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“Simone Bucaioni” Consigliere delegato TPA
(Ordine di Perugia) La procedura di liquidazione delle parcelle e le azioni per il recupero dei crediti del professionista Aula 5 facoltà di Economia Università degli Studi di Perugia – ore 15 – 18,30 Eventi di Animazione Territoriale – “Perugia” – “4 novembre 2010 ”
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Fonti normative del parere di liquidazione
Art. 12, D.Lgs. 139/2005, comma 1, lett. i), Il Consiglio dell’Ordine formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della PA art cod. civ. il parere reso dal Consiglio dell’Ordine fornisce al giudice gli elementi necessari per determinare il compenso spettante al professionista, in assenza di accordi fra le parti e di tariffe professionali. art. 636 cod. proc. civ. il parere di liquidazione deve accompagnare la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per la riscossione di un credito professionale. Art codice civile – Compenso: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. ……..omissis……..” Art 636 cod. proc.civ. – Parcella delle spese e prestazioni: “Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.” In sede di emissione del decreto ingiuntivo il parere di liquidazione è atto necessario e sufficiente per l’inizio del procedimento monitorio, ma non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari (Cass. Civ. 21 luglio 1960, n. 2038; Cass. Civ. 21 marzo 1983, n. 1977; Cass. Civ. 21 febbraio 1995, n. 1889; Cass. Civ. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. Civ. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. Civ. 13 novembre 1997, n ; Cass. Civ. 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. Civ. 4 giugno 2001, n. 7487; Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n ; Cass. Civ. 30 luglio 2004, n ; Cass. Civ. 17 marzo 2006, n. 5884).
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Art. 2233 cod. Civ. Modalità di determinazione del compenso
Art. 2233, comma 1, c.c. (principio gerarchico) Accordo fra le parti Tariffe professionali Usi Giudice (sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante dell’Ordine) Art codice civile – Compenso: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. ……..omissis……..” Art. 19 codice deontologico dottori commercialisti – Compenso professionale 1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. 2. La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari. 3. E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti per il mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. In sostanza la tariffa professionale assume innanzitutto la sua funzione di garanzia della qualità della prestazione, nel rispetto dei canoni assunti dalla norma civilistica. Le tariffe minime, seppur previste, hanno una funzione meramente orientativa e non sono pertanto vincolanti. La nuova tariffa - in conclusione – rappresenta un punto di riferimento.
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Diritto al compenso Iscrizione all’albo Conferimento dell’incarico
(art c.c. – la Cass. ha talvolta precisato che l’iscrizione in albo ed il conseguente diritto ad esigere il compenso è richiesta solo per le attività riservate (non ve ne sono), altre volte la stessa Corte ha previsto che l’art si applichi anche per le attività tipiche indicate nell’ordinamento professionale all’art.1) Conferimento dell’incarico (è presupposto essenziale per l’esistenza del rapporto professionale. Sarebbe opportuno che l’incarico fosse conferito per iscritto; in proposito si rinvia all’art.15 codice deontologico) Esecuzione della prestazione ( art c.c. - obbligazione di mezzi e non di risultato) Art Esercizio delle professioni intellettuali: “La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. ………..omissis………”. Art Prestazione d'opera intellettuale: “ Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.” . Art Mancanza d'iscrizione: “Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.” Articolo 15 codice deontologico – Accettazione dell’incarico 1. Il Dottore commercialista deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l’incarico. 2. Il Dottore commercialista deve adoperarsi, affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l’ambito delle proprie responsabilità. 3. È comunque opportuno che il dottore commercialista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente. 4. Il Dottore commercialista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un’adeguata organizzazione dello studio. Art codice civile - Esecuzione dell'opera Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.”
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Prescrizione del diritto al compenso
prescrizione presuntiva triennale (art. 2956, n. 2, c.c.) decorrenza (art c.c.) dal a) compimento della prestazione, b) per le opere non terminate, dall’ultima prestazione. prescrizione decennale (art c.c.), quando il cliente che oppone la prescrizione triennale ammetta di essersi avvalso dell’opera del professionista e sostenga di non aver provveduto al pagamento del compenso. Art c.c. - Prescrizione di tre anni: “Si prescrive in tre anni il diritto: ….omissis…… 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; ….omissis……” Art c.c. - Decorrenza delle prescrizioni presuntive: “Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. ….omissis….; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.” Art Corso della prescrizione: “La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazione o di prestazioni.” Art Ammissioni di colui che oppone la prescrizione: “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.”
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Azioni processuali per il recupero delle competenze
procedimento ordinario di cognizione (Libro II c.p.c.): il professionista formula domanda giudiziale di pagamento del compenso seguendo il rito ordinario, notificando un atto di citazione; il professionista non è tenuto ad esibire e produrre il parere di congruità dell’Ordine procedimento d'ingiunzione (artt.633, co.1, n.3 e 636 c.p.c): il professionista può richiedere il decreto ingiuntivo per gli onorari, indennità ed i rimborsi spettanti sulla base della sola parcella, la richiesta del professionista deve essere corredata dal parere dell’Ordine. Studi professionali Associati: Cassazione civile Sez. I 22 ottobre 2009 n : “ …..omissis……” i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale” (Cass., sez. 1^, 22 marzo 2007, n. 6994, m , Cass., sez 2^, 10 luglio 2006, n , m , Cass., sez.2^, 9 settembre 2003, n , m ). Solo quando “l’oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e professionista”, allora “l’associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale” (Cass. Sez. 2^, 16 novembre 2006, n.24410, m ). Con la medesima sentenza (Cassazione civile Sez. I 22 ottobre 2009 n ) la S.C. interviene sul tema del privilegio dei crediti professionali: “Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art.2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a consizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorchè comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo svolgimento.” In senso conforme si è espresso recentemente anche il Tribunale di Milano (Tribunale di Milano sez. II 20 luglio 2010 n. 9446) richiamando la sentenza della S.C. di cui sopra.
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Azioni processuali per il recupero delle competenze
3. procedimento d'ingiunzione (artt.633, co.1, n.1 c.p.c): qualora esista un mandato scritto con corrispettivo determinato, il professionista può richiedere il decreto ingiuntivo per gli onorari, indennità ed i rimborsi spettanti sulla base della sola parcella, In tale ipotesi, non ricorrendo le condizioni del citato 636 cod. proc. Civ. verrebbe di fatto superata la necessità del rilascio del parere di liquidazione dell’Ordine. Art. 633 cod.proc. Civ. - Condizioni di ammissibilità Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili , o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori , cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
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Natura del parere di liquidazione
atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse consiste in una valutazione tecnica da parte di un'autorità istituzionalmente competente a tale adempimento impugnabile avanti al giudice amministrativo. Art.12, comma 1, lett.i) DLgs. 139/2005 (Attribuzioni del Consiglio):” Il Consiglio dell’Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: Omisssis…. Formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amminitrazione; ……omissis………..
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Natura del parere di liquidazione
adozione nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (L.241/1990) obbligo per l’Ordine di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso il parere deve essere rilasciato nei termini previsti in un apposito regolamento dell’Ordine. In caso di mancata adozione del regolamento, il parere deve essere rilasciato entro 90 giorni (art. 2, L. 241/90) se non si rispettano i termini si ha un’ipotesi di silenzio-inadempimento ed il professionista può rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere una sentenza che accerti l’obbligo dell’Ordine ad adottare il provvedimento. Ruolo delle Commissioni consultive istituite presso il Consiglio dell’Ordine: REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE …omissis ……… Art. 3 (Funzioni delle Commissioni) 1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni consultive alle quali sono affidati i seguenti compiti: a) fornire pareri al Consiglio, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti dal Consiglio stesso; b) trattare, anche attraverso elaborati, scritti o altre opere comunque denominate, su argomenti, scelti autonomamente, di interesse per la categoria, previa comunicazione al Consiglio da parte del Delegato ed in subordine ai pareri di cui alla lettera a) che precede.
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Le valutazioni dell’Ordine
Questioni: il Consiglio dell’Ordine é chiamato ad esprimere un “parere di congruità” sul “quantum” richiesto dal professionista in relazione alla prestazione resa, ovvero si deve limitare ad un mero accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie ed esprimere, dunque, un “parere di conformità” il Consiglio dell’Ordine deve richiedere al professionista copia integrale del fascicolo per esaminare concretamente il lavoro svolto, ovvero è sufficiente la predisposizione e la presentazione di una relazione dettagliata dell’attività svolta dal professionista .
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Le valutazioni dell’Ordine
Questione 1 orientamento maggioritario della Cassazione e della dottrina: il parere di liquidazione “attesta la verifica della rispondenza alla tariffa professionale delle voci esposte nella parcella comprova la veridicità ed esattezza della parcella Il parere consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria, mentre il sindacato sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all’autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. Civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. Civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. Civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. Civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321). Cass. civ., 20 gennaio 1982, n. 384: “In tema di prestazioni professionali il consiglio dell'ordine si limita a dare il parere sulla congruità delle parcelle in relazione alle tariffe ed alle eventuali deroghe alle tariffe stesse per prestazioni speciali, ma non è tenuto, né può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assuntesi dalle parti nei singoli casi, e sull'esatto adempimento delle stesse, su cui conosce e decide, in caso di controversia e nei limiti delle domande e delle difese, il giudice”. Cass. civ. Sez. II, 30 gennaio 1997, n. 932: “La parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultimo eventualmente proposto, della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, né è vincolante per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari. Deve escludersi, pertanto, che nel parere di congruità dell'ordine professionale possa ravvisarsi una "presunzione assoluta di esattezza" circa i criteri assunti per determinare l'importanza e il valore dell'incarico (nella specie: assistenza in una controversia giudiziaria), presunzione assoluta superabile solo mediante circostanziate prove contrarie, tenuto presente, tra l'altro, che mentre la parcella delle spese e delle prestazioni professionali costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista, la quale, data la garanzia della personalità derivante dall'iscrizione all'albo, è assistita da una presunzione di veridicità la quale non esclude né inverte l'onere probatorio in sede di giudizio, il parere dell'ordine professionale rappresenta soltanto un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate nella parcella con la tariffa di categoria. “ “Poichè il parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa, esso non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza.” Cass. civ. Sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321: “In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.”
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Le valutazioni dell’Ordine
Questione 2 la Cassazione ha chiarito che nessuna analisi deve essere effettuata dal Consiglio dell’Ordine sull’effettivo svolgimento della prestazione e sulla diligenza professionale impiegata, trattandosi di accertamenti riservati esclusivamente alla competenza del giudice nell’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso. (Corte di Cassazione, che con sentenza del 20 gennaio n. 384) Il Consiglio dell’Ordine non è tenuto nè può svolgere indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi, e sull’esatto adempimento delle stesse, su cui conosce e decide il giudice, in caso di controversia Cass. civ., 20 gennaio 1982, n. 384: “In tema di prestazioni professionali il consiglio dell'ordine si limita a dare il parere sulla congruità delle parcelle in relazione alle tariffe ed alle eventuali deroghe alle tariffe stesse per prestazioni speciali, ma non è tenuto, né può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assuntesi dalle parti nei singoli casi, e sull'esatto adempimento delle stesse, su cui conosce e decide, in caso di controversia e nei limiti delle domande e delle difese, il giudice”.
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Le modifiche intervenute alle attribuzioni del Consiglio dell’Ordine
Art. 4 nuova T.P.A. co.3 e 4. La nuova formulazione dell’art.4 distingue l’intervento del Consiglio con funzioni conciliative (novità del co.4 aggiunto) da quelle connesse al rilascio del parere di liquidazione (co.3 rivisto) che prevede però la convocazione obbligatoria del cliente (novità co.3) per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione Una novità sostanziale è contenuta nel disposto dell’art. 4 co.3, ove trattando del valore della pratica si prevede che, nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica dagli artt. 26 (onorari graduali), 31 (perizie, valutazioni e pareri), 45 (consulenza contrattuale), 47 e 48 (assistenza e rappresentanza tributaria) e 50 (sistemazione di interessi), gli onorari dovuti possano essere determinati con parere del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equità. In questo caso, e qui risiede la novità, il cliente è convocato dal Consiglio stesso per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all’art. 12, comma 1 lett. i), del DLgs. 139/2005. Novità co.4: Le parti possono rivolgersi di comune accordo al Consiglio dell’Ordine L’ultimo comma dell’art. 4 prevede poi che, in tutti gli altri casi di manifesta sproporzionetra prestazioni svolte e onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, le parti (cioè il professionista ed il cliente) possono concordemente richiedere l’intervento del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. h), del DLgs. 139/2005, affinché determini gli onorari secondo criteri e misure di equità.
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Documentazione necessaria
Il professionista deve fornire Relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta e delle prestazioni effettuate. Il professionista deve specificare esaurientemente i criteri utilizzati per la determinazione dei compensi applicabili i motivi che hanno richiesto l’applicazione delle maggiorazioni o riduzioni Eventuale copia dell’accordo sottoscritto dal cliente, se gli onorari siano stati preconcordati (altrimenti deve rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) Copia della parcella su schema conforme
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Considerazioni il parere di liquidazione delle parcelle è finalizzato all’accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con la tariffa il Consiglio dell’Ordine deve accertare se il compenso per ciascuna attività professionale dichiarata dal professionista, è stato correttamente determinato applicando la tariffa professionale. Il professionista, nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella, deve fornire al Consiglio dell’Ordine una descrizione dettagliata ed esauriente della prestazione svolta, delle circostanze in cui la stessa è stata resa, dell’importanza delle questioni trattate, nonché del risultato conseguito.
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Considerazioni importanza di una relazione scritta, in quanto unico documento di cui può disporre il Consiglio dell’Ordine per valutare la corretta impostazione della parcella predisposta l’Ordine deve essere messo in grado di verificare la corrispondenza della medesima con gli articoli della tariffa professionale, la corretta collocazione degli onorari richiesti all’interno degli scaglioni previsti in funzione del valore della pratica e l’applicazione delle maggiorazioni tariffarie L’ordine può riliquidare la parcella in caso di errori materiali compiuti dal professionista
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Prescrizione della richiesta di liquidazione della parcella
Ipotesi 1 (TAR Veneto decisione 11 dicembre 1975, n. 728) “il professionista ha un diritto perfetto ad ottenere il pagamento degli onorari per lo svolgimento dell’attività professionale e quindi fa valere un diritto soggettivo anche quando chiede il prescritto parere sulla liquidazione della parcella al proprio ordine professionale, dato che tale atto costituisce un necessario presupposto per il successivo conseguimento delle spettanze stesse”. Prescrizione triennale/decennale (fino a quando è utilizzabile il parere dell’Ordine per la tutela del diritto al compenso)
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Prescrizione della richiesta di liquidazione della parcella
Ipotesi 2 (orientamento maggioritario giurisprudenza e dottrina) il parere sulla parcella espresso dall’ Ordine, non ha natura decisoria ma è una delle manifestazioni in cui si esplica la funzione consultiva attribuita agli enti professionali. Il parere ha carattere di vero e proprio atto amministrativo impugnabile autonomamente innanzi al giudice amministrativo. Il professionista che si ritenga leso dal parere espresso dal Consiglio dell’Ordine presenta una situazione di interesse legittimo, correlata ad un interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve difendere la propria posizione davanti al giudice amministrativo . Decadenza dal diritto (la legge non fissa nessun termine)
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