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I bilanci di fusione e di scissione societaria

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Presentazione sul tema: "I bilanci di fusione e di scissione societaria"— Transcript della presentazione:

1 I bilanci di fusione e di scissione societaria

2 La fusione societaria

3 La fusione societaria è
il procedimento attraverso il quale due o più società si riuniscono in una sola, formando così un’impresa di maggiori dimensioni

4 Perché le società si fondono?
Motivi produttivi: miglior sfruttamento delle attrezzature e degli impianti, incremento ed integrazione delle loro capacità produttive, integrazione di fasi produttive consecutive Motivi tecnologici: acquisizione di brevetti, di know- how, conseguimento di economie di scala e sinergie nella ricerca e progettazione Motivi logistici: ottimizzazione del processo distributivo Motivi commerciali: riduzione della concorrenza, ampliamento della gamma dei prodotti, aumento della forza contrattuale, ampliamento delle possibilità in tema di marketing Motivi amministrativi: riduzione dei costi amministrativi, possibilità di utilizzo di sistemi informativi avanzati Motivi finanziari: possibilità di compensare gli eventuali squilibri finanziari esistenti nelle strutture delle imprese e migliorare le condizioni di negoziazione

5 “Della Fusione delle Società” Libro V – Capo X – Sez. II C.C.
Ai fini civilistici: “Della Fusione delle Società” Libro V – Capo X – Sez. II C.C. Artt – 2505 quater Disciplina della fusione Ai fini fiscali: Art. 172 DPR 917/86 Neutralità fiscale per le società partecipanti e per i soci Ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta Riporto a nuovo delle perdite fiscali - Determinazione del reddito fino alla data di efficacia della fusione

6 Forme di fusione Art. 2501 del C.C.
… FUSIONE PER UNIONE O PROPRIAMENTE DETTA Attuata mediante la costituzione di una nuova società … FUSIONE PER INCORPORAZIONE Attuata mediante l’incorporazione in una società di una o più altre Nota: La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo

7 Effetti della fusione … Nella fusione per incorporazione
La fusione ha effetto (Art bis C.C.): “… La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504…” (dell’atto di fusione) … Nella fusione per incorporazione dalla data di iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese dell’incorporante … Nella fusione per unione dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese delle società fuse

8 Eccezioni in termini di efficacia della fusione
Nelle fusioni per incorporazione è riconosciuta la possibilità di stabilire quale data di effetto “reale” (erga omnes) dell’operazione una data successiva a quella dell’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione (postdatazione) Sia nelle fusioni per incorporazione sia nelle fusioni per unione è riconosciuta la possibilità di retrodatare gli effetti “obbligatori” (tra le parti) dell’operazione (generalmente alla data di inizio dell’esercizio per motivi di semplicità) limitatamente: Agli effetti della partecipazione agli utili delle azioni o quote emesse Agli effetti contabili e, pertanto, fiscali La retrodatazione non ha effetto nei rapporti con i terzi

9 Effetti “reali” della fusione
Estinzione delle società incorporate o fuse come autonomi soggetti di diritto Successione a titolo universale della società incorporante o risultante dalla fusione nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo alle società estinte Annullamento delle azioni o quote nelle società estinte e loro “conversione”, in azioni o quote nella società incorporante o risultante dalla fusione

10 Procedura di fusione Adempimenti Termini
Almeno 90 gg. prima dell’iscrizione del progetto di fusione Riferita ad una data non anteriore di oltre 120 gg. al deposito del progetto di fusione presso la sede della società Pubblicazione sulla G.U. dell’avviso ai possessori di obbligazioni convertibili della facoltà di esercitare il diritto di conversione anticipata Redazione del progetto di fusione Redazione della relazione degli amministratori Redazione della situazione patrimoniale Istanza per la nomina degli esperti

11 Procedura di fusione Adempimenti Termini
Almeno 30 gg. prima della data fissata per l’assemblea, ovvero se precedente, entro il giorno in cui viene decisa la convocazione dell’assemblea Almeno 30 gg. prima della data fissata per la delibera Redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio Comunicazione alla Consob della proposta di fusione insieme ad apposita relazione illustrativa (per le società con titoli quotati in borsa) Deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese per l’iscrizione

12 Procedura di fusione Termini Adempimenti
Deposito presso la sede della società e presso la società di gestione del mercato: - progetto di fusione - relazione degli amministratori - relazione degli esperti - bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti all’operazione con le relative relazioni accompagnatorie - situazioni patrimoniali delle società partecipanti all’operazione ex art quater C.C. In data non anteriore al deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese e non posteriore di oltre 4 mesi dal deposito stesso. Almeno 30 gg. prima della data fissata per l’assemblea

13 Procedura di fusione Adempimenti Termini
Convocazione dell’assemblea dei soci delle società partecipanti per deliberare in ordine alla proposta di fusione Deliberazione di fusione Trascorsi almeno: - 30 gg. dall’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese - 30 gg. dal deposito dei documenti di cui all’art septies presso la sede della società Non oltre: - 60 gg. dal deposito dei documenti di cui all’art septies presso la sede della società

14 Procedura di fusione Termini Adempimenti Entro 30 gg. dalla delibera
Deposito delle delibere di fusione al registro delle imprese Comunicazione alla Consob del verbale dell’assemblea e delle deliberazioni adottate (per le società con titoli quotati in borsa) Stipula dell’atto di fusione Deposito dell’atto di fusione per l’iscrizione presso i registri delle imprese dei luoghi in cui hanno sede le società partecipanti Invio alla Consob di copia dell’atto di fusione (per le società con titoli quotati in borsa) Entro 30 gg. dalla delibera Trascorsi almeno 60 gg. dall’iscrizione nel registro delle imprese Entro 30 gg. dalla stipula Entro 10 gg. dall’avvenuto deposito presso l’ufficio del registro delle imprese

15 … i bilanci di fusione

16 BILANCIO STRAORDINARIO DI FUSIONE: Determinazione del rapporto di cambio
Redazione di un bilancio straordinario di fusione strumentale nell’ambito del processo valutativo per la determinazione del rapporto di cambio o di concambio sulla base di valori correnti

17 Rapporto di cambio o di concambio
Art ter C.C. (Progetto di fusione) “L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione dal quale devono in ogni caso risultare… … il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro…”

18 (segue) Rapporto di cambio o di concambio
Il rapporto di cambio o di concambio esprime il numero delle azioni o quote (della società incorporante ovvero della società risultante dalla fusione) da assegnare ai soci delle società incorporate o fuse tale da consentire loro di godere di una posizione nella società risultante dall’operazione, equivalente, in termini di valore effettivo, a quella che avevano precedentemente all’operazione medesima

19 Il rapporto di cambio teorico
Con riferimento ad una fusione per incorporazione di una generica società A in una generica società B RC = Wb/Wa x Na/Nb (rapporto tra il valore effettivo di un’azione/quota di B ed il valore effettivo di un’azione/quota di A) Dove: - RC = Rapporto di cambio - Wb = Valore effettivo del patrimonio della società incorporante - Wa = Valore effettivo del patrimonio della incorporata - Na = Numero delle azioni/quote della incorporata - Nb = Numero delle azioni/quote della incorporante

20 Il rapporto di cambio teorico
In alternativa: Si considera il valore effettivo globale del complesso unificato e si determina l’aliquota di contributo attribuibile al valore apportato da ciascuna società e, quindi, la partecipazione percentuale dei soci di ciascuna società al capitale della società incorporante o risultante (e indirettamente anche l’aumento di capitale sociale a servizio dell’operazione di fusione) In simboli: Wa/(Wa + Wb) = y % percentuale del patrimonio “finale” da assegnare ai soci della società A (incorporata) C.S.b’ = C.S.b/(1 – y %) capitale sociale della società incorporante tale da assicurare alle compagini sociali originarie la conservazione delle proporzioni riferite ai valori effettivi ∆C.S.b = C.S.b’ - C.S.b aumento del capitale sociale riservato ai soci della società incorporata Nb = C.S.b/v.n.b numero di azioni/quote di nuova emissione riservate ai soci della società incorporata RC = Nb/Na rapporto di cambio

21 Elementi che influenzano la determinazione del rapporto di cambio o di concambio
Il rapporto di cambio teorico o puro può anche non coincidere con il rapporto di cambio negoziato tra gli amministratori e successivamente inserito nel progetto di fusione. Tra gli elementi che possono incidere sulla misura del rapporto negoziato: la necessità di esprimere il rapporto in numeri interi (conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate) le caratteristiche giuridiche ed economiche dei titoli oggetto di cambio gli andamenti delle quotazioni medie dei titoli gli eventuali rapporti di controllo o di mera partecipazione tra le società partecipanti forza contrattuale e situazioni contingenti delle società partecipanti RAPPORTO DI CAMBIO EFFETTIVO = PREZZO DELL’OPERAZIONE ESPRESSO IN AZIONI/QUOTE

22 CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO STRAORDINARIO DI FUSIONE: Determinazione del rapporto di cambio
Non è richiesto dalle norme in materia di fusione e, pertanto, non è obbligatorio Non deve essere presentato all’assemblea che deciderà in ordine alla fusione Deve essere redatto considerando e quantificando quegli elementi non esplicitati nelle scritture contabili delle società interessate (ad es. l’avviamento stimato attraverso un metodo patrimoniale, reddituale o misto di determinazione del valore dell’azienda) deve risultare a valori economici e non contabili (valori d’uso corrente di ciascun elemento patrimoniale)

23 SITUAZIONE PATRIMONIALE (Art. 2501 quater C.C.)
“L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse…” “…, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società…” Essa deve essere redatta osservando le norme sul bilancio di esercizio: - Rappresenta un bilancio straordinario infrannuale, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (Principi OIC) - Deve essere composta con riguardo a criteri di funzionamento riportando valori di libro e non valori di mercato - Deve basarsi su criteri di valutazione omogenei per tutte le società interessate alla fusione al fine di rendere più agevoli le comparazioni “… La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dall’ultimo esercizio, se questo si è chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma” (del progetto di fusione presso la sede della società)

24 Le differenze di fusione: avanzo da concambio
Si ha avanzo da concambio quando il patrimonio netto contabile delle società incorporate o fuse è maggiore del valore nominale delle azioni o quote emesse in concambio

25 Trattamento contabile dell’avanzo da concambio
Nel caso di Avanzo da concambio la rappresentazione contabile coerente con la sua natura è quella dell’iscrizione del medesimo in una specifica classe di valori del patrimonio netto del complesso unificato. La riserva da concambio costituisce, a parere unanime, una riserva ammissibile ad un fondo sovrapprezzo azioni o quote pagato dai nuovi soci; da qui la denominazione solitamente adottata di “fondo sovrapprezzo da concambio”. Esso potrebbe essere destinato ad aumento del capitale sociale, a copertura di perdite o a remunerazione del capitale

26 Le differenze di fusione: disavanzo da concambio
Si ha DISavanzo da concambio quando il patrimonio netto contabile delle società incorporate o fuse è minore del valore nominale delle azioni o quote emesse in concambio

27 Trattamento contabile del disavanzo da concambio
Art bis c. 4 C.C. “Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’art. 2426, ad avviamento” Nel bilancio civilistico emergono i plusvalori latenti e, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il disavanzo da concambio può essere sostituito dai valori correnti delle attività e passività e/o dall’avviamento della partecipante alla fusione Nella fattispecie affinché venga garantita l’effettività del nuovo capitale sociale sarà necessaria la relazione di stima del patrimonio della partecipante alla fusione ai sensi dell’art del C.C. con riferimento alla data di efficacia reale della fusione Se invece tali maggiori valori non sussistono, il disavanzo da concambio non può essere iscritto nell’attivo come un costo di utilità pluriennale ed ammortizzato, ma deve essere eliminato o con una corrispondente riduzione delle riserve post fusione o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico

28 Differenze da annullamento
Le differenze da annullamento si manifestano quando tra la società incorporante e la incorporata esiste un legame di partecipazione Nel caso di fusione per incorporazione di una controllata al 100% non si pone il problema di determinare i “valori economici” delle due società (concambio) Attraverso la fusione si perviene infatti alla sostituzione del valore della partecipazione nel bilancio dell’incorporante, con le attività e passività dell’incorporata

29 L’avanzo e il disavanzo da annullamento
Si ha avanzo da annullamento quando il valore della partecipazione annullato per effetto dell’incorporazione è minore della corrispondente quota del patrimonio netto incorporato Si ha DISAVANZO DA ANNULLAMENTO quando il valore della partecipazione annullato per effetto dell’incorporazione è maggiore della corrispondente quota del patrimonio netto incorporato

30 Trattamento contabile dell’avanzo e del disavanzo da annullamento
Dipende dalla diversa natura del differenziale

31 Trattamento contabile dell’avanzo da annullamento
… MISURA LA SOPRAVVALUTAZIONE ECONOMICA DELLA PARTECIPATA MISURA UNA PERDITA LATENTE Dovrà essere utilizzato per: svalutare attività non monetarie rivalutare passività creare un fondo rischi per oneri e perdite di fusione nel caso di previsione di risultati economici sfavorevoli … MISURA ED E’ ESPRESSIONE DI UN ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE A CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE MISURA UN UTILE IN FIERI Verrà imputato in più esercizi mediante rilevazione di risconti passivi o iscritto in una riserva di patrimonio netto denominata “Riserva avanzo da fusione”

32 Trattamento contabile del disavanzo da annullamento
L’utilizzazione del disavanzo da annullamento per rivalutare i beni della società incorporata risponde all’esigenza di conservare il principio di valutazione del costo storico applicato in via indiretta e per masse (sui beni dell’incorporata, sull’avviamento) Se il disavanzo da annullamento trova origine economica nelle perdite subite dalla società partecipata post-acquisizione non potrà essere allocato come plusvalore e dovrà essere imputato a conto economico assumendo la natura di perdita

33 SCRITTURE CONTABILI DELLA FUSIONE
FUSIONE PER INCORPORAZIONE Scritture delle società incorporate Nel periodo compreso tra la delibera di fusione (data in cui vengono presi accordi sui rapporti di cambio) e l’iscrizione del relativo atto (data di efficacia dell’operazione), a carico degli amministratori sussiste l’obbligo di compiere solo le normali operazioni di gestione e di astenersi da atti che possano provocare variazioni patrimoniali tali che, qualora i soci le avessero conosciute o previste, avrebbero impedito l’attuazione dell’operazione stessa o mutato i rapporti di cambio con riferimento alla data da cui ha effetto la fusione (data non anteriore alla chiusura dell’esercizio delle società incorporate in caso di retrodatazione), le società incorporate devono redigere il loro ultimo bilancio di esercizio provvedendo alle scritture di assestamento, alla determinazione del risultato economico di periodo, alla chiusura generale dei conti

34 BILANCI DI CHIUSURA DELLA SOCIETA’ CHE SI FONDE
E’ ritenuto necessario dalla dottrina prevalente E’ riferito alla data di effetto della fusione Non va redatto in caso di retrodatazione contabile della fusione alla data di inizio del periodo di imposta Viene redatto con i criteri propri di quello di esercizio ma non si ritiene necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci

35 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA FUSIONE
FUSIONE PER INCORPORAZIONE b) Scritture della società incorporante La società incorporante deve, innanzitutto, rilevare il trasferimento delle attività e delle passività incorporate sulla base dei valori contabili risultanti dal bilancio di chiusura delle società incorporate La contabilizzazione avviene ai valori storici (valori iscritti nei bilanci delle società coinvolte nella fusione) di tutti i beni delle società interessate (scomparsa la possibilità di affrancare i plusvalori latenti insistenti sui beni dell’incorporata in esenzione di imposta) Il bilancio di apertura si sostanzia nell’apertura della sola situazione patrimoniale nel rispetto dello schema previsto dall’art del C.C.

36 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA FUSIONE
FUSIONE PER INCORPORAZIONE b) Scritture della società incorporante Le rilevazioni successive saranno diverse a seconda che la società incorporante non possieda ovvero possieda partecipazione nella società incorporata - Se la società incorporante non possiede alcuna partecipazione nella società incorporata deve aumentare il proprio capitale in modo da poter emettere nuove azioni o quote da scambiare, in base ai rapporti di cambio concordati, con le azioni o quote possedute dai soci della società incorporata (e rilevare l’avanzo o disavanzo di concambio) Se la società incorporante possiede una partecipazione, ad esempio, totalitaria nella società incorporata non deve procedere ad alcun aumento di capitale ma limitarsi ad annullare la partecipazione e a rilevare la sostituzione della partecipazione stessa con gli elementi patrimoniali del complesso aziendale che questa rappresentava (e rilevare l’eventuale avanzo o disavanzo da annullamento)

37 SCRITTURE CONTABILI DELLA FUSIONE
FUSIONE PER UNIONE Nella fusione per unione ovvero mediante la formazione di un nuovo organismo economico, attraverso la cessazione di due o più società preesistenti che fanno confluire i loro patrimoni nella costituzione di una nuova società, le operazioni da porre in essere, dal punto di vista contabile: determinazione del risultato economico del periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e la data da cui ha effetto la fusione da parte delle società che si sciolgono con relativa chiusura delle loro contabilità (analogamente a quanto avviene nella fusione per incorporazione) scritture di costituzione della nuova società con le quali si registra la formazione del capitale sociale e il passaggio al nuovo organismo aziendale delle attività e passività delle società che si sciolgono (anche in questo caso la presa in carico degli elementi patrimoniali avviene ai valori contabili)

38 La scissione societaria

39 La SCISSIONE SOCIETARIA è
l’operazione con la quale una società (scissa) estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, assegna l’intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie), o parte del suo patrimonio, in tale caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci

40 Perché la scissione societaria?
Strategie di decentramento (beneficiarie di nuova costituzione): es. focalizzazione sul core business Strategie di concentrazione (beneficiarie già esistenti): es. integrazione orizzontale e verticale Esigenze di divisioni di compagini sociali in dissidio insanabile: es. casi di passaggi generazionali, disomogeneità della compagine sociale dovuta a precedenti processi aggregativi che possono non aver sortito i risultati sperati Strategie di carattere finanziario ed organizzativo: es. holdings/casseforti di famiglia, assets protection, spin off immobiliare Possibilità di scioglimento senza liquidazione

41 “Della Scissione delle Società” Libro V – Capo X – Sez. III C.C.
Ai fini civilistici: “Della Scissione delle Società” Libro V – Capo X – Sez. III C.C. Artt – 2506 quater Disciplina della scissione Ai fini fiscali: Scissioni tra società dello Stato Italiano: Art DPR 917/86 Scissioni transnazionali tra società di Stati membri diversi: Artt. 178 – 181 DPR 917/86 Nota: Richiamate in larga parte per la scissione le disposizioni in materia di fusione

42 Ambito di applicazione
SOLO SOGGETTI SOCIETARI (non imprese individuali, associazioni, fondazioni, enti vari) PUO’ RIGUARDARE SOCIETA’ COOPERATIVE (l’operazione non comporta alcuna problematica particolare laddove vi partecipino soltanto cooperative mentre richiede una particolare attenzione nel caso in cui vi partecipino società lucrative) NON PUO’ INTERESSARE SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE CHE ABBIANO INIZIATO LA DISTRIBUZIONE DELL’ATTIVO (il momento al quale si fa riferimento è quello del deposito del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto da parte dei liquidatori) PUO’ CONSENTIRE LA VALORIZZAZIONE DI RAMI D’AZIENDA DA DISMETTERE NEL CORSO DI PROCEDURE CONCORSUALI E’ AMMISSIBILE PER LE SOCIETA’ SEMPLICI (non esiste alcun esplicito riferimento normativo alle società aventi per oggetto l’esercizio di società commerciali) E’ PRECLUSA ALLE SOCIETA’ IRREGOLARI O DI FATTO (manca la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicità previsti per l’operazione straordinaria in esame)

43 Forme di scissione Art. 2506 del C.C.
… SCISSIONE PARZIALE (SCORPORAZIONE) Attuata senza estinzione della società scissa che prosegue la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto. Nella fattispecie è sufficiente anche solo una beneficiaria … SCISSIONE TOTALE Attuata con estinzione della società scissa con almeno due beneficiarie (altrimenti fusione per incorporazione) che succedono in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società scissa, ciascuna per la parte corrispondente alla quota di patrimonio loro trasferita

44 (segue) Forme di scissione Art. 2506 del C.C.
Sia la … SCISSIONE TOTALE Sia la … SCISSIONE PARZIALE Possono configurarsi come “IN SENSO STRETTO” “PER INCORPORAZIONE” Le società beneficiarie sono Le società beneficiarie sono di nuova costituzione preesistenti Con assegnazione “PROPORZIONALE” di azioni o quote Con assegnazione “PROPORZIONALE” di azioni o quote con assegnazione “NON PROPORZIONALE” di azioni o quote Con assegnazione “NON PROPORZIONALE” di azioni o quote Nota: L’assegnazione proporzionale avviene riproponendo, nelle singole società beneficiarie, i medesimi rapporti di partecipazione presenti nel capitale della società scissa

45 Effetti della scissione
Art quater C.C. La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie Deroghe: - POSTDATAZIONE: Possibilità di indicare una data successiva nella scissione per incorporazione - RETRODATAZIONE: Possibilità di indicare una data anteriore nella scissione per incorporazione e solamente per quanto riguarda la data di partecipazione agli utili e dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate a bilancio della o delle società risultanti dalla scissione (non può vincolare i rapporti giuridici con i terzi)

46 Effetti “reali” della scissione
Nella scissione totale: Estinzione delle società scissa, successione di ciascuna beneficiaria nella porzione di patrimonio della scissa ad essa assegnata e nei rapporti giuridici ad essa connessi ed a fronte della quale viene determinato un quantitativo di azioni o quote delle società beneficiarie che ne costituisce il corrispettivo, conversione per i soci della scissa delle partecipazioni nella scissa stessa in partecipazioni in una o più beneficiarie Nella scissione parziale: Per i soci della scissa, assunzione delle partecipazioni nelle beneficiarie in aggiunta a quelle vantate nei confronti della scissa stessa

47 Procedura di scissione
Fasi preliminari della scissione Articoli del C.C. Progetto di scissione Situazione patrimoniale di scissione Relazione degli amministratori Relazione degli esperti Relazione del perito Deposito degli atti Delibere di scissione Deposito delle delibere Opposizione dei creditori Opposizione degli obbligazionisti Artt bis e 2501 ter Artt ter e 2501 quater Artt ter e 2501 quinquies Artt ter e 2501 sexies Art. 2343 Artt ter e 2501 septies Artt ter e 2502 Artt ter e 2502 bis Artt ter e 2503 Artt ter e 2503 bis

48 (segue) Procedura di scissione
Fasi conclusive della scissione Articoli del C.C. Atto di scissione Effetti della scissione Divieto di assegnazione di azioni o quote Invalidità della scissione Artt ter e 2504 Art quater Artt ter e 2504 ter Artt ter e 2504 quater

49 … i bilanci di scissione

50 INVENTARIO (Art. 2506 bis c. 1 C.C.)
“L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale deve risultare l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie…” REDAZIONE DI UN VERO E PROPRIO INVENTARIO DELLE VOCI ATTIVE E PASSIVE OGGETTO DI TRASFERIMENTO Esso è funzionale: Ai processi valutativi Alla limitazione delle possibilità di contestazioni in merito alla destinazione degli elementi patrimoniali della società scissa Per il regime di responsabilità connesso alle passività trasferite o non chiaramente attribuite

51 Criteri di distribuzione degli elementi patrimoniali (non desumibili dal progetto) (Art bis c C.C.) Elementi patrimoniali attivi: - In caso di scissione totale, gli elementi patrimoniali saranno ripartiti tra le società beneficiarie in proporzione della quote del patrimonio netto assegnate a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio - In caso di scissione parziale, tali elementi patrimoniali resteranno in capo alla società scissa

52 (segue) Criteri di distribuzione degli elementi patrimoniali (non desumibili dal progetto) (Art bis c C.C.) Elementi patrimoniali passivi: - In caso di scissione totale, rispondono in solido le società beneficiarie - In caso di scissione parziale, rispondono in solido le società beneficiarie e la scissa. Tale responsabilità solidale incontra il limite del valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria

53 Modalità di assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie ai soci della scissa
Ai soci deve essere fornita una chiara e precisa informativa in ordine alla proporzionalità o alla non proporzionalità con cui verranno loro assegnate le azioni o le quote della/e società beneficiaria/e (progetto di scissione) Ai sensi dell’art bis c. 4 del C.C., <<… Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui è posto l’obbligo di acquisto…>>

54 Rapporto di cambio o di concambio
La sostituzione della partecipazione nella società scissa con le azioni o quote delle società beneficiarie avviene sulla base del rapporto di cambio o di concambio

55 Conguaglio in denaro (Art. 2506 c. 2 C.C)
E’ consentito un conguaglio in denaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite

56 BILANCIO STRAORDINARIO DI SCISSIONE: Determinazione del rapporto di cambio
Redazione di un bilancio straordinario di scissione strumentale nell’ambito del processo valutativo per la determinazione del rapporto di cambio in cui gli elementi attivi e passivi, precedentemente individuati ed inventariati, relativi all’oggetto di scissione, sono espressi a valori correnti

57 Alcune considerazioni in materia di rapporto di cambio
RC = Wb/Ws x Ns/Nb (rapporto tra il valore effettivo di un’azione/quota della beneficiaria e un’azione/quota della scissa) Dove: - RC = Rapporto di cambio - Wb = Valore effettivo del patrimonio della beneficiaria - Ws = Valore effettivo del patrimonio della scissa - Ns = Numero delle azioni/quote della scissa - Nb = Numero delle azioni/quote della beneficiaria

58 (segue) Alcune considerazioni in materia di rapporto di cambio
Obiettivo della determinazione del rapporto di cambio è stabilire l’equivalenza economica fra le azioni/quote della società scissa che verranno annullate a conclusione dell’operazione e le azioni/quote della società beneficiaria ricevute La logica economica sottostante è quella dello scambio: ciascun socio della società scissa deve ricevere un numero di azioni/quote della società beneficiaria di valore economico effettivo uguale a quelle precedentemente possedute e che vengono annullate

59 (segue) Alcune considerazioni in materia di rapporto di cambio
L’esigenza di determinazione del rapporto di cambio si manifesta: - Nelle scissione per incorporazione - In ogni caso, qualora l’assegnazione delle azioni/quote sia non proporzionale Nota: Si ricorda che in tali fattispecie è obbligatoria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio

60 SITUAZIONE PATRIMONIALE (Art. 2506 ter c. 1 C.C.)
“L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli artt quater e 2501 quinquies” La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla scissione deve essere riferita ad una data non anteriore a 120 gg. dalla data in cui il progetto di scissione è depositato nella sede delle società stesse Essa deve essere redatta osservando le norme sul bilancio di esercizio rappresentando un bilancio straordinario infrannuale, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (OIC 30 par. 2.8) La situazione patrimoniale può essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, se questo si è chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di scissione presso la sede della società

61 Art ter, c. 4 del C.C.: se sussiste il consenso unanime dei soci e dei possessori degli altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, l’organo amministrativo dalla predisposizione della situazione patrimoniale di scissione, della relazione dell’organo amministrativo, della relazione dell’esperto in merito al concambio

62 Le differenze di scissione: avanzo da concambio
Si ha avanzo da concambio quando il patrimonio netto contabile trasferito dalla scissa è maggiore dell’aumento di capitale della beneficiaria, ovvero PNC da scissa > Aum. CS della benficiaria

63 Le differenze di scissione: disavanzo da concambio
Si ha DISavanzo da concambio quando il patrimonio netto contabile trasferito dalla scissa è minore dell’aumento di capitale della beneficiaria, ovvero PNC da scissa < Aum. CS della benficiaria

64 Trattamento contabile del disavanzo da concambio
Se il DISAVANZO da concambio corrisponde a maggiori valori correnti delle attività dell’azienda trasferita alla beneficiaria potrà essere attribuito a tali attività alla data di efficacia della scissione Se il DISAVANZO da concambio non è riferibile a particolari beni deve essere imputato ad avviamento Se il DISAVANZO da concambio ha natura di perdita deve essere imputato a conto economico come costo dell’esercizio

65 Trattamento contabile dell’avanzo da concambio
Se l’Avanzo da concambio ha natura di utile o se corrisponde a rivalutazioni di beni della partecipata deve essere iscritto in un apposita riserva di patrimonio netto (“riserva da avanzo di scissione”) Se l’AVANZO DA CONCAMBIO costituisce il valore attuale di perdite o oneri futuri o un badwill per insufficiente redditività deve essere iscritto in un apposito fondo rischi (“fondo rischi per oneri e perdite da scissione”)

66 Differenze da annullamento
Derivano dall’annullamento della partecipazione posseduta nella scissa dalla beneficiaria a fronte del trasferimento patrimoniale ricevuto Si parla di: - AVANZO DA ANNULLAMENTO, quando la quota parte del PNC trasferito dalla scissa è maggiore del valore contabile della partecipazione che la beneficiaria deteneva nella scissa - DISAVANZO DA ANNULLAMENTO, quando la quota parte del PNC trasferito dalla scissa è minore del valore contabile della partecipazione che la beneficiaria deteneva nella scissa

67 Trattamento contabile dell’avanzo e del disavanzo da annullamento
- L’AVANZO DA ANNULLAMENTO ha lo stesso trattamento contabile dell’avanzo da concambio - IL DISAVANZO DA ANNULLAMENTO deve eliminato, se possibile, imputandolo ai valori correnti delle attività e passività, per l’eventuale residuo ad avviamento Qualora tuttavia esso venga generato per effetto di perdite pregresse o in ragione di un costo eccessivo di acquisto dell’azienda, deve essere imputato a conto economico

68 Decisione di scissione
La scissione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto (unico) In caso di scissione parziale per incorporazione: - La scissa, salvo che utilizzi riserve disponibili, deve ridurre il proprio capitale ed effettuare i necessari adattamenti dell’oggetto sociale - La/le beneficiaria/e, invece, deve/devono aumentare il loro capitale per un valore corrispondente alle azioni/quote che dovranno essere distribuite ai soci della società scissa sulla base del rapporto di cambio. Dovranno poi anche apportare le modifiche al proprio atto costitutivo/statuto per adeguarsi alle indicazioni contenute nel progetto di scissione Sebbene sia lecita l’imputazione al capitale sociale dell’intero apporto ricevuto dalla società beneficiaria, resta fermo l’obbligo derivante dalla norma tributaria di ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta della società scissa (Art. 173 c. 9 TUIR)

69 SCRITTURE CONTABILI DELLA SCISSA
Sia nella scissione totale sia nella scissione parziale, il saldo delle attività e delle passività viene esposto in uno o più conti chiamati “Società beneficiaria … c/scissione” Il passaggio successivo consiste nella chiusura di tali conti utilizzando come contropartita i conti che espongono il valore delle azioni/quote emesse in sostituzione di quelle relative alla quota di patrimonio trasferita alla società beneficiaria “Azioni/quote società beneficiaria …” Quindi viene rilevata l’assegnazione ai soci della società scissa delle azioni/quote delle società beneficiarie con un giroconto a dei nuovi conti intestati ai singoli soci della società scissa “Socio A”, “Socio B”… Ultimo passaggio è costituito dallo storno di questi conti attraverso l’eliminazione delle varie poste di capitale netto (ad es. della posta “Capitale sociale”) della società scissa proporzionalmente alla quota trasferita

70 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA SCISSA
- Esempio: Scritture contabili della società scissa “Alfa” ________________________ Diversi a F.do amm. Immobili Debiti Soc. Beneficiaria “A” c/scissione ___________________________ Diversi Immobili Banca C/C per chiusura conti trasferiti alla società “A”

71 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA SCISSA
________________________ Diversi a F.do amm. Materiali Soc. Beneficiaria “B” c/scissione ______________________________ Diversi Imm. Materiali Crediti Cassa per chiusura conti trasferiti alla società “B”

72 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA SCISSA
________________________ Diversi a Azioni società “A” Azioni società “B” ____________________________ Diversi Soc. Beneficiaria “A” c/scissione Soc. Beneficiaria “B” c/scissione per sottoscrizione azioni società beneficiarie

73 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA SCISSA
________________________ Socio “Tizio” a ____________________________ Diversi Azioni società “A” Azioni società “B” per assegnazione al socio “Tizio” delle azioni delle società beneficiarie ________________________ Socio “Caio” a ____________________________ Diversi Azioni società “A” Azioni società “B” per assegnazione al socio “Caio” delle azioni delle società beneficiarie

74 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA SCISSA
________________________ Capitale sociale a ____________________________ Diversi Socio “Tizio” Socio “Caio” per riduzione capitale sociale

75 BILANCI DI CHIUSURA (SCISSIONE TOTALE)
NEL CASO DI SCISSIONE TOTALE (CON ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ SCISSA) DEVE ESSERE REDATTO UN VERO E PROPRIO BILANCIO DI CHIUSURA PER LA FRAZIONE DI PERIODO DELLA SOCIETA’ SCISSA E CON GLI STESSI PRINCIPI E LE STESSE REGOLE PREVISTE PER IL BILANCIO DI ESERCIZIO DA SOTTOPORRE ALLA PUBBLICITA’ RELATIVA CIO’ PRESUPPONE LA PREVIA RILEVAZIONE: - DEGLI AMMORTAMENTI PROPORZIONALMENTE AL PERIODO INTERCORSO DALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO - DI RATEI E RISCONTI - DI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ECC. SCOPO: ADDIVENIRE ALL’ESATTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ECONOMICA SIA IN CAPO ALLA SOCIETA’ SCISSA SIA ALLE BENEFICIARIE ANCHE IN OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ESCLUSA DAI PIU’ LA NECESSITA’ DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DELLA SCISSA Nota: SECONDO LE MASSIME DI GIURISPRUDENZA ONORARIA DEL TRIBUNALE DI MILANO E’ OPPORTUNO CHE IL PROGETTO DI FUSIONE INDICHI LA SOCIETA’ BENEFICIARIA I CUI AMMINISTRATORI SONO TENUTI ALLA REDAZIONE

76 SCRITTURE CONTABILI DELLA/E BENEFICIARIA/E
Sono assimilabili a quelle relative alla costituzione di una società o all’aumento del capitale sociale di una società preesistente mediante apporto di beni Si deve procedere all’iscrizione del capitale sociale come contropartita delle attività e delle passività apportate dalla scissa Ciò avviene attraverso l’utilizzo di conti transitori riferiti agli “Azionisti c/sottoscrizione” o, più in generale “Soci c/sottoscrizioni” della società scissa Tali conti vengono successivamente chiusi nel momento di effettiva assegnazione ai soci della scissa delle azioni o quote della beneficiaria Nel caso di società beneficiarie preesistenti si deve rilevare: - un aumento di capitale sociale in misura corrispondente al saldo delle attività e passività trasferite - oppure, in presenza di una partecipazione della società beneficiaria nella società scissa, l’annullamento della posta contabile accesa alla partecipazione mediante la sostituzione con le attività e passività trasferite

77 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA/E BENEFICIARIA/E
- Esempio: Scritture contabili della beneficiaria “A” ________________________ Diversi a Socio “Tizio” c/sottoscizione Socio “Caio” c/sottoscizione ___________________________ Capitale sociale per sottoscrizione del capitale della società “A”

78 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA/E BENEFICIARIA/E
________________________ Diversi a Immobili Banca C/C ___________________________ Diversi F. do amm. Immobili Debiti Soc. “Alfa” c/scissione per conferimento delle attività e passività della società scissa

79 (segue) SCRITTURE CONTABILI DELLA/E BENEFICIARIA/E
________________________ Società “Alfa” c/scissione a ___________________________ Diversi Socio “Tizio” c/sottoscrizione Socio “Caio” c/ sottoscrizione per assegnazione ai soci della società “Alfa” scissa delle azioni della società beneficiaria “A”

80 BILANCI DI APERTURA (SCISSIONE IN SENSO STRETTO)
In caso di scissione con costituzione di nuove società, sarà necessario redigere un “bilancio di apertura del complesso scisso a valori contabili”, ovvero ai valori netti di carico che i beni avevano in testa alla scissa alla data di effetto della scissione In caso di scissione a favore di beneficiarie preesistenti, parte della dottrina ha ravvisato di redigere se non un bilancio d’apertura (essendo la società preesistente) almeno una “rilevazione straordinaria iniziale dei valori degli elementi patrimoniali di cui può disporre il complesso unificato”


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