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La disciplina delle Mansioni L’art c.c. dopo il Jobs Act

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Presentazione sul tema: "La disciplina delle Mansioni L’art c.c. dopo il Jobs Act"— Transcript della presentazione:

1 La disciplina delle Mansioni L’art. 2103 c.c. dopo il Jobs Act
25 marzo 2019

2 Che cosa è la mansione? Insieme dei compiti e delle attività che il lavoratore è tenuto svolgere in esecuzione del contratto di lavoro; l’oggetto dell’obbligazione contrattuale del lavoratore.

3 La qualifica Insieme tipico e unitario di mansioni idoneo a identificare la figura professionale, la posizione giuridica nonché l’inquadramento del lavoratore. Es. portalettere, operatore dello sportello, carpentiere.. L’art. 96, comma 2, disp. att. c.c. dispone che “le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'art c.c., possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni”. Qualifica convenzionale

4 Art. 2095 c.c.: le categorie legali
Art c.c.: «I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in: Dirigenti; Quadri; Impiegati; Operai.

5 Il testo originario dell’art. 2103 c.c.
Prestazione del lavoro Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore può in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se a lui più vantaggioso.

6 Cosa consentiva la norma?
Variazione unilaterale anche in peius delle mansioni Se Non convenuto diversamente dalle parti (indirettamente ammette modifiche consensuali) A condizione che Non comporti una diminuzione della retribuzione; Non comporti un mutamento sostanziale nella posizione del lavoratore.

7 Mansioni del lavoratore
L’art. 13 St. lav. Mansioni del lavoratore Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

8 Chiave garantista dell’art. 13
Nullità di ogni patto contrario a difesa del divieto di variazioni peggiorative. Limiti rigorosi allo ius variandi: Criterio della equivalenza professionale; Irriducibilità della retribuzione.

9 La professionalità come bene costituzionalmente protetto
Scopo della norma è salvaguardare: la professionalità del lavoratore nel luogo di lavoro, quale «formazione sociale dove si svolge la propria personalità» (art. 2 Cost); il diritto di svolgere una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società garantendone lo svolgimento e l’accrescimento delle capacità professionali (art. 4 Cost).

10 La legge delega n. 183/2014 Art. 1, comma 7
Testo organico e semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro Finalità: Rafforzare opportunità di ingresso nel mondo del lavoro; Riordinare i contratti di lavoro vigenti e renderli maggiormente coerenti al contesto occupazionale e produttivo; Rendere più efficiente l’attività ispettiva.

11 Art. 1, comma 7, lett. e) principi e criteri direttivi
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI: Revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi: contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con quello del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche; b. prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento. Previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte sopra

12 Prestazione del lavoro
Art. 3 d.lgs. n. 81/2015: Novità Prestazione del lavoro La rubrica da «Mansioni del lavoratore» muta in «Prestazione del lavoro», rispolverando la versione originaria codicistica. Articolato in 9 commi (a differenza dei 2 precedenti). Opera nelle 3 direzioni della mobilità endo-aziendale: orizzontale, verticale verso il basso, verticale verso l’alto.

13 Mobilità orizzontale Comma 1
«II lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle riconducibili allo stesso livello e categoria legale (Art c.c.) di inquadramento (previsto dai contratti collettivi) delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione».

14 segue Scompare l’equivalenza sostanziale, ma stesso livello e categoria legale di inquadramento. Ne consegue l’obbligo per il prestatore di lavoro a svolgere tutte le mansioni riconducibili al livello di inquadramento e alla categoria legale. Non più «equivalenti» ma «riconducibili». Ridimensionamento ruolo giudice.

15 Mobilità verticale verso il basso Commi 2 – 4 - 5
«In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale». «Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi». * “Nelle ipotesi di cui al II e IV comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”.

16 Condizioni di legittimità alla mobilità in peius
Modifica degli assetti organizzativi aziendali che tale da incidere sulla posizione del lavoratore. In tutti i casi previsti da contratti collettivi, con il limite della categoria legale e di un solo livello di inquadramento inferiore. Livello di inquadramento immediatamente inferiore. Solo all’interno della medesima categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Comunicazione in forma scritta a pena di nullità. Formale conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo.

17 Cosa si intende per contratti collettivi?
Art. 51, d.lgs. n. 81/2015 “……per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Cfr. art. 8, d.l. n. 138/2011

18 Eccezioni legali Art. 4, comma 11, l. n. 223/1991: nell'ambito delle procedure di licenziamento collettivo è consentita l'assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte a condizione che siano raggiunti accordi sindacali che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti; assegnazione a mansioni diverse e quindi anche inferiori. Art. 4, comma 4, l. n. 68/1999: lavoratore divenuto inabile in conseguenza di infortunio o malattia. Art. 7, comma 5, d.lgs. N. 151/2001: lavoratrice in gravidanza addetta a mansioni a rischio o comunque interdette in relazione allo stato della stessa, mantenendo la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. Art. 42, comma 1, d.lgs. N. 81/2008: inidoneità alla mansione specifica con diritto a conservare il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

19 Mobilità verticale verso l’alto Comma 7
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio dopo un il periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi, anche aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive».

20 Quando l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva?
“l’assegnazione non ha avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio” Estensione del campo dell’esenzione a qualsivoglia ragione sostitutiva, con l’unico limite dell’essere il sostituito in servizio. «l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore»: Il lavoratore può rifiutare non l’adibizione a mansioni superiori, bensì la promozione definitiva. “l’assegnazione diviene definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi” Soltanto ove la contrattazione non disponga, subentra il termine legale.

21 Obbligo formativo Comma 3
“Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”. Non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento all’obbligo formativo. Rifiuto del lavoratore di partecipare al corso di formazione. Cosa succede nel caso in cui il lavoratore, nonostante la massima diligenza profusa, non raggiunga l’obiettivo fomativo?

22 Gli Accordi individuali “in deroga” Comma 6
«Nelle sedi di cui all’art. 2113, ultimo comma, o avanti le commissioni di certificazione di cui all’art. 76 d.lgs. 276/2003, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e delle relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.»

23 segue Vero e proprio “Patto in deroga” di modifica dell’oggetto della prestazione di lavoro. Cosa è possibile modificare? Mansioni; Categoria legale; Livello di inquadramento e relativa retribuzione. Procedura? Sedi protette Finalità: interesse del lavoratore .. “alla conservazione del posto”; “all’acquisizione di una diversa professionalità; “al miglioramento delle condizioni di vita”.

24 Nullità di ogni patto contrario, salvo..
Comma 8. «Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo».

25 Rapporto tra l’art. 2103 c.c. e il repechage nel licenziamento g.m.o
Obbligo di repechage: requisito di legittimità di un licenziamento per g.m.o. è la prova datoriale circa l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle svolte. La riforma dell’art c.c. comporta un ampliamento dell’obbligo di repêchage gravante sul datore di lavoro in caso di licenziamento per g.m.o.?


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