNALIERE DA FULL TIME E) MOLTIPLICARE IL RISULTATO DELLA LETTERA C PER IL RISULTATO DI CUI ALLA LETTERA D _______________________________________________________________ 39
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VARIAZIONI DI ORARIO (Cir. INPS n.182/1997)
DA FULL TIME A PART TIME A) DETERMINARE LA RMG DEL MESE PRECEDENTE (full time) B) DETERMINARE IL NUMERO DELLE ORE MEDIE LAVORATIVE GIORNALIERE DA FULL TIME C) DIVIDERE LA RMG FULL TIME PER IL RISULTATO DELLA LETTERA B D) DETERMINARE IL NUMERO DELLE ORE MEDIE LAVORATIVE GIORNALIERE DA PART TIME E) MOLTIPLICARE IL RISULTATO DELLA LETTERA C PER IL RISULTATO DI CUI ALLA LETTERA D _______________________________________________________________ 40
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INDENNITA’ DI MALATTIA:
CONTRATTO A TERMINE INDENNITA’ DI MALATTIA: periodo indennizzabile : corrisponde ai giorni di attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti l’evento morboso periodo massimo indennizzabile : 180 giorni nell’anno solare computo dei periodi indennizzabili : per ogni successivo e diverso evento morboso potrà essere percepita un’indennità pari al periodo lavorato nei 12 mesi precedenti limite : alla scadenza del contratto decade il diritto al trattamento _______________________________________________________________ 41
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non superiore a 30 giorni :
CONTRATTO A TERMINE Se nei 12 mesi antecedenti l’evento morboso il lavoratore può far valere, presso l’attuale datore di lavoro, un periodo di attività lavorativa: superiore a 30 giorni : l’azienda anticiperà l’indennizzo limitatamente al numero di giornate prestate alle proprie dipendenze l’INPS interverrà erogando l’indennità per eventuali giornate lavorative svolte presso altri datori di lavoro nei 12 mesi precedenti non superiore a 30 giorni : l’azienda non può anticipare alcuna indennità INPS erogherà l’indennità in corrispondenza dei giorni lavorati per un max di 30 giorni, salvo che il lavoratore possa far valere altri precedenti rapporti di lavoro _______________________________________________________________ 42
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APPRENDISTATO Dal 1° gennaio 2007
Estensione delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati Destinatari sono tutti i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato Ai fini della misura, della durata, dei limiti erogativi della prestazione, del max indennizzabile, delle norme sulla certificazione della malattia e sui controlli si applica la disciplina vigente per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato _______________________________________________________________ 43
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TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO AZIENDA
Il datore di lavoro eroga al lavoratore ammalato: B) APPRENDISTI, OPERAI, IMPIEGATI TERZIARIO: A) IMPIEGATI INDUSTRIA: il trattamento economico nella misura e per la durata stabilita dal CCNL PRIMI TRE GIORNI di malattia (carenza) DAL 4° GIORNO: integrazione dell’indennità economica INPS, fino a concorrenza del tratta-mento stabilito dal CCNL _______________________________________________________________ Il trattamento economico a carico datore di lavoro è imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali 44
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DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI LORDIZZAZIONE
L’operazione serve ad evitare che il lavoratore ammalato percepisca una retribuzione netta più elevata rispetto a chi presta normale attività. Il coefficiente di lordizzazione, che è direttamente proporzionale all’aliquota contributiva a carico del lavoratore, si determina applicando la seguente formula: 100 __________________________________________________________________________________________________________________________________ = 100 - aliquota contributiva a carico lavoratore (9,19) 100 : ( ,19) = 1, _______________________________________________________________ 45
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INTEGRAZIONE DATORE DI LAVORO
DETERMINARE L’INDENNITA’ DI MALATTIA LORDIZZATA (INDENNITA’ * COEFFICIENTE LORDIZZAZIONE) SOTTRARRE DALLA RETRIBUZIONE LORDA DI DIRITTO L’INDENNITA’ DI MALATTIA LORDIZZATA _______________________________________________________________ 46
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CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
DURANTE I PERIODI DI MALATTIA AL LAVORATORE VENGONO RICONOSCIUTI I CONTRIBUTI FIGURATIVI UTILI A PERFEZIONARE IL DIRITTO E LA MISURA DELLA PENSIONE IL PERIODO MASSIMO ACCREDITABILE PER MALATTIA, AD OGGI E’ PARI A 22 MESI NELL’ARCO DELL’INTERA VITA LAVORATIVA I CONTRIBUTI FIGURATIVI ACCREDITATI PER MALATTIA NON SONO UTILI PER SONO UTILI AI FINI DELLA IL COMPUTO DEI 35 ANNI DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO DI ANNI DI CONTRIBUZIONE FINO AL MASSIMO DI 40 ANNI IL VALORE DI CIASCUNA SETTIMANA E’ DETERMINATO SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA _______________________________________________________________ 47
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