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Le novità del dlgs 139/2015 (art. 2423)
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta Con tale affermazione si vuole innanzitutto fare riferimento alla direttiva 2013/34/UE che, al considerando 17, afferma che «il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione e la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei Bilanci», con ciò dando ad intendere che non solo si possa evitare di fornire informazioni ritenute rilevanti, ma anche di evitarne la contabilizzazione. Il legislatore Italiano però ha sfruttato la libertà data dalla possibilità di derogare a questo principio optando per una rilevazione completa dei fatti di gestione.
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Principio della significatività
Oic 11. Nell'ambito dei postulati del bilancio, dedica un apposito paragrafo alla «Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio» precisando che «il Bilancio di esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio>> Il principio della significatività ha portato ad abrogare perché non più necessari il punto n. 12 dell'articolo 2426, comma 1, in base al quale, in passato, era possibile iscrivere all'attivo le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime e di consumo a un valore costante se di scarsa importanza e costantemente rinnovate. Identica la ragione che ha comportato la modifica al n. 10 dell'articolo 2427, comma 1, in cui scompare il riferimento alla rilevanza delle operazioni per l'indicazione, nella nota integrativa, dei ricavi ripartiti per categorie di settori e per aree geografiche
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Le novità del d.lgs. 139/2015 (art. 2423 bis)
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto … 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
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Prevalenza della sostanza sulla forma
Esempio Leasing finanziario Metodo patrimoniale (privilegia la forma) Metodo finanziario (privilegia la sostanza) Il legislatore consente entrambi (rinnegando di fatto il principio) Leasing operativo è assimilabile al noleggio e non presenta particolari problemi Leasing finanziario si trasferiscono in capo all'utilizzatore sia i rischi, sia i benefici connessi alla proprietà del bene, per cui si dovrebbe applicare una contabilizzazione simile a quella dell’acquisto di attrezzature
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Contabilizzazione (effetti)
Si ipotizzi l'acquisto di un macchinario del valore di euro attraverso la stipula di un contratto di leasing della durata di 30 mesi, con un canone mensile 300 euro (di cui 40 per interessi), anticipo pari a 3 mensilità e riscatto (alla data dell'11 luglio 2019) per 100 euro. Siano inoltre previste spese d'istruttoria per 100 euro. Scritture utilizzatore Alla stipula versamento € per anticipo e per le spese d'istruttoria (contabilizzate nella voce B.8). A fine anno deve calcolare il canone di competenza in base alla durata del contratto (934 giorni) e ai giorni di utilizzo del bene (12) nell'esercizio. Esempio Durata 30 mesi Costo “concedente” 7.900,00 Canone mensile 300,00 Anticipo 900,00 Valore riscatto (11/07/19) 100,00 Spese 100,00 Consegna 20 dicembre 2016
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Contabilizzazione (effetti)
Nell’attivo si iscrive il valore del bene (7.900) e nel passivo il debito in c/capitale verso la società di leasing distinguendolo per la quota esigibile nell’esercizio successivo e oltre l’esercizio successivo. Al pagamento delle rate la quota interessa si contabilizza a CE e la quota capitale a riduzione del debito
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Alcune modifiche Per le immobilizzazioni immateriali non sarà più possibile capitalizzare costi di ricerca e pubblicità, ma, solamente quelli di sviluppo Per quanto riguarda i costi di pubblicità, nelle motivazioni dell’Oic 24 è stato precisato che qualora tali costi confluiscano tra le spese sostenute per la fase di startup di un’attività, possono continuare a essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, come costi di impianto ed ampliamento
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Alcune modifiche Ricerca e sviluppo
Al paragrafo 7 dell’Oic 24 è stato chiarito che per costo di sviluppo si intende «l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione». Diversamente, «la ricerca di base e un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare».
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Le novità del d.lgs. 139/2015 (art. 2423 ter)
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.
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L’OIC 11 in cosultazione È possibile derogare all'applicazione di una determinata previsione normativa nel caso in cui questa non si rivelasse adeguata a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale Si suggerisce un ordine di ricerca per fatti non specificamente disciplinati guardano in primis agli OIC che disciplinano situazioni simili e poi agli IFRS La finalità del bilancio passa dall’informare gli investitori (approccio investor oriented) a fornire una rappresentazione veritiera e corretta
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L’OIC 11 in consultazione – 8 postulati
Prudenza Continuità aziendale Prevalenza della sostanza sulla forma Competenza Costanza dei criteri di valutazione Rilevanza dei fatti economici Comparabilità Neutralità
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Il rendiconto finanziario
L’articolo 2423, comma 1, del codice civile prevede che “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”. L’articolo 2435-bis, comma 2, e l’articolo 2435-ter del codice civile prevedono l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.
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Alcune precisazioni Il R.F. ha la funzione evidenziare le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall’attività operativa, dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera (cfr. OIC 14 “Disponibilità liquide”) Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
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Alcune precisazioni L’attività operativa comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento. L’attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. L’attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa
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Alcune precisazioni a. attività operativa;
Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie: a. attività operativa; b. attività di investimento; c. attività di finanziamento. Il flusso finanziario dell’attività operativa può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari).
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Principio di chiarezza
La società aggiunge ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento qualora sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria. I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società. I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere raggruppati quando il loro raggruppamento favorisce la chiarezza del rendiconto o quando è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società. Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l’importo del flusso corrispondente dell’esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l’adattamento, o l’impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario. I flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, cioè senza compensazioni tra flussi di segno opposto
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Flusso finanziario derivante dall’attività operativa metodo indiretto
Risultato di esercizio + (-) costi (ricavi) non monetari +/- variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi dell’attività operativa +/- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall’attività di investimento e finanziamento
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Esemplificazioni Variazioni ccn
Incremento attività (-) Incremento passività (+) Incremento ratei attivi (-) Incremento ratei passivi (+) Operazioni di investimento/finanziamento Plusvalenze (-) Minusvalenze (+)
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Attività di investimento
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate I flussi finanziari derivanti dall’acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell’attività di investimento, per l’uscita effettivamente sostenuta nell’esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni; I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell’attività di investimento, per l’entrata effettivamente incassata nell’esercizio pari al cd. prezzo di realizzo (cioè il valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni
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Attività di investimento
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di finanziamento sono: incassi derivanti dall’emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio; pagamento dei dividendi; pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie; incassi o pagamenti derivanti dall’emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine; incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria. Vanno presentate distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito
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Casi particolari Interessi e dividendi
Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell’attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento). I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell’attività operativa e nell’attività di finanziamento. I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto finanziario in modo distinto; pertanto nel rendiconto finanziario non è esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. La classificazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo. Imposte sul reddito I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell’attività operativa.
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Flusso attività operativa-Metodo indiretto
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Flusso attività operativa-Metodo indiretto
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Flusso attività operativa-Metodo indiretto
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Flusso attività operativa-Metodo diretto
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Flusso attività operativa-Metodo diretto
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Flusso attività operativa-Metodo diretto
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